Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15063/2026
Sentenza di sezione: n. 607/2026
R.G.N.: 43059/2025
Decisione: 25 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
Presidente: Dott. Luca Ramacci
Relatore: Dott.ssa Emanuela Gai
Esito sul punto: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo esame dell’attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il procedimento riguardava più imputati condannati, con differenti posizioni, per fatti ricondotti all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti prevista dall’art. 74 d.P.R. 309/1990, per reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti e, per alcune posizioni, per evasione.
La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado. Uno dei ricorrenti aveva però formulato uno specifico motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, richiamando la propria condotta collaborativa.
Nel ricorso si deduceva che, durante l’interrogatorio, l’imputato aveva reso dichiarazioni confessorie e aveva indicato propri fornitori, contribuendo, secondo la prospettazione difensiva riportata dalla sentenza, all’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti. La difesa lamentava che la Corte d’appello non avesse esaminato lo specifico motivo.
La questione giuridica
La questione accolta dalla Cassazione non riguarda direttamente la sussistenza dei requisiti dell’attenuante. Il problema è precedente: stabilire se il giudice d’appello possa lasciare senza risposta uno specifico motivo con il quale l’imputato chiede il riconoscimento della circostanza prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.
La distinzione è necessaria. Nel ricorso la difesa aveva sostenuto anche che la condotta collaborativa rilevante non richiedesse necessariamente il conseguimento di un risultato concreto, purché l’apporto fosse serio e non meramente apparente. La sentenza riporta questa tesi nella ricostruzione del motivo di ricorso, ma non decide tale questione interpretativa. L’annullamento è fondato sull’assenza di motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Cassazione dichiara fondato il motivo. La formulazione utilizzata nella motivazione è circoscritta: a fronte del motivo di appello con il quale era stato chiesto il riconoscimento dell’attenuante, la Corte territoriale «non ha reso alcuna motivazione neppure implicita».
Da questa omissione deriva l’annullamento della sentenza limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame.
Il contenuto dell’annullamento deve essere delimitato con precisione. La Cassazione non afferma che l’attenuante debba essere riconosciuta. Non valuta in via definitiva la sufficienza delle dichiarazioni rese dall’imputato e non stabilisce, nella parte motivazionale dedicata al motivo accolto, quale debba essere l’esito del nuovo giudizio. Impone alla Corte d’appello di esaminare la questione e di motivare sul punto.
Gli altri profili del ricorso non conducono all’annullamento. In particolare, le censure relative alla sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti vengono considerate dirette a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche le doglianze relative alla misura delle attenuanti generiche non vengono accolte.
Il commento
La portata della pronuncia riguarda anzitutto il dovere di risposta del giudice d’appello. Quando una richiesta relativa al trattamento sanzionatorio è formulata attraverso uno specifico motivo di gravame, la decisione non può limitarsi a confermare l’esito del primo grado senza rendere comprensibili le ragioni per le quali quella richiesta venga accolta o respinta.
Nel caso esaminato il difetto individuato dalla Cassazione è particolarmente definito: non si tratta di una motivazione ritenuta insufficiente nel merito, ma dell’assenza di qualsiasi motivazione, anche implicita, sulla specifica domanda relativa all’art. 73, comma 7.
È altrettanto importante stabilire ciò che la sentenza non afferma. Dal provvedimento non può ricavarsi un principio secondo cui le dichiarazioni confessorie, l’indicazione dei fornitori o il contributo all’individuazione di altri soggetti determinino automaticamente il riconoscimento dell’attenuante. Questi elementi compaiono nella descrizione della prospettazione difensiva. La Corte di cassazione, sul motivo accolto, si arresta invece alla constatazione dell’omesso esame.
Questa distinzione assume rilievo anche nella lettura dei precedenti. La tesi secondo cui la collaborazione potrebbe assumere rilievo anche in assenza del conseguimento di uno specifico risultato viene richiamata nel ricorso, ma la motivazione della sentenza n. 15063/2026 non la assume espressamente come ratio dell’annullamento. Presentarla come principio affermato dalla decisione eccederebbe quindi il suo contenuto.
