Un’automobile rubata non diventa un bene proveniente dalla contraffazione soltanto perché vengono clonati il telaio e le targhe. La distinzione è decisiva: individuare male il reato presupposto significa applicare il riciclaggio a una ricostruzione che può contraddire la stessa clausola di riserva dell’art. 648-bis c.p. Su questo errore si fonda l’annullamento disposto dalla Seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 37789, decisa il 14 ottobre 2026 e depositata il 28 ottobre. Il nuovo giudizio dovrà distinguere la provenienza del veicolo dalle operazioni successive e collegare a ciascuna imputazione le prove effettivamente acquisite.
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ToggleIl caso
Il procedimento riguardava due imputati coinvolti nella vicenda di una vettura di provenienza furtiva, destinata alla vendita con targhe e telaio clonati e documenti contraffatti. Il Tribunale di Roma aveva pronunciato condanna; la Corte di appello aveva dichiarato prescritto uno dei reati, confermando la responsabilità per i restanti capi e rideterminando la pena in quattro anni e nove mesi di reclusione e 5.250 euro di multa.
Le difese contestavano sia il significato degli elementi valorizzati a carico dei singoli imputati sia la qualificazione delle condotte. Per uno dei ricorrenti, la disponibilità della vettura e il coinvolgimento nelle comunicazioni relative alla vendita non dimostravano la consapevolezza della provenienza delittuosa né la partecipazione alle attività di alterazione. Veniva inoltre prospettata la ricettazione in luogo del riciclaggio. L’altro ricorrente censurava, tra l’altro, l’affermazione del proprio concorso tanto nei reati considerati presupposto quanto nel riciclaggio e la trattazione congiunta delle differenti imputazioni.
Il passaggio decisivo della sentenza d’appello identificava le contraffazioni come reati che avevano generato il bene riciclato e, contemporaneamente, come operazioni impiegate per nasconderne l’origine illecita. Era questa sovrapposizione, prima ancora della valutazione dei singoli indizi, a compromettere il ragionamento sulla responsabilità.
La questione giuridica
L’art. 648-bis, primo comma, c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, le condotte di sostituzione, trasferimento o altra operazione idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni. La clausola iniziale impone dunque un accertamento preliminare: occorre individuare il reato da cui il bene proviene e verificare se il soggetto chiamato a rispondere di riciclaggio vi abbia concorso. Non basta riconoscere che, nella stessa vicenda, si sono succeduti più illeciti.
Nel caso di un veicolo rubato e successivamente alterato, la sottrazione spiega la provenienza furtiva; le modifiche identificative e documentali possono invece assumere rilievo per la successiva dissimulazione. Assegnare indistintamente alle contraffazioni entrambe le funzioni altera il rapporto tra i fatti: ciò che serve a occultare l’origine della vettura viene presentato come ciò che l’avrebbe prodotta. L’errore investe sia il significato della condotta di riciclaggio sia la posizione dell’imputato rispetto alla riserva contenuta nella norma.
Da questa distinzione dipende anche la corretta impostazione del problema del concorso di reati. L’incompatibilità prevista dall’art. 648-bis riguarda il concorso nel reato realmente presupposto; non consente di dichiarare, senza ulteriori verifiche, incompatibile il riciclaggio con ogni diversa falsificazione commessa nella vicenda.
La decisione
La Cassazione affronta prioritariamente il secondo motivo del secondo ricorrente e lo accoglie, estendendone gli effetti all’altro imputato. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma: l’errore individuato richiede una nuova ricostruzione dei rapporti tra i fatti contestati e le prove, che la Corte di legittimità non compie direttamente.
La censura viene accolta come violazione di legge. La motivazione d’appello non era soltanto poco persuasiva nel descrivere l’operazione commerciale: identificava nelle contraffazioni il reato presupposto e poi ammetteva che gli imputati rispondessero contemporaneamente di quello stesso reato e di riciclaggio, prescindendo dall’espressa clausola di riserva. Il richiamo all’influenza delle contraffazioni sul “contesto” non spiegava come tale conclusione potesse conciliarsi con la disposizione applicata.
