Pornografia minorile e file sharing: il dolo di divulgazione non è escluso dalla condivisione automatica
File sharing
Art. 600-ter c.p.
Rilievi di PG
Il fatto
Il provvedimento origina dalla conferma, da parte del Tribunale del riesame di Catania, dell’ordinanza con cui il GIP aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione ai reati di cui agli artt. 600-ter, comma terzo, e 600-quater, commi primo e secondo, cod. pen. La contestazione, per quanto emerge dal testo, si colloca nel contesto dell’utilizzo di un software peer to peer attraverso il quale venivano scaricati files a contenuto pedopornografico.
Con il primo motivo il ricorrente ha negato la sussistenza del fumus del delitto di divulgazione, sostenendo che la condivisione dei files fosse un effetto automatico del programma utilizzato e che il materiale, una volta scaricato, venisse immediatamente spostato su memorie personali e cancellato dalla cartella di condivisione. Con il secondo motivo ha dedotto la inutilizzabilità degli esiti dell’attività compiuta dalla polizia giudiziaria durante la perquisizione, qualificandola come accertamento tecnico irripetibile non eseguito nelle forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando l’illogicità del pericolo di reiterazione e l’omessa valutazione di una misura meno afflittiva. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione della Cassazione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Il passaggio centrale riguarda il primo motivo: la Terza Sezione richiama l’orientamento secondo cui, in tema di pornografia minorile, il reato di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. può essere escluso in caso di mera utilizzazione di programmi di file sharing solo quando manchino ulteriori elementi idonei a rivelare la volontà di divulgazione, anche nella forma del dolo eventuale. La sentenza precisa dunque che il semplice automatismo tecnico del programma non basta, da solo, a neutralizzare la rilevanza penale della condotta.
Applicando tale criterio al caso concreto, la Cassazione reputa congrua la motivazione del giudice del riesame. Gli operanti avevano constatato, al momento della perquisizione, che il computer era acceso, che il software era in funzione e che erano in corso i download di 8 files-video, le cui porzioni di megabyte risultavano condivise con altri utenti del medesimo programma. Per la Corte, il dato decisivo non è la sola esistenza della condivisione automatica, ma il complesso degli indici valorizzati dal giudice: la conoscenza delle caratteristiche del software, l’accettazione del rischio di condivisione durante il download, la disponibilità di plurimi dispositivi elettronici, la dichiarata titolarità esclusiva del collegamento internet e, soprattutto, il rinvenimento di un’ingente quantità di contenuti pedopornografici, pari a 3174 files video e a oltre 52 ore di visione.
In tale quadro, la stessa tesi difensiva secondo cui il materiale veniva subito spostato altrove e cancellato dalla cartella condivisa non viene considerata esimente. Al contrario, la Corte osserva che essa rafforza la lettura soggettiva accolta dal tribunale, perché presuppone la consapevolezza del funzionamento del programma e dunque l’accettazione del rischio che, durante il tempo del download, il materiale fosse messo a disposizione di terzi. La decisione aggiunge poi un rilievo autonomamente assorbente: la misura cautelare era stata applicata anche in relazione al concorrente delitto di detenzione in ingente quantità di materiale pedopornografico, sul quale il ricorso non formulava censure.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce la distinzione, ormai consolidata, tra rilievo e accertamento tecnico. Il rilievo concerne la constatazione, raccolta e conservazione dei dati pertinenti al reato; l’accertamento tecnico implica invece il loro studio e la loro valutazione critica. Ne deriva che l’art. 360 cod. proc. pen. non si applica ai meri rilievi, anche quando l’attività presenti profili di irripetibilità materiale. Nel caso esaminato, la polizia postale si era limitata a constatare che il personal computer era acceso, collegato alla rete e impegnato nel download di files, documentando tale situazione con fotografie e video dello schermo: si trattava, secondo la Corte, di accertamenti urgenti e rilievi sullo stato delle cose, soggetti al diverso regime degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
Infine, il terzo motivo viene respinto perché la valutazione delle esigenze cautelari costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici. La Corte rileva che, per i reati contestati, operava la duplice presunzione cautelare ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e che, nondimeno, era già stata applicata una misura meno gravosa della custodia intramuraria. La motivazione del giudice del riesame è ritenuta congrua perché fondata sulla protrazione della condotta dal 2021, sull’ingente quantitativo di materiale detenuto e sulla pluralità dei dispositivi in uso all’indagato, elementi reputati indicativi di un modello comportamentale tale da rendere concreto e attuale il pericolo di reiterazione.
Perché questa sentenza è importante
La pronuncia è rilevante anzitutto perché precisa, in termini operativi, che nei procedimenti per pornografia minorile fondati sull’uso di software peer to peer la difesa non può limitarsi a invocare il carattere automatico della condivisione. Occorre confrontarsi con tutti gli elementi concreti che, secondo il giudice, possano rivelare la consapevolezza del meccanismo tecnico e l’accettazione del rischio di diffusione del materiale.
