Home Giurisprudenza, articoli e commenti Professione esercitata senza iscrizione all’albo: la saltuarietà non esclude l’abitualità
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Una professione può essere esercitata in modo abituale anche se le prestazioni sono saltuarie. La Cassazione, con la sentenza n. 36853/2026, annulla la decisione che aveva riconosciuto la particolare tenuità a un’ortottista non iscritta all’albo: l’attività era stata svolta stabilmente per più anni. L’esercizio abusivo non esclude sempre l’art. 131-bis c.p.; è decisiva la reiterazione accertata nel caso concreto.
Indice dei contenuti
L’attività stabile descritta dalla stessa sentenza di merito
Il Tribunale di Prato aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto in un procedimento per esercizio abusivo della professione di ortottista. Secondo la ricostruzione riportata dalla Cassazione, l’imputata aveva operato senza iscrizione all’albo dal 2018 al 2022, in forma stabile ma saltuaria, presso centri professionali, emettendo fatture per le prestazioni.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello contestava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in presenza di una condotta abituale. Il Procuratore generale presso la Cassazione e la difesa avevano chiesto l’inammissibilità del ricorso; la Corte accoglie invece l’impugnazione. La distinzione fra queste richieste e l’esito è essenziale: l’annullamento dipende dalla valutazione del collegio, che ravvisa un errore nell’applicazione della causa di non punibilità.
Il singolo atto e l’esercizio professionale reiterato
L’art. 348 c.p. può essere integrato anche da un singolo atto proprio di una professione protetta. L’abitualità non costituisce dunque un requisito necessario di ogni possibile forma del reato. Proprio per questo la sentenza rifiuta l’affermazione secondo cui l’esercizio abusivo sarebbe sempre e comunque incompatibile con la particolare tenuità.
La qualificazione come reato eventualmente abituale descrive la possibilità di una realizzazione mediante condotte ripetute; non dimostra che tale ripetizione ricorra in ogni procedimento. Per l’art. 131-bis occorre passare dalla struttura astratta dell’incriminazione al comportamento concretamente accertato. La pronuncia consente di isolare questa verifica: un unico atto può porre il problema della tenuità, mentre la reiterazione abituale fa operare la preclusione.
Il commento di Ciro Santoriello, aggiornato da Carmelo Leotta, all’art. 348 c.p. documenta questa distinzione e richiama, fra le decisioni che la precisano, Cassazione n. 7514/2021. La funzione del richiamo è delimitare il rapporto fra unicità dell’atto e ripetizione effettiva; non introdurre una deroga all’esigenza di accertare tutti i presupposti della non punibilità.1
L’offesa tenue e la non abitualità sono requisiti distinti
L’art. 131-bis, primo comma, c.p. richiede sia la particolare tenuità dell’offesa, valutata secondo i parametri indicati dalla legge, sia la non abitualità del comportamento. Il quarto comma include nella nozione di abitualità i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il giudizio sull’entità dell’offesa non permette di eliminare il distinto ostacolo derivante dall’abitualità.2
La migliore obiezione alla soluzione accolta potrebbe fondarsi sul numero limitato o sulla frequenza ridotta delle prestazioni. Il dato decisivo della motivazione è però diverso: il Tribunale aveva descritto un’attività stabile, protratta per più anni. La saltuarietà ne indicava la cadenza, non il carattere isolato. Non vi è contraddizione fra prestazioni intervallate nel tempo e una persistente modalità di esercizio della professione.
La ragione dell’annullamento risiede dunque nella coerenza fra fatto accertato e conseguenza giuridica. Una volta ritenuto stabile e reiterato l’esercizio senza iscrizione, il giudice non poteva trattare quella condotta come non abituale ai fini della causa di non punibilità. La Cassazione non fissa una soglia numerica di prestazioni oltre la quale l’istituto sarebbe escluso: utilizza la caratterizzazione dell’attività già contenuta nella decisione impugnata.
L’abitualità richiesta da una fattispecie incriminatrice deve essere tenuta distinta dalla non abitualità prevista dall’art. 131-bis: per il primo piano, si confronti la decisione sui maltrattamenti e sulle pene sostitutive. Il necessario riscontro dei presupposti del proscioglimento emerge, nella diversa fase predibattimentale, dalla pronuncia sulla diffamazione via Facebook.
La verifica da compiere precede il bilanciamento sulla tenuità
Il contributo della pronuncia sta nell’ordine delle valutazioni. Se si attribuisce carattere abituale al reato soltanto perché è contestato l’art. 348 c.p., si introduce una preclusione astratta che la Corte esclude. Se, all’opposto, si reputa sufficiente la modesta intensità delle singole prestazioni, si trascura il requisito autonomo della non abitualità. La soluzione passa attraverso l’accertamento della forma concreta assunta dall’attività abusiva.
