Con la sentenza n. 34435, deliberata il 24 giugno e depositata il 24 settembre 2026, la Terza Sezione penale della Cassazione annulla le statuizioni civili di una decisione su reati in materia di rifiuti: i giudici d’appello non avevano motivato adeguatamente la quantificazione del danno e la condanna solidale. Per uno dei ricorrenti annulla senza rinvio anche gli effetti penali della condanna per il residuo reato associativo, estinto per prescrizione. La censura di un altro ricorrente sulla confisca dei propri automezzi è invece respinta.
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ToggleIl caso
Il Tribunale di Locri, il 29 settembre 2016, pronunciò condanne nell’ambito di un procedimento relativo alla gestione dei rifiuti. Per due imputati la decisione riguardava anche il reato associativo; per altri due, i singoli conferimenti contestati. Dispose inoltre il risarcimento in favore di due enti costituiti parte civile, liquidando 50.000 euro per ciascuno, e la confisca degli automezzi sequestrati.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15 maggio 2019 depositata il 12 gennaio 2026, dichiarò prescritti i reati residui, salvo la contestazione associativa mantenuta agli effetti penali nei confronti di D.D. per la condotta successiva al 18 dicembre 2008. Per il periodo precedente assolse D.D. e A.A. perché il fatto non sussiste. Rideterminò la pena di D.D. in tre anni e otto mesi di reclusione e aggiunse, a carico dei quattro ricorrenti in solido, il risarcimento di 50.000 euro a favore di un terzo ente, confermando le altre statuizioni civili.
I quattro imputati ricorsero per cassazione. Le censure riguardavano, secondo le rispettive posizioni, la motivazione della condanna associativa, il momento di maturazione della prescrizione dei reati-fine, il mancato proscioglimento nel merito, la confisca e le statuizioni civili. Su queste ultime le difese contestavano la quantificazione equitativa, il mancato esame della parziale assoluzione e l’estensione solidale del risarcimento a condotte differenti.
La questione giuridica
La prima questione riguarda la responsabilità associativa rimasta a carico di D.D.: la motivazione d’appello consentiva di mantenere la condanna, considerata la prescrizione maturata nel frattempo?
Per i reati-fine già dichiarati prescritti, la Corte doveva poi stabilire se la prescrizione fosse intervenuta prima della sentenza di primo grado, se vi fossero i presupposti per un proscioglimento nel merito e se potesse restare la confisca degli automezzi di C.C.
Infine, occorreva verificare se le decisioni sul risarcimento spiegassero i criteri di liquidazione del danno e il nesso che avrebbe giustificato la condanna solidale di imputati chiamati a rispondere di fatti distinti.
La decisione
In via preliminare, la Cassazione respinge l’eccezione della parte civile sulla tardività della requisitoria scritta del Procuratore generale: il ritardo non ne determina l’inutilizzabilità e, nel caso concreto, il pubblico ministero era stato posto nelle condizioni di concludere.
Quanto a D.D., la Cassazione giudica lacunosa la motivazione sull’associazione per delinquere: la Corte d’appello aveva utilizzato affermazioni generiche, senza confrontarsi con le specifiche obiezioni sul ruolo dell’imputato e sulla qualificazione giuridica dei fatti, anche rispetto alla concomitante assoluzione dal reato previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006. La Corte segnala inoltre che la motivazione d’appello fu depositata oltre sei anni e mezzo dopo la decisione e rimette tale aspetto alle valutazioni della Procura generale. Il vizio sulla responsabilità avrebbe richiesto l’annullamento con rinvio; il reato associativo era però prescritto dal 25 ottobre 2025. Il P.Q.M. annulla quindi senza rinvio, nei suoi confronti, i soli effetti penali relativi al reato residuo. La motivazione dichiara assorbito il suo motivo sulla mancata risposta alla richiesta di revoca della confisca: non contiene una decisione espressa di revoca su quel punto.
La Corte respinge la tesi che collocava la prescrizione dei reati-fine prima della decisione di primo grado. Per l’interruzione rileva la lettura del dispositivo di condanna, avvenuta il 29 settembre 2016, e non il deposito della motivazione. Considerando anche 60 giorni di sospensione, la sentenza indica il 30 novembre 2016 per il fatto del 31 marzo 2009 attribuito a B.B. e il 2 gennaio 2017 per quello del 2 maggio 2009 attribuito a C.C.: entrambe date successive al dispositivo.
