Decisione: 5 giugno 2026
Deposito: 24 agosto 2026
Presidente: Dott. Aldo Aceto
Relatore: Dott.ssa Pia Verderosa
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto previsto dagli artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 1), c.p., riconoscendo l’attenuante del fatto di minore gravità prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis e ritenendola prevalente sull’aggravante contestata. La pena era stata determinata in due anni e sei mesi di reclusione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2025, aveva ridotto la pena a un anno e otto mesi di reclusione e concesso la sospensione condizionale. Aveva invece respinto la richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiamando «esigenze di tutela sociale» e il «titolo del reato».
Il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 175 e 133 c.p. e vizio di motivazione. La difesa rilevava che il diniego risultava fondato sul titolo del reato senza un esame concreto dei parametri dell’art. 133 c.p. e segnalava la necessità di confrontare tale conclusione con gli elementi favorevoli già valorizzati per la riduzione della pena e per la sospensione condizionale.
Il Procuratore generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione lo ha invece ritenuto fondato.
La questione giuridica
La questione sottoposta alla Corte non consisteva nello stabilire se la concessione della sospensione condizionale della pena comporti necessariamente anche la non menzione della condanna. La sentenza esclude espressamente questa automatica corrispondenza.
Il problema riguardava, invece, il contenuto della motivazione richiesta quando il giudice conceda uno dei due benefici sulla base di elementi favorevoli all’imputato e neghi l’altro. In particolare, la Corte doveva verificare se il richiamo al titolo del reato e a esigenze di tutela sociale fosse sufficiente a sorreggere il diniego dell’art. 175 c.p.
La decisione
La Cassazione muove dalla diversa funzione dei due benefici. Richiamando il proprio orientamento, la sentenza osserva che la non menzione tende a favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale mira a sottrarre alla punizione il soggetto per il quale venga formulata una prognosi favorevole, mantenendo la possibilità di revoca quale remora rispetto a ulteriori violazioni.
Da questa diversità di funzione la Corte ricava che non vi è, di per sé, contraddizione nella concessione di un beneficio e nel diniego dell’altro.
La motivazione deve tuttavia diventare specifica quando i due giudizi conducono a risultati differenti pur muovendo da elementi favorevoli già riconosciuti. In tale ipotesi il giudice deve chiarire perché quegli elementi, idonei a sostenere un beneficio, non possano fondare anche l’altro, oppure deve indicare gli ulteriori elementi negativi che assumono rilievo rispetto al beneficio negato.
Nel caso esaminato questo passaggio motivazionale, secondo la Cassazione, mancava. La Corte d’appello aveva formulato, ai fini della sospensione condizionale, una prognosi positiva di astensione da future condotte delittuose, valorizzando anche l’effetto deterrente della vicenda processuale. Per negare la non menzione aveva invece richiamato esigenze di tutela sociale e il titolo del reato.
La sentenza richiama inoltre l’orientamento secondo cui il giudizio sulla concedibilità della non menzione deve essere condotto sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 c.p. e non può essere sostituito da un criterio diverso, quale la natura del reato.
La Corte rileva, in particolare, che la decisione impugnata non aveva spiegato perché l’incensuratezza, la prognosi positiva di astensione da ulteriori reati e la minore gravità della condotta, già considerate favorevolmente, non potessero assumere rilievo anche nel distinto giudizio previsto dall’art. 175 c.p. Il richiamo alle esigenze di tutela sociale veniva inoltre posto dalla motivazione in rapporto problematico con la prognosi positiva formulata ai fini della pena sospesa.
L’esito è stato, pertanto, l’annullamento della sentenza limitatamente alla mancata concessione della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.
Il commento
La portata della decisione va delimitata con precisione. La sentenza non afferma che chi ottiene la sospensione condizionale abbia diritto, per ciò solo, anche alla non menzione. La Corte ribadisce espressamente l’autonomia dei due benefici e la possibilità che il giudice ne conceda uno e ne neghi un altro.
Il punto riguarda la struttura della motivazione. Quando la decisione contiene già una valutazione favorevole dell’incensuratezza, della gravità concreta del fatto o della prognosi di futura astensione dal reato, il diniego della non menzione non può limitarsi a una formula che non spieghi perché quegli stessi elementi ricevano un diverso peso nel giudizio previsto dall’art. 175 c.p.
La motivazione richiesta non coincide con una necessaria identità di risultato. Richiede, invece, che la differenza tra i due esiti sia giustificata mediante elementi riconducibili al parametro normativo applicabile. La Cassazione individua proprio nell’assenza di questo passaggio la vulnerabilità della decisione impugnata.
