Prescrizione nel regime della riforma Orlando: la sospensione successiva alla condanna di primo grado non si computa se la Cassazione annulla la sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Prescrizione nel regime della riforma Orlando: la sospensione successiva alla condanna di primo grado non si computa se la Cassazione annulla la sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità

Cassazione penale, Quinta Sezione, sentenza n. 13747/2026: per un fatto del 2018, escluso il computo della sospensione successiva alla condanna di primo grado in presenza di annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità; reato dichiarato estinto per prescrizione agli effetti penali e rinvio al giudice civile sugli effetti civili.
Cass., V Sez. penale, sentenza n. 13747/2026, depositata il 15 aprile 2026.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Prescrizione
Art. 159 c.p.
Legge n. 103/2017
Art. 622 c.p.p.

Focus
La sentenza esamina la disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 e afferma che il periodo di sospensione successivo alla condanna di primo grado non si computa quando il giudizio successivo si conclude con annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità. Nel caso in esame, la Corte, dopo avere accolto il motivo concernente il vizio di motivazione, esclude quel segmento sospensivo, considera soltanto i 60 giorni di sospensione per rinvio dovuto a legittimo impedimento.

Il fatto e il percorso processuale

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’imputato colpevole di lesioni personali volontarie, ritenute guaribili in trenta giorni, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, cod. pen., applicando la pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa.

Con il ricorso per cassazione l’imputato deduceva, anzitutto, l’omesso confronto della sentenza impugnata con una decisione irrevocabile del Tribunale di Napoli, emessa nel procedimento parallelo a carico della persona offesa e fondata, secondo la prospettazione difensiva recepita nel provvedimento, sulle medesime testimonianze e su identico referto; censurava inoltre la motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa e del teste richiamato nel ricorso ed eccepiva, infine, la prescrizione del reato in relazione a un fatto commesso il 29 marzo 2018.

La Corte accoglie il primo motivo, rileva anche l’illegalità della pena inflitta nel giudizio di merito e, esaminando il terzo motivo, collega il calcolo della prescrizione all’annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità.


La motivazione della Cassazione

Il primo nucleo della motivazione riguarda il vizio derivante dall’omesso confronto con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli n. 21/2024. La Corte rileva una carenza radicale di motivazione, poiché la sentenza d’appello non contiene alcun riferimento a quella decisione, benché la difesa l’avesse prodotta e benché essa attenesse ai medesimi fatti, a un compendio dichiarativo in ampia parte coincidente e al medesimo referto.

La Corte afferma, quindi, che, in presenza di specifici motivi di appello e di una piattaforma probatoria largamente sovrapponibile, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito già raggiunto nell’altro giudizio, confutarne espressamente le valutazioni e rendere una motivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati. L’omissione di tale confronto integra, secondo il testo della sentenza, un vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La pronuncia rileva inoltre che nel giudizio di merito è stata applicata una pena illegale. Il dato valorizzato è che l’imputato era stato ritenuto responsabile di lesioni personali guaribili in trenta giorni, con aggravante esclusa. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite indicati nella stessa motivazione, la Corte precisa che la competenza per materia appartiene al giudice di pace e che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 274 del 2000, il relativo trattamento sanzionatorio si applica anche quando il processo sia stato definito da un giudice diverso.

Quanto alla prescrizione, la Corte prende le mosse da un fatto commesso il 29 marzo 2018 e dalla sospensione di 60 giorni dovuta a rinvio per legittimo impedimento. Richiama poi la disciplina dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui, per i reati commessi nel periodo di relativa vigenza, il termine prescrizionale resta sospeso dopo la condanna di primo grado fino alla definizione del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi. Richiama altresì il comma 3 dello stesso articolo, nella versione ratione temporis applicabile, secondo cui tali periodi sono computati dopo che il grado successivo abbia prosciolto l’imputato oppure abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità.

La conclusione della Corte è che, essendo stato accolto il primo motivo e conseguendone l’annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità, il segmento di sospensione successivo alla condanna di primo grado non può essere computato nel caso concreto. Escluso tale periodo e considerati soltanto i 60 giorni di rinvio per legittimo impedimento, la prescrizione matura il 29 novembre 2025. Ne segue l’annullamento senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato e l’annullamento della medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.


Commento alla Sentenza

La decisione conferma che il tema della prescrizione, nel regime dell’art. 159 cod. pen. applicabile ai fatti commessi nel 2018, non si esaurisce nel mero calcolo del termine base e dei periodi di sospensione. Occorre verificare se il grado successivo lasci ferma la responsabilità ovvero incida proprio su quel segmento della decisione, perché da tale esito dipende la computabilità del periodo sospensivo successivo alla condanna di primo grado.

La sentenza mostra inoltre che il vizio motivazionale può assumere rilievo diretto sul terreno della prescrizione. In questo caso, l’omesso confronto con la sentenza irrevocabile del procedimento parallelo non resta circoscritto al tema dell’attendibilità della persona offesa, ma determina l’annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità e, per tale via, impedisce il computo del segmento sospensivo successivo alla condanna di primo grado.

Resta infine ferma la distinzione tra effetti penali ed effetti civili. L’estinzione del reato per prescrizione comporta l’annullamento senza rinvio agli effetti penali, ma non definisce il profilo risarcitorio, che la Corte rimette al giudice civile competente per valore in grado di appello, chiamato a rivalutare la responsabilità alla luce della documentazione difensiva e della sentenza richiamata nel procedimento parallelo.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

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