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ToggleCassazione: nella violenza sessuale la “minore gravità” richiede valutazione globale (mezzi/modalità, coartazione, condizioni della vittima) e verifica di non grave compressione della libertà sessuale e di assenza di danno grave, anche psichico.
art. 609-bis, comma 3, c.p.
fatto di minore gravità
valutazione globale del fatto
Sintesi della sentenza
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/11/2024 del G.U.P. del Tribunale di Firenze, che, riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, ha condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
L’impugnazione è affidata a un unico motivo, con cui si censura, sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge penale, la concessione dell’attenuante della minore gravità (art. 609-bis, comma 3, c.p.). La sentenza richiama la motivazione del giudice di merito, che ha ritenuto concedibile l’attenuante valorizzando, nel passaggio riportato, la “scarsa compressione” della libertà sessuale, la “breve durata” del contatto, l’incertezza se avvenuto “sopra gli indumenti” e la mancanza di prova di un’incidenza rilevante sulle condizioni psicologiche della persona offesa.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il criterio della valutazione globale del fatto ai fini dell’attenuante (art. 609-bis, comma 3, c.p.) e afferma che, in presenza di considerazioni non manifestamente illogiche e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie richiamate, non è consentito in sede di legittimità sollecitare un differente apprezzamento di merito.
Commento
La Terza Sezione è investita di una censura formulata, in unico motivo, come “erronea applicazione della legge penale” in tema di riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nella violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.). Il perimetro del giudizio, come ricostruito nel provvedimento, non attiene alla configurabilità del reato, che il giudice di merito aveva ribadito, bensì alla correttezza del giudizio attenuante, in rapporto alle modalità dell’azione e alle ricadute sulla persona offesa.
Il passaggio dirimente è il richiamo al criterio della valutazione globale del fatto, che il testo qualifica come affermazione “consolidata” della Sezione e collega, in modo strutturato, a una pluralità di parametri di valutazione: mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali della persona offesa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età. La valutazione, per come enunciata, è orientata a due verifiche conclusive: che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato un danno grave, anche in termini psichici (art. 609-bis, comma 3, c.p.; nel testo sono richiamate, in proposito, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019 e Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015).
Su tale base, la decisione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il provvedimento, infatti, esplicita che il giudizio attenuante del G.U.P. è ritenuto “ancorato” a considerazioni non manifestamente illogiche e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie richiamate; e, correlativamente, qualifica la doglianza del ricorrente come sollecitazione di un differente apprezzamento di merito del fatto. La declaratoria di inammissibilità viene così ricondotta al nesso tra parametro normativo attenuante e canoni di giudizio propri della legittimità: la sede di cassazione non consente la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né l’adozione di nuovi e diversi criteri ricostruttivi, ove l’apparato argomentativo non presenti profili di irrazionalità (nel testo: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015).
Il provvedimento completa la ricostruzione del perimetro di scrutinio richiamando che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta su aspetti essenziali; e che risultano inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori attribuibili alle prove (nel testo: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021). In questa prospettiva, la valutazione globale del fatto (art. 609-bis, comma 3, c.p.) non è impiegata come clausola descrittiva, ma come criterio che, una volta richiamato, viene proiettato sul terreno dell’ammissibilità: la critica che non individui un vizio riconducibile ai canoni della legittimità resta, per come afferma il provvedimento, estranea al sindacato di cassazione.
La pronuncia, infine, reca la prescrizione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione (art. 52, d.lgs. n. 196/2003), coerentemente con la natura sensibile dei dati trattati nel provvedimento.
Inquadramento dell’istituto (art. 609-bis, comma 3, c.p.)
Il fatto di minore gravità nella violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) si configura, nel testo, quale circostanza attenuante che postula un criterio di valutazione globale del fatto. Il provvedimento individua espressamente i parametri di valutazione rilevanti: mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione, condizioni fisiche e mentali della persona offesa, caratteristiche psicologiche in relazione all’età; e collega il giudizio a due verifiche conclusive: non grave compressione della libertà sessuale e mancanza di danno grave, anche psichico (art. 609-bis, comma 3, c.p.).
La sezione di legittimità, per come argomenta, pone in rapporto tale criterio con i canoni di giudizio del controllo di cassazione: la valutazione globale del fatto, una volta svolta dal giudice di merito con motivazione priva di profili di manifesta illogicità, non può essere sostituita da una diversa ponderazione del materiale fattuale, in quanto la sede di legittimità non consente una rinnovata comparazione degli elementi di prova, secondo quanto richiamato nel provvedimento.
Nel perimetro testuale, l’importanza della pronuncia consiste nella compresenza, nello stesso segmento argomentativo, del criterio di valutazione dell’attenuante (art. 609-bis, comma 3, c.p.) e della conseguenza processuale dell’inammissibilità, quando la censura si risolva, per come afferma il provvedimento, nella richiesta di un differente apprezzamento di merito.























































