Assume rilievo anche il limite posto al riferimento alla natura del reato. Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza, la concedibilità della non menzione è subordinata alla valutazione dei parametri dell’art. 133 c.p. Ne deriva che il titolo del reato, isolatamente considerato, non può sostituire quella valutazione.
Sul piano difensivo, la decisione suggerisce quindi di verificare non soltanto l’esito della richiesta ex art. 175 c.p., ma la coerenza interna della motivazione. Se il giudice ha già riconosciuto elementi favorevoli ai fini del trattamento sanzionatorio o della sospensione condizionale, il punto da sottoporre al controllo di legittimità può riguardare l’omessa spiegazione delle ragioni per cui tali elementi non siano stati ritenuti sufficienti anche ai fini della non menzione.
La sentenza non risolve, invece, il giudizio finale sulla spettanza del beneficio nel caso concreto. La Cassazione non concede direttamente la non menzione, ma annulla sul punto e rinvia alla Corte territoriale, alla quale spetta una nuova valutazione.

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Sentenza integrale in forma omissata
Corte di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31778, dec. 5 giugno 2026, dep. 24 agosto 2026, Pres. Aldo Aceto, Rel. Pia Verderosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. VERDEROSA Pia – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d’Appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.3.2017, ha dichiarato [OMISSIS] colpevole del delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. e, riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis ultimo comma cod. pen., ritenuta prevalente sull’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22.10.2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad [OMISSIS] ad anni uno e mesi otto di reclusione con sospensione condizionale della pena.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale “per esigenze di tutela sociale, e ciò anche in considerazione del titolo del reato”.
Avverso la predetta sentenza, [OMISSIS], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 175 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Si osserva che il giudice di secondo grado, pur riducendo la pena inflitta in primo grado, valutata eccessiva in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato e della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. e, pur applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, riteneva di non concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per esigenze di tutela sociale e in considerazione del titolo del reato. Si osserva che il rigetto della richiesta della non menzione si fonda unicamente sul titolo del reato, mentre deve fondarsi sugli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. La difesa sottolinea che la Corte di appello ha omesso di motivare sulle ragioni concrete perché il reato contestato deve ritenersi grave sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e che, in ogni caso, la motivazione appare contraddittoria in quanto la Corte ha ridotto la pena e concesso anche la sospensione condizionale della pena. La difesa ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, concedendo all’imputato il beneficio della non menzione sulla base degli elementi già valorizzati dai giudici di merito o, in subordine, con rinvio.
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, avendo i giudici di merito negato il beneficio con motivazione non illogica, richiamando l’allarme sociale destato dalla vicenda e le ricadute della condotta sulla personalità della minore.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
È pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 – 01; Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).
Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi.
L’onere motivazionale non risulta assolto nella decisione gravata.
Sul punto, va rilevato che i giudici di appello, nel concedere la sospensione condizionale della pena, hanno espressamente formulato una prognosi positiva di astensione da future condotte delittuose, anche in considerazione dell’effetto deterrente esplicato dalla presente vicenda processuale. La Corte di appello ha invece escluso la concedibilità del beneficio della non menzione, affermando, contraddittoriamente e in maniera apodittica, che l’imputato non è meritevole del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale “per esigenze di tutela sociale, e ciò anche in considerazione del titolo del reato”.
Nel caso in esame, quindi, la motivazione resa sul diniego di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen. risulta affetta da intrinseca contraddittorietà.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l’interesse della comunità a conoscere dell’esistenza di tale precedente). (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringul, Rv. 287324 – 01; Sez. 6, n. 15851 del 19/3/2026).
La Corte distrettuale non ha chiarito perché gli elementi favorevolmente considerati ai fini della sospensione condizionale – incensuratezza, prognosi positiva di astensione da ulteriori reati, accertata minore gravità della condotta rispetto a quella descritta nell’imputazione – non possano parimenti sorreggere il distinto giudizio richiesto dall’art. 175 cod. pen. Inoltre, il richiamo alle esigenze di tutela sociale per negare il beneficio della non menzione si pone in contrasto con la prognosi positiva di astensione dal reato, formulata dai giudici per concedere il beneficio della pena sospesa.
2. La sentenza va, quindi, annullata limitatamente alla non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all’art. 175 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2026.























































