Non sono accolte neppure le censure sul mancato proscioglimento nel merito dei reati-fine. La Cassazione considera sufficiente, benché estremamente sintetico, il vaglio della Corte d’appello fondato sugli accertamenti di polizia giudiziaria riferiti in dibattimento. Richiama inoltre il carattere istantaneo dell’illecito di trasporto abusivo di rifiuti e, per la posizione di C.C., il criterio utilizzato per qualificare come rifiuto pericoloso un veicolo fuori uso non sottoposto alla rimozione delle componenti pericolose.
La censura di C.C. contro la confisca dei suoi automezzi è respinta nella motivazione. La difesa aveva richiamato l’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006; la Corte precisa che il Tribunale aveva disposto la misura ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 172/2008. Secondo la Corte, in questa vicenda la prescrizione non ne impedisce il mantenimento: vi era stata condanna in primo grado e l’accertamento del fatto e della sua attribuzione all’imputato era rimasto invariato nel merito.
Sono invece accolte in parte le doglianze sulle statuizioni civili. La Cassazione non censura l’accoglimento dell’appello proposto dall’ente che, secondo la sentenza d’appello, aveva tempestivamente e ritualmente trasmesso le proprie conclusioni in cancelleria. Considera inoltre pertinenti e non illogiche le ragioni espresse dal Tribunale sull’esistenza dell’obbligo risarcitorio. Mancano però le risposte alle censure sui criteri di quantificazione equitativa, l’esame dell’effetto della parziale assoluzione di A.A. e D.D. e la verifica del contributo delle diverse condotte al danno posto solidalmente a carico dei ricorrenti.
Il dispositivo annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Allo stesso giudice rimette la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Il commento
La decisione tiene distinti tre piani. L’estinzione del reato associativo residuo elimina gli effetti penali della condanna di D.D.; la confisca degli automezzi di C.C. supera la specifica censura proposta contro di essa; le domande risarcitorie tornano al giudice civile. Il dispositivo non dispone un nuovo giudizio sulla responsabilità penale.
Sul versante civile, il vizio individuato non consiste nella mera scelta di liquidare equitativamente il danno. La Corte richiede che siano riconoscibili i fatti considerati e il percorso seguito per determinare la somma, senza pretendere un calcolo analitico. Il richiamo alla condanna penale di primo grado non risponde, da solo, a censure specifiche sull’importo, tanto più dopo la parziale assoluzione di due imputati.
La solidarietà pone un problema distinto dalla quantificazione. Quando ai ricorrenti sono attribuiti fatti non commessi in concorso, occorre verificare il rapporto di interdipendenza fra le condotte e il loro contributo efficiente al medesimo evento di danno. La sentenza d’appello non svolge questa verifica; la Cassazione non afferma che il vincolo solidale sia sempre escluso fra autori di fatti diversi.
Il rinvio lascia quindi al giudice civile la decisione sulle questioni risarcitorie ancora controverse. Non costituisce una liquidazione alternativa del danno né accerta l’inesistenza del pregiudizio. Anche il rigetto della censura sulla confisca riguarda la posizione di C.C.; la motivazione dichiara assorbita la diversa questione sollevata da D.D. sulla richiesta di revoca.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. BADAS Silvia – Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda – Consigliere
Dott. CALABRETTA Maria Sabina – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A., nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],
B.B., nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],
C.C., nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],
D.D., nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],
avverso la sentenza del 15-05-2019 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di D.D. per intervenuta prescrizione; per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dello stesso D.D., in relazione alle statuizioni civili e alla disposta confisca; per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata nei confronti di A.A., B.B. e C.C., limitatamente alle statuizioni risarcitorie;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia della parte civile [OMISSIS], che ha chiesto di confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia del ricorrente C.C., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia del ricorrente D.D., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29 settembre 2016, il Tribunale di Locri, nell’ambito di un articolato procedimento penale in materia di reati ambientali (art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e art. 6, comma 1, lettere b e d del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008), affermava, per quanto in questa sede rileva, la responsabilità penale degli imputati A.A., B.B., C.C. e D.D., classe [OMISSIS].
