Assoluzione per falso in autocertificazione ai fini del Reddito di Cittadinanza
È stato assolto l’imputato accusato del reato di falso, in relazione all’asserita irregolarità nella percezione del Reddito di Cittadinanza. La contestazione era fondata sulla presunta mancanza del requisito della residenza decennale continuativa sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive, escludendo la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato. L’imputato è stato assistito dall’Avvocato Davide Tutino, del Foro di Catania, e dall’Avvocato Maria Teresa Meli, del Foro di Agrigento.
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Note a cura dell’Avvocato Davide Tutino
La sentenza del Tribunale di Agrigento del 14 aprile 2025 consente di affrontare una tematica di grande rilevanza sistematica: la punibilità per falsa attestazione del requisito della residenza decennale ai fini dell’accesso al Reddito di Cittadinanza, di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 4/2019.
Il caso si inserisce in una delicata fase di transizione normativa, successiva all’abrogazione dell’intero Capo I del decreto-legge n. 4/2019, operata dal d.l. 48/2023, che ha introdotto il nuovo reddito di inclusione. Tale intervento legislativo ha tuttavia previsto una clausola transitoria che ha mantenuto provvisoriamente efficaci le fattispecie incriminatrici abrogate, in relazione ai fatti commessi sino al 31 dicembre 2023.
In tale contesto si innesta la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 24 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, la quale ha stabilito che è contrario al diritto dell’Unione subordinare l’erogazione di prestazioni sociali al possesso di dieci anni di residenza continuativa da parte dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Più incisivamente, la Corte ha ritenuto in contrasto con i principi eurounitari la criminalizzazione della dichiarazione mendace su tale requisito, determinando l’effetto interpretativo ablativo di tutte le disposizioni nazionali incompatibili, sulla base del meccanismo già applicato nel noto caso El Dridi.
A ciò si aggiunge la sentenza n. 31/2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del medesimo d.l. 4/2019, ritenendo irragionevole e sproporzionato il termine decennale, sostituendolo con un requisito di cinque anni. Il giudizio di illegittimità è stato fondato sui principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’art. 3 Cost., nonché sulla funzione attiva e inclusiva del Reddito di Cittadinanza, che prescinde da logiche meramente assistenziali.
Tale decisione ha comportato una duplice conseguenza: da un lato, ha armonizzato l’ordinamento interno con l’acquis unionale, prevenendo discriminazioni alla rovescia nei confronti dei cittadini europei; dall’altro, ha confermato la legittimità costituzionale della volontà del legislatore di reprimere condotte fraudolente, ma solo entro limiti temporali e sostanziali compatibili con la finalità dello strumento giuridico di riferimento.
Nel caso concreto, la pubblica accusa fondava la contestazione sull’ingresso dello straniero nel territorio italiano in data 1° giugno 2014. In base al parametro quinquennale oggi vigente, tale elemento rende irrilevante ogni eventuale erroneità dichiarativa, escludendo la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e dell’inganno penalmente rilevante. Il Giudice ha dunque applicato l’art. 129 c.p.p. e assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”, ritenendo doverosa la disapplicazione parziale della norma penale nella parte ormai espunta dal sistema.
L’imputato è stato difeso dall’Avvocato Davide Tutino, penalista del Foro di Catania, e dall’Avvocato Maria Teresa Meli, del Foro di Agrigento.
Si segnala, in chiusura, il rilievo sistemico dell’orientamento della Corte costituzionale, la quale – pur intervenendo in un contesto ormai postumo rispetto al Reddito di Cittadinanza – ha operato una lettura retroattiva del requisito di radicamento territoriale, chiarendo che la deroga al principio della lex mitior, prevista dall’art. 13, comma 3, del d.l. 48/2023, non può operare in violazione del diritto dell’Unione né in difformità ai principi di ragionevolezza, risultando inefficace nella parte in cui stabiliva una discriminazione temporale non giustificabile.
Ne deriva che tutti i procedimenti pendenti concernenti dichiarazioni sul requisito decennale devono essere riesaminati alla luce del nuovo parametro quinquennale, con conseguente obbligo per il giudice di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto eurounitario. Il tutto a conferma del ruolo centrale della Corte costituzionale quale garante dell’equilibrio tra protezione sociale, sostenibilità finanziaria e tutela dei diritti fondamentali, nella complessa dialettica multilivello che permea l’ordinamento italiano.


















































































