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TogglePorto di armi od oggetti atti ad offendere: art. 131-bis escluso per la pluralità degli oggetti nella disponibilità dell’imputato
Art. 131-bis cod. pen.
Lieve entità
Attenuanti generiche
Il fatto
Il Tribunale di Livorno aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al capo C) dell’imputazione. Ritenuta la lieve entità, aveva applicato la pena di euro 1.000 di ammenda, con condanna alle spese processuali e concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 giugno 2025, aveva rilevato l’inappellabilità della decisione ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. L’impugnazione è stata quindi riqualificata come ricorso per cassazione.
Il ricorso articolava due censure: da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; dall’altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione della Cassazione
La Cassazione rigetta il primo motivo. Il Tribunale, pur con motivazione sintetica, aveva ancorato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. alla non particolare tenuità dei fatti e, soprattutto, al rinvenimento di quattro oggetti atti ad offendere. Secondo la Corte, tale argomento è immune da vizi logici manifesti e non può essere sindacato in sede di legittimità.
Il passaggio decisivo consiste nel riconoscere che la valutazione sulla particolare tenuità richiede un apprezzamento complesso e congiunto delle peculiarità della fattispecie concreta, alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Tuttavia, la motivazione può ritenersi adeguata anche quando dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., purché tale dato sia assunto come decisivo.
In questa prospettiva, la pluralità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell’imputato costituisce, secondo la sentenza, un riferimento congruo e insindacabile per escludere la causa di non punibilità. Il tema non viene risolto mediante un automatismo astratto, ma attraverso la valorizzazione di un dato concreto ritenuto incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
La Corte esclude inoltre ogni contraddizione tra il diniego della particolare tenuità e il riconoscimento della lieve entità ex art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975. I due istituti operano su piani distinti: l’attenuante speciale incide sul trattamento sanzionatorio della fattispecie di porto di oggetti atti ad offendere; la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. richiede invece una valutazione autonoma della concreta offensività e degli ulteriori presupposti normativi.
Il secondo motivo viene invece accolto. Sulle attenuanti generiche la sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione. La Cassazione estende il vizio di mancanza di motivazione anche al caso in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e il giudice, pronunciando sentenza inappellabile, non offra alcuna risposta. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.
Perché questa sentenza è importante
La decisione delimita con precisione il perimetro applicativo dell’art. 131-bis cod. pen. nel porto di oggetti atti ad offendere: la particolare tenuità non discende automaticamente dalla lieve entità del fatto, né dalla misura contenuta della pena applicata. Occorre verificare il dato concreto valorizzato dal giudice di merito e la sua effettiva capacità di escludere uno dei presupposti della causa di non punibilità.
Per la strategia difensiva, la sentenza segnala che la richiesta di particolare tenuità deve confrontarsi specificamente con la quantità, la natura e la concreta disponibilità degli oggetti atti ad offendere. Se il giudice fonda il diniego sulla pluralità degli oggetti rinvenuti, la censura in cassazione deve dimostrare un vizio logico manifesto o una motivazione meramente apparente; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto.
La pronuncia è altrettanto significativa sul trattamento sanzionatorio: quando la sentenza è inappellabile e la difesa ha sollecitato le attenuanti generiche, il giudice non può omettere ogni risposta. L’assenza assoluta di motivazione sul punto determina l’annullamento limitato, specie quando il fatto sia stato ritenuto di lieve entità e siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

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Sentenza integrale: Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 13917/2026, depositata il 16/04/2026
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 13917/2026
Roma, lì, 16/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GIUSEPPE SANTALUCIA – Presidente –
BARBARA CALASELICE
EVA TOSCANI
MASSIMILIANO MICALI
VINCENZO GALATI – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di Livorno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Firenze ha rilevato l’inappellabilità ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 3 aprile 2024, con la quale [OMISSIS] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui al capo C) dell’imputazione e, ritenuta la lieve entità, condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda e al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Ha, pertanto, disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
2. L’impugnazione presentata dall’imputato avverso la sentenza di primo grado consta
[OMISSIS]
di due motivi.
2.1. Con il primo viene eccepito il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., al cui proposito [OMISSIS] ritiene che la particolare modestia dell’offesa, l’occasionalità della condotta posta in essere e la presenza di ulteriori condizioni favorevoli avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di non punibilità.
La sentenza impugnata è estremamente sintetica, oltre che priva di ogni valutazione degli indici sintomatici quali l’attualità, la modalità della condotta, l’esiguità del pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell’imputato; l’unico elemento valorizzato è quello dell’offensività dello strumento che, tuttavia, è requisito intrinseco della fattispecie contestata.
La motivazione, inoltre, è contraddittoria rispetto al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, essendo il fatto di particolare tenuità dotato, ai fini della declaratoria di non punibilità, di minore rilevanza offensiva.
Assente è, infine, la dimostrazione del pericolo significativo e comprovato connesso ad un possibile utilizzo del coltello, supposto solo sulla base del rinvenimento degli oggetti in sede di perquisizione veicolare.
2.2. Con il secondo motivo è censurata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione sulle ragioni poste alla base della negazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di merito, con l’adozione di mere formule di stile, omesso l’analisi degli elementi favorevoli e sfavorevoli ai fini della decisione.
La concreta condotta dell’imputato, la lievità del danno, il comportamento processuale e la natura, la specie, i mezzi e l’oggetto, nonché i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ove considerati, avrebbero indotto il giudicante a concedere le circostanze in questione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’atto di impugnazione, riqualificato come ricorso per cassazione, è fondato nei termini che seguono.
2. Il primo motivo è infondato.
In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione offerta dal Tribunale, seppure sintetica, è priva di vizi logici manifesti, avendo ancorato il diniego del beneficio alla non particolare tenuità dei fatti, nonché, soprattutto, al rinvenimento di quattro oggetti atti ad
[OMISSIS]
offendere.
Essa, pertanto, si sottrae ad ogni censura in questa sede.
Pur richiedendo il giudizio sulla tenuità una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OMISSIS], Rv. 266590-01), è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, [OMISSIS] e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [OMISSIS], Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [OMISSIS], Rv. 283044 – 01).
Congruo e insindacabile in questa sede deve ritenersi, pertanto, il riferimento alla pluralità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell’imputato al fine di escludere la causa di non punibilità.
Nessuna contraddizione, poi, può ravvisarsi tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità e la (ritenuta) circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975.
Deve essere ribadito anche in questa sede il principio di diritto per cui «l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. [OMISSIS], Rv. 271262-01; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, [OMISSIS], Rv. 266754 – 01).
3. Lo stesso non può dirsi con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: sul punto, la sentenza omette qualsiasi motivazione e, pertanto, il secondo motivo è fondato.
Va, a tale proposito, rammentato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, [OMISSIS], Rv. 244763; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, [OMISSIS], Rv. 257967; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OMISSIS], Rv. 270801 – 01).
L’orientamento descritto si ritiene estensibile ai casi, come quello di specie, in cui la difesi invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile.
Tale ultima circostanza impedisce di ritenere che le richieste svolte in sede di discussione siano tardive, come nei casi in cui la progressione processuale si sviluppi fisiologicamente anche in fase di appello.
[OMISSIS]
Tanto più la carenza si ravvisa, nel caso di specie, se si considera che il fatto è stato ritenuto di lieve entità e all’imputato sono stati concessi i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
4. Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Livorno in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 24/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
VINCENZO GALATI
GIUSEPPE SANTALUCIA























































