Sul piano probatorio-digitale, la decisione consolida un principio di notevole impatto pratico: la fotografia o videoripresa dello schermo di un computer acceso e connesso alla rete, se funzionale a documentare lo stato dei luoghi e la situazione operativa del dispositivo al momento della perquisizione, rientra nell’ambito dei rilievi urgenti di polizia giudiziaria e non richiede, secondo la ricostruzione accolta, l’attivazione del modulo garantito dell’art. 360 cod. proc. pen.
La sentenza, inoltre, mostra come, in sede cautelare, la presenza di un’autonoma contestazione di detenzione in ingente quantità di materiale pedopornografico e la valorizzazione di un comportamento stabile e protratto nel tempo possano rendere particolarmente difficile scalfire sia il fumus sia la tenuta della motivazione sul pericolo di reiterazione.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. Penale, Sezione III, Sentenza n. 5443/2026, depositata l’11/02/2026
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Cass. Penale, Sezione III, Sentenza n. 5443/2026, depositata l’11/02/2026
Composta da:
Vito Di Nicola
Vittorio Pazienza
Cinzia Vergine
Pia Verderosa
Maria Beatrice Magro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. LIBERTÀ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 21/06/2025 con la quale il GIP del Tribunale di Catania aveva applicato nei confronti di [OMISSIS] la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico, in relazione ai reati di cui agli artt. 600-ter, comma terzo, e 600-quater, commi primo e secondo, cod. pen.
- Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato affidando il ricorso a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento del fatto in relazione all’affermazione del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., contestando in particolare la condotta di divulgazione dei files a contenuto pedopornografico. Evidenzia la insussistenza della condotta di divulgazione fondata unicamente sull’uso del software [OMISSIS] che consente la condivisione con terzi di materiale informatico in download, ciò di cui egli non era consapevole. Al riguardo, evidenzia che la consulenza tecnica di parte ha dettagliatamente illustrato il funzionamento e le caratteristiche tecniche del suddetto software, specificando che la condivisione del materiale che un utente desidera scaricare avviene automaticamente, senza che l’utente ne sia consapevole. Nel caso di specie il ricorrente non è stato colto nell’atto di condividere files volontariamente, contrariamente a quanto a lui ascritto, ma, al contrario, egli, dopo aver scaricato il materiale dal software peer to peer, lo spostava nei propri dispositivi informatici e nelle proprie memorie personali che sono state poi oggetto di sequestro e immediatamente dopo, lo cancellava dalla cartella di condivisione dei files del sistema operativo. Gli operanti hanno riscontrato, al momento della perquisizione, che il programma [OMISSIS] era in funzione e attivo nel pc portatile del ricorrente e che erano in corso i download di 8 file video e le porzioni di megabyte scaricate e condivise da altri utenti fruitori del programma. Ciò nonostante, tale parziale condivisione dei files durante le operazioni di download non è sorretta dal dolo in quanto del tutto automatica e di default nel sistema operativo del software. Infatti, tutto il materiale scaricato completamente confluisce nella cartella denominata incoming, creata di default dal sistema, che costituisce la cartella di condivisione automatica a tutti gli utenti del materiale. All’atto della perquisizione sono stati rinvenuti soli 8 file in corso di download e nella disponibilità quindi di terzi all’interno della cartella incoming del sistema [OMISSIS] in quanto il ricorrente era solito immediatamente trasferire e spostare negli hard disk personali il suddetto materiale senza lasciarlo a lungo in condivisione con altri, come del resto è risultato dall’accertamento effettuato sui dispositivi elettronici personali, ove sono stati rinvenuti migliaia di files che non erano in condivisione. Ne segue che i files scaricati restavano nella cartella incoming per il solo tempo strettamente necessario per effettuare il completo download del suddetto materiale e poi veniva spostato in archivi personali e cancellato dalla cartella incoming affinché non fosse messo a disposizione.
Tanto specificato, il ricorrente evidenzia che le modalità della condotta rivelano l’assenza della volontà di divulgare e di mettere a disposizione e condividere il materiale pedopornografico. La perizia tecnica ha inoltre accertato che il ricorrente non ha mai inviato files a terzi né partecipato a chat destinate a condivisione di materiale pedopornografico.
D’altronde, la giurisprudenza, ai fini dell’accertamento del dolo della condotta di divulgazione, ha richiesto un’attenta analisi della condotta in concreto, ulteriore al semplice utilizzo del software peer to peer di [OMISSIS] (come, per esempio, il mantenimento a lungo del materiale nelle cartelle di condivisione), onde verificare la volontà non solo di detenere ma anche di diffondere il materiale pedopornografico detenuto.
