La Corte d’appello nega la sospensione condizionale per una precedente condanna: la Cassazione annulla per omesso giudizio prognostico ex art. 164 c.p.

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

La Corte d’appello nega la sospensione condizionale per una precedente condanna: la Cassazione annulla per omesso giudizio prognostico ex art. 164 c.p.

Il diniego del beneficio non può fondarsi sul solo richiamo alle condanne risultanti dal casellario quando il giudice omette la prognosi sulla commissione di ulteriori reati.
Cass. pen., Sez. II, sent. n. 14985/2026, udienza 26/02/2026, depositata il 27/04/2026.
Sospensione condizionale Art. 164 c.p. Frode informatica Ricorso aspecifico

Focus
La sentenza interviene sul diniego della sospensione condizionale della pena quando il giudice d’appello si limita a richiamare le condanne risultanti dal casellario. La Cassazione non rimette in discussione l’affermazione di responsabilità per frode informatica, dichiarata irrevocabile, ma annulla il solo capo relativo al beneficio perché la Corte territoriale non ha svolto la prognosi richiesta dall’art. 164, primo comma, c.p. sulla possibile commissione di ulteriori reati.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del concorso nel reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 100 di multa.

Il ricorso per cassazione articolava tre censure: la prima sulla responsabilità, contestando che la decisione si fosse fondata sulla titolarità della carta prepagata Postepay utilizzata per le operazioni di ricarica; la seconda sul diniego delle attenuanti generiche; la terza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La vicenda sostanziale, nei limiti in cui emerge dal testo, riguarda una frode informatica realizzata mediante phishing, con sottrazione di denaro alla persona offesa e ricarica dell’equivalente su una carta Postepay intestata all’imputato, ritenuta messa a disposizione dei concorrenti.


La decisione della Cassazione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per aspecificità. Il ricorso, secondo la motivazione, non si confrontava in modo critico ed effettivo con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, leggibili congiuntamente come unico corpo decisionale, e riproponeva un argomento già disatteso: la mera contestazione della titolarità della carta non superava la prova logica dell’incameramento del profitto e della messa a disposizione dello strumento di accredito.

Anche il secondo motivo viene dichiarato inammissibile. La Cassazione rileva che la Corte d’appello aveva risposto alla censura sulle attenuanti generiche, segnalando la genericità del motivo di appello e valorizzando, nel quadro motivazionale, l’assenza di segni di resipiscenza e il mancato risarcimento della somma sottratta.

La censura accolta riguarda soltanto la sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale aveva negato il beneficio richiamando le “condanne irrevocabili risultanti dal certificato del casellario”, ma non aveva considerato due dati indicati dalla Cassazione come decisivi: l’ultima condanna risaliva al 1990 e il ricorrente aveva beneficiato di una sola sospensione, riferita a pena cumulabile con quella inflitta nel giudizio in esame ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.

Il punto centrale della decisione è la distanza temporale tra l’ultima condanna e il fatto ascritto, commesso nel 2020. Proprio tale lasso temporale imponeva ai giudici d’appello di effettuare il giudizio prognostico previsto dall’art. 164, primo comma, c.p., verificando se vi fosse una concreta previsione di commissione di ulteriori reati, anziché arrestarsi al dato formale delle condanne risultanti dal casellario.

La Cassazione annulla quindi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Nel resto dichiara il ricorso inammissibile e afferma l’irrevocabilità della responsabilità.


Perché questa sentenza è importante

La decisione ribadisce, entro il perimetro del caso esaminato, che il diniego della sospensione condizionale non può essere costruito come conseguenza automatica del casellario. Quando il precedente penale è temporalmente remoto, la motivazione deve misurarsi con la prognosi imposta dall’art. 164 c.p. e non può esaurirsi nel richiamo alle condanne irrevocabili.

Sul piano difensivo, il passaggio decisivo riguarda la distinzione tra censura inammissibile sulla responsabilità e censura fondata sul trattamento sanzionatorio. Anche quando l’affermazione di responsabilità diventa irrevocabile, il ricorso può conservare utilità se individua un vizio specifico nella motivazione sul beneficio.

