Portale Deposito atti penali: l’opinione di un “utente” insoddisfatto

Scarica il contributo di Davide Tutino qui.

Scarica il PDF del periodico Vita Forense n. 4/25 qui.

L’articolo di Davide Tutino, pubblicato su Vita Forense n. 4 di dicembre 2025, alle pagine 20-22, esamina il Portale Deposito Atti Penali (PDP) quale snodo operativo del processo penale telematico, ricostruendone il quadro normativo di riferimento e mettendo in evidenza le criticità emerse nella prassi applicativa. In primo luogo, l’autore inquadra il PDP come esito di una stratificazione normativa culminata nell’obbligatorietà del deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025, fondata sugli artt. 111-bis e 111-ter c.p.p., che introducono la regola generale del deposito digitale e disciplinano il fascicolo informatico, prevedendo eccezioni per gli atti non acquisibili in copia informatica. L’articolo rileva una frizione stabile tra modello normativo e concreta attuazione, imputata non a meri limiti tecnologici, ma a un difetto di metodo, identificato nella mancata sperimentazione condivisa con l’Avvocatura.Nel prosieguo, l’analisi si concentra su tre profili critici. Il primo riguarda i limiti dimensionali degli allegati, ritenuti inadeguati rispetto all’uso difensivo dei file multimediali: la normativa consente il deposito non telematico per atti non acquisibili in copia informatica, ma l’articolo osserva che tale eccezione non può divenire regola senza contraddire l’impianto telematico. Il secondo profilo concerne l’affidabilità del sistema e, in particolare, la gestione dei malfunzionamenti: il PDP restituisce messaggi tipizzati che non indicano la causa reale del rigetto, con effetti di incertezza sul rispetto dei termini; la disciplina dell’art. 175-bis c.p.p. viene richiamata per evidenziarne i limiti operativi in assenza di tempestiva certificazione. Il terzo profilo attiene alle incongruenze anagrafiche nei registri, che possono impedire il deposito di atti essenziali, come la nomina del difensore, in mancanza di strumenti interni di correzione. Infine, l’articolo affronta il tema dell’accesso al fascicolo digitale, rilevando che l’attuale configurazione del PDP consente il deposito ma non la consultazione da parte del difensore. Tale assetto viene posto in relazione con l’art. 111-ter c.p.p. e con i principi di eguaglianza delle parti e di giusto processo di cui all’art. 111 Cost., evidenziando uno squilibrio procedurale. In conclusione, l’autore prospetta l’esigenza di una revisione condivisa del sistema, mediante un tavolo tecnico nazionale e un servizio di assistenza effettivamente operativo, al fine di rendere il processo penale telematico coerente con le garanzie difensive e con la parità delle parti.