Indice dei contenuti
ToggleIl caso
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per il reato previsto dall’art. 650 c.p. La contestazione riguardava la mancata ottemperanza a un invito a presentarsi notificato nel 2021, riferito a motivi di giustizia o sicurezza pubblica e al conferimento con il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone.
Con il primo motivo di ricorso la difesa aveva contestato la sussistenza del reato, osservando che l’invito riportava la mera indicazione «per motivi di giustizia» e non conteneva gli elementi necessari a rappresentare l’obbligatorietà della richiesta. Con un secondo motivo erano stati dedotti vizi relativi alla determinazione della pena e alla mancata motivazione sulla richiesta di conversione dell’arresto in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 57 della legge n. 689 del 1981.
Il Procuratore generale aveva chiesto l’accoglimento del primo motivo e il conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
La questione giuridica
La questione esaminata dalla Cassazione riguarda i requisiti dell’ordine la cui inosservanza viene posta a fondamento della responsabilità ai sensi dell’art. 650 c.p.
Più precisamente, la Corte verifica se, quando una persona informata dei fatti viene invitata a presentarsi per essere sentita dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, sia sufficiente una convocazione che indichi soltanto generici «motivi di giustizia», oppure se la legittimità dell’ordine debba risultare dal contenuto formale dell’atto.
Il problema è rilevante perché l’art. 650 c.p., secondo il percorso argomentativo richiamato dalla sentenza, presuppone l’inosservanza di un provvedimento «legalmente dato». Il giudice deve quindi verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato.
La decisione
La Prima Sezione accoglie il primo motivo di ricorso. La motivazione richiama anzitutto il principio secondo cui l’art. 650 c.p. può trovare applicazione quando l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito a un soggetto determinato nelle condizioni indicate dalla disposizione, oppure un provvedimento adottato rispetto a situazioni non già assistite da una diversa e specifica previsione sanzionatoria.
La Corte richiama quindi il dovere del giudice di verificare la legalità sostanziale e formale del provvedimento, sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. Se manca il presupposto della legittimità, l’inosservanza non integra il reato, poiché la fattispecie richiede che il provvedimento sia «legalmente dato».
Su questo passaggio si concentra la decisione. Secondo la Cassazione, il giudice deve verificare le indicazioni contenute nell’invito, perché è il contenuto intrinseco dell’atto a rappresentarne la legittimità. Le eventuali spiegazioni verbali e informali che abbiano accompagnato l’operato dell’autorità procedente non possono sostituire quanto deve risultare dal provvedimento.
La Corte riferisce tale principio alla specifica ipotesi dell’invito rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale. In questa situazione considera insufficiente, ai fini della configurabilità dell’art. 650 c.p., una comunicazione che si limiti a indicare in termini assolutamente generici le ragioni della convocazione, come avviene quando compare soltanto il riferimento ai «motivi di giustizia».
Nel caso esaminato, l’invito recava lo sbarramento del riquadro corrispondente alla dicitura «ragioni di giustizia». Per la Cassazione tale indicazione richiamava genericamente i motivi sui quali avrebbe dovuto fondarsi l’obbligatorietà dell’ottemperanza. La Corte ritiene irrilevante ogni possibile ulteriore esplicitazione soltanto verbale, perché estranea ai requisiti formali dell’atto.
La carenza formale così individuata conduce all’esclusione della sussistenza del reato. La sentenza impugnata viene pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La motivazione non contiene una distinta trattazione del secondo motivo di ricorso, relativo alla pena e alla richiesta di conversione dell’arresto in pena pecuniaria. Il provvedimento conclude infatti il giudizio dopo avere riconosciuto la fondatezza del primo motivo e disposto l’annullamento senza rinvio.
Il commento
La portata della decisione deve essere mantenuta entro il perimetro tracciato dalla motivazione. La Cassazione non afferma che qualsiasi invito a presentarsi formulato dall’autorità sia, per ciò solo, insufficiente ai fini dell’art. 650 c.p. La decisione riguarda la specifica ipotesi nella quale l’atto destinato alla persona da sentire dalla polizia giudiziaria indichi le ragioni della convocazione mediante una formula assolutamente generica.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra contenuto scritto dell’ordine e informazioni eventualmente fornite in altra forma. La motivazione individua nell’atto il parametro sul quale deve essere effettuato il controllo di legittimità. Ciò che non risulta dall’invito non può essere recuperato, ai fini considerati dalla sentenza, attraverso spiegazioni verbali informali.