La sentenza offre inoltre un criterio operativo nella redazione dell’impugnazione: la doglianza sul diniego della sospensione condizionale deve indicare il dato trascurato dal giudice, il rapporto con l’art. 164 c.p. e la necessità di una prognosi concreta sulla futura condotta dell’imputato, evitando contestazioni generiche o meramente reiterative.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.


Sentenza integrale: Cass. II Sez. Pen., Sent. n. 14985/2026, depositata il 27/4/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA MARIA DE SANTIS – Presidente –
IGNAZIO PARDO
SIMONETTA COLELLA
DANIELA BIFULCO – Relatore –
DANIELA CARDAMONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OMISSIS] responsabile del concorso nel reato di cui all’art. 640 ter cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 640 ter cod. pen., per avere la Corte d’appello affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di un unico elemento indiziario, concernente la titolarità, in capo al medesimo, della carta prepagata, di tipo “Postepay”, su cui venivano effettuate le illecite operazioni di ricarica.

2.2. Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.

2.3. Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente alla censura di cui al terzo motivo, concernente il diniego della sospensione condizionale della pena. I primi due motivi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico, dato il mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, che, in coerenza con il percorso logico adottato dal giudice di primo grado (con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: sul punto, v. ad es., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [OMISSIS], Rv. 277218 – 01), ha adeguatamente chiarito le ragioni dell’ascrizione di responsabilità, quanto meno a livello concorsuale, per il reato di frode informatica, realizzata tramite l’operazione cd. di phishing, che ha determinato l’illecita sottrazione di denaro alla persona offesa, con ricarica dell’equivalente sulla carta di tipo “Postepay”, intestata all’imputato e da quest’ultimo messa a disposizione, come il conto corrente stesso, dei concorrenti. A fronte della prova dell’incameramento del profitto (v. ad es., Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, [OMISSIS], Rv. 278518 – 01, relativa al momento consumativo del delitto de quo, che coincide con l’ottenimento del profitto), il motivo in esame tenta di valorizzare il medesimo argomento già disatteso, con logica motivazione, dai giudici di merito, senza tener conto di quanto puntualizzato dalla Corte d’appello a proposito della mancata introduzione, da parte difensiva, di argomenti utili a sovvertire la prova logica raggiunta già in primo grado sulla base di una compiuta analisi delle risultanze processuali.
Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, perché aspecifico. Diversamente da quanto contestato, non soltanto la Corte d’appello ha fornito motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, articolando bensì le proprie ragioni attraverso una precipua replica al relativo motivo di appello, pur se contrassegnato da assoluta genericità. In quella sede, infatti, il ricorrente si limitava a citare il corretto comportamento processuale quale elemento giustificativo delle invocate attenuanti, richieste nella massima estensione. Nel rimarcare l’assenza di segni di resipiscenza dell’imputato, la Corte territoriale ha operato altresì riferimento – sia pure nella parte motiva dedicata al diniego dell’art. 131 bis cod. pen. – proprio al comportamento processuale dell’imputato, sottolineando il mancato risarcimento della somma sottratta.
Il terzo motivo è fondato, avendo la Corte distrettuale giustificato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando le “condanne irrevocabili risultanti dal certificato del casellario”, senza tuttavia considerare che, dal citato certificato, emerge come l’ultima condanna risalga al 1990 e che il ricorrente ha beneficiato di una sola sospensione in relazione a pena cumulabile con quella inflitta nell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen. Sicché, dato il consistente lasso temporale intercorso tra l’ultima condanna e il fatto ascritto, commesso nel 2020, il ricorrente coglie nel segno, nel lamentare la violazione dell’art. 164, primo comma, cod. pen. in quanto i giudici dell’appello avrebbero dovuto effettuare un giudizio di prognosi circa la commissione di ulteriori reati, secondo quanto previsto dalla citata disposizione.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 26/02/2026

Il Consigliere estensore
Daniela Bifulco

Il Presidente
Anna Maria De Santis