Bancarotta per distrazione e finanziamento a terzi: la Cassazione impone la verifica del pericolo concreto per i creditori. Annullata la Sentenza della Corte di Appello
Distrazione
Dolo
Pericolo per i creditori
Il fatto
La pronuncia trae origine da una vicenda nella quale il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, decisione poi riformata dalla Corte d’appello di Ancona soltanto con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione investe, dunque, non l’esistenza della pronuncia di condanna di primo grado in sé considerata, ma la tenuta della motivazione con cui il giudice di secondo grado aveva confermato il nucleo dell’addebito.
Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello si era limitata a registrare l’erogazione di un prestito di euro 250.000 a favore di altra società, senza verificare se quell’atto avesse realmente inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori. La difesa aveva richiamato, in particolare, i dati di bilancio dell’impresa poi fallita, descritta come patrimonialmente solida all’epoca dell’operazione, nonché il fatto che l’insolvenza si sarebbe manifestata solo molti anni dopo. Era stato inoltre dedotto che l’assenza di garanzie non bastava, di per sé, a fondare la consapevolezza della pericolosità dell’operazione, anche alla luce della stabilità economica delle società coinvolte, del loro legame operativo e della provenienza personale del denaro impiegato.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio. La questione consegnata alla Corte, quindi, riguarda due profili strettamente connessi: da un lato la verifica dell’effettivo pericolo per i creditori; dall’altro l’accertamento della consapevolezza di tale pericolo in capo all’imputato.
La decisione della Cassazione
La Quinta Sezione reputa fondato il ricorso perché la sentenza impugnata non ha effettivamente valutato gli argomenti difensivi articolati proprio per escludere, da un lato, il concreto pericolo per le ragioni creditorie e, dall’altro, la consapevolezza di tale pericolo. Il punto non è, dunque, la mera esistenza del finanziamento, ma la qualità dell’accertamento giudiziale compiuto su di esso.
La Corte richiama in modo puntuale gli elementi che l’atto di appello aveva sottoposto al giudice di merito: utili realizzati nell’anno del finanziamento, attivo nettamente superiore al passivo, patrimonio netto superiore a un milione di euro e distanza di dodici anni tra l’operazione contestata e il fallimento. Si tratta, secondo la sentenza, di dati che non potevano essere ignorati, perché direttamente rilevanti per verificare la reale offensività della condotta rispetto ai creditori.
Il vizio della decisione d’appello viene individuato nel fatto che essa ha valorizzato le difficoltà finanziarie della società beneficiaria del finanziamento senza metterle in correlazione con i dati patrimoniali della società poi fallita, che apparivano invece indicativi di una situazione di solidità. In altri termini, la Cassazione non afferma che il finanziamento fosse lecito o irrilevante in sé, ma rileva che la motivazione non ha svolto il confronto necessario tra gli elementi di segno opposto emergenti dal testo.
Di particolare rilievo è anche il passaggio dedicato al fattore temporale. La Corte osserva che la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare la domanda di concordato preventivo presentata tre anni dopo l’operazione, senza indagare la pericolosità ab origine della condotta, la sua eventuale persistenza nel tempo e il rapporto effettivo tra quell’atto e la successiva vicenda dissestuale. Ne deriva che il solo richiamo a una crisi emersa successivamente non basta, se non è accompagnato da una verifica motivata del nesso tra operazione e pregiudizio per i creditori.
Sul versante soggettivo, la censura è ancora più netta. La Corte d’appello aveva affermato che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nel finanziamento; ma, per la Cassazione, una simile formula elude l’indagine sul dolo e la sostituisce con una valutazione di mera prevedibilità dell’evento. È questo il passaggio logicamente decisivo della pronuncia: il nuovo giudizio dovrà riesaminare insieme pericolosità concreta della condotta e consapevolezza dell’imputato, sicché la sentenza viene annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
Perché questa sentenza è importante
La sentenza è importante perché impedisce letture automatiche della bancarotta per distrazione fondate sulla sola esistenza di un trasferimento patrimoniale o sulla sola rischiosità astratta dell’operazione. Il dato decisivo, secondo il provvedimento, resta l’accertamento concreto del pericolo per i creditori alla luce del contesto patrimoniale effettivo e del suo sviluppo temporale.
Sul piano difensivo, la pronuncia valorizza il ruolo dei dati di bilancio, della distanza temporale tra operazione e fallimento e della necessità di distinguere tra rischio genericamente percepibile e dolo penalmente rilevante. Ne emerge che l’argomentazione difensiva non può essere liquidata con formule sintetiche se incide direttamente sui presupposti della responsabilità.
Sul piano interpretativo, la decisione non nega in astratto che un finanziamento a terzi possa assumere rilievo distrattivo; afferma però che la relativa qualificazione richiede una motivazione effettiva, capace di spiegare perché quell’atto fosse concretamente pericoloso per i creditori e perché l’imputato ne avesse consapevolezza. È questo il principio operativo che rende la pronuncia particolarmente rilevante per chi si occupa di responsabilità penale nelle procedure concorsuali.
SENTENZA: Quinta Sezione penale, sentenza n. 11577/2026, depositata il 26/03/2026
Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE, sentenza n. 11577/2026, depositata il 26/03/2026. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 11577/2026
Roma, lì, 26/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
LUCA PISTORELLI – Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI CC
RENATA SESSA
RICCARDO NERUCCI – Relatore –
CARLO RENOLDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di motivazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto dell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla [OMISSIS] omettendo di considerare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fallita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre 2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo la Corte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedere al concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione, ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per le ragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014 e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indicativo dello stato di crisi.
2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della motivazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla [OMISSIS] consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione della somma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possa concretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolosità dell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi elementi allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il loro reciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibrio patrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personale dell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impugnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di imprese entrambe legate alla famiglia [OMISSIS] e che quando l’imputato ha finanziato la [OMISSIS] perché questa a sua volta versasse la somma alla [OMISSIS], era consapevole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dalla mancata insinuazione al passivo del fallimento.
- Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalla difesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per le ragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consapevolezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato che nell’anno del finanziamento in favore della [OMISSIS] s.r.l. (2003) la [OMISSIS] s.r.l. aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superiore al passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di un patrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolo di un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla luce dell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestata e il fallimento erano decorsi ben dodici anni.
Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi in considerazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopo di verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia la percezione di essa da parte del [OMISSIS]. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della [OMISSIS] senza però porle in correlazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della solidità patrimoniale della [OMISSIS] e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevante ai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempo intercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare preso adeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fatto che la domanda di concordato preventivo per la [OMISSIS] sia stata proposta tre anni dopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità ab origine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versante soggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limita ad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione di finanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’indagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera prevedibilità dell’evento del reato.
Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono un nuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore
RICCARDO NERUCCI
Il Presidente
LUCA PISTORELLI
























































































