Pene sostitutive: la Cassazione scandisce il giudizio del giudice in cinque passaggi

Corte suprema di cassazione · Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La sentenza n. 15053/2026 annulla il diniego del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e ricostruisce il percorso valutativo richiesto dagli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981.
Pubblicato il 30 agosto 2026 alle 10:09 · di

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15053/2026, affronta il tema della motivazione richiesta quando il giudice nega l’applicazione delle pene sostitutive. Il provvedimento annulla con rinvio la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva escluso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il rilievo della pronuncia deriva dal fatto che la Corte ricostruisce, in forma ordinata, le verifiche che il giudice deve compiere prima di concedere o negare la sostituzione della pena detentiva.

Autorità: Corte Suprema di Cassazione
Sezione: Terza Sezione penale
Numero sentenza: 15053/2026
Numero sezione: 691/2026
Data decisione: 8 aprile 2026
Data deposito: 27 aprile 2026
R.G.N.: 3944/2026
Provvedimento impugnato: sentenza della Corte d’appello di Bari del 8 luglio 2025
Oggetto del giudizio di legittimità: diniego di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.

Il caso

Il procedimento giunge in Cassazione dopo un primo annullamento disposto dalla Quarta Sezione penale, limitatamente al tema delle pene sostitutive. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bari, esclusa la recidiva, ridetermina la pena in mesi dieci di reclusione ed euro duecento di multa, ma respinge la richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego della misura richiesta. Dal testo della sentenza non emerge quale fosse il reato oggetto del procedimento, né il provvedimento chiarisce ulteriori dati sul fatto storico. L’oggetto del giudizio di legittimità resta quindi circoscritto al profilo sanzionatorio esaminato dalla Corte.

La questione giuridica

La questione consiste nello stabilire quali siano i presupposti motivazionali richiesti quando il giudice di merito nega una pena sostitutiva richiesta dall’imputato. In particolare, la Corte è chiamata a verificare se basti un richiamo generico ai precedenti e alla personalità del soggetto, oppure se il diniego debba essere motivato in rapporto alla specifica misura invocata, ai criteri dell’art. 133 c.p. e alla prognosi richiesta dagli artt. 58 e 59 della legge n. 689/1981.

La decisione

La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Secondo la sentenza, la motivazione della Corte d’appello è “fuori fuoco” rispetto al contenuto della richiesta, perché non si misura con la specifica pena sostitutiva domandata e non sviluppa la prognosi nei termini richiesti dalla disciplina vigente.

Il provvedimento ricostruisce anzitutto il quadro normativo successivo alla riforma Cartabia. La Corte premette che il giudice conserva un potere discrezionale sia nella scelta della pena sostitutiva sia nella decisione se disporla. Tale discrezionalità, tuttavia, non è libera, poiché resta vincolata ai criteri di cui all’art. 133 c.p. e alle condizioni stabilite dagli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981.

La parte più significativa della pronuncia è la ricostruzione della sequenza logica che il giudice deve seguire. La Corte la descrive come una scansione “a scalare”. Prima occorre determinare la pena detentiva e individuare le pene sostitutive astrattamente applicabili. Poi vanno verificate le eventuali esclusioni soggettive assolute previste dall’art. 59. Successivamente il giudice deve accertare se la pena sostitutiva assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Solo dopo questa verifica può essere scelta la misura più idonea al percorso rieducativo del condannato, con eventuali prescrizioni. In chiusura, occorre stabilire se sussistano fondati motivi per ritenere che tali prescrizioni non saranno adempiute.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva negato la sostituzione richiamando precedenti risalenti e “più recenti violazioni” non specificate. La Cassazione ritiene insufficiente tale motivazione perché essa viene costruita non sulla prevedibile osservanza o inosservanza delle prescrizioni, come richiede l’art. 58, ma sull’astensione dalla futura commissione di reati, piano che la sentenza riconduce piuttosto alla logica della sospensione condizionale della pena. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.

Il commento

La sentenza offre un’indicazione metodologica di rilievo. Il punto non consiste nel ridurre la discrezionalità del giudice, che il provvedimento continua a riconoscere, ma nel delimitare l’oggetto della motivazione. Se viene richiesta una specifica pena sostitutiva, il giudice non può arrestarsi a formule generiche sulla gravità del fatto o sulla personalità del condannato. La motivazione deve mostrare perché, in concreto, quella misura non sarebbe idonea al percorso rieducativo oppure perché non assicurerebbe la prevenzione del rischio di nuovi reati, o ancora perché vi sarebbero fondati motivi per ritenere che le relative prescrizioni non verrebbero rispettate.

Il provvedimento aiuta anche a distinguere piani che nella prassi possono sovrapporsi. Una cosa è valutare la sostituibilità della pena detentiva ai sensi della legge n. 689/1981. Altra cosa è ragionare sulla sospensione condizionale della pena. La Cassazione censura proprio questa sovrapposizione, rilevando che il giudizio espresso dalla Corte territoriale era stato costruito su parametri non perfettamente coerenti con la disciplina delle pene sostitutive.

Sul piano applicativo, la sentenza non presuppone che ogni pena detentiva rientrante nei limiti di legge debba essere sostituita. Non è questo che il provvedimento afferma. La Corte non attribuisce all’imputato un diritto automatico alla sostituzione. Chiede, piuttosto, che il diniego segua il percorso logico previsto dalla legge e che la motivazione sia costruita in rapporto alla misura concretamente esaminata.