Deduce, conseguentemente, violazione dell’art. 290, comma 1-bis, cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo congruamente vagliato le deduzioni difensive e le risultanze delle indagini difensive prodotte in sede di riesame.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 360 e 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., lamentando la inutilizzabilità e la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati al momento dell’acquisizione dei dati internet in corso di download. Il difensore ha eccepito la inutilizzabilità dell’attività di accertamento e degli atti di polizia giudiziaria effettuati al momento della perquisizione informatica nel decreto di perquisizione locale in quanto i verbalizzanti, avendo accertato dai propri locali che l’indirizzo IP del [OMISSIS] era in funzione, si erano recati presso la sua abitazione ove accertavano il sistema in corso di funzionamento sul PC portatile e procedevano a effettuare lo screenshot della schermata, lo spegnimento del pc e la prosecuzione dell’attività nei locali di polizia. Trattasi di attività erroneamente qualificata dagli operanti come accertamento tecnico ripetibile in quanto l’accertamento di quanto scaricato in corso di download mediante collegamento alla rete Internet costituisce un atto irripetibile non appena ci si disconnette dalla rete Internet. Il consulente tecnico di parte ha precisato che le procedure di acquisizione dei dispositivi sono state intraprese presso l’abitazione del ricorrente mediante la visione del PC ove è stato accertato il funzionamento del software [OMISSIS] ed è stata effettuata una ripresa video, dunque in modalità live, dell’operatività del software mentre era in funzione. Trattasi, pertanto, di accertamento tecnico irripetibile che avrebbe dovuto essere effettuato con le forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen., avendo l’imputato diritto a farsi assistere da un consulente di parte. Il giudice a quo, erroneamente ed impropriamente, ha richiamato l’art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. affermando la regolarità degli accertamenti, in quanto la suddetta disposizione è relativa alla conservazione dei dati originari al fine di impedire l’alterazione. Vi è stata, dunque, violazione dei diritti di difesa, in quanto la polizia giudiziaria ha eseguito fotografie e video della schermata del PC portatile, che poi veniva spento, disperdendo così i dati Internet dei file in corso di download, fonte primaria di prova per il reato contestato. Le porzioni di megabyte di file potenzialmente condivise involontariamente con i terzi in quanto contenute nella cartella temporanea incoming di [OMISSIS] fino al momento dello scollegamento della rete Internet, dunque, sono state accertate unicamente in modalità live nell’abitazione dell’indagato, mentre il PC era ancora connesso e non è più possibile, nel momento in cui il dispositivo elettronico è stato scollegato dalla rete, ricostruire la situazione al momento del fatto, essendosi modificato irrimediabilmente il luogo informatico. Ne segue che l’accertamento versato in atti relativo al più grave reato di cui all’art. 600-ter, da cui promana la misura custodiale, è inutilizzabile.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, in quanto il giudice a quo ha ritenuto che il ricorrente potrebbe acquisire altro materiale informatico per reiterare la condotta illecita. Tuttavia, si evidenzia che al [OMISSIS] sono state restituite le apparecchiature informatiche e cellulari su cui è stata effettuata l’attività di perquisizione e che hanno avuto esito negativo. Ne segue che, essendo stati rimessi i dispositivi elettronici nella disponibilità del proprietario, è illogica la motivazione secondo la quale il ricorrente possa acquisire altro materiale, avendo già egli a disposizione strumenti di proprietà per poter accedere a internet. Inoltre, il ricorrente già all’atto dell’arresto ha collaborato e in sede di interrogatorio ha manifestato la volontà di aderire a un percorso di recupero. Con l’atto di riesame ha prodotto certificazione relativa alla prenotazione della prima visita; sotto questo profilo si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, essendosi attenuate le esigenze di cautela.
- Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- In ordine alla prima doglianza, si è affermato che, in tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di “file sharing” che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall’esperienza dell’imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l’individuazione dell’attività (Sez. 3, n. 14001 del 14/12/2017, Rv. 273157; Sez. 3, n. 19174 del 13/01/2015, Rv. 263373).
