Esito: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
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Il procedimento riguardava il reato previsto dall’art. 187 del Codice della strada. Nell’opporsi al decreto penale di condanna, l’imputato aveva presentato, tramite il procuratore speciale, una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La proposta prevedeva il lavoro di pubblica utilità secondo la disciplina stradale, con riferimento all’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, e aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva invece applicato il lavoro di pubblica utilità disciplinato dagli artt. 53 e 56-bis della legge n. 689/1981. La difesa aveva impugnato la sentenza, lamentando che il passaggio al diverso istituto avesse modificato l’accordo e privato l’imputato dei benefici previsti dall’art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada.
L’unico motivo di ricorso era formulato con riferimento all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e denunciava il vizio della manifestazione di volontà dell’imputato e la mancata correlazione tra richiesta e sentenza. Il Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento con rinvio al giudice che aveva pronunciato il patteggiamento.
La questione giuridica
La questione consisteva nello stabilire se il consenso prestato per una determinata forma di lavoro di pubblica utilità consentisse di applicarne un’altra, regolata da disposizioni differenti. Il confronto riguardava, da un lato, la disciplina speciale richiamata dall’art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada e, dall’altro, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo introdotto nella legge n. 689/1981 dalla riforma Cartabia.
Il problema non era la misura della pena, ma l’identità della sanzione accettata dall’imputato. La coincidenza della prestazione lavorativa, considerata in termini generali, non risolveva il confronto tra istituti aventi natura e conseguenze sanzionatorie diverse. Occorreva quindi verificare a quale di essi si riferisse il consenso e quale fosse stato effettivamente applicato.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso. Muove dal contenuto della richiesta, assentita dal pubblico ministero, e rileva che il giudice aveva applicato una pena diversa da quella oggetto dell’accordo. La figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinata dagli artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, è descritta come distinta e autonoma rispetto a quella prevista dalla disciplina stradale sul modello dell’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000.
La Corte richiama anche l’art. 20-bis c.p., che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. Il richiamo serve a confermare che la disciplina generale delle pene sostitutive non assorbe, per la sola comunanza del nome, l’istituto speciale oggetto della richiesta.
Nel ragionamento della sentenza, il lavoro di pubblica utilità applicato secondo la disciplina stradale è qualificato come pena principale, mentre quello previsto dall’art. 56-bis della legge n. 689/1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva. È su questa distinzione che si fonda la conclusione: al posto della pena per la quale era stato prestato il consenso era stata disposta, in assenza di quel consenso, una sanzione diversa per natura e specie.
Il consenso riferito al primo istituto non autorizzava, dunque, l’applicazione del secondo. La Corte ravvisa l’applicazione di una sanzione sostitutiva priva dei necessari presupposti e annulla senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso. Il dispositivo è diverso dalla richiesta del Procuratore generale, che aveva sollecitato l’annullamento con rinvio.
Il commento
La decisione attribuisce rilievo al contenuto giuridico della scelta compiuta nel patteggiamento. Accettare un lavoro di pubblica utilità non equivale ad accettare qualsiasi disciplina che preveda una prestazione lavorativa. L’accordo individua un trattamento sanzionatorio determinato, al quale si collegano presupposti ed effetti propri. La denominazione comune non consente di prescindere da tali differenze.
Per la redazione della richiesta, l’indicazione espressa della disposizione applicabile rende riconoscibile l’istituto prescelto ed evita che la generica formula «lavoro di pubblica utilità» nasconda opzioni diverse. Nel caso esaminato, il riferimento pertinente è all’art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada, in relazione all’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000. La stessa precisione assume rilievo nella verifica del consenso del pubblico ministero e del contenuto della sentenza.
Anche l’impugnazione va costruita sullo scostamento effettivo. La censura accolta investe il rapporto tra la richiesta, il consenso e la sanzione applicata, non una generica insufficienza della motivazione sulla convenienza della scelta giudiziale. Il confronto fra istanza, atti relativi al consenso, verbale d’udienza e sentenza permette di individuare il passaggio dal regime concordato a quello diverso. È questo il dato che rende pertinente, nella vicenda, il ricorso proposto con riferimento all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il richiamo ai benefici della disciplina stradale spiega l’interesse concreto della difesa a conservare il regime richiesto. La sentenza riferisce la doglianza sulla loro perdita e valorizza le differenze sanzionatorie tra i due istituti, ma non sviluppa un confronto analitico di tutti gli effetti. Il suo principio non consiste nell’affermare che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia sempre meno favorevole: consiste nell’escludere che possa essere applicato al posto di quello concordato senza il necessario consenso.