Sul piano processuale, la pronuncia mostra invece l’utilità di una formulazione autonoma e specifica del motivo di appello relativo alla circostanza attenuante. Quando la questione è chiaramente sottoposta al giudice e resta priva di risposta, l’omissione diviene identificabile nel successivo giudizio di legittimità senza dover trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Il nuovo giudizio resta pertanto aperto sull’effettiva riconoscibilità dell’attenuante. La Corte d’appello dovrà esaminare la richiesta e motivare sulla rilevanza della condotta collaborativa dedotta, senza che dalla sentenza di annullamento possa anticiparsi l’esito di tale valutazione.

Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale
o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare
un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.
Sentenza integrale in forma omissata
Sezione: Terza Sezione penale
Sentenza: n. 15063/2026
Sentenza di sezione: n. 607/2026
R.G.N.: 43059/2025
Decisione: 25 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
EMANUELA GAI – Relatore –
GIUSEPPE NOVIELLO
SILVIA BADAS
ALESSANDRO MARIA ANDRONIOha pronunciato la seguenteSENTENZA
sui ricorsi proposti da:
[OMISSIS] – C.u.i. [OMISSIS] nato in [OMISSIS], il [OMISSIS]
[OMISSIS] – C.u.i. [OMISSIS] nato in [OMISSIS], il [OMISSIS]
[OMISSIS] – C.u.i. [OMISSIS] nato in [OMISSIS], il [OMISSIS]
[OMISSIS] – C.u.i. [OMISSIS] nato in [OMISSIS], il [OMISSIS]
[OMISSIS] – C.u.i. [OMISSIS] nato in [OMISSIS], il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS] limitatamente alla riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.p.r. 309/90, rigettando nel resto il ricorso e rigettare tutti gli altri ricorsi.
udito l’avv. [OMISSIS], in difesa degli imputati che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in data 14/01/2022, con la quale, rispettivamente, [OMISSIS] era stato condannato, alla pena di anni 10 di reclusione, in relazione all’art. 74 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2), limitatamente alla detenzione a fini di spaccio dello stupefacente contenuto nell’autovettura Renault Megane, e di cui all’art. 385 cod.pen. (capo 3); [OMISSIS], alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2) e art. 385 cod.pen. (capo 3); [OMISSIS], alla pena di anni 5 di reclusione, [OMISSIS], alla pena di anni 5 di reclusione e [OMISSIS] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, perché ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), quali partecipi.
1.1. Alla conferma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in relazione alla sussistenza e operatività di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel territorio fiorentino, il giudice di appello è pervenuto condividendo integralmente la ricostruzione operata e la valutazione del compendio probatorio posta a base della decisione di primo grado, avendo confermato la sussistenza del vincolo associativo nei confronti degli imputati ritenuti partecipi del sodalizio, con esclusione della posizione di [OMISSIS], ritenuto estraneo all’associazione ma responsabile dei reati-fine.
In particolare, il materiale probatorio, utilizzabile in ragione della scelta degli imputati di essere giudicati con rito abbreviato, era costituito principalmente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, mezzo di ricerca della prova ritenuto altamente significativo per l’accertamento dei fatti in considerazione del chiaro tenore dei dialoghi, che, pur connotati da linguaggio allusivo e convenzionale, non lasciavano dubbi circa il loro riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina e hashish, del resto confermato dalle dichiarazioni confessorie di tutti gli imputati tra cui [OMISSIS] tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di grammi 1.159,1 di cocaina in data 19/05/2019.
Tali risultanze trovavano, poi, conferma negli esiti delle attività di osservazione, pedinamento e controllo, nelle video riprese nell’autovettura Renault Megane, nonché nei sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, anche occultata in veicoli appositamente modificati con doppi fondi (tra cui l’autovettura Renault (omissis) in cui erano stati occultati kg. 8,737 di cocaina di cui al capo 2), e nella disponibilità di mezzi logistici funzionali allo svolgimento dell’attività illecita.
Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di primo grado circa la sussistenza del reato associativo rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73 del medesimo decreto (capo 2), oltre al reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. (capo 3), con riferimento alle posizioni soggettive dei singoli imputati, delineando, tali elementi, un sodalizio capeggiato da [OMISSIS], al quale veniva riconosciuto il ruolo di promotore e organizzatore, cui partecipavano, a vario titolo, gli altri imputati.
1.2. Nel delineare gli elementi probatori rilevanti ai fini della configurabilità del reato associativo e dei singoli reati-fine, la Corte di appello ha puntualmente esaminato gli indici sintomatici della sussistenza di una stabile organizzazione criminosa operante nel traffico di stupefacenti, evidenziando come il gruppo, composto prevalentemente da soggetti legati da vincoli familiari, fosse dotato di una struttura organizzativa, sia pure non complessa, ma idonea al perseguimento del programma criminoso.