Per la difesa, la pronuncia può avere utilità pratica nella formulazione dell’istanza. Una richiesta di pena sostitutiva risulta tanto più controllabile quanto più individua la misura domandata, il suo profilo rieducativo e gli elementi che depongono per il rispetto delle prescrizioni. Per il giudice di merito, la decisione segnala invece che il richiamo a precedenti o violazioni pregresse può assumere rilievo solo se viene collocato temporalmente, precisato nei contenuti e collegato alla prognosi richiesta dalla singola misura sostitutiva.

Disclaimer editoriale: Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Autorità: Corte Suprema di Cassazione
Sezione: Terza Sezione penale
Numero sentenza: 15053/2026
Numero sezione: 691/2026
Data decisione: 8 aprile 2026
Data deposito: 27 aprile 2026
R.G.N.: 3944/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta daLUCA RAMACCI – Presidente –
EMANUELA GAI – Ud. 08/04/2026
ALBERTO GALANTI – Relatore –
UBALDA MACRI’
PIA VERDEROSAha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],

avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Bari,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 1279 del 30/10/2024), limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20-bis cod. pen., la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 05/05/2022, esclusa la recidiva, rideterminava la pena in mesi 10 ed euro 200 di multa, rigettando in motivazione la richiesta di applicazione delle pene sostitutive invocate.

2. Avverso tale provvedimento ricorre [OMISSIS], lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro sostitutivo di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione del provvedimento è infatti del tutto fuori fuoco rispetto al contenuto della richiesta.

2.1. In proposito, il Collegio evidenzia che, nel breve periodo di vigenza della c.d. “Legge Cartabia” (che ha trasformato le «sanzioni sostitutive» di cui alla legge n. 689/1981 in «pene sostitutive», incluse nel catalogo del codice penale all’articolo 20-bis), la giurisprudenza di legittimità ha fornito dei primi importanti chiarimenti interpretativi.

Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza di un potere discrezionale del giudice sia nella scelta della pena da sostituire che della possibilità stessa di disporre la sostituzione è chiaramente e programmaticamente indicata dall’articolo 53 l. 689/1981, il quale prevede che egli, nel determinare la pena (ai sensi dell’articolo 133 cod. pen.) entro i limiti ivi previsti (quattro anni per la semilibertà o la detenzione domiciliare, tre anni per il lavoro di pubblica utilità, un anno per sostituirla altresì con la pena pecuniaria), «può» sostituirla con la pena sostitutiva opportuna.

Sul punto, questa Corte ha affermato che «il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).

Il successivo articolo 58 (significativamente intitolato «potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), richiamati i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen., ribadisce che il giudice «può» applicare le pene sostitutive, in presenza di una duplice condizione positiva e in assenza di una condizione ostativa, quando le pene sostitutive risultano «più idonee alla rieducazione del condannato» e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, «assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».

Come è stato osservato (v. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02), il giudice deve applicare i criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. per due volte: la prima, nell’individuare la quantità di pena detentiva da irrogare, la seconda, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva da applicare.

La pena detentiva, tuttavia, non può essere sostituita «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

La Corte ha ritenuto, in una pronuncia, che il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01).

Altro arresto ha ritenuto che, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01).

L’art. 59, dal canto suo, detta le «esclusioni soggettive» per la sostituzione della pena detentiva, stabilendo che essa non sia applicabile nei confronti di chi:
– ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa
– deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale
– risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario.

Tirando le fila di quanto esposto, il Collegio evidenzia come, nel processo di sentencing delineato dal legislatore, il giudice esercita il proprio potere discrezionale, il cui esercizio è sempre ancorato all’utilizzo dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen., secondo una scansione logica «a scalare»:

a. in primo luogo, determina la quantità di pena detentiva da irrogare e, quindi, il tipo o i tipi di pena sostitutiva concretamente applicabile

b. in secondo luogo, verifica, in negativo, l’insussistenza di condizioni soggettive ostative «assolute» di cui all’articolo 59 l. 689/1981

c. in terzo luogo, verifica, in positivo, che le pene sostitutive concretamente applicabili assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. In caso di pluralità di pene sostitutive applicabili, tale valutazione dovrà essere compiuta in riferimento a quella richiesta dall’imputato o, in assenza di specifica richiesta, a quelle ritenute astrattamente applicabili dal giudice

d. solo in esito a tale duplice verifica, determina quale sia la pena sostitutiva applicabile al caso concreto, in ragione del percorso rieducativo del condannato, impartendo, ove lo ritenga necessario, le dovute prescrizioni

e. da ultimo verifica, quale operazione di chiusura del percorso logico di sentencing, che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto di non applicare le pene sostitutive, limitandosi a fare riferimento a precedenti risalenti e «più recenti violazioni», neppure indicate, tali da indurre a una prognosi negativa non già in ordine all’ottemperanza alle prescrizioni, come richiesto dall’articolo 58, comma 1, l. 689/1981, ma all’astensione dalla commissione di futuri reati, elemento che caratterizza piuttosto il perimetro di valutazione di istituti quale la sospensione condizionale della pena, senza peraltro corredare l’affermazione con motivazione precisa, soprattutto sull’elemento temporale delle violazioni e sulla omogeneità o meno delle stesse in funzione prognostica.

3. La sentenza deve essere dunque annullata per violazione dell’articolo 627, comma 3, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul medesimo punto già oggetto di annullamento da parte di questa Corte con sentenza n. 1279 del 30/10/2024.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così è deciso, 08/04/2026

Il Consigliere estensore
ALBERTO GALANTI

Il Presidente
LUCA RAMACCI