La sentenza del Tribunale di Prato viene annullata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso tribunale, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p. L’esito rimuove il riconoscimento della particolare tenuità fondato su una condotta descritta come abituale. Il principio applicativo rimane circoscritto e netto: la saltuarietà, da sola, non converte un’attività professionale stabile in un episodio occasionale.
Note e riferimenti
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. APRILE Ercole – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BENEDETTI Maria Grazia – Consigliere
Dott. IANNICIELLO Mariella – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze
nel procedimento a carico di [OMISSIS];
avverso la sentenza emessa in data 3/12/2025 dal Tribunale di Prato;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell’avvocato [OMISSIS], difensore dell’ imputata, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Svolgimento del processo
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Prato, con decreto emesso in data 27 dicembre 2022, ha disposto la citazione a giudizio di [OMISSIS] per procedere per il reato di cui all’ art. 348 cod. pen.
Secondo l’ ipotesi di accusa, l’ imputata ha esercitato abusivamente la professionedi ortottista, senza la prescritta iscrizione all’albo, a Prato sino al 7 aprile 2022.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha assolto [OMISSIS] dal reato di cui all’ art. 384 cod. pen. a lei ascritto per particolare tenuità del fatto.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo l’erronea applicazione dell’ art. 131-bis cod. pen., in quanto la condotta illecita accertata sarebbe state abituale.
Il Procuratore generale ha rilevato che, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’imputata ha svolto la professione di ortottista in forma stabile, anche se saltuaria, dal 2018 al 2022 presso il [OMISSIS], senza essere iscritta al relativo albo.
L’ imputata ha, inoltre, esercitato la medesima attività professionale presso un altro centro oculistico a Firenze, emettendo, anche in tal caso, fattura per le prestazioni rese.
Il Tribunale di Prato, dunque, avrebbe erroneamente applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nel caso di specie, in quanto la stessa non può essere applicata con riferimento ai reati abituali.
Il reato di esercizio abusivo della professione, essendo connotato da ripetitività e continuità degli atti tipici sarebbe, peraltro, incompatibile con l’applicazione dell’ art. 131-bis cod. pen.
4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 settembre 2026, il Procuratore
generale, Paolo Andrea Maria Fiore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria di replica depositata in data 15 settembre 2026, l’avvocato [OMISSIS], difensore dell’imputata, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, con unico motivo di ricorso, ha dedotto l’erronea applicazione dell’ art. 131-bis cod. pen. per effetto dell’abitualità della condotta illecita accertata.
3. Il ricorso è fondato.
L’ art. 131-bis cod. pen., primo comma, cod. pen. esclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando “il comportamento risulta non abituale”.
L’ art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. sancisce, inoltre, che ” il comportamento è abituale…nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’ art. 131-bis cod. pen., non può, dunque, essere applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (ex plurimis: Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406 – 01, con riferimento al reato di esercizio abusivo della professione; si veda anche: ; Sez. 1 n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794 – 01, con riferimento al reato di molestie; Sez. 3 n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255 – 01, con riferimento al reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall’art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 15).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche un unico atto è sufficiente, da solo, a costituire l’esercizio abusivo, in quanto, ad integrare il reato di cui all’ art. 348 cod. pen., non occorre la reiterazione di atti, omogenei o eterogenei, della medesima professione, né necessariamente l’abitualità (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819 – 01, non massimata sul punto).
L’esercizio abusivo della professione, secondo l’orientamento prevalente, è, dunque, un reato eventualmente abituale nel senso che – quando non è, come nel caso di specie, integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione – la configurazione del fatto tipico postula una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo e unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, con la conseguenza che la reiterazione degli atti tipici dà luogo, di regola, ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (ex plurimis: Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B, Rv. 268312; Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153).
Il reato di cui all’art. 348 cod. pen., dunque, non è di per sé incompatibile con l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’ art.131-bis cod. pen. (come ha, peraltro, ritenuto Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017, Ferretti, Rv. 269543 – 01, muovendo dalla necessaria o solo eventuale abitualità di tale reato), in quanto l’unico atto di esercizio illecito della professione potrebbe essere ascrivibile all’ambito applicativo dell’ art. 131-bis cod. pen.; questa possibilità è, tuttavia, esclusa, ove la condotta illecita accertata risulti abituale.
Il Tribunale di Prato ha, dunque, dichiarato la particolare tenuità del fatto in violazione dell’ art. 131-bis cod. pen., primo comma, cod. pen.
La motivazione della sentenza impugnata ha, infatti, dato atto che l’ imputata, in assenza di iscrizione all’albo, ha esercitato in forma stabile, ancorché saltuaria, la professione di ortottista dal 2018 (quanto è stato istituito, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, l’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia) sino al 7 aprile 2022 e, dunque, con condotta abituale.
4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica, ai sensi dell’ art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
Conclusione
Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026.