Incendio doloso, annullata la condanna per motivazione contraddittoria sul ripensamento della mandante

Corte suprema di cassazione · Prima sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione censura la decisione d’appello che aveva confermato la responsabilità senza chiarire serietà e modalità del ripensamento emerso dalla prova ritenuta essenziale.

La Prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15342/2026, ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva confermato la responsabilità dell’imputata quale mandante di un incendio. Il punto esaminato riguarda la tenuta della motivazione rispetto a una prova audio-video che, secondo la stessa sentenza d’appello, documentava anche un successivo ripensamento della donna e la decisione dell’esecutore materiale di procedere comunque. Per la Cassazione, quel passaggio non poteva restare affidato a considerazioni incerte o probabilistiche.

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza n. 15342/2026
Decisione del 24 febbraio 2026 · deposito del 28 aprile 2026
Presidente: Dott. Giuseppe Santalucia · Relatore: Dott. Vincenzo Galati

Il caso

Il procedimento riguardava un incendio appiccato a uno stabilimento balneare. All’imputata era stata attribuita, ai sensi degli artt. 110 e 423 cod. pen., la posizione di mandante. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva ritenuta responsabile. La Corte d’appello di Roma aveva successivamente confermato la decisione.

La ricostruzione accusatoria era stata sostenuta, tra gli altri elementi, dalla conflittualità tra l’imputata e le proprietarie della struttura, dai rapporti con l’autore materiale dell’incendio, dal pagamento di 1.000 euro effettuato dopo il fatto, da alcune conversazioni intercettate e da una videoregistrazione realizzata il giorno successivo all’incendio.

Proprio quest’ultima fonte probatoria assume rilievo nella decisione della Cassazione. Secondo quanto riportato dalla sentenza d’appello, l’esecutore materiale aveva inizialmente affermato di avere agito su incarico dell’imputata, aggiungendo però che, nonostante il successivo ripensamento della donna, aveva comunque portato a compimento l’azione perché aveva ormai individuato lo stabilimento da incendiare.

La questione giuridica

La questione sottoposta alla Corte non consisteva nello stabilire, in termini generali, quali effetti produca il ripensamento di chi abbia in precedenza sollecitato la commissione di un reato. Il problema riguardava, più precisamente, la coerenza della motivazione con cui la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità nonostante la stessa fonte probatoria ritenuta essenziale contenesse un elemento favorevole alla prospettazione difensiva.

La difesa aveva sostenuto che il contenuto della registrazione fosse stato travisato. L’imputata, dopo avere manifestato il desiderio che lo stabilimento scomparisse, avrebbe successivamente espresso una volontà contraria, intimando all’esecutore di non procedere. Il ricorso contestava quindi che la sentenza d’appello avesse adeguatamente spiegato perché tale dato non incidesse sulla ricostruzione accusatoria.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa all’incongruità della motivazione su un punto qualificato come essenziale. Secondo la Prima sezione, il percorso argomentativo della Corte d’appello presenta un passaggio contraddittorio proprio nella valutazione del ripensamento attribuito all’imputata.

La sentenza d’appello aveva anzitutto considerato poco credibile la versione difensiva richiamando la “confidenzialità e cordialità” dei rapporti e una non meglio precisata “intimità di rapporti”. La Cassazione osserva, tuttavia, che tali elementi risultano incerti e non sufficientemente esplicitati e che la motivazione non indica con chiarezza i passaggi delle intercettazioni dai quali ricavare quelle conclusioni.

Il profilo maggiormente problematico riguarda però la videoregistrazione che la stessa Corte d’appello aveva considerato determinante. La decisione di merito aveva affermato, da un lato, che l’imputata aveva conferito un preciso incarico all’esecutore materiale. Dall’altro, aveva riconosciuto che quest’ultimo aveva riferito di avere agito anche dopo il manifestato ripensamento della donna, osservando poi che non era possibile stabilire con quale convinzione fosse stata espressa la volontà di desistere dal progetto.

