Decisione: 5 giugno 2026
Deposito: 24 agosto 2026
Presidente: Dott. Aldo Aceto
Relatrice: Dott.ssa Antonella Di Stasi
Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di Pavia del 19 marzo 2026
Esito: annullamento con rinvio per nuovo giudizio
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il procedimento cautelare riguardava un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, adottato ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo. Le contestazioni indicate nella sentenza riguardavano le dichiarazioni IVA e dei redditi relative alle annualità 2020, 2021 e 2022.
Il Tribunale di Pavia aveva rigettato l’istanza di riesame. Nel successivo ricorso per cassazione la difesa aveva censurato, sotto diversi profili, la motivazione dell’ordinanza.
Secondo quanto riportato dalla Corte, la difesa aveva sottoposto al Tribunale documentazione relativa alla rideterminazione amministrativa della pretesa tributaria per una delle annualità, alla sospensione giudiziale del titolo fiscale relativo a un’altra annualità, alla mancata notificazione degli atti per quella successiva e alla formalizzazione di un percorso rateale di pagamento. Il ricorso prospettava l’incidenza di tali elementi sul fumus del reato e sulla determinazione del profitto sottoponibile a confisca.
Ulteriori censure riguardavano il periculum in mora, la proporzionalità e la gradualità della misura, la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente e la verifica della persistenza del profitto nel patrimonio interessato dal vincolo.
La questione giuridica
La questione esaminata dalla Cassazione non coincideva con l’accertamento definitivo della sussistenza del reato o della confiscabilità delle somme. Il problema riguardava, prima ancora, la struttura della motivazione che il giudice del riesame deve offrire quando la difesa sottoponga elementi specifici destinati, secondo la prospettazione difensiva, a incidere sui presupposti della misura.
Un primo profilo concerne l’art. 325 c.p.p. La disposizione consente il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riesame delle misure cautelari reali per violazione di legge. La Corte richiama il principio secondo cui in tale categoria rientrano anche i vizi della motivazione di consistenza così radicale da rendere l’apparato argomentativo mancante o meramente apparente. Non è quindi sufficiente un ordinario dissenso sulla valutazione del materiale processuale: il vizio deve investire la stessa intelligibilità del percorso seguito dal giudice.
Un secondo profilo riguarda il fumus commissi delicti, vale a dire la verifica, propria della fase cautelare, della riconducibilità del fatto contestato a una fattispecie di reato. La sentenza richiama il principio secondo cui il giudice del riesame non può arrestarsi alla sola configurabilità astratta dell’illecito, ma deve considerare le concrete risultanze processuali e gli elementi forniti dalle parti, indicando, anche sinteticamente, perché l’impostazione accusatoria risulti allo stato sostenibile.
Il terzo profilo concerne il periculum in mora. Richiamando le Sezioni Unite, la Terza Sezione collega la motivazione sul periculum alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla conclusione del processo.
La decisione
La Cassazione ritiene fondato il ricorso e individua anzitutto una motivazione apparente sul fumus commissi delicti.
Dalla sentenza emerge che il Tribunale aveva risposto alle specifiche questioni relative alla rideterminazione della pretesa tributaria, alla sospensione giudiziale del titolo fiscale, alla mancata notificazione degli atti, alla rateizzazione, alla sproporzione del vincolo e all’entità del profitto limitandosi, in sostanza, ad affermarne l’irrilevanza rispetto al quadro del fumus ricostruito dal giudice per le indagini preliminari.
Per la Corte, una simile risposta non consente di comprendere perché gli elementi dedotti dalla difesa non dovessero incidere sulla valutazione cautelare. La motivazione viene pertanto qualificata come assertiva e apparente e, proprio per tale radicalità, ricondotta alla violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
Analoga valutazione viene formulata sul periculum in mora. Anche su questo punto il Tribunale aveva sostanzialmente affermato che il relativo quadro fosse rimasto invariato. La Cassazione osserva che il provvedimento non aveva precisato quali indicatori oggettivi giustificassero l’anticipata apprensione del bene rispetto al momento ordinario della conclusione del processo.
La motivazione risulta inoltre, secondo la sentenza, del tutto omessa sui profili della proporzionalità e della gradualità della misura reale, della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente e della verifica della persistenza del profitto, anche rispetto alla questione dell’eventuale eccedenza del vincolo.
Da tali rilievi consegue l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio al Tribunale di Pavia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p., per un nuovo giudizio.
Il commento
La portata della decisione richiede una distinzione. La Cassazione non accerta che gli elementi prospettati dalla difesa escludessero il fumus del reato, né dichiara insussistente il periculum. La censura investe il percorso motivazionale seguito dal Tribunale: le questioni sottoposte con il riesame non potevano essere respinte mediante formule che non consentissero di comprendere la ragione della loro ritenuta irrilevanza.
