Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania sulla custodia in carcere: motivazione insufficiente sui domiciliari con braccialetto elettronico

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania sulla custodia in carcere: motivazione insufficiente sui domiciliari con braccialetto elettronico

La Prima Sezione conferma la tenuta del giudizio sulle esigenze cautelari, ma annulla con rinvio la decisione del Tribunale del riesame di Catania nella parte in cui non motiva in modo effettivo sull’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 11347/2026; decisione dell’08/01/2026; depositata il 26/03/2026; R.G.N. 30447/2025; ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Catania indicata in epigrafe come emessa il 22/05/2025.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Misure cautelari personali
Tribunale del riesame
Braccialetto elettronico
Adeguatezza della misura

Focus
La sentenza affronta un tema centrale in materia di misure cautelari personali: se il Tribunale del riesame possa confermare la custodia cautelare in carcere senza motivare in modo specifico sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte risponde negativamente. Pur ritenendo adeguatamente motivata la permanenza delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, la Prima Sezione annulla l’ordinanza limitatamente alla scelta della misura, perché il provvedimento non dà una risposta effettiva alla richiesta difensiva di sostituire il carcere con i domiciliari assistiti da controllo elettronico. Il punto decisivo, dunque, non è la sola esistenza del pericolo di reiterazione, ma la necessità che il giudice spieghi perché, nel caso concreto, la misura meno afflittiva non sia sufficiente.

Il fatto

Dal testo emerge che i fatti contestati si collocano nel contesto di un festeggiamento svoltosi in una villa di San Gregorio di Catania, nel corso del quale sarebbe insorta una rissa tra più partecipanti. Secondo la ricostruzione recepita nell’ordinanza cautelare, l’indagato, dopo avere tentato di far cessare il contrasto, avrebbe prelevato una pistola dalla cassaforte ed esploso alcuni colpi, ferendo una persona alla caviglia e attingendo mortalmente il proprio figlio, evento qualificato, quanto all’omicidio, nei termini dell’aberratio ictus.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva convalidato l’arresto in flagranza e applicato la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati provvisoriamente contestati di omicidio, detenzione illegale di arma e lesioni personali aggravate. Il Tribunale del riesame di Catania aveva confermato il provvedimento, reputando sussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione e valorizzando, in particolare, la disponibilità di più armi da fuoco e la prontezza nell’uso delle stesse.

La difesa ha censurato tale impostazione sotto un duplice profilo. Da un lato, ha sostenuto che il fatto sarebbe maturato in una situazione eccezionale e irripetibile, insistendo sul contesto concitato della rissa e sul comportamento successivo dell’indagato; dall’altro, ha dedotto che il giudice cautelare avrebbe omesso di verificare seriamente l’idoneità di una misura meno afflittiva, segnatamente gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in un domicilio diverso da quello dei fatti.


La decisione della Cassazione

La Corte dichiara il ricorso solo parzialmente fondato. In primo luogo, reputa non decisive le doglianze difensive relative alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la sentenza, il Tribunale del riesame non si è limitato a richiamare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha valorizzato specifici dati del caso concreto: la mancanza di controllo dell’impulsività, la reazione armata in presenza di persone non armate e la stessa progressione della condotta, ritenuta sintomatica di una marcata pericolosità sociale.

Sotto questo profilo, la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare. Non spetta alla Corte ricostruire nuovamente i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; il sindacato riguarda, invece, la violazione di legge e la tenuta logica della motivazione. Muovendo da tale premessa, la sentenza ritiene congruo il ragionamento del Tribunale nella parte in cui collega le modalità dell’azione e i tratti di personalità valorizzati al pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie.

Diversa è, però, la conclusione sul tema dell’adeguatezza della specifica misura custodiale prescelta. La Corte osserva che la difesa aveva sollevato in modo espresso la questione dell’idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, indicando anche un domicilio diverso dal luogo dei fatti. Su questo punto, il provvedimento impugnato non contiene, secondo la sentenza, una motivazione effettiva, ma solo una formula generica di “infungibilità” della custodia carceraria.

La Prima Sezione richiama, quindi, il principio secondo cui, fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice che applica o conferma la custodia cautelare in carcere deve motivare espressamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La sentenza valorizza in particolare il precedente delle Sezioni Unite Lovisi, secondo cui, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, gli arresti domiciliari controllati costituiscono, in via di principio, un’alternativa da prendere sempre in esame, salvo specifiche controindicazioni da rendere percepibili nel discorso giustificativo.

Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente alla scelta della misura. Il Tribunale del riesame di Catania dovrà dunque pronunciarsi nuovamente solo su questo punto, con piena libertà valutativa ma nel rispetto del principio affermato. Il resto del ricorso viene rigettato: restano, pertanto, ferme le valutazioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, mentre il vizio riscontrato riguarda esclusivamente la mancata spiegazione delle ragioni per cui i domiciliari con controllo elettronico sarebbero in concreto inadeguati.


Perché questa sentenza è IMPORTANTE

La decisione è rilevante perché distingue con speficamente due piani che, nella prassi, tendono talvolta a sovrapporsi: la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura concretamente adeguata. Anche quando il pericolo di reiterazione sia ritenuto motivatamente esistente, non ne discende automaticamente la legittimità della custodia in carcere.

Il principio operativo che emerge è preciso: se la difesa prospetta in modo specifico gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il giudice deve confrontarsi davvero con tale soluzione e spiegare perché non basti. Una motivazione solo apparente, sintetica o meramente assertiva non è sufficiente a sorreggere la misura di massimo rigore, quando non operi una presunzione assoluta.

Per il lettore, la pronuncia offre dunque un criterio utile sia sul versante difensivo sia sul versante del controllo di legittimità: la richiesta di misura meno afflittiva deve essere specifica e concreta; il giudice del riesame, a sua volta, deve dare una risposta argomentata e percepibile. In difetto, l’annullamento può colpire non l’intero impianto cautelare, ma la sola scelta della misura applicata.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

SENTENZA INTEGRALE Cass. Pen. I Sez., Sentenza n. 11347/2026, depositata il 26/03/26.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Cass. Pen. I Sez., Sentenza n. 11347/2026, depositata il 26/03/26.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da
FILIPPO CASA – PRESIDENTE
VINCENZO SIANI  – RELATORE
GAETANO DI GIURO
RAFFAELLO MAGI
FULVIO FILOCAMO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS], il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza emessa il 22/05/2025 dal Tribunale del riesame di Catania

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;

Letta la requisitoria rassegnata, nel corso della trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 maggio 2025, il Tribunale di Catania, investito della richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OMISSIS], ha confermato l’ordinanza dell’1 maggio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, oltre a convalidarne l’arresto in flagranza, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 82, 575 cod. pen., relativamente all’omicidio, determinato da aberratio ictus, del figlio [OMISSIS] (capo A), di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, relativamente alla detenzione illegale, aggravata dalla connessione teleologica, della rivoltella cal. P38 (capo B) e di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., relativamente al reato di lesioni personali aggravate in danno di [OMISSIS] (capo C), reati contestati come commessi in San Gregorio di Catania, il 29 aprile 2025.

L’omicidio di [OMISSIS] e il ferimento di [OMISSIS] si erano verificati nel corso di un festeggiamento in una villa di San Gregorio di Catania di proprietà dell’indagato quando, insorta una rissa fra i partecipanti all’evento, [OMISSIS] aveva cercato di farla cessare, ma, non essendo riuscito nell’intento e, anzi, essendo stato fatto oggetto di comportamenti offensivi e intimidatori, aveva prelevato la pistola cal. 38 special dalla cassaforte e, usando quell’arma, aveva esploso alcuni colpi che avevano ferito alla caviglia il suddetto [OMISSIS] e attinto al fianco il suo stesso figlio [OMISSIS], il quale era deceduto poco dopo.

Valutate – per quanto ancora rileva in questa fase (connotata dalla devoluzione del solo tema della sussistenza e dello spessore delle esigenze cautelari) – le doglianze svolte nell’interesse dell’impugnante, il Tribunale ha considerato che, a parte la detenzione dell’arma con cui l’indagato aveva sparato, detenzione risultata illegale, sia le lesioni personali di cui al capo C), sia l’omicidio di cui al capo A) devono ritenersi sorrette dal dolo di natura eventuale, sia pure, con riferimento all’omicidio, fosse risultato evidente che si era trattato di aberratio ictus, in quanto, ferma la sussistenza dell’animus necandi, [OMISSIS], pur non avendo intenzione di colpire quella persona, aveva esploso il colpo che aveva attinto il figlio ad altezza d’uomo.

Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, ad avviso dei giudici del riesame, sono da ritenersi sussistenti quelle di natura specialpreventiva, in quanto, a parte l’avvenuta perpetrazione della più grave fra le tre condotte in danno del proprio figlio per l’errore commesso nell’uso del mezzo di esecuzione del delitto, la condotta dell’indagato – il quale era risultato avere a disposizione più di un’arma da fuoco ed essere pronto a farne uso – aveva fatto emergere la sussistenza evidente del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, con il conseguente riscontro delle esigenze cautelari in grado tale da richiederne necessariamente la tutela con la misura custodiale in atto.

  1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico, articolato motivo con cui lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Già l’ordinanza applicativa della misura aveva, ad avviso della difesa, mancato di tener conto che l’art. 275 cod. proc. pen. è stato inciso dalla pronuncia n. 164 del 2011 con cui la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui fissa, con riferimento al delitto di cui all’art. 575 cod. pen., la presunzione di evenienza delle esigenze cautelari, salvo che ne sia dimostrata l’insussistenza, senza prevedere l’ipotesi in cui, in relazione al caso concreto, siano stati acquisiti elementi specifici dimostrativi che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere; e, pur essendosi segnalato ciò al Tribunale evidenziando l’assoluta peculiarità della fattispecie, caratterizzata dal dolo d’impeto alla base della condotta dell’indagato, in una condizione irripetibile, nonché il comportamento collaborativo di [OMISSIS] subito dopo l’accaduto, i giudici del riesame hanno immotivatamente considerato recessivi tali rilievi.

Il ricorrente, pertanto, lamenta la mancata giustificazione dell’adeguatezza della misura confermata, essendosi illogicamente il Tribunale trincerato dietro la deduzione della gravità del fatto per indurne il pericolo di recidiva sulla scorta di un’analisi concentrata, non sul globale evento verificatosi, bensì solo sull’addotta spinta protettiva della sua proprietà alla base della condotta dell’indagato e sulla sola parte conclusiva di essa, enfatizzando il fatto della ricerca da parte dell’indagato di un’ulteriore pistola dopo avere esaurito i colpi esplosi con la prima: sono stati del tutto trascurati la rissa generatasi all’interno del locale e i tentativi di [OMISSIS] di fermarla sparando in aria i primi due colpi di pistola, i quali avevano sortito l’effetto opposto, giacché i rissanti si erano diretti contro di lui per disarmarlo, sicché erano seguiti il colpo a terra e, poi, nella confusione ingeneratasi, con [OMISSIS] che aveva afferrato il braccio dell’indagato per disarmarlo, erano partiti i due colpi che avevano attinto, il primo, la caviglia dello stesso [OMISSIS] e, il secondo, il fianco del povero [OMISSIS].

Secondo la difesa, ove avesse ricostruito l’accaduto in modo corretto, il Tribunale del riesame avrebbe colto l’evidente occasionalità – e irripetibilità – del fatto ascritto all’indagato, compiuto in una situazione di pericolo determinata da coloro che si erano acciuffati nella rissa: e, di conseguenza, avrebbe valutato in modo conforme al quadro normativo le alternative alla custodia in carcere idonee a tutelare le effettive esigenze cautelari, data la molto più attenuata probabilità di ricaduta nel delitto che dalla situazione avrebbe dovuto evincersi, in una condizione di assoluta indisponibilità di armi in cui versa l’indagato.

Conclusivamente, il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha erroneamente inquadrato la sua pericolosità sociale riferendosi al tipo di autore, senza vagliare l’effettivo spessore delle stesse nel caso specifico.

Infine, si lamenta che i giudici del riesame hanno omesso di procedere alla verifica della possibilità di salvaguardare le esigenze cautelari comunque ritenute applicando una misura cautelare diversa dalla custodia carceraria, con particolare riguardo agli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico, nel luogo, indicato dalla difesa, diverso da quello in cui si erano verificati i fatti.

