Riforma dell’assoluzione: quando non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa

Corte suprema di cassazione · Quinta sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione distingue tra rivalutazione della prova dichiarativa e correzione dell’errore di diritto. La decisione affronta anche il valore del riconoscimento fotografico eseguito durante le indagini.

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato i limiti dell’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa quando il giudice di appello riforma una sentenza assolutoria. Con la sentenza n. 15329/2026, la Corte ha escluso la necessità della rinnovazione nel caso esaminato, ritenendo che il ribaltamento dell’assoluzione non fosse derivato da una nuova valutazione delle dichiarazioni, ma dalla correzione di un errore di diritto compiuto dal giudice di primo grado. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 5 c.p., con annullamento e rinvio su tale punto.

Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 15329/2026
Decisione del 22 gennaio 2026 · deposito del 28 aprile 2026

Il caso

Il procedimento riguardava un’imputazione per furto pluriaggravato in abitazione. Il Tribunale di Alessandria aveva assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.p. La Corte di appello di Torino, decidendo sull’impugnazione del Pubblico Ministero, aveva riformato la decisione e dichiarato la responsabilità penale dell’imputato.

Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Il primo denunciava la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per la mancata rinnovazione della deposizione della persona offesa, ritenuta dalla difesa prova dichiarativa decisiva ai fini del ribaltamento dell’assoluzione. Il secondo investiva la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che in dibattimento non aveva riconosciuto l’imputato. Il terzo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l’aggravante relativa al numero delle persone, quella del danno patrimoniale di rilevante gravità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La questione processuale nasceva dal riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa durante le indagini. Il Tribunale aveva attribuito rilievo alla circostanza che a tale individuazione non fosse seguito un ulteriore riconoscimento in dibattimento, traendone la conclusione dell’assenza di valenza probatoria dell’atto compiuto nella fase investigativa.

La questione giuridica

Il primo problema riguardava l’ambito dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello. La Corte richiama il principio secondo cui la riforma di una sentenza assolutoria, quando dipende da una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, richiede la rinnovazione della prova e deve essere sorretta da una motivazione rafforzata.

Il punto da distinguere era però diverso: se lo stesso obbligo operi quando il giudice di appello non attribuisce un significato differente alle dichiarazioni raccolte, ma individua nella sentenza di primo grado un errore nell’applicazione della regola giuridica relativa all’utilizzabilità o alla valutazione di una prova già acquisita.

A questa questione si collegava quella relativa al riconoscimento fotografico eseguito nelle indagini: occorreva stabilire quale rilievo potesse assumere il precedente riconoscimento quando, nel successivo dibattimento, non fosse intervenuta una ricognizione personale dell’imputato in termini di assoluta certezza.

La decisione

La Cassazione rigetta il primo motivo. Secondo la motivazione, il ribaltamento dell’assoluzione non era stato determinato da una diversa valutazione del compendio probatorio né da una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di appello aveva invece rilevato l’errore di diritto che, secondo la sentenza di legittimità, aveva condizionato la decisione del Tribunale quanto al riconoscimento fotografico acquisito nel giudizio con il consenso delle parti.

La Quinta Sezione richiama, sul punto, il principio secondo cui, quando la valutazione del primo giudice è inficiata da un errore di diritto, il giudice di appello che riformi in peius la sentenza assolutoria pronunciata all’esito del giudizio ordinario non è tenuto, per questa sola ragione, a rinnovare l’istruttoria, ma deve correggere l’errore giuridico riscontrato.

La Corte considera quindi non corretta la conclusione secondo cui il precedente riconoscimento fotografico perderebbe valenza probatoria per il solo fatto di non essere stato seguito da un nuovo riconoscimento dibattimentale. La motivazione richiama l’orientamento secondo cui l’identificazione può essere ricostruita anche attraverso la precedente dichiarazione confermativa dell’individuazione fotografica, purché siano verificati dati obiettivi idonei a spiegare il mancato ricordo successivo in termini di sicura concordanza.

Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva considerato l’attendibilità della persona offesa, il riconoscimento effettuato nell’immediatezza del fatto mediante un album contenente 113 fotografie, la conferma dibattimentale del precedente riconoscimento e il decorso di molti anni dal fatto come elemento incidente sulla capacità di ricordo.

Anche il secondo motivo viene rigettato. La Cassazione rileva che la Corte territoriale aveva motivato sulla credibilità della persona offesa, facendo riferimento al carattere logico, preciso e dettagliato delle dichiarazioni e all’assenza di elementi oggettivi indicativi di intenti ritorsivi o calunniatori.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura relativa all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità viene respinta. La persona offesa aveva riferito della sottrazione di denaro e monili per un valore complessivo prossimo a novantamila euro. La Corte considera tale importo sufficientemente indicativo dell’entità del danno e richiama il carattere sussidiario delle condizioni economiche della vittima rispetto al criterio principale costituito dall’entità oggettiva del pregiudizio.

Viene respinta anche la censura relativa alle attenuanti generiche. La sentenza richiama le ragioni indicate dalla Corte di appello, riferite alla gravità del fatto, alle modalità esecutive, alla personalità dell’imputato e alla condotta processuale.

Il ricorso viene invece accolto con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 c.p. La Cassazione rileva che la circostanza richiede il concorso di almeno tre persone e riscontra una contraddizione nella sentenza di appello: nella ricostruzione del fatto risultavano due soggetti, mentre nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio si faceva riferimento all’imputato e ad altre due persone rimaste ignote. L’aporia dovrà essere risolta nel giudizio di rinvio.

Il commento

Il passaggio processuale di maggiore interesse riguarda la distinzione tra rivalutazione della prova dichiarativa e correzione di un errore di diritto. La sentenza non mette in discussione la regola della rinnovazione quando la condanna in appello deriva da una diversa valutazione di dichiarazioni decisive. La Corte la richiama espressamente, insieme all’esigenza della motivazione rafforzata.

La decisione circoscrive invece il problema al caso nel quale il giudice di appello ritenga giuridicamente errato il criterio utilizzato dal primo giudice per escludere o svalutare una prova già acquisita. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, il Tribunale non aveva ritenuto inattendibile la persona offesa sulla base di una diversa lettura delle sue dichiarazioni: aveva attribuito al mancato nuovo riconoscimento dibattimentale una conseguenza giuridica che la Corte di appello, e poi la Cassazione, hanno ritenuto non conforme al criterio applicabile.

Il limite della pronuncia deve essere mantenuto distinto. La sentenza non consente di ricavare che sia sufficiente qualificare una questione come “errore di diritto” per sottrarre il giudizio di appello alla rinnovazione. Il ragionamento della Quinta Sezione presuppone che il ribaltamento non derivi effettivamente da una diversa valutazione della prova dichiarativa o da una diversa ricostruzione dei fatti. La verifica deve quindi riguardare l’operazione concretamente compiuta dal giudice di appello, non la sola qualificazione formale attribuita alla censura.

Un secondo profilo riguarda la motivazione rafforzata. La Cassazione la richiama tra le regole che governano il superamento di una precedente assoluzione. Il provvedimento non afferma che la correzione di un errore di diritto renda irrilevante tale esigenza motivazionale. La ratio esaminata riguarda specificamente l’assenza dell’obbligo di rinnovare la prova quando il ribaltamento non dipenda da una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive.

Anche il passaggio sull’individuazione fotografica richiede una lettura circoscritta. La Corte non attribuisce al riconoscimento compiuto durante le indagini un valore automatico o autosufficiente. La motivazione richiama, al contrario, la necessità di valutare la precedente dichiarazione confermativa e di verificare l’esistenza di dati obiettivi capaci di spiegare il mancato ricordo successivo. Nel caso concreto vengono indicati il riconoscimento effettuato nell’immediatezza del fatto, il numero elevato di fotografie visionate, la conferma dibattimentale del precedente riconoscimento e il lungo intervallo temporale trascorso.

