DASPO urbano, la Cassazione annulla con rinvio: va motivato il pericolo per la sicurezza

Corte suprema di cassazione · Sezione terza penale · Commento giurisprudenziale
I precedenti richiamati e il flusso delle auto non sostituiscono la valutazione del pericolo richiesto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.

Con la sentenza n. 34438, decisa il 16 settembre 2026 e depositata il 24 settembre 2026, la Terza sezione penale della Cassazione annulla con rinvio la sentenza che aveva confermato una condanna per inosservanza di un divieto di accesso urbano. La Corte d’appello aveva ritenuto valido il provvedimento del questore senza spiegare quale pericolo concreto per la sicurezza derivasse dalla condotta esaminata. Spetta ora a un’altra sezione della Corte d’appello di Napoli celebrare il nuovo giudizio.

Estremi: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 34438/2026; decisione del 16 settembre 2026, deposito del 24 settembre 2026; impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6 febbraio 2026; annullamento con rinvio ad altra sezione della stessa Corte.

Il caso

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 2 aprile 2024 pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per inosservanza di un divieto di accesso a specifiche aree urbane di Maddaloni, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017. Il questore di Caserta aveva emesso il divieto il 24 gennaio 2022; la condotta contestata risale al 7 febbraio 2022. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna il 6 febbraio 2026.

L’imputato ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del questore per difetto di motivazione sul pericolo per la sicurezza; con il secondo ha contestato la riduzione della pena per il rito abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosi di contravvenzione. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, da ridurre a tre mesi di arresto, e il rigetto del resto del ricorso.

La questione giuridica

La questione decisa riguarda il controllo del giudice penale sul divieto di accesso del questore quando si procede per la sua inosservanza. Oltre alla reiterazione delle condotte richiamate dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017, l’art. 10, comma 2, richiede che dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza: occorre spiegare quali fatti rendano concreto quel pericolo.

Il ricorso poneva anche una distinta questione sulla diminuzione di pena nel giudizio abbreviato. La sentenza la riferisce nello svolgimento del processo, ma non la esamina espressamente nei motivi della decisione.

La decisione

La Cassazione richiama la sentenza n. 47/2024 della Corte costituzionale: il divieto di accesso non può fondarsi sul solo decoro dell’area o sulla personalità del destinatario. Il pericolo deve emergere dalla condotta e riguardare, in termini concreti e non meramente congetturali, la possibile commissione di reati.

Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva ritenuto valido il divieto senza motivare sulla pericolosità; la sentenza di primo grado si era limitata a riportare i precedenti specifici. Neppure il continuo flusso di conducenti indicato nell’ordine restrittivo bastava, da solo, a spiegare il pericolo per la sicurezza. La censura accolta riguarda dunque la motivazione delle sentenze di merito, senza che la Cassazione accerti l’assenza del pericolo in fatto.

Il dispositivo annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Napoli. La motivazione indica che il rinvio serve a rivalutare la pericolosità. Non vi è annullamento del provvedimento del questore né una pronuncia assolutoria. Il secondo motivo, relativo alla riduzione della pena, non riceve una statuizione espressamente distinta.

Il commento

La pronuncia separa due verifiche. La reiterazione delle condotte è uno dei presupposti del divieto; l’altro è il possibile pericolo per la sicurezza ricavabile da quelle condotte. Per la Cassazione, il giudice penale deve confrontarsi con entrambi, senza sostituire una propria motivazione a quella del questore. Un precedente penale o la presenza di numerosi automobilisti possono figurare nel quadro fattuale, ma qui non spiegavano, nelle sentenze di merito, quale rischio concreto fosse generato dalla condotta.

La sentenza richiama anche decisioni non uniformi sulla sindacabilità dell’ordine del questore e confronta casi nei quali la motivazione era stata ritenuta sufficiente. Perciò il suo risultato va riferito alla carenza individuata in questa specifica sentenza d’appello: non dichiara illegittimo ogni divieto emesso in contesti di parcheggio, né risolve in via generale tutte le questioni sui limiti del controllo giudiziale.

Un precedente citato nella motivazione concerne l’art. 650 c.p. e l’attività di posteggiatore abusivo. Quel richiamo non cambia la contestazione oggetto del presente processo, che la sentenza identifica nell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. Resta inoltre aperta, nel testo della pronuncia, la questione del calcolo della pena prospettata con il secondo motivo: l’annullamento con rinvio non equivale a una sua decisione favorevole da parte della Cassazione.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione terza penale, sentenza n. 34438/2026; decisione del 16 settembre 2026; deposito del 24 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRÌ Ubalda -Relatore

Dott. CALABRETTA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],

avverso la sentenza in data 06/02/2026 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena da ridurre a mesi tre di arresto; rigetto del ricorso nel resto;

letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

Svolgimento del processo

1.Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato, con il rito abbreviato, [OMISSIS] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 10, comma 2, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, per non aver ottemperato al divieto di accesso di specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni, emesso dal Questore di Caserta in data 24 gennaio 2022, ritualmente notificatogli il 28 gennaio 2022, reato commesso in Maddaloni il 7 febbraio 2022.

2. L’imputato eccepisce la violazione di legge per illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, in ordine all’assenza di motivazione del pericolo per la sicurezza (primo motivo) e per l’entità della riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosi di contravvenzione (secondo motivo). Nella memoria di replica alla requisitoria al Procuratore generale il ricorrente ribadisce le ragioni espresse con il primo motivo e richiama la giurisprudenza in suo favore.

Motivi della decisione

l.Il ricorso è fondato.

