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ToggleIl caso
Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per i reati di cui agli artt. 615-bis e 635 c.p. Decidendo sull’opposizione, il GIP ha ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione per i reati di cui agli artt. 615-bis e 612-bis c.p., senza pronunciarsi sulla richiesta relativa al danneggiamento.
Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità dell’ordinanza sotto due distinti profili: l’imputazione coatta per gli atti persecutori, reato non compreso nella richiesta di archiviazione, e l’omessa decisione sulla richiesta riguardante l’art. 635 c.p.
La questione giuridica
La Corte doveva stabilire se, decidendo sulla richiesta di archiviazione, il GIP potesse imporre al pubblico ministero di formulare l’imputazione anche per un reato diverso da quelli indicati nella richiesta. Doveva inoltre verificare se l’omessa decisione su uno dei reati per i quali era stata chiesta l’archiviazione rendesse l’ordinanza abnorme.
La decisione
La Cassazione ha accolto la prima censura. Richiamando le Sezioni Unite, sentenza n. 4319 del 2014, ha precisato che il GIP può ordinare l’iscrizione di ulteriori reati nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., ma non imporre al pubblico ministero di formulare l’imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza limitatamente alla statuizione relativa all’art. 612-bis c.p.
La censura sull’omessa decisione per il danneggiamento è stata invece giudicata manifestamente infondata. Secondo la Corte, la decisione del GIP è incompleta, ma l’omissione non determina una stasi del procedimento. Il ricorso del P.M. è stato perciò dichiarato inammissibile nel resto. La motivazione indica la restituzione degli atti al GIP per l’ulteriore corso sulla richiesta relativa all’art. 635 c.p.
Il commento
Per gli atti persecutori, il GIP ha imposto al pubblico ministero di esercitare l’azione penale per un reato estraneo alla richiesta di archiviazione, sostituendosi alle determinazioni dell’organo dell’accusa. Sul danneggiamento è rimasta invece inevasa la richiesta di archiviazione, sulla quale il giudice può ancora pronunciarsi.
Il vizio che giustifica l’annullamento è il superamento dei poteri del GIP nella parte relativa all’art. 612-bis c.p. L’omessa pronuncia sull’art. 635 c.p., pur rendendo incompleta l’ordinanza, non determina una stasi del procedimento. Le due censure richiedevano perciò risposte diverse.
La Cassazione non valuta se siano stati commessi atti persecutori e non dispone l’archiviazione di tale ipotesi: annulla soltanto la statuizione che imponeva al pubblico ministero di formulare l’imputazione.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Relatore
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. NERUCCI Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Ravenna nei confronti di
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 30/03/2026 del GIP del Tribunale di Ravenna
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla imputazione coatta in relazione al delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., e la declaratoria di inammissibilità nel resto, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso in ordine alla residua imputazione di cui all’art. 635 cod. pen.
Svolgimento del processo
1. È impugnata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, che – decidendo in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. procedente in relazione ai delitti di cui agli artt. 615-bis e 635 cod. pen. contestati a [OMISSIS] -, nel respingere la richiesta, ha ordinato al pubblico ministero l’imputazione coatta in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 615 bis- cod. pen., omettendo di pronunciarsi sulla richiesta relativa al rato di cui all’ art. 635 cod. pen.
2. Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero denuncia l’abnormità della predetta ordinanza sotto due profili in primo luogo, per avere ordinato al pubblico ministero l’ imputazione coatta anche per un reato diverso ( art. 612-bis cod. pen.) da quelli iscritti (art. 615-bis e 635 cod. pen.); in secondo luogo, per avere omesso la decisione sul reato di cui all’ art. 635 cod. pen., per cui vi era stata l’ iscrizione ab origine, nel registro dei reati e la richiesta la archiviazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, limitatamente all’ imputazione coatta per il delitto di cui all’ art. 612-bis cod. pen., punto in relazione al quale il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Nel resto, il ricorso del P.M. è inammissibile.
2. Il ricorrente si duole che, con l’ordinanza impugnata, respinta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. procedente in relazione ai delitti di cui agli artt. 615-bis e 635 cod. pen., il G.I.P. abbia ordinato l’ imputazione anche per ipotesi di reato diverse (art. 612-bis) da quelle per le quali era stata richiesta l’archiviazione, evocando il principio di diritto secondo cui “è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’ iscrizione nel registro di cui all’ art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza” (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. [OMISSIS] e altro, Rv. 257786).
2.1. Il tema dell’abnormità dei provvedimenti ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite, che hanno fatto riferimento a tale tipo di patologia, pur non specificamente individuata e definita dal codice di rito.
In sostanza, tale categoria processuale è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione (Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009, [OMISSIS], v. 243590).