In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato la continuità delle condotte illecite, l’esistenza di un approvvigionamento comune della sostanza stupefacente, la suddivisione dei ruoli tra i sodali, con individuazione di figure apicali e di soggetti deputati alla materiale attività di spaccio, nonché la disponibilità di mezzi logistici, quali autovetture e motocicli, anche modificati per l’occultamento della droga.
È stata altresì evidenziata l’adozione di un linguaggio convenzionale nelle comunicazioni intercettate, indice della consapevolezza della illiceità dell’attività e della sua organizzazione, nonché la sostanziale intercambiabilità dei partecipi nello svolgimento delle attività illecite, unitamente alla capacità del gruppo di mantenere operatività nel tempo.
In tale contesto, la Corte territoriale ha descritto i singoli ruoli assunti dagli imputati all’interno del sodalizio, rilevando la posizione apicale di [OMISSIS], quale promotore e organizzatore (lui impartiva le direttive sullo spaccio e trattava con i clienti più importanti cfr. pag. 11), e la partecipazione degli altri soggetti con funzioni esecutive o di supporto (cfr. pag. 16- 20 in cui vengono descritti i ruoli di [OMISSIS] e [OMISSIS] e [OMISSIS] che effettuavano le consegne al dettaglio), escludendo, invece, la sussistenza del vincolo associativo nei confronti di [OMISSIS], pur ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti e del reato di evasione.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti comuni motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 alla sussistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico.
Si censura la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del giudice di primo grado attraverso una motivazione ritenuta meramente adesiva e acritica, in quanto fondata essenzialmente sul compendio intercettivo e caratterizzata, secondo la prospettazione difensiva, da evidenti profili di illogicità, contraddittorietà e carenza argomentativa in ordine alla effettiva esistenza di un sodalizio criminoso.
La difesa richiama nello specifico i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, secondo cui la configurabilità del reato richiede la presenza di un vincolo stabile tra almeno tre soggetti, di un programma criminoso comune, nonché di una struttura, anche rudimentale, idonea a consentirne l’attuazione, unitamente alla stabile disponibilità dei partecipi.
A fronte di tali premesse, si evidenzia come la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi non decisivi, quali i rapporti familiari tra gli imputati, la disponibilità di abitazioni e automezzi, l’asserita esistenza di un linguaggio convenzionale e la continuità dei contatti: elementi ritenuti tuttavia compatibili con mere relazioni parentali e attività di spaccio svolte in forme individuale o in concorso, ma insufficienti a dimostrare l’esistenza di un’organizzazione stabile.
Il difensore ricorrente contesta, in particolare, la ricostruzione secondo cui [OMISSIS] avrebbe rivestito il ruolo di promotore e fornitore della sostanza stupefacente, custodita all’interno di un’autovettura, dalla quale gli altri imputati si sarebbero riforniti al fine di attuare lo spaccio al dettaglio.
Tale passaggio logico, ritenuto dai giudici di merito come centrale ai fini della configurabilità del vincolo associativo e della ripartizione dei ruoli, non troverebbe alcun riscontro in dati probatori oggettivi, essendo fondato su mere inferenze e su un ragionamento di tipo probabilistico, espresso attraverso formule quali “non è ragionevole ritenere” o “la spiegazione più logica”, in assenza di elementi dimostrativi circa la provenienza della sostanza stupefacente destinata alla spaccio.
In tale prospettiva, la difesa evidenzia la mancanza di un effettivo “anello di congiunzione” tra la disponibilità dello stupefacente in capo a [OMISSIS] e l’attività di cessione al dettaglio posta in essere dagli altri imputati, non risultando né intercettazioni, né attività di osservazione, né ulteriori elementi oggettivi idonei a dimostrare che la droga fosse effettivamente ceduta ai predetti o che i proventi dello spaccio fossero redistribuiti all’interno del gruppo.
Si contesta inoltre come la Corte territoriale abbia di fatto invertito l’onere della prova, valorizzando la mancata prospettazione, da parte della difesa, di spiegazioni alternative all’ipotesi accusatoria, anziché fondare la decisione su elementi positivi di prova.
Infine, si deduce la mancanza di prova in merito all’elemento soggettivo del reato associativo, non emergendo elementi idonei a dimostrare la consapevole e stabile adesione degli imputati a un comune progetto criminoso, risultando piuttosto una pluralità di condotte episodiche e non coordinate.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti dell’imputato [OMISSIS].