  1. Il Procuratore generale, all’esito della trattazione svoltasi in forma scritta, ha rassegnato la requisitoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché il Tribunale, con una motivazione adeguata e incensurabile in sede di legittimità, ha desunto la pericolosità dell’indagato e il connesso rischio di recidiva dalle peculiari modalità dell’azione, con corretta rilevazione dell’assenza di elementi di segno contrario tali da far venir meno la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso, all’esito del procedimento svoltosi con trattazione scritta, è fondato solo parzialmente, nei sensi che seguono.
  2. Ribadito che il ricorrente ha concentrato la critica sviluppata con l’impugnazione unicamente sul terreno della verifica delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della risposta data su questo versante dai giudici della cautela, giova puntualizzare, in premessa, che il Tribunale, in merito all’affermata persistenza di tali esigenze, non arrestandosi, quanto all’imputazione provvisoria di omicidio volontario, alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha sottolineato che l’indagato, con la condotta perpetrata, aveva dimostrato di non possedere alcun controllo della propria impulsività, così da esporsi a reazioni di inusitata violenza all’insorgere di situazioni difficili: il comportamento serbato nella vicenda è stato ritenuto sintomatico della pericolosità sociale dell’indagato, a fronte della condotta di persone, non armate, che stavano soltanto cercando di disarmarlo, non aveva esitato a sparare indistintamente contro quel gruppo, in cui erano presenti anche donne e bambini, oltre che il proprio figlio, poi mortalmente colpito, come conferma il rilievo che [OMISSIS], non pago di avere quasi esaurito i colpi esplosi, aveva sparato ancora una volta attingendo al fianco uno del gruppo, salvo poi a scoprire che aveva sparato al figlio, oltre ad essersi recato nel suo studio per procurarsi una seconda arma con cui intendeva proseguire in quella condotta.

Le censure svolte sul tema della sussistenza e della rilevanza delle esigenze cautelari rinvengono, dunque, solido contrasto nelle articolate considerazioni dei giudici del riesame specialmente lì dove hanno evidenziato che la, pur ampia, contessione resa carincacato e a sua incensuratezza non possono elidere l’enucleato pericolo di reiterazione di delitti della stessa indole, né attenuarne l’intensità, atteso che i dati contrapposti dalla difesa non incidono sulla personalità di [OMISSIS], che lo espone a reazioni esorbitanti di fronte a situazioni negative imprevedibili.

2.1. In questa prospettiva è stato formulato un giudizio negativo sulla capacità dell’indagato di astenersi da condotte antigiuridiche analoghe a quelle poste in essere, di guisa che il Tribunale è approdato alla conclusione che non si evidenziano elementi positivi che, allo stato, siano valorizzabili per sostituire la misura di natura custodiale, considerata, allo stato, infungibile.

Sulla persistenza delle esigenze cautelari, quindi, la difesa – al netto delle prospettazioni di marca meramente rivalutativa (tese a dequotare la gravità della condotta dell’indagato separando la prima dall’ultima fase della stessa), aventi contenuto di merito e, come tali, non ammissibilmente deducibili in questa sede – non è riuscita a scalfire le considerazioni svolte dal Tribunale, che, richiamando anche gli elementi esposti nell’ordinanza genetica, ha analizzato in modo congruo e lineare, pur nella considerazione della tragica peculiarità della vicenda, gli elementi di grave pericolosità manifestati dall’inconsulta condotta dell’indagato, il quale, nell’occorso, aveva, sì, cercato di porre termine alla rissa, ma azzardandosi a sparare, sino a farlo anche ad altezza d’uomo.

Ricordato che il giudizio di legittimità, anche per la parte relativa alla verifica di sussistenza o meno delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti o sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendo invece controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno persuaso della sussistenza o meno delle indicate esigenze e verificare la congruenza della corrispondente motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto da applicarsi nel relativo scrutinio, si osserva che il riferimento ai parametri suindicati da parte del Tribunale – in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva in grado tale da giustificare una misura di natura custodiale – ha costituito un motivato aggancio a fattori idonei a dimostrare il concreto e attuale pericolo della reiterazione di delitti della stessa specie di quello, più grave, per il quale si procede.

2.2. Si considera, certo, il principio di diritto – che il Collegio condivide – in virtù del quale, in materia di misure cautelari personali, l’obbligo di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto (non solo al giudice che emette l’ordinanza, ma) anche al tribunale che rigetta la richiesta di riesame, a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest’ultimo (Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, P., Rv. 289025 – 01; Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011, dep. 2012, Borgnisi, Rv. 251848 – 01).

In questa direzione, la verifica del provvedimento impugnato, per quanto concerne il versante finora analizzato, impone di concludere che il discorso giustificativo che lo sorregge risulta adeguato, considerato, in particolare, il rilievo annesso alle specifiche modalità della condotta ascritta all’indagato e alle note inerenti alla sua personalità, essendo, di conseguenza, ragionevole la prognosi formulata dai giudici della cautela in merito all’emersione dell’esigenza cautelare specialpreventiva e alla misura custodiale necessaria per tutelarla.

