Furto di energia con contatore manomesso: resta la procedibilità d’ufficio

Corte suprema di cassazione · Sezione IV penale · Commento giurisprudenziale
Cassazione n. 38103/2026: l’utenza privata non esclude la destinazione dell’energia a pubblico servizio. Annullato il proscioglimento per mancanza di querela.

Manomettere il contatore di un’utenza privata non esclude, per questa sola ragione, l’aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio. Con la sentenza n. 38103, depositata il 2 novembre 2026, la Quarta Sezione della Cassazione annulla il proscioglimento per mancanza di querela: la destinazione dell’energia e il punto in cui avviene la sottrazione sono dati distinti.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 38103/2026; udienza 22 settembre 2026; deposito 2 novembre 2026.

Il contatore privato e la ragione del proscioglimento

Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di una persona imputata di furto di energia elettrica. L’accusa comprendeva sia la violenza sulle cose sia la destinazione del bene a pubblico servizio. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, erano stati alterati il contatore e il circuito di misurazione, impedendo la registrazione dei consumi.

Il Tribunale aveva escluso la seconda aggravante distinguendo l’allacciamento diretto alla rete pubblica dalla manomissione del contatore dell’utente: una volta arrivata al misuratore, l’energia sarebbe divenuta un bene assegnato al privato dal contratto di somministrazione. Venuta meno l’aggravante della destinazione a pubblico servizio, il giudice aveva applicato il regime di procedibilità a querela.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha contestato questa premessa con un ricorso per violazione della legge penale. La Cassazione accoglie la censura e annulla la sentenza con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica. L’esito riapre il giudizio: non contiene una pronuncia di condanna.

Il luogo della sottrazione non determina la destinazione del bene

L’art. 624, secondo comma, c.p. comprende l’energia elettrica tra le cose mobili agli effetti della legge penale. Per l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7, il problema esaminato dalla Corte è invece la destinazione della cosa sottratta: occorre stabilire se essa sia collegata all’erogazione di un servizio rivolto alla collettività.

La Quarta Sezione distingue tale destinazione dal luogo in cui si realizza la captazione. La rete distribuisce energia ai singoli utenti per soddisfare un bisogno generale; il tratto finale della fornitura non perde questa funzione per il solo fatto di trovarsi presso un’utenza privata. Il contratto disciplina il rapporto di somministrazione, ma non è sufficiente a cancellare la connotazione del bene nell’ambito del servizio.

Questa impostazione spiega anche perché, secondo i precedenti richiamati dalla sentenza, non occorra dimostrare un’interruzione della fornitura agli altri utenti. L’aggravante tutela la destinazione del bene, non presuppone necessariamente che la sottrazione abbia già compromesso in concreto la continuità del servizio. La pronuncia collega la manomissione alla deviazione di energia dal circuito della distribuzione regolarmente misurata e remunerata.1

L’argomento opposto ha una sua consistenza: il passaggio dell’energia al singolo utente sembra spostare il problema dal servizio generale all’inadempimento del contratto. Il limite di questa lettura, nel caso esaminato, è che fa discendere la qualificazione penale dalla posizione del misuratore. Lo stesso bene e la stessa funzione verrebbero diversamente considerati a seconda del punto tecnico utilizzato per eludere la contabilizzazione. La Cassazione mantiene invece distinto il mezzo della sottrazione dall’oggetto su cui essa ricade.

Pubblico servizio e pubblica fede sono ipotesi differenti

La distinzione ha un effetto processuale preciso. Il terzo comma dell’art. 624 c.p., come modificato dalla riforma del 2022, prevede in via generale la querela, ma conserva la procedibilità d’ufficio per l’aggravante del numero 7 dell’art. 625, con l’eccezione del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Non tutte le ipotesi contenute nello stesso numero seguono quindi il medesimo regime.2

La destinazione a pubblico servizio riguarda la funzione della cosa. L’esposizione alla pubblica fede riguarda invece le condizioni della sua custodia e l’affidamento nel rispetto altrui. Escludere l’una non equivale a escludere l’altra; soprattutto, il passaggio a querela previsto per la pubblica fede non può essere trasferito alla destinazione a pubblico servizio.