Per la Cassazione, ciò significa che la richiesta dell’imputata di non procedere all’incendio non risultava smentita dalla ricostruzione accolta dai giudici di merito. Restavano invece inesplorati la serietà del ripensamento e il modo in cui esso si era concretamente manifestato. Si trattava di un dato che la stessa Corte qualifica come potenzialmente idoneo a incidere sulla tenuta dell’ipotesi accusatoria e che, proprio per questo, non poteva essere liquidato attraverso una motivazione perplessa o incerta.

La Cassazione rileva inoltre che, su questo punto, la sentenza d’appello non coincideva con quella di primo grado: quest’ultima aveva ritenuto il video del tutto inidoneo a introdurre elementi favorevoli alla difesa. La decisione impugnata, invece, aveva attribuito alla registrazione un rilievo essenziale, senza però spiegare adeguatamente le conseguenze del contenuto favorevole alla prospettazione dell’imputata.

Il primo motivo è stato quindi accolto. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.

Il commento

La portata della decisione deve essere delimitata con precisione. La Cassazione non afferma che il successivo ripensamento della persona indicata come mandante determini, di per sé, l’esclusione della responsabilità. Non formula neppure una regola generale sugli effetti giuridici di una revoca dell’originario proposito criminoso. Il provvedimento si arresta sul piano della motivazione e della valutazione della prova.

Il punto è diverso. Quando il giudice utilizza una determinata fonte probatoria per sostenere l’accusa, non può valorizzarne soltanto la parte compatibile con la conclusione di colpevolezza e lasciare senza adeguata spiegazione un ulteriore contenuto della stessa fonte che possa incidere sulla ricostruzione del fatto. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva riconosciuto che l’esecutore materiale aveva riferito del ripensamento dell’imputata e della propria decisione di agire comunque. Era quindi necessario spiegare perché quel dato non modificasse la valutazione della responsabilità.

Assume rilievo anche il rapporto tra le due decisioni di merito. Il primo giudice aveva escluso che la videoregistrazione potesse offrire elementi favorevoli alla difesa. La Corte d’appello ne aveva invece riconosciuto il carattere essenziale e aveva riportato un contenuto che lasciava aperto il tema del successivo ripensamento. Una volta modificata in questo modo la lettura della prova, la motivazione avrebbe dovuto confrontarsi con tutte le implicazioni del dato emerso.

La decisione presenta quindi un’utilità specifica sul terreno della critica alla motivazione: il dato favorevole alla difesa può assumere rilievo non perché debba necessariamente prevalere, ma perché il giudice, dopo averne riconosciuto l’esistenza e la potenziale incidenza, deve darne una valutazione intelligibile e non contraddittoria rispetto alla conclusione raggiunta.

Restano invece fuori dal decisum le ulteriori questioni prospettate con il ricorso. La Cassazione, dopo l’accoglimento del primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri. Dalla sentenza non può quindi ricavarsi un autonomo principio sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, sulla trascrizione del file audio-video o sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Prima sezione penale, sent. n. 15342/2026, dec. 24 febbraio 2026, dep. 28 aprile 2026, Pres. Dott. Giuseppe Santalucia, Rel. Dott. Vincenzo Galati.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA – Presidente –
BARBARA CALASELICE
EVA TOSCANI R.G.N. [OMISSIS]
MASSIMILIANO MICALI
VINCENZO GALATI – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

L’avvocato [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] in difesa di [OMISSIS] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 22 giugno 2023, con la quale [OMISSIS] è stata ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. e condannata anche alle conseguenti statuizioni civili.

La riconducibilità del reato – l’incendio dello Stabilimento balneare [OMISSIS] sito in [OMISSIS] avvenuto in epoca antecedente e prossima al 6 gennaio 2022 – a [OMISSIS] in qualità di mandante, è stata ricostruita sulla scorta della conflittualità del rapporto tra l’imputata e le proprietarie della struttura, oltre che alla luce della non plausibilità delle spiegazioni alternative fornite dall’imputata e dalla figlia (successivamente assolta) in sede di interrogatorio di garanzia.

In particolare, i rapporti di confidenzialità e cordialità con l’autore dell’incendio sono stati giudicati incompatibili con la tesi difensiva dell’origine estorsiva del pagamento di 1.000 euro effettuato dalla [OMISSIS] in favore di [OMISSIS] (autore materiale dell’incendio) successivamente al fatto.