Si lamenta, in particolare, come la Corte d’appello abbia omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza proposta con l’atto di gravame, limitandosi a confermare la decisione di primo grado, senza confrontarsi con le deduzioni difensive relative alla rilevanza della condotta collaborativa posta in essere dall’imputato.
Nello specifico, si evidenzia come il giudice di primo grado avesse dato atto del comportamento collaborativo dell’imputato, il quale, in sede di interrogatorio, aveva reso dichiarazioni ampiamente confessorie, indicando i propri fornitori e consentendo l’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti, tra cui un intermediario.
A fronte di tale condotta, e a seguito altresì della richiesta da parte della difesa, i giudici di merito, non avrebbero fornito una motivazione effettiva sul punto, limitandosi invece a disattendere implicitamente la richiesta, senza rendere esplicite le ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti dell’attenuante.
Si richiama inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta collaborativa rilevante ai fini della suddetta circostanza attenuante, non richiederebbe necessariamente il conseguimento di risultati concreti, essendo sufficiente che l’imputato si adoperi, anche solo tentando, al fine di fornire un contributo utile alle indagini, purché tale apporto sia serio e non meramente apparente.
Ne conseguirebbe l’errore della Corte territoriale che avrebbe mancato di valorizzare il comportamento collaborativo dell’imputato, avendo questo messo a disposizione degli inquirenti il proprio patrimonio conoscitivo, contribuendo all’individuazione di altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione inerente all’art. 62-bis cod. pen.
La difesa lamenta la contraddittorietà insita nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operato dal Giudice di prime cure e confermato dalla Corte d’appello a seguito del comportamento processuale ammissivo e confessorio posto in essere da [OMISSIS] e [OMISSIS], e al contempo nella loro mancata applicazione nella loro estensione massima in considerazione del numero delle cessioni effettuate.
Tale elemento avrebbe dovuto essere rilevato dai giudici di merito in relazione alla determinazione della pena base, e non, come avvenuto, sulla misura della riduzione della stessa in forza delle attenuanti generiche.
Con riferimento alla posizione di [OMISSIS], tale contraddittorietà risulterebbe poi ancor più marcata, in quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, sarebbe ricavabile esclusivamente dalla pena stabilita, in assenza di qualsivoglia considerazione dei giudici territoriali circa i motivi di tale limitata applicazione.
In considerazione di ciò, la difesa paventa come tale pena costituisca un mero errore di calcolo, evidenziando come tale valutazione risulterebbe suffragata da un’analisi comparativa compiuta avendo riguardo alle motivazioni che gli stessi giudici avrebbero invece palesato con riguardo alle posizioni di [OMISSIS] ed [OMISSIS], al fine di escludere tale massima estensione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio nei confronti di [OMISSIS] limitatamente all’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rigetto nel resto del ricorso e il rigetto del ricorso degli altri ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di [OMISSIS] è inammissibile perché privo di indicazione dei motivi di censura in relazione ai capi della sentenza per cui ha riportato condanna (cap1 2 e 3).
L’imputato è stato condannato, alla pena di anni sei di reclusione e € 30.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2) e art. 385 cod.pen. (capo 3) mentre è stato assolto in primo grado, dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1).
Ne consegue che il primo motivo di ricorso che censura la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 alla sussistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico è inammissibile.
Il secondo e terzo motivo di ricorso non svolgono censure che riguardano la posizione di [OMISSIS].
Il ricorso di [OMISSIS] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
2. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] e [OMISSIS] è inammissibile, in quanto, pur formalmente dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, anche mediante una lettura del tutto parcellizzata e atomistica dei singoli elementi di prova.
La Corte territoriale ha infatti dato conto, con motivazione ampia e coerente, degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, confrontandosi espressamente con le principali doglianze difensive.
Come ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione per delinquere, l’esistenza della consorteria criminosa, non è esclusa per il fatto che la stessa risulti imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016 Rv. 268184 – 01).
3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente in vincolo associativo in considerazione della valorizzazione di molteplici elementi, quali la continuità dei rapporti tra gli imputati, l’utilizzo di un linguaggio convenzionale, la disponibilità di basi logistiche e mezzi di trasporto, nonché la ritenuta esistenza di una ripartizione dei ruoli, con attribuzione a [OMISSIS] di una funzione apicale di approvvigionamento e coordinamento e agli altri imputati di compiti operativi nella fase di distribuzione dello stupefacente, evidenziando altresì l’intercambiabilità dei sodali e forme di reciproco sostegno anche economico.