In particolare, A.A. e D.D., classe [OMISSIS], venivano condannati alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno rispetto al reato di cui all’ art. 416 cod. pen. (capo A) e a una pluralità di reati fine; B.B. veniva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa rispetto al reato di cui al capo D8 (episodi del 24 e del 31 marzo 2009) e C.C. veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 15.000 in ordine al reato di cui al capo B5 (limitatamente alla condotta del 2 maggio 2009).
Gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore del [OMISSIS] e del Comune di [OMISSIS], liquidati in euro 50.000 per ciascun ente, venendo altresì disposta la confisca degli automezzi in sequestro.
2. Con sentenza del 15 maggio 2019, depositata il 12 gennaio 2026, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva A.A. e D.D., classe [OMISSIS], dal reato associativo, limitatamente al periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008, perché il fatto non sussiste e, limitatamente a D.D., classe [OMISSIS], rideterminava la pena, rispetto alla condotta successiva al 18 dicembre 2008, nella misura di anni 3 e mesi 8 di reclusione. La Corte territoriale inoltre dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai residui reati a loro ascritti perché estinti per prescrizione, previa esclusione per A.A. della veste di promotore addebitatagli nell’ambito della contestazione associativa di cui al capo A. D.D., classe [OMISSIS], A.A., B.B. e C.C. venivano altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno anche in favore della parte civile appellante [OMISSIS], liquidato in euro 50.000, con conferma delle altre statuizioni civili.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, A.A., D.D., classe [OMISSIS], B.B. e C.C., tramite i loro rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
3.1. A.A., tramite l’avvocato [OMISSIS], ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen., e 538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del danno riconosciuto alle parti civili, osservando che i giudici di appello non hanno motivato, se non in modo apparente, rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciute pretese risarcitorie, oltre che con riferimento all’aggiunta della condanna al risarcimento del danno anche in favore di [OMISSIS]. Si contesta inoltre la liquidazione equitativa del danno, avvenuta per importo identico tra tutti gli imputati e senza l’indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione.
3.2. D.D., tramite l’avvocato [OMISSIS], ha sollevato sei motivi.
Con il primo, la difesa contesta la mancanza assoluta della motivazione della sentenza di secondo grado rispetto alle doglianze articolate nel primo, nel sesto, nell’ottavo, nel decimo e nell’undicesimo motivo di appello, aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullità di tre ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale, o in alternativa la rinnovazione dell’ istruttoria dibattimentale, l’omessa considerazione delle prove a discarico, dichiarative e documentali, la concessione delle attenuanti generiche, la revoca della confisca e l’annullamento delle statuizioni civili per essere state le conclusioni delle parti civili inviate solo tramite pec e per non avere la quantificazione del danno tenuto conto della diversa natura degli enti costituitisi.
Con il secondo motivo, le critiche difensive investono il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al terzo, al quarto e al quinto motivo di appello, con i quali erano stato evidenziato che all’ imputato, tutt’al più, andava contestato l’unico reato complesso ex art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, piuttosto che i singoli reati ex art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006, venendo al più in rilievo un concorso di persone nel reato e non la fattispecie associativa ex art. 416 cod. pen., reato questo in ogni caso non ascrivibile a D.D., non essendo a tal fine sufficiente il suo mero ruolo formale di amministratore dell’impresa.
Con il terzo motivo, sono state dedotte la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’ art. 416 cod. pen. rispetto alla configurabilità del reato associativo, osservandosi che, da una parte, si è sostenuto nella sentenza impugnata che non sussistono gli elementi per ritenere provato il reato di attività organizzata per il traffico di rifiuti ex art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non essendo i conferimenti programmati o sistematici e, dall’altra parte, si è affermata la ravvisabilità del più ampio reato di associazione a delinquere, ipotizzandosi un programma criminoso avente ad oggetto proprio quei conferimenti.
Con il quarto motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’ art. 416 cod. pen., rimarcandosi l’ incertezza sulla sussistenza del requisito del numero minimo di tre persone, posto che l’associazione a delinquere che, secondo l’iniziale ipotesi accusatoria doveva comprendere una trentina di partecipi, è stata ridotta già dalla sentenza di primo grado a tre soli partecipi, ovvero D.D., A.A. e E.E..
La sentenza di appello ha dichiarato prescritta la condotta di A.A., limitandosi ad affermare genericamente che la E.E. è stata giudicata separatamente, senza specificare tuttavia se la stessa sia stata assolta o giudicata in via definitiva, per cui residua un ragionevole dubbio sull’esistenza del numero minimo del sodalizio.
Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 10 delle Preleggi, nella misura in cui i giudici di appello non hanno considerato che il D.P.C.M. del 18 dicembre 2008 è entrato in vigore solo 15 giorni dopo la sua pubblicazione per via della normale vacatio legis, per cui, come era stato dedotto nel settimo motivo di appello, l’inizio del reato associativo andava posticipato al più al 2 gennaio 2009.
Con il sesto motivo, si contesta la quantificazione del risarcimento alle parti civili, rilevandosi che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato associativo per il periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008 avrebbe dovuto determinare in proporzione la rideterminazione anche del danno liquidato alle parti civili, riferendosi la liquidazione operata dal Tribunale a una condotta più ampia.
3.2.1. Con memoria trasmessa il 10 giugno 2026, l’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia del ricorrente D.D., ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
3.3. B.B., tramite l’avvocato [OMISSIS], ha sollevato quattro motivi.
Con il primo, si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non è stato accolto e valutato il primo motivo di appello, avente ad oggetto la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’ imputato, essendosi la Corte territoriale limitata a dichiarare la prescrizione del reato.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’ inosservanza degli art. 157 cod. pen. e 538 cod. proc. pen., premettendosi che i fatti contestati a B.B. al capo D8) si riferiscono a due condotte commesse il 24 febbraio e il 31 marzo 2009 e rilevandosi che la prescrizione del reato era maturata già alla data del deposito (13 dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili.
Con il terzo motivo, sono stati eccepiti il vizio di motivazione e la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. rispetto alla conferma delle statuizioni civili e alla condanna di B.B. al risarcimento del danno in favore di [OMISSIS], nulla avendo argomentato i giudici di appello sul punto.
Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen., 538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del danno riconosciuto alle parti civili, osservandosi che i giudici di appello non hanno fornito elementi concreti rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciute pretese risarcitorie, senza operare alcuna distinzione tra le diverse posizioni degli imputati.
3.4. C.C., tramite l’avvocato [OMISSIS], ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, la difesa si duole dell’omessa revoca delle statuizioni civili, evidenziando che il reato ascritto all’ imputato, commesso in data 2 maggio 2009,si è prescritto il 2 novembre 2016, ossia prima della data del deposito (13 dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, sono state eccepite l’apparenza della motivazione e la violazione degli art. 129, 538 e 578 cod. proc. pen. e 1226 e 2056 cod. civ., in ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla liquidazione equitativa del danno in favore delle parti civili. A ciò si aggiunge, rispetto alla posizione di [OMISSIS], che il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento, stante la mancata presentazione delle conclusioni, mentre la Corte di appello ha riformato tale statuizione, ritenendo valido l’ invio telematico delle conclusioni a un indirizzo pec errato, ciò in contrasto con le norme che governano la ritualità degli atti processuali, dovendosi ritenere revocata la costituzione della predetta parte civile.
Con il terzo motivo, si contestano la qualificazione giuridica del veicolo come rifiuto e il difetto dell’elemento strutturale del reato contestato, essendosi la condotta di C.C. esaurita nel mero conferimento occasionale di due sole auto a un’ impresa formalmente operante nel settore, senza che il ricorrente abbia ricavato alcuna utilità economica dall’operazione o compiuto alcuna attività di gestione. Tali profili, sebbene dedotti, non sono stati affrontati dai giudici di appello, i quali si sono limitati a trascrivere la motivazione della sentenza di primo grado, che tuttavia non si era proprio occupata della posizione di C.C.