Costituisce, dunque, jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che è affetto da tale vizio non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’ intero ordinamento processuale (c.d. abnormità strutturale) ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, (c.d abnormità funzionale) determinando la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (Sez. Un. 12/02/1998, [OMISSIS], Rv. 209603; Sez. U n. 26 del 2000, [OMISSIS]; Sez. U. 20712/2007, P.M. c. [OMISSIS]; Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, [OMISSIS], cit.; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [OMISSIS], Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, [OMISSIS], Rv. 227355, Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, [OMISSIS], in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, [OMISSIS], Rv. 219587).
Le sentenze successive, anche quando hanno ribadito la consolidata nozione di abnormità e fatto riferimento alla distinzione tra abnormità strutturale e funzionale (Sez. U, n. 40984 del 20/03/2018, [OMISSIS], Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, [OMISSIS], Rv. 257786), non hanno comunque inteso smentire le conclusioni della sentenza ‘[OMISSIS]’ o l’hanno espressamente condivisa, in una prospettiva di delimitazione della nozione di atto abnorme (Sez. U. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, [OMISSIS], Rv. 282807; Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, [OMISSIS], Rv. 272715). Inoltre, è stato sottolineato che l’ impugnazione avverso un atto abnorme deve essere comunque sorretta da un interesse del ricorrente alla rimozione del concreto pregiudizio derivante da quell’atto (sul punto, specificamente, la sentenza ‘[OMISSIS]).
In sintesi, ai fini dell’ individuazione dell’atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali (restando escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [OMISSIS]), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’ art. 568, comma 1, cod. proc. pen.” (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, [OMISSIS], Rv. 272715), e, in positivo, che l’atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all’ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OMISSIS], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, [OMISSIS], Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [OMISSIS], Rv. 243590). In entrambi i casi, la ritualità del processo può essere ripristinata solo mediante la rimozione del provvedimento abnorme. Per questo, si giustifica la diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento abnorme.
2.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che delimitano i poteri di controllo e di impulso riservati al giudice per le indagini preliminari, come tracciate dalla richiamata giurisprudenza di vertice – che ha anche affermato come “le disposizioni dell’ art. 409 cod. proc. pen., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa” – deve rilevarsi che, nell’ ipotesi in esame, l’ imputazione coatta è stata indebitamente estesa ad una fattispecie criminosa nuova e diversa da quelle individuate dal Pubblico ministero.
Trattandosi di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del Pubblico ministero – ma, è, piuttosto, espressivo dell’esercizio di un potere sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell’organo inquirente, secondo uno schema del tutto estraneo a quello delineato dalla legge, atteso che il sistema processuale vigente è stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qualsiasi potere di impulso dell’azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa, anche nel procedimento di archiviazione – deve ritenersene l’abnormità, per avere il giudice per indagini preliminari, respinta la richiesta di archiviazione, ordinato al pubblico ministero l’ imputazione coatta anche per un reato diverso ( art. 612-bis cod. pen.) da quelli per i quali vi era stata l’ iscrizione nel registro degli indagati ( art. 615-bis e 635 cod. pen.).
In tal senso, del resto, si sono pronunciate le Sezioni Unite, affermando che esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’ imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’ indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, precisando che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’ art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. [OMISSIS] e altro, cit).
3. L’ulteriore doglianza, con la quale viene dedotta l’abnormità del provvedimento impugnato sotto il diverso profilo della omessa decisione sulla richiesta di archiviazione per il reato di cui all’ art. 635 cod. pen., per il quale vi era stata l’iscrizione ab origine, è, invece, manifestamente infondata.
3.1. Questa Corte ha chiarito che, in tal caso, non potrebbe ritenersi verificata una stasi processuale, dal momento che la decisione del G.I.P., non avendo statuito su tutto quanto devoluto, sarebbe da considerare, piuttosto, incompleta, non essendo stata presa in considerazione la posizione dell’ indagato in ordine a tutti i reati per cui vi era stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.
3.2. A tale inconveniente non si potrebbe ovviare, come indicato dal Procuratore ricorrente, con l’annullamento del provvedimento impugnato, che non avrebbe alcuna logica giustificazione, ma, piuttosto, con la restituzione degli atti al G.I.P. per il corso ulteriore in ordine alle residue imputazioni (Sez. 5, n. 29906 del 26/02/2009, Rv. 244637).
4. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa all’imputazione coatta per il delitto di cui all’ art. 612-bis cod. pen.; nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso in ordine alla residua imputazione di cui all’ art. 635 cod. pen.
In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’ imputazione coatta per il delitto di cui all’ art. 612 bis cod. pen. dichiara inammissibile nel resto il ricorso del P.M.
Conclusione
Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.

















































