Nel procedimento commentato quest’ultima aggravante era contestata ed è stata esclusa dal Tribunale per una ragione giuridica ritenuta errata. La sentenza decide entro questo perimetro. La ricostruzione della natura del bene non autorizza a considerare automaticamente risolte, in altri procedimenti, le questioni sulla formulazione e sulla tempestività della contestazione.

Lo stesso problema è esaminato nella sentenza sul contatore manomesso. La pronuncia sul proscioglimento predibattimentale permette di distinguere il punto sostanziale dalla disciplina dell’impugnazione.

Il ricorso del Procuratore generale non è un ricorso per saltum

La Cassazione affronta anche il mezzo di impugnazione. Il proscioglimento era stato pronunciato dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 e riguardava un reato compreso nell’art. 550 c.p.p. La Corte applica quindi il limite all’appello della parte pubblica previsto dall’art. 593, comma 2, c.p.p.

La conseguenza non è l’impossibilità di ogni controllo. Il potere esercitato dal Procuratore generale è quello dell’art. 608, comma 1, c.p.p., relativo alle sentenze inappellabili. La Corte precisa che non si tratta del ricorso immediato dell’art. 569, che presuppone il diritto di appellare. La distinzione identifica la corretta base della legittimazione e impedisce di ricavare dall’inappellabilità un’immunità dal sindacato di legittimità.3

La decisione mostra così il raccordo fra elemento circostanziale e condizione di procedibilità: una qualificazione errata del bene aveva determinato il proscioglimento per mancanza di querela. Il nuovo giudizio dovrà essere svolto muovendo dalla destinazione dell’energia, senza farla dipendere soltanto dalla collocazione del contatore manomesso.

Note e riferimenti

  1. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 38103 del 2026, motivazione, §§ 3–4. La pronuncia richiama, fra gli altri, Cass. pen., Sez. IV, n. 5023 del 2026, e Cass. pen., Sez. V, n. 1094 del 2022: tali precedenti sono qui riferiti secondo la ricostruzione della decisione commentata. ↩

  2. Art. 624, terzo comma, c.p., sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per il raccordo con l’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., v. la sentenza commentata, §§ 2–4. ↩

  3. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 38103 del 2026, motivazione, § 1; articoli 569, comma 1, 593, comma 2, e 608, comma 1, c.p.p.; legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2. La decisione segnala altresì la pendenza, al momento del suo esame, di questioni di legittimità costituzionale: il richiamo qui serve a ricostruire il percorso processuale seguito, senza attribuire alla sentenza una decisione su quelle questioni. ↩

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania

Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali.
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 38103/2026; udienza 22 settembre 2026; deposito 2 novembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. VIGNALE Lucia – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. FALLARINO Daniela – Relatore

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di

[OMISSIS] [OMISSIS]

avverso la sentenza del 05/12/2025 del Tribunale di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 5 dicembre 2025, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato non doversi procedere per assenza di querela nei confronti di [OMISSIS], imputato del reato di furto di energia elettrica, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7), cod. pen., accertato fino al 7 marzo 2023.

Il Tribunale di Palermo, dopo aver ricostruito in fatto la condotta contestata al [OMISSIS], consistita nella manomissione del contatore dell'impianto nella sua disponibilità e del relativo circuito di misura, mediante spellamento dei relativi cavi a inversione della fase/neutro a monte del misuratore, che comportava la mancata registrazione dei consumi, ha escluso la ravvisabilità della contestata aggravante sub specie di cose destinate a pubblico servizio e la connessa procedibilità di ufficio. Si è osservato, in particolare, che in tale ipotesi, – a differenza della sottrazione attuata mediante allacciamento diretto ai terminali -, la manomissione non ha riguardato l'energia transitante nella rete pubblica, bensì quella che ha già rag-giunto il contatore del singolo utente, secondo i termini del contratto di somministrazione in corso.