Ne deriva un’indicazione applicativa circoscritta ma precisa. Quando venga contestata l’inosservanza di un ordine ai sensi dell’art. 650 c.p., l’esame non può arrestarsi alla constatazione materiale della mancata ottemperanza. Occorre verificare preliminarmente il provvedimento che si assume violato e accertare se esso presenti i requisiti di legittimità richiamati dalla stessa fattispecie.
Sotto il profilo difensivo, la sentenza richiama quindi l’attenzione sul testo effettivo della convocazione. Nel caso deciso, la formula «ragioni di giustizia» non è stata considerata sufficiente a rendere l’invito idoneo a sostenere la responsabilità penale. La valutazione della Corte non viene costruita su ciò che l’autorità avrebbe potuto chiarire oralmente, ma su quanto risultava formalmente dall’atto notificato.
Il limite della decisione è altrettanto rilevante. La sentenza non stabilisce una disciplina generale di tutte le convocazioni della polizia giudiziaria e non consente di prescindere dal contenuto concreto del singolo atto. Il principio viene applicato a un invito caratterizzato, secondo la motivazione, da una formulazione generica delle ragioni della convocazione.
Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.
Sentenza integrale in forma omissata
Corte suprema di cassazione, Prima Sezione penale, sentenza n. 15328/2026, dec. 5 febbraio 2026, dep. 28 aprile 2026, Pres. Giacomo Rocchi, Rel. Marco Maria Monaco.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GIACOMO ROCCHI – Presidente –
SILVIA MATTEI UP –
ANGELO VALERIO LANNA
MARCO MARIA MONACO – Relatore –
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato la sentenza di condanna a mesi uno e giorni dieci di arresto pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 13 febbraio 2023 nei confronti [OMISSIS] in relazione al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per non avere ottemperato all’invito a presentarsi per motivi di giustizia/sicurezza pubblica, nonché per conferire con il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Crotone che gli era stato notificato il 18 aprile 2021.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 650 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato evidenziando che, nel caso di specie, l’invito a presentarsi al Comando dei Carabinieri, che riportava la mera indicazione “per motivi di giustizia”, non conteneva gli elementi necessari a rappresentare l’obbligatorietà della richiesta e che, quindi, il mancato adempimento non integra la fattispecie incriminatrice contestata.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena e quanto alla carenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di convertire l’arresto in pena pecuniaria ex art. 57 l. 689 del 1981, espressamente formulata nell’atto di appello.
3. In data 16 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede l’accoglimento del primo motivo e il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
4. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’avv. [OMISSIS] insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 650 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato.
La doglianza è fondata.
2.1. Il reato di cui all’art. 650 cod. pen. è configurabile nel caso in cui «l’inosservanza riguardi; a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione» (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 – 01).
In concreto, quindi, come evidenziato anche recentemente, «ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”» (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciaria, Rv. 274555 – 01).
Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato nel ricorso e dal Procuratore generale, il provvedimento dell’autorità deve presentare i requisiti di legittimità per cui il giudice è tenuto a verificare le indicazioni enunciate nell’invito in quanto è solo il suo intrinseco contenuto che rappresenta la legittimità dell’atto, essendo, invece, eventuali le esplicitazioni verbali di natura informale che accompagnino l’operato dell’autorità procedente.
Nella specifica ipotesi in cui l’invito a presentarsi sia rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, pertanto, non può ritenersi che sia legittima, e quindi sufficiente a configurare il reato, la comunicazione che si limiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni della convocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei “motivi di giustizia” (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011, Filogamo, Rv. 249430 – 01).
2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel primo motivo di ricorso e per quanto risulta dagli atti, il provvedimento non presentava i requisiti richiesti dalla norma ai fini della sussistenza del reato contestato.
L’invito notificato all’imputato, infatti, con lo sbarramento del riquadro in corrispondenza della dicitura “ragioni di giustizia”, richiamava in modo generico i motivi sui quali si sarebbe fondata l’obbligatorietà dell’ottemperanza allo stesso, rimanendo, come evidenziato in precedenza, del tutto irrilevante ogni possibile ulteriore esplicitazione solo verbale in quanto estranea agli imprescindibili requisiti formali dell’atto.
2.3. La riscontrata carenza formale del contenuto dell’invito esclude la sussistenza del reato contestato e impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula corrispondente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così è deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
MARCO MARIA MONACO
Il Presidente
GIACOMO ROCCHI
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15328/2026
Roma, lì, 28/04/2026

















































