Sul piano difensivo, la pronuncia rende quindi rilevante distinguere con precisione il tipo di operazione compiuta in appello. Quando la sentenza di secondo grado sostiene di correggere un errore giuridico, occorre verificare se la motivazione rimanga realmente sul piano della regola applicata oppure introduca, nella sostanza, una diversa valutazione dell’attendibilità, del significato o della decisività delle dichiarazioni. È su questa distinzione che la sentenza colloca il confine dell’obbligo di rinnovazione.

L’annullamento disposto sull’art. 625 n. 5 c.p. mostra, infine, un diverso profilo del controllo di legittimità. La Cassazione non risolve direttamente quale fosse il numero effettivo dei concorrenti, ma rileva la contraddizione interna della motivazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino perché l’aporia venga risolta. Il dato che emerge dalla decisione resta quindi circoscritto alla necessità, ai fini dell’aggravante, del concorso di almeno tre persone e all’incompatibilità tra le due differenti ricostruzioni contenute nella sentenza impugnata.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 15329/2026, decisa il 22 gennaio 2026, depositata il 28 aprile 2026, Presidente Dott.ssa Rossella Catena, Relatore ed Estensore Dott.ssa Maria Teresa Belmonte.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:
ROSSELLA CATENA – Presidente –
MARIA TERESA BELMONTE – Relatore –
MICHELE ROMANO
RICCARDO NERUCCI
PIERANGELO CIRILLO

Sent. n. sez. 121/2026
UP – 22/01/2026
R.G.N. [OMISSIS]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.

Udito l’avvocato [OMISSIS], che si associa alla richiesta del PG in merito al primo motivo di ricorso; si riporta ai motivi di ricorso nel resto e insiste per l’accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di Alessandria – che aveva assolto, ai sensi dell’art. 530 cpv. cod. pen., [OMISSIS] dal delitto di furto pluriaggravato in abitazione commesso in concorso con due soggetti non identificati – dichiarandone la penale responsabilità e condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OMISSIS], che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 603 comma 3-bis cod proc. pen., e correlati vizi della motivazione, per non essere stata rinnovata dalla Corte di appello la prova dichiarativa decisiva costituita dalla deposizione della persona offesa, quale condizione necessaria per giungere a un ribaltamento della sentenza assolutoria in seguito all’appello del Pubblico ministero, che fondava la sua impugnazione su una rivalutazione di tale prova dichiarativa.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. quanto allo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, che, nel dibattimento, non ha riconosciuto l’imputato.

2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio: si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero di persone che, nel caso di specie, sono solo due; quanto alla aggravante del danno, lamenta che non sia stata in alcun modo provata l’entità del danno; inoltre, si denuncia la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Non ha pregio il primo motivo, in ordine al quale già la Corte di appello ha chiarito che l’impugnazione del Pubblico ministero atteneva unicamente a questioni di diritto e non, invece, ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, ovvero al tema della utilizzabilità o meno del riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. durante le indagini, in ordine al quale il Tribunale non aveva svolto alcuna considerazione sulla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. da altri testimoni escussi in dibattimento.

2.1. E’ vero, infatti, che deve ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado – nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro “dell’al di là di ogni ragionevole dubbio” suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio – impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; per altro verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

2.2. Nondimeno, nel caso di specie, il sovvertimento dell’esito assolutorio non è conseguenza di una diversa valutazione del compendio probatorio e, dunque, di una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto al giudizio di primo grado, ma il risultato di una valutazione logico giuridica dei fatti, che ha consentito alla Corte di appello di rilevare l’errore di diritto – relativamente alla utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla p.o. nel corso delle indagini, ed acquisito con il consenso delle parti nel giudizio – dal quale era inficiata la prima sentenza.

2.3. Infatti, qualora la valutazione del giudice di primo grado sia inficiata da un errore di diritto, il giudice d’ appello, che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario, non ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, ma è tenuto, piuttosto, alla correzione dell’errore giuridico da cui era stata connotata la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017, Ferrara, Rv. 271518, Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro e altri, Rv. 272886;Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020 (dep. 2021), Fano, Rv. 280562).