I rapporti tra i due, infatti, si sono interrotti soltanto dopo aver appreso di essere indagati.

Hanno corroborato l’accusa, inoltre, le conversazioni auto-accusatorie intercettate intercorse tra l’imputata e sua figlia immediatamente dopo l’assunzione a sommarie informazioni.

Dalle stesse è emersa, da un lato, la preoccupazione delle due per le indagini in corso, dall’altro la diretta ascrivibilità della condotta, da parte della figlia, alla madre.

Ulteriore prova è emersa dal video registrato qualche giorno dopo i fatti dalla figlia dell’imputata alla presenza e all’insaputa di [OMISSIS] che, nell’occasione, aveva riferito di aver compiuto l’azione delittuosa su pregresso accordo con l’imputata, seppure la stessa avesse, infine, mostrato proposito contrario.

Sono state escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta processuale tenuta dall’imputata alla quale è stata inflitta una pena quantificata in misura superiore al minimo edittale.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], per mezzo del proprio difensore, avv. [OMISSIS], articolando quattro motivi.

3.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, nonché motivazione illogica sulla valutazione delle prove e travisamento probatorio del file audio/video prodotto.

L’unica prova vera e decisiva, costituita dalla conversazione tra [OMISSIS] (la figlia dell’imputata) e [OMISSIS] (l’autore dell’incendio), sarebbe stata travisata laddove, pur a fronte della emersione della circostanza che l’imputata, dopo aver manifestato il desiderio che lo stabilimento scomparisse, aveva espresso la volontà contraria e desistito dal proposito intimando all’uomo di non agire.

La pretesa economica di [OMISSIS] – così definibile, piuttosto che pagamento del prezzo concordato –, di conseguenza, è divenuta dato neutro, avendo l’autore dell’azione preteso il denaro per il sol fatto di aver, comunque, realizzato l’originario proposito della donna.

Sono rimasti incerti il grado di convinzione con cui si era manifestato il ripensamento, l’assenza di movente, restando plausibile che l’azione sia stata compiuta, in definitiva, non in esecuzione di un accordo criminoso fermo, bensì contro il volere della donna.

3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desunta da conversazione.

La Corte di appello ha completamente omesso l’analisi e la valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’audizione del testimone [OMISSIS], la quale avrebbe permesso una migliore identificazione della fonte di quella conversazione.

Ciò ha determinato, di conseguenza, un apprezzamento non consentito di quella interlocuzione che, peraltro, è idonea a chiarire esclusivamente chi fossero gli esecutori dell’azione.

3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva.

Analoga omissione è stata resa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta di trascrizione dei contenuti evinti dal file audio/video, che avrebbe permesso di chiarire alcuni punti (quali, ad esempio, il grado e la consistenza della prima richiesta e del successivo ripensamento dell’imputata, e le ragioni per le quali la stessa aderì alla pretesa economica).

3.4. Con il quarto motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Omessa o carente motivazione vi è, inoltre, con riguardo alla invocazione delle circostanze attenuanti generiche, al cui proposito i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il comportamento processuale dell’imputata, quanto dichiarato durante gli interrogatori e, soprattutto, la produzione del file audio/video, l’unica vera prova in atti.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria a supporto della discussione orale nel corso della quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si censura l’incongruità della motivazione su un punto essenziale rispetto al quale, effettivamente, il percorso giustificativo è contraddittorio.

2. La ricostruzione della sentenza prende le mosse dalle intercettazioni del 23 febbraio 2022 tra [OMISSIS] e [OMISSIS] e del 7 giugno 2022 tra l’imputata e la figlia, [OMISSIS], originaria coimputata.

Dalla prima sembrerebbero emergere dei sospetti in punto di identificazione della mandante dell’azione incendiaria nell’imputata che, proprio per queste ragioni, è stata sottoposta ad intercettazioni.

Nel corso delle operazioni è stato captato il colloquio con la figlia del 7 giugno 2022 reputato di particolare rilievo indiziario tanto che è stato seguito, nell’ottobre 2022, dall’adozione della misura cautelare sia nei confronti degli autori materiali dell’incendio ([OMISSIS] e [OMISSIS]) che delle mandanti (le originarie coimputate).

La sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla [OMISSIS] in sede di interrogatorio di garanzia nel corso del quale non ha negato di avere rivolto una battuta a [OMISSIS] circa il proprio desiderio che lo stabilimento balneare [OMISSIS] sparisse, precisando anche che, tempo dopo, lo stesso [OMISSIS] le ha manifestato l’intenzione di bruciare lo stabilimento, suscitando la reazione contraria della donna presso la quale [OMISSIS] si nuovamente presentato dopo avere compiuto il gesto delittuoso e chiedendo il pagamento di una somma di denaro.

A seguito delle pressioni subite, la donna ha corrisposto pagato a [OMISSIS] 1.000 euro.

Operata tale ricostruzione sulla scorta dei dati obiettivi disponibili, la Corte di appello ha svolto considerazioni, in termini perplessi, contraddittori e di tipo essenzialmente, probabilistico in relazione alla scarsa credibilità delle tesi difensive.

In primo luogo, ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata sulla base di elementi incerti e non sufficientemente esplicitati, quali la «confidenzialità e cordialità tra le parti» o, addirittura una «intimità di rapporti» non meglio chiarita, a fronte di una spiegazione difensiva non astrattamente illogica e priva di una sua plausibilità.

Difetta, in primo luogo, una chiara ed espressa indicazione dei passaggi delle intercettazioni, successive all’episodio delittuoso, dalle quali sia possibile ricavare quanto sostenuto dai giudici di merito.

A ciò va aggiunto l’ulteriore e fondamentale considerazione che poggia sul fatto che, secondo la stessa Corte di appello, assume rilievo decisivo, ai fini della ricostruzione della vicenda, la video registrazione di un colloquio del 7 gennaio 2022 intercorso tra la [OMISSIS] e [OMISSIS].

Proprio in occasione della valutazione di tale (reputato) essenziale apporto istruttorio si riscontra il passaggio della sentenza maggiormente critico poiché si legge a pag. 6 della motivazione che «a seguito delle pressanti domande della ragazza, l’imputato inizialmente ribadiva più volte di avere dato fuoco al chiosco, perché incaricato da [OMISSIS], salvo poi aggiungere che a fronte del manifestato ripensamento della donna, aveva comunque proceduto a portare a compimento l’azione criminale avendo ormai “adocchiato” lo stabilimento».

La Corte di appello ha poi proseguito segnalando come «fermo ed assodato, dunque, che [OMISSIS] non si era limitata a fare una innocua battuta, avendo per converso conferito un preciso incarico a [OMISSIS], non è dato sapere se e con quale convinzione la stessa avrebbe esternato all’esecutore materiale la volontà di desistere dall’impresa delittuosa».

Quindi, non è smentito ciò che l’imputata ha sostenuto in merito alla richiesta rivolta all’esecutore di non procedere all’incendio, essendo rimasto inesplorato e, dunque, incerto, il profilo della serietà del ripensamento della [OMISSIS] e se e come lo stesso si è manifestato.

Sul punto, tuttavia, la questione non avrebbe potuto essere frettolosamente liquidata dai giudici di merito in termini che sono risultati perplessi e incerti (anche a fronte del passaggio della motivazione sopra illustrato), a fronte della emersione e della esplicitazione di un dato, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, potenzialmente destrutturante rispetto alla ipotesi accusatoria.

Peraltro, su tale aspetto la sentenza di appello diverge da quella di primo grado che ha ritenuto il video totalmente inidoneo ad introdurre elementi favorevoli alla difesa (pag. 17 della sentenza di primo grado).

Rimane, pertanto, non sufficientemente chiarito un passaggio essenziale della ricostruzione accusatoria che risulta privo di adeguata spiegazione, anche in relazione alla inconferenza o irrilevanza degli approfondimenti istruttori di cui al terzo motivo di ricorso.

3. Da quanto esposto discende l’accogliento del motivo di ricorso illustrato e, previo assorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così è deciso, 24/02/2026

Il Consigliere estensore    Il Presidente
VINCENZO GALATI    GIUSEPPE SANTALUCIA