Per tali aspetti, gli elementi emersi e il ragionamento sviluppato sulla loro base nell’ordinanza impugnata non risultano decisivamente confutati dalla corrispondente parte della doglianza difensiva, la quale va disattesa.

  1. Parzialmente fondata deve, invece, considerarsi la doglianza, con riguardo alla sua ultima parte, afferente alla verifica di adeguatezza della specifica misura custodiale prescelta.

Non si rivela, invero, presidiato da una motivazione parimenti congrua la conferma dell’adozione della misura della custodia cautelare di tipo intramurario, pur tenendo conto della presunzione relativa anche su tale versante istituita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Deve osservarsi, sull’argomento, che si tratta di un tema che la difesa dell’indagato ha espressamente trattato nel ricorso, in dissenso critico rispetto al diverso avviso espresso nell’ordinanza genetica e al carattere omissivo della motivazione che ha connotato il provvedimento reso dal Tribunale del riesame sull’argomento: in esso non è stato in alcun modo affrontato il tema dell’adeguatezza, in luogo della custodia carceraria, della misura degli arresti domiciliari presidiati dagli strumenti di controllo elettronico.

In questa direzione la difesa aveva anche indicato uno specifico domicilio – distinto da quello riferito al luogo dei fatti – per la verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura custodiale domestica del tipo suindicato.

3.1. Rispetto a questo tema, dunque, non è dato rinvenire nel provvedimento impugnato una risposta dotata di motivazione effettiva.

Questa parte della censura rinviene un’obiettiva ragione di sostegno nel principio di diritto secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, deve sempre motivare sull’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01).

Tale pronuncia ha chiarito, in virtù del dettato dell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge ora richiamata, che, all’esito di tale riforma, laddove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, è sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una motivazione esplicita sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati: si reputa, quindi, esplicitata in modo diretto l’intenzione del legislatore di considerare – rispetto alla custodia in carcere – gli arresti domiciliari coniugati con lo strumento di controllo elettronico ugualmente idonei, in via di principio, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, impregiudicate, naturalmente, specifiche controindicazioni, da far emergere nel complesso del discorso giustificativo.

In questo senso, si è restituita centralità alla motivazione del giudice della cautela, affinché, nell’assolvimento di un rafforzato onere giustificativo, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia di tipo carcerario.

Il principio esposto va – certo – coniugato con la specificazione che, quando venga formulato un giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, esso, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce una pronuncia implicita circa l’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 – 01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686 – 01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933 – 01).

3.2. In questo caso, il giudizio del Tribunale del riesame, già notevolmente sintetico con riferimento alla verifica generale delle misure cautelari meno afflittive della misura custodiale (essendosi esso risolto nella valutazione della sua infungibilità, da ricollegarsi evidentemente alla natura e misura della rilevata pericolosità dell’indagato), si profila evanescente – a fronte della pregnante disciplina evidenziata – quanto allo specifico punto della chiesta surroga della misura di massimo rigore già applicata con la misura custodiale domestica rafforzata dall’applicazione degli strumenti di controllo elettronico.

Per tale ultimo ambito, il Tribunale non ha offerto una motivazione che possa ritenersi percepibile, non avendo svolto alcuna considerazione per spiegare la ragione per la quale l’efficacia contenitiva della rilevata pericolosità sociale da annettersi alla suddetta misura fosse inadeguata – rispetto alla custodia inframuraria – a tutelare le esigenze cautelari scaturenti dall’enucleato pericolo di recidiva.

Di conseguenza, lo sviluppo argomentativo che contrassegna l’ordinanza impugnata ha mancato l’estrinsecazione dell’eventuale sussistenza di circostanze ostative all’applicazione degli arresti domiciliari coordinati con gli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.: quindi, il corrispondente assunto non è tale da sorreggere in modo adeguato e logico la conclusione della carenza di idoneità pure di quella misura cautelare a prevenire lo specifico periculum afferente alla commissione dei reati della stessa specie.

Si è determinato, così, il vizio della motivazione del provvedimento in ordine alla – sola – disamina della scelta della misura cautelare applicata, in relazione al rispetto del principio di adeguatezza.

  1. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata, limitatamente al profilo indicato, con rinvio al competente Tribunale per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi – con piena libertà valutativa, ma – nel rispetto dei principi enucleati.

L’impugnazione va, invece, rigettata nel resto.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in data 08/01/2026.

Il Consigliere estensore
Vincenzo Siani

Il Presidente
Filippo Casa