Home Giurisprudenza, articoli e commenti Furto di energia: ricorso diretto in Cassazione contro il proscioglimento predibattimentale
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Il non luogo a procedere per mancanza di querela era stato pronunciato nell’udienza predibattimentale. La Cassazione, con la sentenza n. 36879/2026, tratta l’impugnazione del Procuratore generale come ricorso immediato per violazione di legge, annulla la decisione del Tribunale di Catania e rinvia alla Corte di appello.
Indice dei contenuti
Una decisione del filtro, prima del dibattimento
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non luogo a procedere per un’imputazione di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p. Il difetto di querela veniva ritenuto decisivo dopo avere escluso la destinazione del bene a pubblico servizio: secondo il giudice, la manomissione del contatore avrebbe riguardato energia già nella disponibilità dell’utente, diversamente dall’allacciamento diretto alla rete.
Il Procuratore generale denunciava l’erronea applicazione dell’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., con un motivo riferito all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. La difesa chiedeva l’inammissibilità o il rigetto. La Cassazione affronta anzitutto il percorso dell’impugnazione: il provvedimento non era una sentenza emessa in appello, ma il non luogo a procedere adottato dal tribunale nella fase predibattimentale.
Il ricorso per saltum dipende dal contenuto della censura
L’impugnazione ordinaria della sentenza di non luogo a procedere predibattimentale è disciplinata dall’art. 554-quater c.p.p. Il primo comma individua i soggetti legittimati all’appello, fra i quali il procuratore della Repubblica e, nei casi dell’art. 593-bis, comma 2, il procuratore generale. Il ricorso immediato dell’art. 569 c.p.p. permette di chiedere direttamente il controllo della Cassazione nei limiti previsti da quella disposizione.1
La Corte legge il motivo come una censura di diritto sostanziale. Non si chiedeva di rivalutare la prova della manomissione o di correggere una motivazione illogica: veniva contestata la regola secondo la quale l’energia perderebbe la destinazione a pubblico servizio una volta raggiunto il contatore privato. Il nucleo della doglianza era pertanto compatibile con la via immediata.
La distinzione ha una conseguenza pratica precisa. Ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., i motivi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), relativi alla prova decisiva e alla motivazione, non sono proponibili attraverso il ricorso immediato, che in tali casi si converte in appello. L’etichetta usata dal ricorrente non basta a scegliere il rimedio: deve essere giuridica la questione effettivamente sottoposta alla Corte. Il commento di Agostino Bellucci all’art. 569 insiste proprio sulla distinzione fra controllo di pura legittimità e questioni che richiedono il passaggio davanti al giudice di merito.2
La regola sull’energia supera il difetto di querela
Nel merito, la Cassazione esclude che la destinazione a pubblico servizio dipenda dall’alternativa fra allacciamento abusivo alla rete e manomissione del contatore. L’oggetto della sottrazione è l’energia, la cui funzione rispetto al servizio di distribuzione non viene meno per la collocazione privata del terminale. La Corte richiama, fra gli altri precedenti, il principio espresso dalla massima ufficiale della sentenza n. 8122/2026.3
Accertata l’applicabilità dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, opera il regime d’ufficio mantenuto dall’art. 624, terzo comma, c.p. L’eccezione prevista per le cose esposte alla pubblica fede riguarda una differente ipotesi del medesimo n. 7 dell’art. 625 c.p. Ne deriva l’errore del proscioglimento fondato sulla necessità della querela nel caso considerato.
La disciplina del ricorso diretto è esaminata anche nella decisione sulla diffamazione in diretta Facebook. Sul presupposto sostanziale della procedibilità del furto di energia, si confronti la pronuncia sul contatore manomesso.
Perché gli atti vanno alla Corte di appello
Il Procuratore generale presso la Cassazione aveva chiesto l’annullamento senza rinvio; il dispositivo dispone invece l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. La motivazione individua il fondamento nell’art. 569, comma 4, c.p.p.: salvo le ipotesi nelle quali il giudice di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, l’annullamento conseguente al ricorso immediato porta gli atti al giudice competente per l’appello.
