Stupefacenti, accolto il ricorso dell’imputato sull’attenuante: non basta il richiamo al contante

Corte suprema di cassazione · Terza Sezione penale · Commento giurisprudenziale
Accolto il motivo contro il diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p. Il richiamo agli 840 euro non chiariva il rapporto con le sostanze oggetto del processo. Nuovo esame davanti alla Corte di appello di Bari.

Con la sentenza n. 31840/2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha accolto il motivo con cui l’imputato contestava il diniego dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. Il denaro rinvenuto era stato valorizzato senza un’adeguata valutazione del suo rapporto con le sostanze oggetto del processo. La sentenza è stata annullata su questo punto, con rinvio per un nuovo esame. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nel resto.

La decisione: Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 31840, decisa il 23 giugno 2026 e depositata il 24 agosto 2026.

Il caso

Il procedimento riguardava una condanna, pronunciata all’esito del rito abbreviato e confermata dalla Corte di appello di Bari, a un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, ossia la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, nel veicolo dell’imputato erano stati rinvenuti otto involucri contenenti complessivamente 4,18 grammi di cocaina, occultati nel vano del clacson. La perquisizione domiciliare aveva consentito di trovare ulteriori 1,62 grammi di hashish. Erano stati rinvenuti anche due telefoni cellulari, due banconote da 20 euro e un marsupio contenente 800 euro.

I giudici di merito avevano valorizzato il confezionamento in dosi, le modalità di occultamento e il denaro disponibile. Avevano inoltre ricostruito la cessione di un involucro a un soggetto poi fuggito. Da questi elementi avevano desunto la destinazione allo spaccio di almeno una parte delle sostanze.

La difesa aveva proposto due motivi di ricorso. Con il primo contestava la prova della destinazione a terzi dello stupefacente. Con il secondo censurava il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che si procedeva per detenzione e non per cessione e che il vantaggio economico ricavabile dai quantitativi detenuti dovesse essere considerato di speciale tenuità.

La questione giuridica

La questione posta dal secondo motivo era circoscritta: per negare l’attenuante era sufficiente richiamare il denaro ritenuto indicativo dello spaccio, oppure occorreva valutarne il rapporto con le specifiche sostanze oggetto del giudizio e con il loro valore economico?

La circostanza esaminata è quella che la sentenza denomina «attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità», prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, c.p. Nel ragionamento della Corte, la valutazione riguarda due aspetti: il vantaggio patrimoniale perseguito o effettivamente conseguito e la gravità dell’offesa prodotta dalla condotta. Non può quindi essere ridotta al solo importo del denaro trovato nella disponibilità dell’imputato.

La decisione

Sulla responsabilità, la Cassazione ha ritenuto che le sentenze di merito avessero esaminato gli elementi disponibili con una motivazione non irrazionale. Le censure difensive proponevano, secondo la Corte, una lettura alternativa delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.

Diversa è stata la valutazione del motivo relativo all’attenuante. La Terza Sezione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 24990 del 30 gennaio 2020, che ne ha riconosciuto l’applicabilità anche ai delitti in materia di stupefacenti e la compatibilità con la fattispecie di lieve entità dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990.

La compatibilità non comporta, però, un riconoscimento automatico. Come ricorda la decisione, il giudice deve verificare e motivare tanto l’entità del lucro perseguito o conseguito quanto la gravità dell’evento dannoso o pericoloso. Quest’ultimo va inteso come offesa penalmente rilevante, da valutare nella sua concreta consistenza.

Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva escluso l’attenuante rimarcando il rinvenimento di 840 euro. La Cassazione ha osservato che quel denaro, pur concorrendo con gli altri elementi a dimostrare la destinazione allo spaccio, non appariva immediatamente riferibile ai singoli quantitativi di droga detenuti. La valutazione doveva invece essere ancorata alle particolarità del caso e, in particolare, al valore economico delle sostanze per cui si procedeva.

La lacuna argomentativa ha determinato l’annullamento della sentenza limitatamente alla riconoscibilità dell’attenuante, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. La Cassazione non ha concesso direttamente l’attenuante e non ha disposto una riduzione della pena.

Il commento

Il passaggio da considerare è la diversa funzione attribuita allo stesso elemento probatorio. Il denaro può contribuire a spiegare perché la detenzione sia destinata allo spaccio. Da questa conclusione, tuttavia, non discende necessariamente che l’intera somma rappresenti il vantaggio economico riferibile alle sostanze oggetto dell’imputazione.

La sentenza non dichiara dunque irrilevante il contante. Richiede che il suo impiego nella valutazione dell’attenuante sia giustificato rispetto al fatto per cui si procede. Dimostrare la destinazione alla cessione e valutare il lucro perseguito o conseguito non sono operazioni sovrapponibili.