2. La sentenza in oggetto è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ne ha chiesto l'annullamento, adducendo un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e artt. 2 e 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Il ricorrente lamenta l'esclusione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio operata dal giudice di merito, con conseguente applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affermando la natura pubblicistica del bene oggetto di sottrazione, in ragione dell'interesse pubblico perseguito, che prescinde dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione (si richiamano in termini Sez. 5, n. 19095 del 18/02/2025, Eulogio, non mass.; Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, Graziano, non mass.; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543).

3. In data 16 luglio 2026 il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Va premesso, pur in pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Milano con ordinanze dell'8 aprile 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Prima Serie speciale, n. 19 del 13 maggio 2026, che, ai sensi dell' art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato dall'art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra i quali rientra il delitto di furto aggravato, pronunziate successivamente alla data di vigenza della legge citata, sono inappellabili da parte del Pubblico ministero. La di-sposizione è applicabile al caso in esame, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata il 5 dicembre 2025, successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024. Poiché le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come quella emessa dal Tribunale di Palermo, non possono attualmente formare oggetto di appello da parte del Pubblico ministero, esse non possono neppure essere impugnate mediante il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 569 cod. proc. pen., esperibile dalla parte che, come dispone il comma 1 del medesimo articolo, "ha diritto di appellare la sentenza di primo grado". Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell' art. 608, comma 1, cod. proc. pen., non modificato dall'intervento riformatore, il potere del Procuratore generale presso la Corte di appello di ricorrere per cassazione, in re-lazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale rientrano le sentenze di pro-scioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Korita, Rv. 289854 – 01 che ha dichiarato anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionalità di tale disposizione, in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore; Sez. 2, n. 16190 del 09/04/2026, Rv. 289968, in motivazione; Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01; Sez. 5, n. 35391 del 07/07/2026, Marino, non mass.).

Tale potere è stato specificamente esercitato nel caso in esame dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

2. Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato.

3. Va ricordato che, secondo un orientamento remoto e ormai superato, l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa-mente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, Corona, Rv. 105901 – 01; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Russo, Rv. 104749 – 01; Sez. 2, n. 49 del 17/01/1967, Grutti, Rv. 104369 – 01). In seguito, la giurisprudenza di questa Corte, nel solco tracciato dalla sentenza Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174, ha costantemente riconosciuto la validità dell'opposto indirizzo ermeneutico, cui si ritiene di aderire, secondo cui, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 – 01).

In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, Tomasello, non mass.; Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, Mellina, non mass.; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01).

È stato affermato, inoltre, che la cosa destinata al pubblico servizio di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. è quella "la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico" (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio rimane, invece, irrilevante il mezzo usato per porre in essere l'impossessamento poiché ciò che rileva è l'oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Detto carattere non viene meno, rispetto all'energia elettrica, per il fatto che l'impossessamento venga realizzato mediante manomissione del contatore (Sez. 4, n. 5023 del 27/01/2026, Torre, non mass.).

Le ipotesi descritte nell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a de-terminate cose, in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico ser-vizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità a esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, farmaci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). È irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o a un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale.

4. Ciò precisato, nel caso di specie, il giudice ha escluso l'aggravante ritenendo che l'energia perderebbe i connotati di cosa destinata al servizio pubblico diventando un bene contrattualmente assegnato e a disposizione del privato nel momento in cui raggiunge il contatore del singolo utente.

Tale conclusione non risulta conforme ai canoni ermeneutici sopra esposti, dovendosi ribadire che la qualificazione dell'energia elettrica come servizio pubblico non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio, che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati.

Il ragionamento del giudice risulta errato poiché esclude la destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica solo perché già convogliata all'uso del singolo utente, trascurando che l'alterazione del sistema di misurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a parità di costo, sarebbe stata invece, convogliata verso una platea indeterminata di altri consumatori.

5. Da quanto detto discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte, al Tribunale di Palermo, diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica.

Conclusione

Così deciso in Roma il 22 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2026.