Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione annulla la condanna perché le minacce non sono contestuali all’atto d’ufficio

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione annulla la condanna perché le minacce non sono contestuali all’atto d’ufficio

La Sesta Sezione esclude l’art. 337 c.p. quando le espressioni minacciose seguono il compimento dell’atto d’ufficio e si risolvono in mera contestazione dell’attività già svolta, disponendo l’annullamento con rinvio.
Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13888/2026, dep. 16 aprile 2026; ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 28 ottobre 2025; annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima Corte; imputazione originaria per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; fatto contestato in Monza il 23 maggio 2020.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Resistenza a pubblico ufficiale Art. 337 c.p. Contemporaneità dell’atto Travisamento della prova

Focus
La sentenza affronta un punto strutturale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale: la minaccia penalmente rilevante ai sensi dell’art. 337 c.p. deve collocarsi nel tempo dell’atto d’ufficio, o comunque nelle sue fasi immediatamente funzionali al completamento, e deve esprimere una concreta finalità oppositiva rispetto a quell’atto. Quando, invece, le parole offensive o minacciose seguono l’esaurimento dell’intervento e si risolvono in mera contestazione dell’attività già svolta dal pubblico ufficiale, la fattispecie contestata non è integrata. La Corte perviene a tale esito dopo avere ravvisato, anzitutto, un travisamento della prova testimoniale circa la collocazione temporale della condotta.

Il fatto

Il procedimento origina dalla contestazione di un episodio avvenuto in Monza il 23 maggio 2020, in periodo di lockdown da Covid-19. Secondo l’imputazione, l’imputato avrebbe minacciato un agente della Polizia locale mentre questi stava compiendo un atto del proprio ufficio, consistito nell’intimare l’uso corretto della mascherina secondo la disciplina emergenziale allora vigente.

Il Tribunale di Monza ha ritenuto sussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravato dalla recidiva, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti e irrogando la pena di sei mesi di reclusione. La Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la decisione di primo grado.

Il ricorso per cassazione ha concentrato la censura, da un lato, sul travisamento della deposizione dell’agente operante in ordine al momento in cui le espressioni minacciose sarebbero state pronunciate e, dall’altro, sull’erronea applicazione dell’art. 337 c.p., sostenendo che le parole incriminate fossero successive all’esaurimento dell’atto d’ufficio. Il terzo motivo ha investito il profilo del dolo specifico, rimasto poi assorbito.


La decisione della Cassazione

La Corte reputa anzitutto ammissibile il primo motivo, ribadendo che il travisamento della prova è deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p. anche nel caso di doppia conforme quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo errore percettivo, in termini di macroscopica evidenza, rispetto al compendio probatorio acquisito.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Cassazione rileva che il significato della deposizione dell’agente è stato obiettivamente deformato. Dalla stessa sentenza di primo grado, che riporta il contenuto della testimonianza, emerge infatti che, dopo l’intimazione reiterata a indossare la mascherina, il gruppo si stava allontanando e solo in quel frangente l’imputato ha iniziato a proferire frasi minacciose e offensive. La condotta, dunque, non è stata contestuale all’intervento dell’operante.

Il dato temporale assume valore decisivo perché, secondo la Corte, dalle sentenze di merito non risulta alcun ulteriore segmento dell’attività d’ufficio che l’imputato abbia ostacolato: non emerge né che l’agente dovesse procedere all’identificazione dei presenti né che le persone si siano trattenute sul posto. Ne deriva che l’atto d’ufficio, per come ricostruito nel testo delle decisioni di merito, era già stato compiuto quando le minacce vennero pronunciate.

Su tale base la Sesta Sezione giudica fondato anche il secondo motivo. L’inciso normativo «mentre compie l’atto del suo ufficio» richiede, secondo la stessa sentenza, una contemporaneità non meramente istantanea, ma pur sempre funzionalmente collegata all’esecuzione dell’atto. Restano quindi fuori dall’area dell’art. 337 c.p. le espressioni minacciose che non manifestano volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto, ma rappresentano soltanto contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale.

L’esito processuale è, pertanto, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il rinvio non è disposto per riesaminare la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale nei termini già affermati, ma per verificare se le espressioni offensive e minacciose, rivolte all’agente al cospetto degli astanti, siano penalmente rilevanti sotto un diverso titolo di reato. Per questa ragione il terzo motivo, concernente l’elemento soggettivo della resistenza, è dichiarato assorbito.


