Evaso dagli arresti domiciliari: la Corte d’Appello dichiara il reato prescritto

Evaso dagli arresti domiciliari: la Corte d’Appello dichiara il reato prescritto

Riformata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado: il giudizio di appello si conclude con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 385 c.p.

La notizia

La Corte d’Appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato, difeso dall’Avv. Davide Tutino, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, perché il reato è risultato estinto per intervenuta prescrizione.

La decisione ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di Catania, in primo grado, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato contestato, condannandolo alla pena di nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il procedimento

Il procedimento riguardava una contestazione di evasione ai sensi dell’art. 385, commi 1 e 3, c.p.

Secondo l’imputazione, l’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non sarebbe stato trovato presso l’abitazione indicata per l’esecuzione della misura al momento del controllo, senza avere comunicato cause di giustificazione e senza preventiva autorizzazione.

In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità penale dell’imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva applicato la pena di mesi nove di reclusione.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello. Dalla sentenza di secondo grado emerge che il gravame era diretto a ottenere l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La Corte d’Appello, prima di esaminare il merito della regiudicanda, ha rilevato l’intervenuta estinzione del reato per maturata prescrizione.

Il profilo giuridico

La prescrizione costituisce una causa estintiva del reato che impedisce la prosecuzione del giudizio quando sia decorso il termine previsto dalla legge, salvo che dagli atti emerga in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito.

Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato un dato tecnico preciso: il giudice di primo grado non aveva inteso applicare la recidiva contestata. Per tale ragione, la recidiva non poteva essere computata ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

La Corte ha quindi applicato il termine ordinario di sette anni e sei mesi, desunto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., rilevando che il termine era già decorso. Anche considerando i periodi di sospensione indicati nella sentenza, il reato risultava comunque prescritto prima della decisione di appello.

Il dato processuale significativo

Il dato processuale centrale è costituito dal rapporto tra contestazione della recidiva, mancata applicazione della stessa in primo grado e calcolo del termine prescrizionale.

La Corte d’Appello ha chiarito che, non avendo il giudice di prime cure applicato la recidiva, essa non poteva incidere sul computo della prescrizione. La verifica del termine estintivo ha così assunto rilievo preliminare e assorbente rispetto all’esame del merito.

La sentenza precisa, inoltre, che non emergeva dagli atti l’evidenza dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.; per tale ragione, rispetto a un eventuale proscioglimento nel merito fondato su contraddittorietà o insufficienza della prova, doveva prevalere la declaratoria immediata della causa estintiva.

Il provvedimento

La Corte d’Appello di Catania, visto l’art. 605 c.p.p., ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione.

L’esito del giudizio di appello non integra un’assoluzione nel merito, ma una pronuncia di improseguibilità dell’azione penale per estinzione del reato.

Considerazioni finali

Il caso evidenzia il rilievo della corretta verifica dei termini di prescrizione nel giudizio di appello, soprattutto quando la contestazione comprenda circostanze che, pur formalmente indicate nell’imputazione, non siano state concretamente applicate dal giudice di primo grado.

Nei procedimenti per evasione dagli arresti domiciliari, la valutazione del decorso del tempo, delle eventuali sospensioni e degli effetti delle circostanze contestate può incidere in modo decisivo sull’esito del giudizio.

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania
Patrocinante in Cassazione

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