Tribunale di Catania dichiara improcedibile il furto di energia elettrica con contatore manomesso: imputato difeso dall’Avv. Davide Tutino, esclusa l’aggravante del pubblico servizio per difetto di querela

Furto di energia elettrica mediante contatore manomesso: esclusa l’aggravante del pubblico servizio, il reato è improcedibile per difetto di querela

Abstract. La decisione (Trib. Catania, Sez. III, Sent. n. 4094/2025, dep. 29/09/2025) evidenzia che nel caso di furto di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore, l’energia sottratta non può qualificarsi come cosa destinata a pubblico servizio; ne consegue che l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. non risulta configurabile. Questo accertamento determina l’applicazione della recente riforma sulla procedibilità: esclusa la circostanza in questione, il fatto rientra tra quelli procedibili a querela e, in mancanza di querela da parte dell’ente erogatore, l’azione penale deve essere dichiarata improcedibile. La modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha infatti assoggettato a querela il delitto di furto aggravato, salvo specifiche ipotesi tassative di procedibilità d’ufficio; nel caso di specie, dunque, la mancata presentazione di querela ha imposto la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

Massima.

Il furto di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore presso l’utenza domestica non integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (cose destinate a pubblico servizio o utilità), poiché né l’energia elettrica sottratta in base a contratti privatistici di fornitura né il contatore concesso in comodato all’utente rivestono tale destinazione; ne consegue che, per effetto della novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tale fatto è procedibile a querela della persona offesa (Trib. Catania, Sez. III, Sent. n. 4094/2025, 29/09/2025 (ud. 01/07/2025).

Sintesi della sentenza

La Procura di Catania citava a giudizio l’imputato per rispondere di furto pluriaggravato di energia elettrica sottratta dalla rete Enel, contestando le circostanze dell’uso di violenza sulle cose e di cosa destinata a pubblico servizio (artt. 624, 625 c.p.). L’abusiva captazione di energia, realizzata mediante collegamento irregolare all’utenza e manomissione del misuratore elettronico (che sottoregistrava del 65,94%), sarebbe avvenuta presso l’abitazione dell’imputato fino al 22 giugno 2022.

All’udienza predibattimentale, il difensore dell’imputato, Avvocato Davide Tutino, ha chiesto emettersi sentenza di improcedibilità, depositando una memoria a sostegno.

Il Tribunale ha ritenuto provata la condotta furtiva addebitata, ma ha escluso la sussistenza dell’aggravante del fatto commesso su cose destinate al pubblico servizio o utilità (art. 625, co.1, n. 7, c.p.). Secondo il giudice, l’energia elettrica sottratta mediante la manomissione del contatore domestico, in quanto oggetto di un contratto di fornitura privatistico e fruita dietro pagamento, non è destinata al vantaggio o all’utilità collettiva. Né il contatore concesso in comodato all’utente può qualificarsi come cosa destinata al pubblico servizio, trattandosi di uno strumento volto a misurare i consumi nell’interesse esclusivo della società elettrica fornitrice e dell’utente medesimo, senza incidenza sulla possibilità di godimento da parte della collettività. Il Tribunale si è dunque discostato dall’orientamento di legittimità (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1850; Cass., Sez. II, 13 gennaio 2022, n. 1094; Cass., Sez. V, 8 febbraio 2023, n. 9452) che qualificava l’energia elettrica, in via generale, come cosa destinata a pubblico servizio. Esclusa l’aggravante in parola, il reato contestato è divenuto procedibile a querela della persona offesa in forza della sopravvenuta disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile retroattivamente quale ius superveniens più favorevole. Poiché nel caso concreto la società fornitrice dell’energia non aveva presentato querela, difettando la condizione di procedibilità, il Tribunale ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato.

Note

La pronuncia offre spunti su due piani: da un lato, la delimitazione dell’ambito applicativo dell’aggravante del pubblico servizio nel furto di energia elettrica; dall’altro, gli effetti della riforma del 2022 sulla procedibilità di tale reato. Sul primo versante, il Tribunale adotta un’interpretazione restrittiva dell’art. 625, n. 7, c.p., negando che il bene sottratto (energia elettrica erogata ex contractu all’utente) o il mezzo impiegato (contatore elettrico manomesso) rivestano quella destinazione di pubblico interesse che giustifica l’aggravamento sanzionatorio. Tale impostazione, in linea con precedenti indirizzi in tema di danneggiamento del contatore, si contrappone alle decisioni di legittimità che, di recente, avevano affermato in via generale la natura di pubblico servizio dell’energia elettrica. Quanto al secondo profilo, il giudice etneo fa applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole, riconducendo la nuova regola di procedibilità a querela nell’alveo dell’art. 2, comma 4, c.p.. La mancanza di querela da parte dell’ente fornitrice, in assenza delle residuali aggravanti che avrebbero consentito la prosecuzione d’ufficio, ha quindi condotto all’esito liberatorio per l’imputato.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.

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Per scaricare la Sentenza in commento (Trib. Catania, Sez. III, Sent. n. 4094/2025, 29/09/2025 (ud. 01/07/2025)), fai click qui.