Perché questa sentenza è importante

La decisione ha rilievo perché afferma che la resistenza a pubblico ufficiale non coincide con qualsiasi manifestazione ostile rivolta contro l’operante. Il discrimine non è soltanto la carica offensiva della frase, ma il suo inserimento temporale e funzionale nel compimento dell’atto d’ufficio.

Sul piano del metodo di accertamento, la sentenza mostra quanto sia decisiva la corretta lettura della prova dichiarativa. In questa vicenda il punto non concerneva la materiale esistenza delle espressioni proferite, ma il loro esatto collocarsi prima, durante o dopo l’esaurimento dell’attività del pubblico ufficiale; da tale dato dipendeva la stessa tipicità del fatto contestato ai sensi dell’art. 337 c.p.

Sul piano applicativo, il principio che emerge dal testo impone al giudice di distinguere tra opposizione all’atto e reazione successiva all’atto. Una volta esclusa la contemporaneità funzionale richiesta dalla norma incriminatrice, non è consentito mantenere la qualificazione per resistenza per mera inerzia argomentativa; occorre invece verificare, come dispone la Corte, se il fatto possa assumere rilievo penale diverso e autonomo.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. Pen., Sezione VI, Sentenza n. 13888/2026, depositata il 16/4/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Composta da
Massimo Ricciarelli – Presidente
Maria Grazia Benedetti
Riccardo Amoroso
Debora Tripiccione
Fabrizio D’Arcangelo – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza emessa in data 28/10/2025 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;

udite le conclusioni dell’avvocato [OMISSIS], che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Monza ha citato a giudizio [OMISSIS] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, commesso in Monza il 23 maggio 2020. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato avrebbe minacciato l’agente della Polizia locale di Monza, [OMISSIS], mentre stava compiendo un atto del suo ufficio, consistito nell’intimargli di indossare correttamente la mascherina, in ottemperanza alle disposizioni vigenti per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, per opporsi allo stesso.
  2. Il Tribunale di Monza, con sentenza emessa in data 1 luglio 2024, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute sussistenti le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
  3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’imputato al pagamento delle spese del grado.
  4. L’avvocato [OMISSIS], difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato il travisamento della testimonianza dell’agente [OMISSIS], in quanto la Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto che le minacce proferite dall’imputato fossero state contestuali al compimento dell’atto di ufficio.
Dalla lettura di questa deposizione risulterebbe, invece, che la condotta dell’imputato è stata tenuta dopo che l’agente ha posto in essere l’atto di ufficio e, segnatamente, dopo aver intimato all’imputato e agli astanti di indossare le mascherine protettive e di osservare le regole sul distanziamento sociale.
Il compito del pubblico ufficiale si è, dunque, concluso con la reiterata raccomandazione di indossare la mascherina, che ha determinato l’allontanamento degli astanti.
Il difetto di contemporaneità tra lo svolgimento della funzione pubblica e le minacce dell’imputato impedirebbe, sul piano oggettivo, di ritenere integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato.

4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di merito avrebbero attribuito rilevanza penale quale resistenza a pubblico ufficiale ad una condotta posta in essere dall’imputato dopo il compimento dell’atto di ufficio del pubblico ufficiale e non contestualmente allo stesso.
Avendo l’imputato posto in essere la propria condotta dopo il compimento dell’atto di ufficio, non si potrebbe configurare alcuna resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l’atto era già terminato e le rimostranze espresse da [OMISSIS] non erano in alcun modo dirette a ostacolare il compimento dell’atto.
La stessa Corte di appello, peraltro, avrebbe precisato che le parole proferite dall’imputato si erano risolte in un mero sfogo contro l’agente di polizia.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, contraddittoria sul punto, in quanto prima la Corte di appello ha descritto la condotta dell’imputato come «minaccia collegata all’atto del servizio», volta, dunque, a impedire il compimento dell’atto di ufficio, e subito dopo ha definito la stessa come una «reazione di insofferenza e manifestazione di disprezzo» rivolta all’agente.

4.3. Il difensore con il terzo motivo ha censurato la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza e al dolo specifico del reato contestato.
La Corte di appello, infatti, avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico in re ipsa, sulla base di un mero automatismo probatorio e senza esercitare alcuno scrutinio sul punto.
Il difensore ha rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (e ha citato in proposito: Sez. 6, n. 36367 del 6/6/2013, [OMISSIS], Rv. 257100); questo accertamento, tuttavia, sarebbe stato radicalmente omesso nella motivazione della sentenza impugnata.