Questo passaggio impedisce di leggere l’esito come un ordine automatico di celebrare il dibattimento davanti al tribunale. La Cassazione elimina l’errore di diritto sul quale si reggeva il non luogo a procedere e individua il giudice chiamato al nuovo giudizio. Il dispositivo non pronuncia condanna e non dispone il semplice ritorno al giudice predibattimentale.
La pronuncia mostra quindi due verifiche collegate: la natura della censura determina l’accesso al controllo immediato, mentre il tipo di errore accolto orienta la destinazione degli atti dopo l’annullamento. La corretta regola sulla procedibilità resta essenziale, ma la sua applicazione deve rispettare anche il percorso d’impugnazione concretamente utilizzato.
Note e riferimenti
Art. 554-quater, comma 1, lett. a), c.p.p., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicazione ufficiale. Nel § 4 della sentenza commentata il riferimento testuale è all’art. 554-ter: la disposizione sulle impugnazioni è l’art. 554-quater. ↩
A. Bellucci, voce «Art. 569», in A. Gaito (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Wolters Kluwer, commento online, § 1, «Casi e limiti del ricorso per saltum». Art. 569, commi 3 e 4, c.p.p. ↩
Cass., Sez. V, sent. 27 gennaio 2026, dep. 2 marzo 2026, n. 8122, Rv. 289689-01, massima ufficiale, in Ufficio del Massimario, Rassegna mensile, marzo 2026, settore penale, sezione quinta; art. 624, terzo comma, c.p. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Nota al testo. Il § 4 richiama l’art. 554-ter c.p.p. per la disciplina delle impugnazioni, contenuta nell’art. 554-quater c.p.p.; alterna inoltre le indicazioni del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica. Il ricorrente è identificato nell’intestazione e nel § 2 come Procuratore generale. Le formulazioni originali restano conservate nella trascrizione.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia – Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. D'AURIA Donato – Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi – Consigliere
Dott. LAURO Davide – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 17/02/2026 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza predibattimentale del 17/02/2026, il Tribunale di Catania dichiarava non luogo a procedere nei confronti di [OMISSIS] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela.
Riteneva il giudicante l' insussistenza della circostanza aggravante e la conseguente procedibilità del reato a querela di parte, in assenza di un allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione. Evidenziava, sul punto, che la sottrazione dell'energia elettrica attraverso la manomissione del contatore comporta che l'energia elettrica sottratta non fosse più in transito in detta rete, ma si trovasse già nella disponibilità dell'imputato ed al suo servizio.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il reato per cui si procede fosse procedibile a querela di parte; che, invero, la circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa alla destinazione del bene al pubblico servizio, non attiene né allo strumento di misurazione, né alle modalità tecniche con cui il bene viene sottratto, ma riguarda il bene immateriale in sé, rappresentato dall'energia elettrica; che, dunque, il reato è procedibile d'ufficio.
3. In data 01/10/2026, è pervenuta memoria del difensore di [OMISSIS], con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
4. Va, innanzitutto, premesso che, a mente dell' art. 554 ter cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere è appellabile dal procuratore della Repubblica e, nei limiti di cui all' art. 593 bis cod. proc. pen., dal procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel caso di specie, avendo il Procuratore della Repubblica fatto valere espressamente ed inequivocabilmente il vizio di violazione di legge ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve dedursi che abbia proposto ricorso immediato per cassazione, a norma dell' art. 569 cod. proc. pen.
4.1. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Invero, il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l'aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all' art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata all'odierno ricorrente si è concretizzata nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l' art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 – 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di "pubblico servizio", in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.).
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene "energia", così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell' ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore (Sez. 4, n. 35426 del 01/10/2025, Carrozzo, n.m.).
Anche di recente è stato ribadito che, in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta e non già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, 289689 – 01; Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 – 01).
5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, a norma dell' art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026.