Questo limite è particolarmente evidente sul fumus. La sentenza non attribuisce automaticamente alla rideterminazione amministrativa della pretesa fiscale, alla sospensione del titolo tributario o alla rateizzazione un effetto determinante sul procedimento penale. Dal testo emerge, invece, che tali elementi, una volta specificamente introdotti nel giudizio cautelare, dovevano essere considerati e ricevere una risposta coerente con la funzione del riesame.
La decisione evita così di sovrapporre due piani diversi. Il giudice del riesame non è chiamato ad anticipare il giudizio definitivo sulla fondatezza dell’accusa. Deve tuttavia verificare se, alla luce della situazione concretamente risultante dagli atti e degli elementi sottoposti dalle parti, continui a essere sostenibile la riconducibilità del fatto alla fattispecie contestata. La verifica resta cautelare, ma non può ridursi alla mera riproposizione della qualificazione astratta del reato.
Sul periculum la motivazione della Cassazione si colloca nel solco del principio richiamato dalle Sezioni Unite nella sentenza Eliade. Il vincolo finalizzato alla confisca anticipa l’effetto ablativo rispetto alla conclusione del processo. Proprio tale anticipazione richiede che il provvedimento renda comprensibili le ragioni che, nel caso concreto, la giustificano. La sentenza in commento non individua un catalogo predeterminato di indicatori sufficienti, ma censura l’assenza, nell’ordinanza impugnata, dell’indicazione degli elementi oggettivi posti a fondamento della valutazione.
Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra il limite previsto dall’art. 325 c.p.p. e il controllo sulla motivazione. La sentenza non trasforma ogni carenza argomentativa in violazione di legge. Il richiamo ai precedenti riportati nella motivazione circoscrive il sindacato ai casi nei quali il vizio sia radicale: motivazione assente oppure meramente apparente, perché priva dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice.
Sul piano difensivo, il provvedimento mostra inoltre la rilevanza della specificità delle censure formulate in sede di riesame. Nel caso esaminato, la Cassazione richiama puntualmente le questioni che erano state sottoposte al Tribunale e individua il vizio proprio nel mancato confronto con esse. Non emerge, invece, dalla sentenza un principio secondo cui la semplice produzione di documenti tributari o la mera contestazione del periculum impongano l’accoglimento del riesame.
Lo stesso vale per proporzionalità, gradualità, distinzione tra confisca diretta e per equivalente e persistenza del profitto. La Corte rileva l’omessa motivazione su tali questioni, ma non ne definisce direttamente l’esito. Il nuovo giudizio dovrà quindi riesaminarle e fornire una motivazione che consenta di comprendere le valutazioni compiute.
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Sentenza integrale in forma omissata
Corte di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31799, dec. 5 giugno 2026, dep. 24 agosto 2026, Pres. Dott. Aldo Aceto, Rel. Dott.ssa Antonella Di Stasi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Relatore
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. VERDEROSA Pia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 19/03/2026 del Tribunale di Pavia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta per l’ imputato la memoria difensiva dell’avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio o con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19/03/2026, il Tribunale di Pavia rigettava l’ istanza di riesame proposta nell’ interesse dell’ indagato [OMISSIS], in in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della [OMISSIS] Sas, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis D.Lgs. 74/2000, diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all’ art. 5 D.Lgs. 74/2000- omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2020,2021 e 2022.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della [OMISSIS] Sas, a mezzo dei difensori di fiducia muniti di procura speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 324 cod. proc. pen. nonché art 12-bis D.Lgs. 74/2000 e apparenza della motivazione.
Lamenta che il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro senza confrontarsi con le censure mosse dal ricorrente e dare specifica risposta ai motivi di riesame proposti; in particolare, la difesa del ricorrente aveva prodotto atti formali dell’Amministrazione finanziaria che, dopo l’emissione del decreto di sequestro e prima della decisione del Tribunale, comprovavano l’esistenza di una procedura legale di accertamento con adesione disciplinata dal D.Lgs. n. 218/1997, sfociata in atti definitivi con i quali l’Ufficio aveva rivisto la pretesa originaria per l’annualità 2021 in misura radicale e formalizzato un percorso rateale di pagamento; inoltre, la difesa aveva dedotto che per l’anno 2020 l’atto tributario risultava sub iudice ed era stato sospeso dal Giudice tributario; infine, per l’anno 2022 si era evidenziato che gli atti dell’Amministrazione non erano stati ancora notificati; su tali profili, incidenti sul fumus commmissi delieti, il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in quanto affidata ad una formula onnicomprensiva e priva di specificità, che non spiegava perché gli elementi addotti non sarebbero incidenti sul giudizio cautelare.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’ art. 5 D.Lgs. 74/2000 e degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento al profitto del reato tributario.