  1. Con istanza depositata in data 5 marzo 2026 l’avvocato [OMISSIS] ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
    Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si precisano.
  2. Con il primo motivo il difensore ha censurato il travisamento della deposizione dell’agente [OMISSIS], in quanto la Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto che le minacce proferite dall’imputato fossero state contestuali al compimento dell’atto di ufficio, ancorché dalla testimonianza risulti in modo inequivoco che la condotta dell’imputato è stata tenuta successivamente allo stesso.
  3. Il motivo è ammissibile.

3.1. Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex plurimis: Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [OMISSIS], Rv. 276567 – 01).
Il vizio di travisamento della prova può, peraltro, essere dedotto con il ricorso per cassazione anche nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia, come nel caso di specie, quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis: Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [OMISSIS], Rv. 280155 – 01, fattispecie in materia di furto di gas in cui la Corte ha ritenuto sussistente il vizio in un caso in cui entrambi i giudici di merito, con valutazione conforme, avevano ritenuto che la sigillatura del contatore fosse intervenuta in una data diversa da quella dichiarata dal teste escusso sul punto).

3.2. Il motivo è, altresì, fondato.
Entrambi i giudici di merito hanno obiettivamente travisato il significato della deposizione dell’agente [OMISSIS] della Polizia Municipale di Monza, in quanto hanno attribuito alla stessa un significato diverso da quanto espressamente dichiarato dal testimone in ordine alla collocazione temporale della condotta dell’imputato.
Dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, che riporta testualmente tale deposizione, risulta, infatti, che l’agente, in data 23 maggio 2020, a Monza, in periodo di lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha reiteratamente rivolto ad un gruppo di persone, tra cui vi era anche l’imputato, l’intimazione ad indossare la mascherina protettiva, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
A seguito di tale invito, i soggetti «… alla fine si sono allontanati … e [OMISSIS] ha cominciato, insomma, a minacciare, insultare “ti spacco la faccia, se ti becco fuori servizio, ti piglio a pugni in bocca”» (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).
L’imputato, dunque, ha proferito le espressioni minacciose mentre si stava allontanando, insieme agli amici, e le stesse non sono state contestuali all’intervento dell’agente, come invece ritenuto da entrambe le sentenze di merito (pag. 2 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza di appello).
Le espressioni minacciose e offensive, rivolte dall’imputato all’agente di Polizia Municipale sono, dunque, state proferite dopo il compimento dell’atto d’ufficio, a cui il ricorrente non ha frapposto alcun ostacolo; non risulta, infatti, dalle sentenze di merito che l’agente dovesse procedere, dopo l’intimazione, all’identificazione delle persone presenti, né che le stesse si siano trattenute in loco.

  1. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di merito avrebbero attribuito rilevanza penale quale resistenza a pubblico ufficiale ad una condotta posta in essere dopo il compimento dell’atto di ufficio e non contemporaneamente allo stesso.
  2. Il motivo è fondato.
    La Corte di appello di Milano ha, infatti, erroneamente applicato la fattispecie di reato di cui all’art. 337 cod. pen., in quanto difetta la contemporaneità tra le espressioni offensive e minacciose proferite dall’imputato e il compimento dell’atto di ufficio.
    Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’inciso «mentre compie l’atto del suo ufficio» presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l’atto che non si esaurisce nell’istante in cui quest’ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Rv. 284574 – 01; Sez. 6, n. 22453 del 29/01/2009, [OMISSIS], Rv. 244060 – 01).
    Non integrano, dunque, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 31544 del 18/06/2009, [OMISSIS], Rv. 244695 – 01; Sez. 6, n. 22453 del 29/01/2009, [OMISSIS], Rv. 244060 – 01; cfr. anche Sez. 6, n. 8340 del 18/11/2010, dep. 2011, [OMISSIS], Rv. 249582 – 01).
    Una volta terminato il compimento dell’atto di ufficio, pertanto, non è più configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e lo sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale potrà configurare un diverso reato, quali quelli di minaccia, aggravata dalla qualità della persona offesa, o di oltraggio a pubblico ufficiale.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale ritenuto sussistente.
La Corte di appello di Milano dovrà, tuttavia, verificare nel giudizio di rinvio se le espressioni offensive e minacciose poste in essere dall’imputato all’indirizzo dell’agente e al cospetto degli astanti siano penalmente rilevanti e integrino un reato diverso da quello ritenuto sussistente nella sentenza impugnata. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in ragione della loro valenza assorbente, esime dal delibare l’ultimo motivo di ricorso, relativo alla carenza dell’elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  1. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 APR 2026

Il Funzionario giudiziario
[OMISSIS]

Il Presidente
Massimo Ricciarelli