La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura: l’allontanamento dal luogo del reato non basta a fondare il pericolo di fuga

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura: l’allontanamento dal luogo del reato non basta a fondare il pericolo di fuga

In tema di convalida del fermo, la Corte ribadisce che il pericolo di fuga richiede elementi concreti, specifici e personalizzati e non può essere desunto automaticamente dall’allontanamento dal luogo del fatto o da una temporanea irreperibilità.
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13107/2026, depositata il 9 aprile 2026; decisione del 10 febbraio 2026; ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2025; tema trattato: mancata convalida del fermo e pericolo di fuga ex art. 384 c.p.p.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Convalida del fermo
Pericolo di fuga
Art. 384 c.p.p.
Ricorso della Procura

Focus
La sentenza affronta un tema centrale nella disciplina del fermo di indiziato di delitto: quali elementi consentano di ritenere sussistente il pericolo di fuga ai fini della convalida. La Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura, ribadisce che tale pericolo non può essere costruito in via automatica né sul titolo di reato né sul solo allontanamento dal luogo del fatto o su una momentanea irreperibilità, ma richiede una valutazione prognostica ancorata a dati concreti, specifici e personalizzati, il cui apprezzamento resta sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice sia effettiva, logica e non apparente.

Il fatto

Dal testo della decisione emerge che il G.I.P. del Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 ottobre 2025, non ha convalidato il fermo disposto nei confronti di [OMISSIS] per il delitto di omicidio aggravato commesso il 15 ottobre 2025 a Roma, applicando tuttavia contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo alla mancata convalida del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. pen., deducendo violazione di legge, errata applicazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga.

Secondo il ricorrente, la motivazione del giudice sarebbe stata apodittica e avrebbe trascurato alcuni elementi valorizzati dalla Procura, quali le dichiarazioni mendaci di alcuni presenti, il rientro dell’indagato nella propria abitazione per sottrarsi ai controlli e la condotta tenuta all’atto dell’accesso dei Carabinieri, oltre al fatto che l’episodio si sarebbe verificato durante la violazione di una misura di prevenzione da parte di soggetto gravato da precedenti penali.


La decisione della Cassazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da un rilievo preliminare decisivo: il giudice della convalida aveva escluso i presupposti del fermo sulla base di una valutazione di merito effettiva, ancorché sintetica, fondata sul radicamento stabile dell’indagato nel territorio insieme al proprio nucleo familiare, sulla sottoposizione a continui controlli derivanti dalla misura di prevenzione personale e sull’assenza di una concreta intenzione di darsi alla fuga.

La Cassazione osserva poi che l’indagato, dopo essere stato ricercato, era stato rinvenuto nella propria abitazione. Anche questo dato, nel ragionamento del giudice di merito, era stato ritenuto incompatibile con una prognosi concreta di fuga. Da qui il primo snodo argomentativo della sentenza: non ogni condotta successiva al fatto è, di per sé, sintomo sufficiente di pericolo di fuga rilevante ai fini dell’art. 384 cod. proc. pen.

La Corte rileva inoltre che il ricorso della Procura non denuncia un reale vizio di legittimità, ma tende in realtà a sollecitare una rinnovata lettura del materiale fattuale già scrutinato dal G.I.P. Le menzogne di alcuni appartenenti alla cerchia familiare e il ritorno dell’indagato alla propria abitazione dopo il fatto vengono qualificati come argomenti di merito, non idonei, in quanto tali, a incrinare una motivazione che ha effettivamente preso in esame il profilo della fuga e lo ha risolto in termini reputati coerenti e privi di vizi evidenti.

Il cuore della motivazione sta nel richiamo al principio secondo cui l’apprezzamento del pericolo di fuga, essendo una valutazione prognostica discrezionalmente vincolata a specifici e concreti elementi di fatto, è insindacabile in cassazione quando si sviluppi secondo un percorso logico e consequenziale. La pronuncia, quindi, non rivaluta in positivo o in negativo il compendio indiziario sul punto, ma afferma che la decisione del giudice della convalida supera il vaglio di legittimità proprio perché non è né mancante né manifestamente illogica.

In questa prospettiva la sentenza ribadisce anche l’ulteriore principio, espressamente richiamato, per cui il pericolo di fuga non può essere presunto in ragione del solo titolo di reato e non coincide con l’allontanamento dal luogo in cui il reato è stato commesso né con una temporanea irreperibilità. È esattamente su questo crinale che il ricorso della Procura viene arrestato: gli elementi addotti non dimostrano, nei termini richiesti dalla legge, una concreta probabilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa punitiva dello Stato.


Perché questa sentenza è importante

La decisione è rilevante perché delimita con precisione il perimetro applicativo del fermo e chiarisce che la nozione di pericolo di fuga esige una motivazione realmente individualizzata. Sul piano operativo, ciò impedisce di trasformare elementi ambigui o solo suggestivi in automatismi precautelari.