La Corte rileva inoltre la contraddizione con la struttura dell’imputazione, che già distingueva il reato di provenienza dalle successive condotte dirette a ostacolarne l’identificazione. Il difetto non poteva essere superato mediante una descrizione complessiva dei dati di fatto: era necessario correlare quei dati alle singole contestazioni e chiarire quale funzione assumesse ciascuna condotta.
La decisione richiama la possibilità che la ricezione di beni furtivi, inserita in operazioni dirette a reimmetterli sul mercato con connotazioni diverse, integri il riciclaggio. Il giudice del rinvio dovrà confrontarsi anche con la qualificazione alternativa proposta dalla difesa, nel riesaminare il capo relativo al riciclaggio e i successivi capi alla luce delle censure già formulate dalle difese.
Il commento
L’interesse della pronuncia sta nel rapporto tra qualificazione giuridica e prova. Il reato presupposto non è una formula da collocare in premessa per poi concentrarsi soltanto sulla circolazione del bene: stabilisce quale fatto abbia generato la provenienza illecita e, attraverso la clausola di riserva, delimita i soggetti ai quali può essere attribuito il riciclaggio. Se quel fatto cambia nel corso della motivazione, cambia anche la regola con cui viene giudicata la condotta dell’imputato.
La provenienza furtiva della vettura e le alterazioni identificative non rendono puramente terminologica la distinzione tra le rispettive condotte. Nel ragionamento censurato, le contraffazioni non erano state soltanto chiamate impropriamente “presupposto”: da quella qualificazione era stata tratta una conclusione sulla compatibilità delle responsabilità. L’imprecisione aveva quindi inciso sulla soluzione giuridica e sulla valutazione complessiva delle imputazioni. Questo spiega perché la Cassazione non si limiti a correggere un’espressione infelice.
Un secondo profilo riguarda l’individualizzazione dell’accertamento. La consegna del veicolo, l’arrivo insieme a un coimputato o la gestione dei contatti possono concorrere alla ricostruzione della vicenda; il loro significato non è però identico rispetto a ogni reato. Devono essere collegati alla condotta contestata e alla consapevolezza che si intende dimostrare. La sentenza d’appello aveva invece sovrapposto i piani relativi alle diverse imputazioni, lasciando senza una spiegazione adeguata il passaggio dagli elementi riscontrati alle responsabilità affermate.
Per questo, nei procedimenti relativi ai veicoli alterati, il confronto processuale non si esaurisce nell’alternativa tra ricettazione e riciclaggio. Prima occorre ricostruire l’origine del bene, la funzione delle operazioni successive e il contributo attribuito a ciascun imputato. La presenza di targhe o documenti falsi acquista un significato giuridico preciso solo entro questa ricostruzione. È tale sequenza, omessa o contraddetta nella motivazione annullata, a rendere controllabile l’affermazione di responsabilità.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. PARDO Ignazio – Presidente
Dott. FLORIT Francesco – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Relatore
Dott. LEOPIZZI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
[OMISSIS] nato in [OMISSIS] il [OMISSIS]
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d’Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di [OMISSIS], Avv. [OMISSIS], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche quanto ai motivi nuovi;
udito il difensore di [OMISSIS], Avv. [OMISSIS], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
Svolgimento del processo
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22/09/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 27/09/2024, appellata da [OMISSIS] e [OMISSIS], dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al capo 2) della rubrica, con conferma nel resto, quindi rideterminando la pena nella misura di anni 4 e mesi 9 di reclusione ed Euro 5250,00 di multa per i capi 1), 3), 4) e 5) della rubrica.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OMISSIS] e [OMISSIS], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Ricorso [OMISSIS]
3.1.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine all’elemento soggettivo dei delitti contestati; la difesa ha sostenuto la ricorrenza di una motivazione apparente e del tutto carente, atteso che la Corte di appello si era limitata a disattendere in modo apodittico le censure della difesa semplicemente confermando la decisione del primo giudice; erano stati richiamati elementi di fatto come la consegna materiale del veicolo, l’arrivo con il coimputato e la gestione delle comunicazioni, come elementi sufficienti e decisivi a dimostrare il dolo, senza alcuna prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
3.2.Erronea applicazione della legge penale quanto al reato di cui al capo 1); era intervenuta una condanna per riciclaggio, mentre il fatto avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come ricettazione; nel caso di specie è emerso in modo non contestato la disponibilità materiale da parte del ricorrente della vettura di provenienza furtiva, ma non è stata acquisita alcuna prova univoca quanto alla sua consapevolezza della provenienza illecita, così come della realizzazione da parte dello stesso delle attività di alterazione (apposizione di targa clonata, falsificazione del telaio, formazione di documenti falsi); la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto che le attività materiali riscontrate presuppongono una piena partecipazione alla attività di occultamento e re-immissione nel mercato, qualificandole come tipiche del riciclaggio, mentre era stato del tutto pretermesso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità quanto alla integrazione del riciclaggio.