Argomenta che la documentazione prodotta comprovava che con riferimento all’anno di imposta 2021 né l’Iva societaria nè l’IRPEF personale superavano il limite di punibilità con conseguente mancanza di un profitto confiscabile su cui fondare il sequestro; il Tribunale aveva ignorato tale dato incorrendo in violazione di legge perché aveva mantenuto il sequestro per una annualità per la quale il fumus del delitto di omessa dichiarazione non era più configurabile; era, poi, erronea la valutazione di irrilevanza attribuita dal Tribunale alla sospensione dell’atto tributario relativo all’anno di imposta 2020, trattandosi di dato che incideva sulla pretesa fiscale, e meramente assertiva la motivazione; con riferimento all’annualità 20202, infine, il Tribunale, con riferimento alla composizione del profitto confiscabile, non aveva distinto la natura di imposta da ciò che attiene a interessi, addizionali, sanzioni o contributi.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 125, comma 3, 324 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora.
Argomenta che il periculum richiesto dall’ art. 321 cod. proc.pen. non può identificarsi con la sola esistenza del debito tributario nè con la mera necessità di assicurare una futura confisca, ma deve consistere in un rischio concreto, attuale ed individualizzato che la libera disponibilità del bene comprometta effettivamente le finalità cui il vincolo è preordinato; su tale profilo il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente, in quanto il periculum era stato dedotto in via automatica dalla pendenza del debito tributario e dalla mancata estinzione dello stesso in un’unica soluzione e non da fatti specifici ed individualizzati di depauperamento o dissipativo del patrimonio; il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato un presupposto fattuale inesistente e, cioè, la presenza di pregresse condanne dell’indagato per reati della medesima indole; inoltre.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 12-bis D.Lgs. 74/2000 in relazione ai principi di proporzionalità, gradualità e minor sacrificio necessario del patrimonio, di tutela del terzo estraneo e di distinzione tra confisca diretta e per equivalente.
Lamenta che il Tribunale non aveva verificato l’effettiva persistenza del profitto nel patrimonio della società con conseguente mancata distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente nonché del profitto relativo all’Iva della società da quello relativo alle imposte sui redditi della persona fisica, basati entrambi sulla medesima base economica della redditività societaria ; inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della questione relativa alla tutela dei diritti di terzi estranei alla contestazione penale ma aveva rinviato alla fase esecutiva, così mantenendo un sequestro potenzialmente illegittimo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nella quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.
2. Va ricordato, in premessa, che l’ art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o ” in procedendo” (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’ itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093). E che ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
3. Va, poi, rimarcato che nella valutazione del fumus commissi delieti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’ art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’ impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n. 49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).
4. Va, poi, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (SU, n. 36959 del 24/6/2021, Eliade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. Den.. deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
5. Nella specie, il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha disatteso le specifiche censure difensive (relative alla rideterminazione amministrativa della pretesa tributaria, alla sospensione giudiziale del titolo fiscale per una annualità, alla mancata notificazione degli atti per altra annualità, alla rateizzazione del debito tributario già formalizzata, alla sproporzione del vincolo cautelare reale, alla entità del profitto del reato), limitandosi ad osservare che ” tutte le circostanze dedotte sono, allo stato, irrilevanti e non incidono sul quadro del fumus delìcti come ricostruito nell’ordinanza del Gip”.
Trattasi di motivazione assertiva ed apparente che integra la dedotta violazione di legge deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Del tutto apparente ed integrante la dedotta violazione di legge è anche la motivazione relativa al periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato, a fronte di specifiche censure difesive anche con riferimento a tale profilo, a dare atto che “inalterato è anche il quadro del periculum”.
il Tribunale, quindi, ha confermato il periculum in mora (e, dunque, il sequestro) senza precisare quali oggettivi indicatori giustificherebbero l’anticipata apprensione del bene, rispetto al momento naturale della conclusione del processo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nel massimo Consesso.
Risulta, infine, del tutto omessa, con integrazione della dedotta violazione di legge, la motivazione in ordine ai profili, specificamente censurati con l’atto di riesame, della proporzionalità e gradualità della misura reale, della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, della verifica della persistenza del profitto per mancata considerazione dell’eccedenza del vincolo.
6. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell’ art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.

















































