Con il quarto motivo, sono state dedotte l’erronea applicazione della responsabilità solidale e degli art. 185 cod. pen., 2055 cod. civ. e 538 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello valutato la ricorrenza o meno di un evento di danno unitario e non avendo tenuto conto che agli imputati sono contestate singole condotte di danno realizzate con modalità diverse e di differente gravità, in ragione della non omogenea quantità dei conferimenti, sottolineandosi sul punto che il ricorrente ha conferito due sole auto, a fronte di oltre 300 veicoli gestiti dall’associazione, cui C.C. era estraneo.
Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 259, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, osservandosi che, a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 259, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, i giudici di appello avrebbero dovuto revocare la confisca degli automezzi intestati al ricorrente, presupponendo la misura ablatoria la sola sentenza di condanna.
3.4.1. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia di C.C., ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OMISSIS], difensore di fiducia della parte civile [OMISSIS], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, di cui ha eccepito la tardività del deposito, si è riportato alle conclusioni trasmesse il 5 giugno 2026, con cui aveva chiesto di confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
I ricorsi sono in parte fondati, nei termini e nei limiti di seguito esposti.
1. In via preliminare, occorre premettere, in replica all’eccezione sollevata dalla difesa della parte civile [OMISSIS], che la tardività del deposito della requisitoria scritta da parte del Procuratore generale non ne determina l’ inutilizzabilità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale in tal senso. Né del resto alcun effetto pregiudizievole per alcuna parte è scaturito dal (peraltro lieve) ritardo del deposito della requisitoria, dovendosi ribadire che, come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025, dep. 2026, Rv. 289259-02), nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso, non ravvisabile nell’odierna vicenda, in cui il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
2. Ciò posto, deve evidenziarsi che, all’esito del giudizio di appello, è residuata, ai fini penali, la sola responsabilità di D.D., classe [OMISSIS], in ordine al reato associativo, limitatamente alla condotta successiva al 18 dicembre 2008 (per la condotta antecedente l’ imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste).
Al riguardo la Corte di appello (cfr. pagina 70 della sentenza impugnata) ha osservato che D.D. doveva considerarsi il promotore e l’organizzatore della compagine associativa, facendo a lui capo le due ditte, quella calabrese e quella bolognese, attraverso le quali è avvenuto il traffico illecito dei rifiuti.
A ciò è stato aggiunto che non poteva ravvisarsi un’ignoranza della legge scusabile in capo al ricorrente, essendo egli un imprenditore impegnato nella gestione dei rifiuti. Ora, non c’è dubbio che la motivazione della pronuncia impugnata, peraltro depositata dopo oltre 6 anni e mezzo dalla decisione (aspetto questo rimesso alle valutazioni della Procura generale di questa Corte), risulta sul punto oggettivamente lacunosa, avendo i giudici di secondo grado fatto ricorso ad affermazioni generiche e del tutto sganciate dalle risultanze probatorie, omettendo di confrontarsi con le obiezioni difensive, che erano adeguatamente specifiche, sia rispetto al ruolo di D.D., sia in punto di qualificazione giuridica dei fatti, stante la concomitante assoluzione dal reato ex art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006. La carenza argomentativa sulla parziale conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al reato associativo imporrebbe l’annullamento con rinvio della pronuncia gravata, ma deve prendersi atto che nel frattempo è maturata, in data 25 ottobre 2025, la prescrizione del reato.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali nei confronti di D.D. classe [OMISSIS], perché il residuo reato è estinto per prescrizione, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26127 del 13/07/2020, Rv. 279598 – 02 e Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Rv. 278943) che il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’ imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Resta in ciò assorbito il motivo del ricorso di D.D. sull’omessa risposta da parte della Corte territoriale alla richiesta di revoca degli automezzi e della ditta [OMISSIS]
3. Venendo alle censure riferite ai reati che già la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione, occorre innanzitutto evidenziare che, come correttamente sottolineato dal Procuratore generale, non sono fondati i motivi di ricorso con i quali si eccepisce la maturazione del termine di prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado, muovendo tali doglianze dall’erroneo presupposto che il termine di prescrizione sia interrotto non già dal dispositivo della sentenza di primo grado, ma dal deposito della relativa motivazione, mentre questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289147-02, Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Rv. 262615 e Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328) ha affermato più volte il contrario principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini del computo della prescrizione del reato, deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata. Di qui l’ infondatezza delle censure difensive, posto che i reati di cui si controverte sono stati commessi, rispettivamente, il 31 marzo 2009 (capo D8 ascritto a B.B.) e il 2 maggio 2009 (capo B5 contestato a C.C.), per cui, tenuto conto della sospensione di 60 giorni intervenuta in primo grado, i relativi termini di prescrizione sono maturati il 30 novembre 2016 e il 2 gennaio 2017, dunque dopo la lettura della sentenza del Tribunale, avvenuta il 29 settembre 2016.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il mancato proscioglimento degli imputati dai reati-fine dichiarati prescritti non presenti vizi di legittimità.
Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880), secondo cui, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’ imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
Ora, sia pure in maniera estremamente sintetica, tale onere motivazionale è stato adempiuto dai giudici di appello, i quali hanno valorizzato gli accertamenti di P.G., sintetizzati in dibattimento dal teste F.F., da cui è emerso che gli imputati sono stati identificati con certezza mentre conferivano alla società “[OMISSIS]” di D.D. rifiuti ferrosi o carcasse di automobili, dovendosi ribadire al riguardo che il delitto previsto dall’ art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previsto dall’ art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 270947), essendo stato precisato che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la ratio, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio. Quanto alla posizione di C.C. e alla qualificazione come rifiuto delle autovetture conferite, risulta poi pertinente il richiamo della sentenza impugnata all’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Rv. 263248), secondo cui, in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose.
Ne consegue che su tali aspetti le censure difensive non possono essere accolte.
5. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alle doglianze riferite alla conferma della confisca degli automezzi di C.C.
Occorre premettere al riguardo che la predetta confisca è stata disposta dal Tribunale (cfr. pagina 70 della sentenza di primo grado) ai sensi dell’ art. 6, comma 1 bis, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, secondo cui “alla sentenza di condanna” (per le fattispecie previste dal citato art. 6) “consegue la confisca del veicolo”. Dunque, venendo in rilievo un’ ipotesi di confisca obbligatoria, deve ritenersi, secondo i criteri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 e Sez. Un., n. 15229 del 22/09/2022, Rv 284209), che tale misura di sicurezza patrimoniale possa essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui, come avvenuto nella vicenda processuale in esame, vi sia stata condanna in primo grado e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla sua ascrivibilità all’ imputato sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
6. Sono invece in parte fondati i motivi di ricorso relativi alle statuizioni civili. In proposito, occorre innanzitutto premettere che non appare censurabile in questa sede l’accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile [OMISSIS], avendo la Corte territoriale dato atto che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, vi era stato in primo grado il tempestivo e rituale invio in Cancelleria, tramite posta elettronica certificata, delle conclusioni scritte. Ciò posto, i giudici di secondo grado si sono limitati a confermare le statuizioni civili in ragione della conferma del giudizio di responsabilità, omettendo tuttavia di confrontarsi con le doglianze difensive sul punto e non tenendo conto, quanto alle posizioni di A.A. e D.D., della parziale assoluzione dal reato associativo. Ora, se è vero che sull’ “an” della condanna degli imputati al risarcimento del danno le considerazioni del Tribunale erano state pertinenti e non illogiche (cfr. pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado), è altrettanto vero che sono rimaste ignorate le censure sui criteri di quantificazione del danno che, pur in presenza di una valutazione equitativa, avrebbero comunque dovuto essere illustrati, almeno in sintesi, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154), secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’ indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, pur senza la necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento. Parimenti non affrontate sono state le obiezioni riferite alla non corretta applicazione del principio di solidarietà passiva tra gli imputati condannati, tema questo rispetto al quale occorreva chiarire se e in che termini le diverse condotte dei ricorrenti abbiano avuto incidenza nell’eziologia dei danni subiti dalle parti civili, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, Rv. 275644) che, in tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario, profilo questo non verificato dai giudici di appello.
6.1. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali nei confronti di D.D. classe [OMISSIS], perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Conclusione
Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2026.

















































