Il ricorso prospettava inoltre una questione sui poteri del sostituto processuale, collegata a una telefonata con il procuratore speciale che, secondo la deduzione difensiva riportata nella sentenza, sarebbe stata valorizzata in udienza per modificare l’accordo. La motivazione della Cassazione fonda l’accoglimento sull’assenza del consenso alla diversa sanzione; non formula un’autonoma regola generale sulla validità delle interlocuzioni telefoniche né sui poteri di qualsiasi sostituto processuale.
L’esito conserva una precisa portata processuale. L’annullamento senza rinvio elimina la sentenza di patteggiamento, ma non equivale a un’assoluzione e non attribuisce direttamente i benefici richiesti. La trasmissione degli atti per l’ulteriore corso comporta la prosecuzione del procedimento. La Corte tutela la corrispondenza tra la scelta sanzionatoria dell’imputato e la decisione, senza sostituire al trattamento annullato una nuova pena.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sez. IV penale, sent. n. 33954, decisione del 27 maggio 2026, deposito del 19 settembre 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. SERRAO Eugenia – Presidente
Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa – Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: [OMISSIS]
avverso la sentenza del 09/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Crotone.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Crotone per nuovo giudizio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il difensore di [OMISSIS] ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in data 9 dicembre 2025, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge con riguardo all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 187, comma 8-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 56-bis, L. 24 novembre 1981, n. 689, per vizio della manifestazione della volontà dell’imputato e mancata correlazione tra richiesta e sentenza, in quanto il Giudice stabiliva, immotivatamente, la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis, L. 689/1981, così modificando i termini dell’accordo, con una serie di conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, cui sono stati così negati i benefici previsti dall’art. 187, comma 8-bis cod. strada. Il verbale d’udienza, poi, darebbe atto di una singolare circostanza per la quale il Gip di Crotone dà rilievo ad una telefonata che sarebbe intercorsa tra il sostituto processuale dell’avvocato [OMISSIS], Avv. [OMISSIS], e il procuratore speciale, al fine di creare i presupposti per legittimare una modifica delle condizioni concordate tra le parti per giustificare l’applicazione di un diverso istituto processuale (art. 56-bis, L. 689/81), meno favorevole. Il sostituto processuale, peraltro, non aveva alcuna legittimazione ad avanzare modifiche sostanziali al progetto di patteggiamento sviluppato nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna e, tantomeno, avrebbe avuto la facoltà di proporre, di sua iniziativa, modifiche al patteggiamento già in atti.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Crotone per nuovo giudizio.
3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente aveva avanzato, tramite il proprio procuratore speciale, istanza ex art. 444 cod. proc. pen., opponendosi al decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 187 cod. strada. L’istanza, assentita dal Pubblico ministero, aveva ad oggetto la sostituzione della pena applicata con decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 54, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Il Gip ha invece applicato la diversa pena del lavoro di pubblica utilità prevista dagli artt. 53 e 56-bis, L. 689/81.
Come è noto, la disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter di quest’ultima legge, introdotti dall’art. 71 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ed inerisce ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, regolato in modo autosufficiente sul modello della diversa fattispecie prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 274/2000 (Sez. 4, sentenza n. 39746 del 02/12/2025).
Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen., che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali, per l’appunto, rientra l’ipotesi in esame. Invero, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale di cui all’art. 56-bis, L. 689/1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 274/2000 – e per analogia, quindi, dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada – si connota per avere natura di pena principale, con notevoli differenze sanzionatorie, come sottolineato nel ricorso.
In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – quale quella prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in riferimento all’art. 54 D.Lgs. 274/2000 e in ordine alla quale era stato prestato il consenso – è stata invece disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quella regolata dall’art. 56-bis L. 689/1981. Ne è scaturita, all’evidenza, la concreta applicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti (Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, [OMISSIS], Rv. 288442).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2026.

















































