Le intercettazioni in uno con i servizi di o.c.p. presso l’autovettura Renault che fungeva da deposito dello stupefacente, come immortalato dai servizi di o.c.p. e dalle video riprese della telecamera internamente posizionata, davano conto in modo plastico dell’attività illecita svolta, neppure contestata, avendo tutti gli imputati ammesso di svolgere l’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti.
L’organizzazione di mezzi e di persone, con divisione stabile dei ruoli, seppur in ambio famigliare, la finalità della cessione di sostanze stupefacenti in via continuativa secondo un programma indeterminato, sono elementi, secondo la sentenza impugnata, che costituiscono il paradigma normativo di cui all’art. 74 d.p.R. 309/90, e che escludono l’affermata autonomia delle condotte di spaccio.
L’elemento differenziale tra la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un “quid pluris” rispetto al mero accordo di volontà, sostanziandosi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024 Rv. 286738 – 01).
I giudici di merito hanno, infatti, accertato ed evidenziato in motivazione (cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto), come le varie attività illecite convergessero verso un comune centro decisionale, individuato nella figura di [OMISSIS], oltre a valorizzare, come già evidenziato, l’esistenza e la condivisione di risorse logistiche e operative.
Si deve evidenziare inoltre come la valorizzazione del contenuto delle intercettazioni, sia stata operata in modo non atomistico, ma sulla base di una lettura complessiva e sistematica, dalla quale è stato affermato come sussistesse tra tutti gli imputati un linguaggio convenzionale comune, al fine di indicare: la sostanza stupefacente, i quantitativi e il denaro; il coordinamento delle attività di cessione e la gestione condivisa dei luoghi di stoccaggio; la ripartizione dei ruoli, con indicazioni operative provenienti dal soggetto apicale (cfr. pag. 16-21).
A fronte di tutti questi elementi, la prospettazione difensiva si risolve in una diversa interpretazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
4. Il secondo motivo di ricorso con cui [OMISSIS] deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è fondato.
La corte territoriale a fronte di un motivo di appello (terzo motivo di appello) con il quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha reso alcuna motivazione neppure implicita.
La sentenza va sul punto annullata per nuovo esame.
5. Il terzo motivo di ricorso [OMISSIS] ed [OMISSIS] con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è manifestamente infondato.
Non sussiste il dedotto vizio della motivazione. La Corte territoriale ha, infatti, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando il comportamento processuale degli imputati, ma ha ritenuto di non applicarle nella loro massima estensione in considerazione del numero delle cessioni di sostanza stupefacente accertate.
Tale valutazione si sottrae a censure in sede di legittimità. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non è precluso al giudice di merito utilizzare i medesimi elementi di fatto sia ai fini della determinazione della pena base sia ai fini della graduazione delle circostanze attenuanti, trattandosi di valutazioni espressive dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 35738 del 2010).
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna illogicità nel fatto che il giudice di merito, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non abbia riconosciuto la diminuzione nella misura massima di un terzo in ragione della reiterazione delle condotte illecite. L’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena se non arbitrario o manifestamente illogico non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla posizione di [OMISSIS] si osserva che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha comportato la riduzione della pena quasi al massimo di un terzo (anni 20 di reclusione, ridotta per le circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. ad anni dieci di reclusione) sicchè non è prospettabile alcun vizio di motivazione, avuto riguardo alla motivazione complessiva sul trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 100 sentenza primo grado e pag. 23 sentenza appello).
Né, secondo il calcolo specificatamente esposto nella sentenza di primo grado ricorre un errore di calcolo, avendo il giudice esposto tutti i passaggi del calcolo della pena che hanno portato alla determinazione finale della pena di anni dieci di reclusione.
6. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS] limitatamente alla circostanza attenuanti di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. I ricorsi di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS] limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7 dpr 309\90 con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OMISSIS]. Dichiara inammissibili i ricorsi dei residui ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/03/2026
Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI
Il Presidente
LUCA RAMACCI























































































