Home Giurisprudenza, articoli e commenti Il contatore manomesso non rende il furto di energia procedibile a querela
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La manomissione del contatore di un’utenza privata non esclude, per questa sola ragione, l’aggravante della destinazione dell’energia a pubblico servizio. Con la sentenza n. 36880/2026 la Cassazione annulla il proscioglimento per difetto di querela pronunciato dalla Corte di appello di Palermo e dispone un nuovo giudizio.
Indice dei contenuti
Il proscioglimento fondato sul punto di prelievo
La Corte di appello di Palermo aveva riformato una condanna per furto aggravato di energia elettrica dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. Il ragionamento distingueva l’allacciamento diretto alla rete dalla manomissione del contatore: nel secondo caso, secondo il giudice di appello, l’energia non sarebbe stata più in transito nella rete pubblica, ma già nella disponibilità dell’utente.
Il Procuratore generale ricorreva denunciando un errore nell’applicazione dell’art. 625, primo comma, n. 7, c.p. La questione devoluta era giuridica: se la collocazione del contatore presso la singola utenza interrompesse il nesso fra l’energia sottratta e il servizio destinato alla collettività. La Cassazione accoglie il ricorso, escludendo che quella distinzione tecnica sia decisiva per l’aggravante.
L’energia è il bene sottratto, il contatore ne misura il consumo
L’art. 624, secondo comma, c.p. equipara alle cose mobili l’energia elettrica e ogni altra energia dotata di valore economico. Nel fatto esaminato l’oggetto della sottrazione è quindi l’energia; il contatore rileva come strumento impiegato per misurarla e, secondo l’accusa, per alterare la registrazione dei consumi. Confondere questi due piani significa ricavare la destinazione del bene dalla sola posizione del dispositivo.1
La Corte adotta un criterio funzionale. Sono destinate a pubblico servizio le cose poste al servizio di un’attività fruibile dalla collettività, anche se il loro uso immediato non è aperto indistintamente a tutti. L’energia distribuita non perde tale destinazione soltanto perché raggiunge un terminale collocato nella sfera privata dell’utilizzatore. La sottrazione la distoglie dal servizio al quale è funzionalmente collegata.
Il passaggio merita adesione proprio nel suo raccordo fra oggetto e funzione. Il contatore individualizza la quantità da addebitare all’utenza; non trasforma per ciò solo il servizio di distribuzione in un’attività estranea alla destinazione pubblicistica. Per sostenere la soluzione opposta occorrerebbe dimostrare perché quel dispositivo determini una cesura giuridica nella destinazione del bene. La mera localizzazione del consumo, utilizzata dalla sentenza annullata, non fornisce tale dimostrazione.
La riforma della querela conserva una distinzione interna al numero 7
Dopo la riforma Cartabia il furto è, come regola, perseguibile a querela; l’art. 624, terzo comma, c.p. mantiene però la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi indicate dall’art. 625, n. 7, salvo quella delle cose esposte alla pubblica fede, e nell’ipotesi del n. 7-bis. La destinazione a pubblico servizio rientra nella parte del n. 7 che conserva il regime d’ufficio.2
La distinzione è determinante. Esposizione alla pubblica fede e destinazione a pubblico servizio sono ipotesi raccolte nello stesso numero dell’articolo, ma non hanno oggi le stesse conseguenze sulla condizione di procedibilità. L’applicazione dell’eccezione relativa alla pubblica fede non può essere estesa a ogni furto aggravato dal n. 7. Nella vicenda commentata l’aggravante era riferita espressamente alla destinazione del bene a pubblico servizio.
La decisione si pone in continuità con il principio documentato dalla massima ufficiale di Cassazione n. 8122/2026, che attribuisce rilievo alla destinazione finale dell’energia e non al dispositivo di misurazione. È una continuità sul criterio giuridico applicato; il richiamo non consente di sovrapporre tutti i fatti dei diversi procedimenti.3
La sentenza n. 38103 del 2026 esamina la medesima distinzione fra rete e misuratore. La pronuncia sul ricorso contro il proscioglimento predibattimentale aggiunge il problema del giudice cui rinviare gli atti.
La conseguenza è un nuovo giudizio
La Cassazione annulla la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Cade la ragione giuridica che aveva impedito di procedere in assenza di querela; il giudice di rinvio deve decidere nuovamente nel rispetto del principio affermato.
La pronuncia non autorizza a ricavare la responsabilità personale dalla sola presenza di un contatore alterato. Autore della manomissione, effettiva sottrazione ed elemento soggettivo appartengono all’accertamento del reato. Il punto qui risolto riguarda la destinazione del bene e il conseguente regime di procedibilità: la dimensione privata dell’utenza non basta a escludere la tutela prevista per l’energia destinata al pubblico servizio.
Note e riferimenti
Art. 624, secondo comma, c.p.; testo riportato nelle note all’art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. ↩
Art. 624, terzo comma, c.p., sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; pubblicazione ufficiale. ↩
Cass., Sez. V, sent. 27 gennaio 2026, dep. 2 marzo 2026, n. 8122, Rv. 289689-01, massima ufficiale, in Ufficio del Massimario, Rassegna mensile, marzo 2026, settore penale, sezione quinta. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia – Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. D'AURIA Donato – Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi – Consigliere
Dott. LAURO Davide – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento a carico di:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 22/12/2025 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 22/12/2025, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 11/12/2024, che aveva condannato [OMISSIS] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.
Riteneva la Corte territoriale l'insussistenza della circostanza aggravante e la conseguente procedibilità del reato a querela di parte, in assenza di un allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione. Evidenziava, sul punto, che la sottrazione dell'energia elettrica attraverso la manomissione del contatore comportava che l'energia elettrica sottratta non fosse più in transito in detta rete, ma si trovasse già nella disponibilità dell'imputata ed al suo servizio.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il reato per cui si procede fosse procedibile a querela di parte; che, invero, la circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa alla destinazione del bene al pubblico servizio, non attiene né allo strumento di misurazione, né alle modalità tecniche con cui il bene viene sottratto, ma riguarda il bene immateriale in sé, rappresentato dall'energia elettrica; che, dunque, il reato è procedibile d'ufficio.
3. Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi dell' art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l'aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata all'odierna ricorrente si è concretizzata nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l' art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia
oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 – 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di "pubblico servizio", in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.).
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene "energia", così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell' ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore (Sez. 4, n. 35426 del 01/10/2025, Carrozzo, n.m.).
Anche di recente è stato ribadito che, in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta e non già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, 289689 – 01; Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 – 01).
4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026.