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ToggleLa distinzione tra congettura e massima di esperienza nella giurisprudenza della Cassazione penale (Sez. IV, 11 febbraio 2026, n. 5697)
Sintesi della sentenza
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (03/02/2023) che ha riconosciuto l’imputato responsabile di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in danno del lavoratore (…), precipitato dal terrazzo di un’abitazione mentre erano in corso lavori di sostituzione della grondaia della tettoia. Secondo la contestazione, l’imputato, quale datore di lavoro e legale rappresentante della ditta individuale (…), aveva omesso obblighi prevenzionistici imposti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (tra cui dispositivi anticaduta, addestramento, misure collettive e DVR), omissioni ritenute causalmente rilevanti rispetto all’evento del 26/01/2016.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che la condanna si fondasse su prova indiziaria priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e prospettando una ricostruzione alternativa (tra cui un malore improvviso), nonché censurando l’ipotesi (ritenuta “congettura”) circa la sottrazione degli strumenti di lavoro e lamentando un’adesione del giudice d’appello alla motivazione di primo grado. Con ulteriore motivo, ha contestato le statuizioni civili, sostenendo che non fosse dimostrata la convivenza stabile e l’intensità del rapporto parentale.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e richiamando i criteri di valutazione della prova indiziaria, includendo la distinzione tra congetture e massime di esperienza. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che si trattava di provvisionale ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della censura. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali; non sono state liquidate spese in favore della parte civile in difetto di espressa domanda.
Commento
Nel decidere sul primo motivo, la Corte colloca la critica difensiva nell’ambito del controllo di legittimità sulla motivazione, evidenziando che la doglianza mira, “dietro lo schermo del vizio della motivazione”, a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in cassazione. In tale cornice, la sentenza richiama i canoni metodologici della prova indiziaria e affronta, tra gli altri profili, la qualificazione difensiva di talune spiegazioni come “congetture”.
Il passaggio significativo riguarda la distinzione concettuale tra congetture e massime di esperienza: le prime sono “ipotesi non verificabili o non fondate sull’id quod plerumque accidit”, prive del “radicamento nella regolarità causale dell’esperienza” che caratterizza le seconde. La Corte utilizza questa distinzione per delimitare il perimetro dell’inferenza consentita, ponendo in relazione la qualità dell’argomentazione con la verificabilità dell’assunto e con il suo ancoraggio a regolarità esperienziali.
La sentenza collega inoltre il tema delle congetture al requisito, ritenuto “insito” nel paradigma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., della certezza del fatto-base: “la circostanza assumibile come indizio deve … essere certa” e “l’indizio deve poggiare su un fatto-base connotato da certezza e non su supposizioni”. Ne deriva una scansione logica: prima la stabilità del dato indiziante (fatto-base certo), poi l’inferenza, che deve muovere secondo criteri controllabili e non meramente ipotetici.
Sul piano applicativo, la Corte affronta la censura relativa al mancato rinvenimento dell’avvitatore e alla ipotizzata sottrazione degli strumenti, rilevando che tale profilo “non assume carattere dirimente” e che “l’assunto difensivo non risulta decisivo”, perché la ricostruzione si regge su ulteriori circostanze valorizzate (imbracatura rinvenuta sul terrazzo, stato della grondaia in parte nuova e in parte in fase di rimozione, certificazione medica della morte da caduta dall’alto). Il rilievo sistematico è che l’eventuale contestazione di un singolo segmento esplicativo non travolge la decisione ove l’apparato indiziario, letto unitariamente, resti logicamente coerente.
In questo quadro, la distinzione tra congettura e massima di esperienza opera come criterio di “igiene” del ragionamento indiziario e, al contempo, come parametro di controllo del motivo di ricorso: l’argomentazione deve essere valutabile secondo un percorso razionale ricostruibile dal testo, mentre la mera alternativa fattuale prospettata dal ricorrente, priva di “concreto ancoraggio alle risultanze processuali”, non può essere introdotta quale sostituzione della valutazione riservata al giudice di merito.
Inquadramento dell’istituto
La sentenza ribadisce che la prova indiziaria non è incompatibile con l’accertamento del fatto “in termini di certezza processuale” e che l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. “non introduce alcuna gerarchia tra prova diretta e prova indiziaria”, purché gli indizi siano assistiti dai requisiti di “gravità, precisione e concordanza” e l’iter valutativo rispetti i canoni metodologici delineati.
Il metodo di lettura “unitaria e complessiva” non coincide con una sommatoria: postula una valutazione in due tempi, prima “ogni prova indiziaria singolarmente” (nella valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità), poi una sintesi globale che evidenzi collegamenti e convergenza “in un medesimo contesto dimostrativo”. In tale prospettiva, la sentenza sottolinea che la circostanza assunta come indizio deve essere “certa”, perché l’indizio deve poggiare su un “fatto-base connotato da certezza e non su supposizioni”.
Nel lessico adottato, la distinzione tra congetture e massime di esperienza delimita la qualità dell’inferenza: le congetture sono ipotesi “non verificabili o non fondate sull’id quod plerumque accidit”, prive del radicamento nella regolarità causale dell’esperienza; le massime di esperienza, per converso, sono richiamate come criterio di ancoraggio dell’argomentazione inferenziale a regolarità esperienziali controllabili.























































