L’art. 10, comma 2, prima parte, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce che, nel caso di reiterazione delle condotte indicate dall’art. 9, comma 1 (impedimento dell’accesso e della fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze) e comma 2 (condotte sanzionate dagli art. 688 e 726 cod. pen., 29 D.Lgs. n. 114 del 1998, 7, comma 15-bis, cod. strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, 1-sexies D.L. n. 28 del 2003, conv. con mod. dalla legge n. 88 del 2003), “qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza”, il questore può vietare al trasgressore, con provvedimento motivato, di accedere, per un periodo non superiore a dodici mesi, a una o più delle aree in questione, “espressamente specificate nel provvedimento”, individuando modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario. L’inosservanza del divieto è punita con l’arresto da sei mesi a un anno.

La norma va interpretata alla stregua dei criteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 24 gennaio 2024 che, nel rigettare la questione di costituzionalità, ha tracciato delle linee orientative imprescindibili ai fini della relativa applicazione, che si possono così sintetizzare: a) il presupposto del divieto di accesso è la “reiterazione delle condotte” previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9, unitamente alla sussistenza di un possibile “pericolo per la sicurezza”; b) tale termine può, e deve, essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all’istituto in discussione e, al tempo stesso, in linea con il dettato costituzionale, nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose; c) non basta, dunque, che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati perché non si tratta di una misura di allontanamento di “oziosi e vagabondi”, come pure si era affermato nell’ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del D.L. n. 14 del 2017; d) d’altra parte, è necessario formulare un pronostico su quanto è ben possibile che avvenga in futuro, mentre è escluso che il legislatore consenta la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali; e) la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga “dalla condotta tenuta”, non, dunque, dalla sola personalità dell’agente, desunta ad esempio dai precedenti penali. Pertanto, il divieto di accesso può essere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio, in ragione dell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti.

Nelle sentenze di legittimità è evidente la piena condivisione di tali criteri interpretativi, anche laddove non vi sia un espresso richiamo alla citata sentenza della Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, [OMISSIS], Rv. 289617 – 01, si è richiamata l’attenzione sulla necessità di una rigorosa motivazione sul concreto pericolo della sicurezza, mutuando gli approdi giurisprudenziali maturati a proposito del contiguo tema della contravvenzione al foglio di via obbligatorio (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, [OMISSIS], Rv. 274649 – 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del 05/11/2025, [OMISSIS], non mass.; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, [OMISSIS], non mass.), anche pretendendo che il giudice, che non si può sostituire al questore, motivi non solo sul carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto, ma anche sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto che il prevenuto è autore di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza e che l’ordinanza è resa per evitare la reiterazione di condotte lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiano le loro autovetture e ha stigmatizzato che “non sono state in alcun modo chiarite le ragioni per cui tale flusso di conducenti, interessati al parcheggio nei pressi della clinica, avrebbe aggravato il pericolo per la sicurezza, in presenza di un soggetto che – per quanto abusivamente – sia dedito a regolare in qualche modo la sosta dei veicoli”. Tale sentenza è stata seguita in termini conformi dalla più diffusa sentenza Sez. 3, n. 30545 del 08/07/2026, [OMISSIS], non mass., e sostanzialmente anche dalla sentenza Sez. 3, n. 23500 del 03/03/2026, [OMISSIS], non mass., che ha rilevato la mancata censura dell’ordine del questore sia in sede penale che in sede amministrativa, mentre in senso opposto si segnalano Sez. 7, ord., n. 28534 del 17/04/2026, [OMISSIS], non mass., e Sez. 3, n. 14191 del 11/03/2026, [OMISSIS], non mass., secondo cui non è affatto sindacabile l’ordine del questore).

Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del 12/09/2024, [OMISSIS], non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, D.L. n. 14 del 2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre 2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, [OMISSIS], Rv. 283088-01). E di fatti, per l’integrazione di tale contravvenzione, è necessario che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, [OMISSIS], Rv. 288441 – 01).

Più di recente questa Sezione, nel richiamare il precedente [OMISSIS], ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che aveva anche “specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura aveva reiteratamente impedito l’accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio presso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente attività di parcheggiatore abusivo”, cogliendo nell’ordine del Questore un profilo decisivo e cioè che il parcheggiatore abusivo impediva l’accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio ad altri, evidentemente in funzione della personale determinazione di disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse, dell’accesso ad aree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti (Sez. 3, n. 29123 del 11/06/2026, [OMISSIS], non mass.). Si segnala, poi, la sentenza della Sez. 1, n. 2169 del 11/11/2025, dep. 2026, sempre nei confronti di [OMISSIS], non mass., che ha ritenuto l’ordine del Questore sufficientemente motivato “in relazione alla necessità di inibire la reiterazione dei pregressi comportamentiantisociali con effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiavano le automobili nell’area ove l’imputato attendeva all’attività abusiva”.

Venendo al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto valido il provvedimento del Questore di Caserta, senza motivare sulla pericolosità, è gravemente carente, alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale. Né soccorre sul punto la sentenza di primo grado che si è limitata a riportare i precedenti specifici. Manca, invece, nelle sentenze l’analisi della pericolosità, nell’accezione più restrittiva fatta propria dalla Corte costituzionale di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose, non bastando, a tal fine, il dato storico del continuo flusso di conducenti che parcheggiano le proprie autovetture, riportato nell’ordine restrittivo, come già rilevato da questa Sezione nella citata sentenza [OMISSIS], n. 11794 del 2026.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione della pericolosità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso, il 16 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2026.