3.3.La difesa del ricorrente ha inoltre depositato memoria e motivi nuovi, dove sono state ribadite le argomentazioni spese in ricorso in replica alle conclusioni della Procura Generale.
4.Ricorso [OMISSIS]
4.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione ai capi 1), 3), 4) e 5) della rubrica per aver ritenuto integrata la responsabilità del ricorrente con particolare riferimento al concorso del ricorrente nei fatti ascritti; la Corte di appello, senza alcuna effettiva argomentazione in diritto, ha sillogisticamente ritenuto che la circostanza che il ricorrente abbia tentato di vendere il veicolo di provenienza furtiva integrasse il concorso in tutti gli altri reati ascritti; la motivazione adottata a pag. 5 è apparente e irrazionale nel richiamo alla prova dei delitti presupposti, senza alcuna specificazione su quali siano queste prove e quali siano gli elementi emersi per ritenere il concorso del ricorrente e la sua volontà di cooperare al delitto imputato; la Corte di appello ha richiamato mere congetture, senza che sia emerso un comportamento esteriore idoneo a integrare un contributo causale alla realizzazione del reato.
4.2.Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente in ordine ai capi 1), 3), 4) e 5) della rubrica; la motivazione è erronea in diritto e sostanzialmente apparente nell’avere attribuito al ricorrente la responsabilità quale concorrente sia nei reati presupposto che nel riciclaggio; la Corte di appello ha erroneamente applicato la legge penale, attesa la espressa clausola di riserva presente nella formulazione dell’ art. 648-bis cod. pen.; la affermazione del giudice di merito si sostanzia in un ossimoro vero e proprio a pag. 5 nel ritenere che i delitti presupposto e il riciclaggio possano concorrere; la partecipazione ritenuta dalla Corte di appello al reato presupposto, ritenuta provata dalla Corte di appello, dovrebbe escludere la possibile imputazione a titolo di riciclaggio perché le due condotte sono alternative tra loro; la Corte di appello richiama la formulazione del riciclaggio e però ne fa scorretta applicazione; infine la difesa ha sostenuto la apparenza della motivazione per sostanziale mancanza di specifica considerazione delle censure proposte rispetto alle altre fattispecie imputate che sono state trattate congiuntamente, con omissione di ogni valutazione quanto al sostenuto assorbimento del delitto di tentata truffa in quello di riciclaggio.
Motivi della decisione
1.I ricorsi sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
2.In ordine logico deve essere previamente affrontato il secondo motivo proposto dalla difesa dell'[OMISSIS]: il motivo è fondato. Dall’accoglimento del motivo di ricorso, la cui portata si estende anche al ricorrente [OMISSIS], consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso. È stata rilevata dalla difesa, correttamente, la erronea applicazione della legge penale da parte della Corte di appello di Roma, con conseguente violazione di legge quanto alla affermazione di responsabilità complessivamente resa dal giudice di secondo grado nei confronti dei ricorrenti. In tal senso, è bene rilevare come il capo di imputazione rubricato al n. 1) abbia puntualmente individuato gli elementi di fatto posti a base della contestazione elevata ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., richiamando e descrivendo specificamente la condotta di ostacolo alla identificazione e il reato presupposto di riferimento. A fronte di tale specifica contestazione – che rappresenta il punto di partenza, all’evidenza, della indagine espletata, che ha condotto anche alle ulteriori imputazioni richiamate nella intestazione della sentenza – la Corte di appello ha reso una motivazione contraddittoria, carente, in parte confusa, nonché erronea in diritto. In particolare, a pag. 5, la Corte di appello ha affermato che: “si osserva anzitutto, come sopra anticipato, che il riciclaggio contestato al capo 1) legittimamente concorre con gli indicati delitti di contraffazione contestati ai capi 3) e 4), sebbene quelle contraffazioni costituiscano il presupposto del riciclaggio, essendo servite a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita della Renegade. È noto che il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) si configura quando, in assenza di concorso nel reato presupposto, si mettono in atto operazioni volte a sostituire, trasformare o occultare o rendere difficile l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o utilità, anche se questi derivano da reati come la contraffazione. La giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che la condotta del riciclatore è distinta e successiva rispetto al reato presupposto come la contraffazione, dunque può concorrere con esso. La contraffazione in quanto reato presupposto influenza il contesto, mentre il riciclaggio ha per oggetto proprio quelle attività che ostacolano l’accertamento della provenienza illecita, tra cui l’uso di prodotti contraffatti per mascherare la provenienza”. Ancora a pagina 6 si è rilevato, dopo una descrizione in fatto di alcuni dati certamente rilevanti nella valutazione discrezionale del giudice di merito, che: “… la contraffazione costituisce il reato presupposto che ha generato il bene riciclato, ossia la vettura Jeep Renegade che si voleva rifilare alla persona offesa, con apposizione di targhe e telaio clonati i cui dati erano riportati sui documenti contraffatti”.