2.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è opportuno ricordare che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del verdetto assolutorio la circostanza che, nel dibattimento, non fosse stato mostrato alla p.o. alcun album fotografico, traendo la conclusione che, “a fronte di un riconoscimento positivo effettuato durante le indagini preliminari non ne è seguito un altro in dibattimento e ciò porta ad escludere valenza probatoria all’atto compiuto in sede di indagine” (cfr. sentenza di primo grado pg. 12).

2.5. In tal modo, però, il Tribunale ha mal governato il consolidato canone ermeneutico – pure citato in motivazione, ma malamente applcicato – a tenore del quale “in tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all’individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell’imputato presente in termini di “assoluta certezza”, la prova dell’identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell’individuazione fotografica, verificando l’esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza” (Sez. 2 n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859; Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585).

2.6. Di tale principio ha, invece, fatto compiuta applicazione la Corte di appello, che, in motivazione, ha dato conto della attendibilità della p.o., del certo riconoscimento effettuato nell’immediatezza del fatto visionando un album fotografico mostratole dalle forze dell’ordine, contenente ben 113 fotografie, della conferma, in dibattimento, di tale riconoscimento effettuato durante le indagini, sia da parte della p.o. che da parte della figlia della stessa, nonché del decorso di molti anni dal fatto, quale elemento obiettivamente incidente sulla capacità di ricordo della vittima.

3. Non ha pregio il secondo motivo, con il quale si censura la valutazione della Corte di appello in merito alla attendibilità della p.o., peraltro non disconosciuta neppure dal giudice di primo grado: la Corte di appello – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – ha specificamene argomentato in merito all’elevata credibilità della vittima, sottolineando il contributo dichiarativo logico, preciso e dettagliato, in assenza di oggettivi dubbi su eventuali utenti ritorsivi e/o calunniatori.

4. E’ fondato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., il terzo motivo.

4.1. Non coglie, però, nel segno la deduzione attinente alla riconosciuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità – che comprende danno emergente e lucro cessante e che va valutata in relazione al momento della commissione del reato (Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256643). Ricordato che il criterio principale è l’entità oggettiva del pregiudizio, mentre le condizioni economiche della vittima sono un criterio sussidiario, che interviene qualora il valore intrinseco del danno non sia sufficientemente indicativo (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446), nel caso di specie, la denunciante ha riferito esserle stati sottratti danaro e monili preziosi per un complessivo valore di quasi novantamila euro, che è, all’evidenza, elemento sufficientemente indicativo dell’entità del danno subìto, a prescindere dalle condizioni economiche della vittima.

4.2. Parimenti infondato il rilievo circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sono state escluse sia per la intrinseca gravità del fatto, tratta dalle specifiche modalità esecutive, che dalla personalità dell’imputato, e dalla sua condotta processuale. La valutazione del giudice di merito è attestata sul consolidato orientamento che consente al giudice di merito di escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).

4.3. Come premesso è, invece, fondato il motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in merito al riconoscimento della circostanza aggravante del numero di persone di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.

4.3.1. Per espresso dettato normativa, la aggravante in parola richiede il concorso di almeno tre persone. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta contradditoria. Invero, dalla descrizione del fatto contenuto nella sentenza impugnata, emerge che l’azione proditoria sia stata condotta da due persone, ovvero l’imputato, individuato dalla p.o. come colui che la avvicinò nel vialetto di casa presentandosi come un operario del servizio idrico locale, ed entrò in casa, materialmente impossessandosi della res, e un altro individuo, che si trovava in fondo alla strada, con il quale il primo era collegato telefonicamente, e che raggiunse andando via dalla abitazione della vittima ( pg. 3). Mentre, nella parte della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello fa riferimento alla circostanza che il fatto è stato commesso in concorso con altre due persone rimaste ignote ( pg. 6).

4.3.3. Tale aporia argomentativa dovrà, dunque, essere risolta nel giudizio di rinvio, limitatamente alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata. Nel resto, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026

Il consigliere estensore
Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena