Concordato in appello: quando è ammissibile il ricorso per cassazione?

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Massima e commento

Concordato in appello: quando è ammissibile il ricorso per cassazione?” — (Cass. pen. sez. 2, n. 5687/2026, dep. 11/02/2026)

Cass. pen., Sez. 2, n. 5687/2026, dep. 11/02/2026 (ud. 06/02/2026)
Massima e commento a cura di Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
concordato in appello art. 599-bis c.p.p. art. 129 c.p.p. ricorso per cassazione

Massima
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello) nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta.
(Cass. pen., Sez. 2, n. 5687/2026, dep. 11/02/2026)

Sintesi della sentenza

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 14/07/2025, aderendo all’accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 27/02/2024 del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena irrogata all’imputato per il reato di ricettazione di un motociclo.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’“insufficiente ed illogica motivazione” per mancata valutazione della possibilità di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il Collegio ha richiamato i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., ritenendo che la doglianza relativa all’art. 129 cod. proc. pen. non rientri tra i casi ammessi; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.


Commento

La decisione della Suprema Corte, descrive l’ambito dei motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., distinguendo tra vizi che incidono sulla formazione e sul contenuto dell’accordo e doglianze inerenti a profili oggetto di rinuncia.

In particolare, sono ritenuti ammissibili i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; per converso, sono dichiarate inammissibili le doglianze attinenti ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La stessa regola è formulata con una specifica eccezione: resta deducibile, nei termini indicati nel testo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Il Collegio richiama, sul punto, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01.

In applicazione di tali criteri, l’unico motivo proposto — incentrato sull’art. 129 cod. proc. pen. — è ritenuto estraneo ai “casi” per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello; ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

La pronuncia si chiude con le conseguenze sanzionatorie processuali dell’inammissibilità: condanna alle spese e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.


Inquadramento dell’istituto

La Suprema Corte ricostruisce, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., i limiti oggettivi del sindacato di legittimità, affermando l’ammissibilità del ricorso per cassazione quando siano dedotti motivi inerenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece indicate come inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., salvo il caso — espressamente delimitato — in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

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