Furto aggravato: il Tribunale di Enna dichiara estinto il reato per messa alla prova

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Furto aggravato: il Tribunale di Enna dichiara estinto il reato per messa alla prova

Il procedimento, nel quale l’imputato era difeso dall’Avv. Davide Tutino, si è concluso con sentenza di non doversi procedere dopo il positivo esito del programma di messa alla prova.

La notizia

Il Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per furto aggravato, essendo il reato estinto per esito positivo della messa alla prova.

L’imputato, difeso dall’Avv. Davide Tutino, era chiamato a rispondere di una contestazione di furto aggravato. La sentenza ha definito il procedimento ai sensi degli artt. 531 c.p.p., 168-ter c.p. e 464-septies, comma 1, c.p.p., dopo l’acquisizione della relazione conclusiva dell’UEPE e la verifica giudiziale del percorso svolto.

Il procedimento

Il procedimento riguardava una contestazione di furto aggravato, formulata ai sensi degli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., in relazione a condotte contestate come commesse con violenza sulle cose, mezzo fraudolento e su beni esposti alla pubblica fede.

Nel corso del giudizio erano stati valorizzati diversi profili definitori. Dagli atti emerge l’intervenuta remissione di querela da parte di una persona offesa, l’avvenuta prospettazione di un’offerta risarcitoria nei confronti delle ulteriori persone offese e, in via subordinata, la richiesta di accesso alla messa alla prova.

Il Tribunale, dopo avere rigettato la richiesta di estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p. per difetto dei presupposti dell’offerta reale, ha rinviato il procedimento per consentire l’accesso alle fasi propedeutiche alla messa alla prova. Successivamente, acquisito il programma di trattamento, il processo è stato sospeso e l’imputato è stato ammesso alla prova.

Il profilo giuridico

La messa alla prova consente, nei casi previsti dalla legge, la sospensione del procedimento e lo svolgimento di un programma sottoposto a controllo, comprensivo di prescrizioni, attività riparative e lavoro di pubblica utilità.

L’esito positivo del programma determina l’estinzione del reato. La sentenza non equivale a una pronuncia assolutoria nel merito, ma definisce il procedimento attraverso una causa estintiva, previa verifica giudiziale del percorso svolto.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha richiamato il rapporto tra causa estintiva e art. 129 c.p.p., precisando che una pronuncia di proscioglimento nel merito presuppone la presenza di elementi evidenti e non contestabili di insussistenza del fatto, estraneità dell’imputato o irrilevanza penale della condotta.

Il dato processuale significativo

Il dato processuale centrale è costituito dalla progressiva individuazione di strumenti definitori alternativi al giudizio ordinario.

La sequenza documentata mostra che la difesa aveva prima sollecitato la definizione del procedimento attraverso profili riparatori e remissione di querela, quindi, in via subordinata, aveva richiesto l’accesso alla messa alla prova. La successiva acquisizione del programma UEPE e la verifica conclusiva del suo svolgimento hanno consentito al Tribunale di definire il processo con declaratoria di estinzione del reato.

La relazione conclusiva ha attestato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il rispetto degli orari e l’adempimento degli impegni assunti. La motivazione valorizza il percorso svolto e l’assenza di elementi ostativi alla declaratoria estintiva.

Il provvedimento

Il Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato contestato, perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

La formula adottata è quella propria della definizione conseguente al buon esito del programma: non una assoluzione nel merito, ma una declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.

Considerazioni finali

Il caso conferma il rilievo di una tempestiva valutazione degli strumenti processuali alternativi al giudizio, soprattutto nei procedimenti nei quali la legge consente di verificare la praticabilità di percorsi riparativi, prescrizioni controllate e lavoro di pubblica utilità.

La messa alla prova, quando correttamente impostata e positivamente eseguita, può condurre alla definizione del procedimento con estinzione del reato, nei limiti e alle condizioni accertate dal giudice.

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania
Patrocinante in Cassazione

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