La pronuncia conta anche per il profilo processuale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera rivalutazione del merito quando il giudice abbia già esaminato i dati disponibili e li abbia raccordati in una motivazione intellegibile. Il punto, dunque, non è se una diversa lettura fosse astrattamente possibile, ma se quella adottata dal giudice della convalida presenti vizi denunciabili in sede di legittimità.

Per il lettore interessato alla materia delle misure precautelari, il principio operativo che emerge è netto: allontanamento dal luogo del reato e irreperibilità momentanea non bastano, da soli, a fondare il pericolo di fuga. Occorrono circostanze concrete dotate di effettiva capacità dimostrativa e una motivazione che ne espliciti il significato individualizzante.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. I SEZIONE PENALE, sentenza n. 13107/2026, depositata il 09/04/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE, sentenza n. 13107/2026, depositata il 09/04/2026. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 13107/2026
Roma, lì, 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA – Presidente 
EVA TOSCANI 
ANNA MARIA GAVONI 
GIOVANBATTISTA TONA
VINCENZO GALATI – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 18/10/2025 del GIP del Tribunale di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

  1. Con ordinanza del 18 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non ha convalidato il fermo di [OMISSIS] per il delitto di omicidio aggravato commesso il 15 ottobre 2025 a Roma disponendo, contestualmente, nei confronti del predetto, la misura della custodia cautelare in carcere.
  2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma limitatamente alla parte dell’ordinanza nella quale il giudice non ha convalidato il fermo al quale ha provveduto la polizia giudiziaria a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. pen.

Con un unico motivo ha eccepito violazione di legge deducendo l’errata applicazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul pericolo di fuga.

La statuizione sarebbe apodittica e basata sull’erronea valutazione degli elementi funzionali all’adozione della misura precautelare.

Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari (presenza di un nucleo familiare, radicamento nel territorio e sottoposizione alla misura di prevenzione) non sono idonei ad escludere il pericolo di fuga la cui valutazione, invece, deve essere il frutto di un giudizio ex ante compiuto sulla base di elementi concreti dai quali desumere la probabilità (altrettanto concreta) che l’indagato possa darsi alla fuga.

Plurimi elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudicante e specificamente indicati in ricorso, deponevano per la sussistenza di tale pericolo, quali le mendaci dichiarazioni di alcuni presenti, il rientro di [OMISSIS] nella propria abitazione per sottrarsi ai controlli di polizia e l’atteggiamento tenuto in occasione dell’accesso dei Carabinieri nell’immobile.

Il giudice ha, altresì, trascurato il fatto che la condotta è stata tenuta in occasione della violazione della misura di prevenzione da parte di soggetto gravato da precedenti penali.

  1. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La convalida del fermo è stata esclusa perché sono stati ritenuti insussistenti i relativi presupposti, atteso che [OMISSIS] è stabilmente radicato a [OMISSIS] con il proprio nucleo familiare, è sottoposto a continui controlli in esecuzione della misura di prevenzione personale e non ha evidenziato alcuna concreta intenzione di darsi alla fuga.

L’indagato, inoltre, ricercato dopo essere stato individuato come autore dell’omicidio, è stato trovato nella propria abitazione.

Si tratta di valutazione di puro merito che, sebbene sintetica, è effettiva e, certamente, non può dirsi mancante.

Essa viene contrastata con argomenti di merito, quali il riferimento alle menzogne di qualche soggetto della cerchia familiare e la circostanza che, immediatamente dopo il fatto, l’indagato è tornato a casa allontanandosi dal luogo dell’uccisione.

Da un lato, la presenza di un atteggiamento reticente o menzognero di qualche parente dell’indagato non integra, di per sé, elemento idoneo a contrastare le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato, dall’altro la presenza nella propria abitazione, al momento del controllo dei Carabinieri è elemento che, del tutto congruamente, non è stato considerato tale da integrare il pericolo di fuga.

In sostanza, il ricorrente evoca fatti specifici già valutati e ne sollecita una rinnovata valutazione a fronte di una motivazione che ha preso in considerazione, correttamente, il profilo della fuga affrontandolo in termini, tutto sommato, coerenti e privi di vizi evidenti.

Giova ribadire il principio per cui «in tema di convalida del fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga – in quanto valutazione prognostica, “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia – è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali» (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282592 – 01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Pmt, Rv. 281861 – 01).

Occorre, altresì, richiamare l’ulteriore affermazione secondo la quale «ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L’atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente» (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep. 2004, Failla, Rv. 228486 – 01).

Neppure l’allontanamento e la temporanea condizione di irreperibilità giustificano, di per sé soli, la sussistenza del pericolo di fuga che, a maggior ragione, può legittimamente essere escluso alla luce delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

  1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; a tale declaratoria non segue alcuna statuizione in materia di spese tenuto conto della qualità dell’impugnante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 10/02/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente
VINCENZO GALATI FILIPPO CASA