3.Ciò premesso, si deve osservare che le affermazioni rese si pongono non solo in evidente contraddizione con la formulazione del capo 1) e dei successivi capi di imputazione, quanto alla identificazione del reato presupposto e delle successive condotte imputate, ma si caratterizzano per evidente erroneità in diritto, anche solo sulla base della interpretazione letterale della disposizione evocata, nel ritenere possibile un concorso a carico dei ricorrenti tra reato presupposto, identificato nelle contraffazioni, e il reato di riciclaggio. Sul punto si deve ribadire che la ricezione di beni di provenienza furtiva al fine di una loro re-immissione sul mercato con diverse connotazioni (nel caso di specie specificamente indicate nel capo di imputazione) integra la condotta di riciclaggio (Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, [OMISSIS], Rv. 274081-01; Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, [OMISSIS], Rv. 279586-01) e nel caso concreto la Corte di appello nel progredire delle sue affermazioni rende una motivazione confusa e contraddittoria quanto alla identificazione del delitto presupposto rispetto al capo di imputazione, prescindendo poi nella sua soluzione dalla formulazione dell’art. 648-bis cod. pen., che prevede una specifica clausola di riserva, che impedisce la possibilità di configurare il concorso tra il delitto di riciclaggio e il reato presupposto dello stesso. La Corte di appello ha errato nell’affermare che non ricorre una relazione di incompatibilità tra la condanna a titolo di riciclaggio e il concorso con il reato presupposto per effetto della clausola di riserva di cui all’ art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2,n.30027del15/06/2021, [OMISSIS], Rv. 281810-01; Sez. U, n.25191 del27/02/2014, [OMISSIS], Rv. 259587-01, in diverso caso di specie) ed ha richiamato a tal fine elementi (le condotte di contraffazione oggetto di distinte contestazioni) definendole in modo apodittico e confuso reati presupposto del riciclaggio della vettura, con un incomprensibile riferimento alla influenza “di contesto”, senza correlare adeguatamente, in modo logico, le emergenze probatorie con le contestazioni elevate, ed anzi in parte sovrapponendo i piani di giudizio relativi alle diverse imputazioni, invece emergenti dalla decisione di primo grado.
4.La Corte di appello dovrà conseguentemente procedere ad un nuovo giudizio sul punto, tenendo conto, nell’ambito della propria piena discrezionalità, delle emergenze probatorie al fine di valutare, con giudizio di fatto chiaramente non realizzabile in questa sede, la ricorrenza o meno del delitto di cui al capo 1) tenendo conto dei principi di diritto appena richiamati e affrontando a seguire i residui capi di imputazione in correlazione con le plurime censure articolate sul punto dalle difese con i motivi di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Conclusione
Così è deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2026.













































































































































