Falso Profilo Facebook: Archiviazione per Tenuità del Fatto Decisa dal GIP di Catania

Il 2 luglio 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Catania, Dott.ssa Simona Ragazzi, ha archiviato un procedimento penale riguardante l’accusa di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 del Codice Penale. L’indagine era nata da una denuncia relativa alla creazione di un falso profilo Facebook durante le elezioni politiche.

Secondo l’accusa, l’indagato aveva creato un profilo Facebook falso con il nome di un candidato, associandolo erroneamente a un diverso movimento politico rispetto a quello per cui era realmente candidata. Questa condotta avrebbe indotto in errore gli elettori, causando un danno all’immagine del candidato.

Il Pubblico Ministero, Dott. Giovanni Gullo, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. L’indagato, difeso dall’avvocato Davide Tutino, ha presentato una memoria difensiva in cui ammetteva di aver creato il falso profilo, ma senza l’intento di trarre vantaggi personali o arrecare danni alla candidata. Ha dichiarato che il profilo non conteneva immagini della persona offesa, non promuoveva interazioni ed è stato cancellato poco tempo dopo la sua creazione.

Nella memoria difensiva, l’indagato ha sostenuto che la sua azione non aveva prodotto alcun impatto tangibile né aveva effettivamente indotto in errore gli elettori, citando giurisprudenza pertinente che esclude la configurabilità del reato di sostituzione di persona in assenza di vantaggi o danni concreti. Ha anche chiesto l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Il Pubblico Ministero Dott. Gullo ha presentato una richiesta di archiviazione al GIP, rilevando che, sebbene la condotta integrasse il reato di cui all’art. 494 c.p., le modalità della condotta e la sua breve durata giustificavano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nella richiesta si sottolineava che il falso profilo Facebook non aveva follower né interazioni e fu cancellato rapidamente, senza causare danni concreti.

Il GIP Dott.ssa Simona Ragazzi, nel decreto di archiviazione, ha condiviso le osservazioni del Pubblico Ministero, ritenendo che, pur essendo configurabile il reato contestato, la condotta era di particolare tenuità. Il reato contestato rientrava nei limiti edittali stabiliti dall’art. 131-bis c.p., in quanto punito con pena minima non superiore a due anni di reclusione. Inoltre, il GIP ha rilevato che l’indagato non era abituale nella commissione di reati, un ulteriore elemento a favore dell’archiviazione.

Di conseguenza, il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto e ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Scarica il Decreto di Archiviazione del GIP di Catania del 2/7/2024.

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