Frazionabilità della valutazione della persona offesa e autonomia logico-fattuale tra diverse imputazioni

Corte DI APPELLO DI CATANIA • III Sezione penale • Massima e commento

Frazionabilità della valutazione della persona offesa e autonomia logico-fattuale tra diverse imputazioni

Corte d’Appello di Catania, Sez. III penale, sent. n. 223/2026, dep. 19.01.2026
Massima e commento a cura di Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
art. 612-bis c.p.
art. 572 c.p.
art. 129 c.p.p.
art. 531 c.p.p.

Massima
In tema di valutazione della prova dichiarativa, l’inattendibilità riferita a una parte del narrato non si estende automaticamente alle restanti porzioni della deposizione, purché queste risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, e salvo che sussista un’interferenza fattuale o logica idonea a comprometterne la credibilità complessiva.
(Corte d’Appello di Catania, sent. n. 223/2026)

Sintesi della sentenza

Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti perché il fatto non sussiste, condannandolo invece per il delitto di atti persecutori. La difesa, con l’atto di appello, ha censurato tale esito evidenziando l’asserita incompatibilità logica tra l’assoluzione fondata sull’inattendibilità della persona offesa e la contemporanea affermazione di responsabilità per altra imputazione fondata sulle medesime dichiarazioni.

La Corte ha tuttavia rilevato l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di atti persecutori, dichiarando non doversi procedere ai sensi dell’art. 531 c.p.p., in assenza di evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma II, c.p.p.

Nondimeno, la motivazione ha affrontato il motivo difensivo, affermando la legittimità di una valutazione frazionata della deposizione della persona offesa, in presenza di autonomia temporale e fattuale dei fatti contestati e di segmenti narrativi intrinsecamente attendibili e riscontrati.


Commento

Il nucleo della decisione non risiede nella sola declaratoria di prescrizione, ma nella risposta al motivo di gravame con cui la difesa aveva denunciato l’incoerenza tra l’assoluzione per maltrattamenti e la condanna per atti persecutori fondata sulle dichiarazioni della medesima persona offesa.

La Corte chiarisce che tale apparente contraddizione non sussiste quando i fatti storici risultino collocati in contesti temporali e fattuali distinti e quando la deposizione sia suscettibile di valutazione frazionata, potendosi isolare segmenti narrativi autonomamente attendibili e riscontrati.

Il principio di frazionabilità opera, tuttavia, entro limiti rigorosi: esso presuppone l’assenza di interferenze logico-fattuali tra le parti del racconto e viene meno qualora l’inattendibilità assuma carattere macroscopico tale da compromettere la credibilità complessiva del dichiarante.

In tale prospettiva, la pronuncia offre una risposta sistematica al problema della coesistenza tra esiti decisori differenti relativi a imputazioni diverse fondate su una medesima fonte dichiarativa, riconducendo la soluzione al piano della valutazione logica della prova.

Ne deriva la conferma della legittimità di un giudizio differenziato di attendibilità della persona offesa, purché sorretto da autonoma base fattuale e da specifici riscontri, senza automatismi estensivi dell’inattendibilità.


Inquadramento dell’istituto

Il giudizio di attendibilità della prova dichiarativa costituisce apprezzamento di merito fondato su criteri di coerenza interna, riscontri esterni e autonomia logico-fattuale dei segmenti narrativi, nei limiti emergenti dalla decisione.

La frazionabilità della valutazione consente, per la Corte di Appello di Catania, di distinguere tra parti attendibili e parti inattendibili della medesima deposizione, purché non sussista interferenza tra esse e non risulti compromessa la credibilità complessiva del dichiarante.

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