Anche la natura del vizio va precisata. La Corte di appello aveva fornito una ragione per il diniego, richiamando il denaro rinvenuto. Non si trattava, quindi, di una totale assenza di risposta alla richiesta difensiva. La carenza individuata dalla Cassazione riguardava il passaggio necessario a collegare quella somma ai quantitativi detenuti e al loro valore economico.

Per la difesa, l’indicazione ricavabile dalla pronuncia è di distinguere la compatibilità astratta dell’attenuante dalla dimostrazione dei suoi presupposti nel caso concreto. Il richiamo a quantitativi contenuti non esaurisce l’argomentazione: resta da affrontare anche la consistenza dell’offesa. Quando il diniego si fonda sul contante, assume rilievo verificare se la motivazione ne spieghi la riferibilità alle specifiche sostanze oggetto del giudizio.

La portata dell’accoglimento rimane delimitata. La Corte non stabilisce una soglia di denaro al di sotto della quale l’attenuante debba essere riconosciuta, non accerta la provenienza lecita della somma e non afferma che i quantitativi detenuti impongano di concedere il beneficio. Dispone un nuovo esame secondo i criteri indicati, mentre dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 31840, udienza del 23 giugno 2026, deposito del 24 agosto 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GENTILI Andrea – Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. GALANTI Alberto – Consigliere

Dott. MACRÌ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],

avverso la sentenza del 15-07-2025 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 luglio 2025, la Corte di appello di Bari confermava la decisione resa all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 4 dicembre 2024, con la quale [OMISSIS] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Bari il [OMISSIS].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OMISSIS], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che la prova della destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto è risultata del tutto carente, non essendosi considerato, da un lato, [OMISSIS] e, dall’altro, che l’ignoto e ipotetico acquirente non è stato mai fermato dalla P.G.

Il secondo motivo è dedicato al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rilevandosi che si è proceduto per detenzione e non per una cessione e che, a fronte di soli 4 grammi di cocaina e di 1,6 grammi di hashish, appare manifestamente illogica qualsiasi argomentazione che non ritenga di speciale tenuità il lucro ricavabile da tali sostanze stupefacenti.

3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza dell’8 maggio 2026, il ricorso veniva assegnato all’odierna Sezione.

Motivi della decisione

È fondato unicamente il secondo motivo sulla riconoscibilità della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., mentre il ricorso è inammissibile nel resto.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia di Stato che, in data [OMISSIS], fermavano l’odierno ricorrente durante un controllo, accertando che lo stesso, a bordo di una [OMISSIS], deteneva nel veicolo, occultati nel volante, nel vano del clacson, la cui copertura in plastica era deformata, otto involucri, contenenti complessivamente 4,18 grammi di cocaina, oltre un rotolo di nastro adesivo rosso, due telefonini, due banconote da 20 Euro e un marsupio con dentro 800 Euro in contanti, mentre, all’esito di perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti in un contenitore di plastica altri 1,62 grammi di hashish.

Ciò posto, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto configurabile a carico dell’imputato il reato ex art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, osservando che la cocaina era confezionata in dosi racchiuse in involucri, occultati in un vano deformato verosimilmente utilizzato come nascondiglio, mentre un involucro era rimasto in mano a [OMISSIS] dopo che questi ne aveva ceduto un altro a un ignoto fuggitivo, tanto è vero che, al momento dell’intervento degli operanti, erano presenti due banconote che il ricorrente, dopo la cessione, non aveva fatto in tempo a riporre nel marsupio, nel quale peraltro vi era una cospicua somma di denaro contante, non sufficientemente giustificata alla luce dell’importo della pensione netta mensile di [OMISSIS] percepita dall’imputato, ciò a riprova della destinazione allo spaccio di almeno parte del complessivo stupefacente rinvenuto.

1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l’ascrivibilità a [OMISSIS] della condotta illecita a lui contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa non consentita in sede di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità.

2. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento. In proposito, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499, hanno riconosciuto che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, essendo stato altresì precisato che il riconoscimento dell’attenuante de qua è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tanto premesso, le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia n. 24990 del 2020, hanno chiarito che il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta pur sempre affidato a una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata: dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Ciò posto, i giudici di appello nel caso di specie hanno escluso l’applicabilità dell’attenuante invocata dalla difesa all’esito di un percorso argomentativo non immune da censure, rimarcando cioè il ritrovamento della somma contante di 840 euro, senza considerare tuttavia che tale circostanza, per quanto idonea a rivelare, unitamente agli altri elementi indiziari, la destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute, tuttavia non appare immediatamente riferibile ai singoli quantitativi di droga, invero non eccessivi, rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, dovendo la valutazione circa la ricorrenza dell’attenuante de qua essere ancorata alla specificità del caso concreto e, in particolare, alla valenza economica delle singole sostanze per cui si procede. Stante la ravvisata lacuna argomentativa sul punto, si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione riguardante l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo giudizio su questo aspetto, da compiere alla luce dei parametri interpretativi prima esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Conclusione

Così deciso in Roma il 23 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.