Nel caso in disamina, il giudice ha dato atto che i verbalizzanti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato in quanto, nel corso della perquisizione domiciliare presso l’appartamento occupato dal ricorrente, era stato accertato che il computer era acceso e che era funzionante il programma [OMISSIS]. Gli operatori di polizia giudiziaria hanno accertato, al momento del controllo, che erano in corso i download di 8 files-video e che le porzioni di megabyte scaricate, al momento dell’accesso, erano condivise da altri utenti fruitori del programma, collegati tramite apposito software, e inferito da tale circostanza la sussistenza della volontà consapevole di divulgare o diffondere i contenuti del materiale pedopornografico che il ricorrente stava scaricando dal software peer to peer. Pertanto, anche se per una durata di tempo limitata, gli operanti hanno constatato la condivisione consapevole dei contenuti mediatici a cui il ricorrente accedeva con altri utenti della rete e fruitori del programma di condivisione dei files. Inoltre, si osserva, quanto alla deduzione difensiva, secondo cui il ricorrente fosse solito spostare il materiale scaricato nei propri dispositivi informatici e nelle proprie memorie personali e poi cancellarlo, essa non esclude, ma rafforza la sussistenza del dolo, in quanto egli ha accettato il rischio che durante il download il materiale fosse condiviso con altri utenti egualmente connessi, tutti in posizione paritaria ed equivalente, in quanto il ricorrente era ben a conoscenza delle caratteristiche proprie del programma informatico utilizzato, considerato anche che nei dispositivi elettronici è stata rinvenuta un’ingente quantità di contenuti pedopornografici ritraenti anche minori in età neonatale per un totale di 3174 files video corrispondenti ad oltre 52 ore di visione ininterrotta di pedopornografia. Lo stesso ricorrente nell’immediatezza del fatto ha riconosciuto la titolarità dei numerosi dispositivi elettronici in suo possesso e ha precisato di essere l’unico fruitore effettivo della rete Internet. Alla stregua di tali elementi il giudice a quo ha ritenuto sussistente anche la volontà di diffondere consapevolmente il materiale pedopornografico. In ogni caso, la misura è stata emessa anche per il concorrente delitto di detenzione, in ingente quantità, di materiale pedopornografico, sul quale non sono state formulate censure.
Ciò basta ai fini del fumus. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
- In ordine al secondo motivo, si precisa che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità la netta distinzione tra rilievo e accertamento tecnico. Il primo comprende la raccolta o il prelievo dei dati pertinenti al reato; il secondo riguarda invece il loro studio e la loro valutazione critica (ex plurimis, Sez. 6, n. 10350 del 06/02/2013; Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012; Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009; Sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007). L’art. 360 cod. proc. pen. non è applicabile ai meri rilievi, consistenti nella sola constatazione, raccolta e conservazione dei dati materiali pertinenti al reato, anche laddove la relativa attività assuma connotati di irripetibilità (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Rv. 268165; Sez. 6, n. 10350 del 06/02/2013, Rv. 254589; Sez. 4, n. 6412 del 11/02/2019, Rv. 275196). Costituiscono infatti rilievi di PG, le cui risultanze sono inseribili ab origine al fascicolo dibattimentale, ex art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, connotati da una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o addirittura di scomparire in tempi più o meno brevi, cosicché, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti (Sez. 1, n. 10145 dell’8/10/1997, Rv. 208736; Sez. 3, n. 4132 del 18/02/1998, Corradini). Dunque, il regime di garanzia al quale le predette verifiche vanno assoggettate non è quello di cui all’art. 360 cod. proc. pen., bensì quello di cui al combinato disposto degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità per il difensore di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, e l’avviso all’imputato, soltanto se quest’ultimo sia presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tant’è che la Corte cost., con sentenza del 26/09/2017, n. 239, ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardino anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA.
Nel caso in disamina, dunque, non vi è stato espletato alcun accertamento tecnico irripetibile, ma sono stati effettuati da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria accertamenti urgenti e rilievi sullo stato delle cose, in quanto la polizia postale, durante la perquisizione domiciliare, ha constatato che il personal computer del ricorrente era in funzione, che era connesso alla rete e che era in corso l’utilizzo del software [OMISSIS]. Precisamente era in corso il download di 8 file a contenuto pornografico, le cui porzioni di MB confluivano nella cartella condivisa con terzi. Tale attività di osservazione e di constatazione è stata documentata mediante effettuazione di foto e di video che ritraevano lo schermo del computer in funzione, mentre era in corso la condivisione dei materiali multimediali scaricati con altri utenti fruitori del medesimo software.
- Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato, le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
Nel caso in disamina, si osserva che per i reati contestati opera la duplice presunzione cautelare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla idoneità della custodia intramuraria ai sensi dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e che ciononostante è stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari.
In ordine alla richiesta di applicazione di misura meno afflittiva rispetto a quella degli arresti domiciliari, il giudice, con motivazione congrua, ha evidenziato che le indagini investigative hanno riscontrato che il [OMISSIS] era dedito a questo tipo di condotta illecita, avendo collezionato dal 2021 una quantità ingente di materiale pedopornografico. Pertanto, il giudice a quo ha richiamato la particolare riprovevolezza delle modalità della condotta, l’ingente quantitativo di files video detenuti, la presenza di contenuti pornografici in plurimi dispositivi in uso all’indagato, elementi tutti sintomatici di un modello comportamentale che rende concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello in contestazione. Questa motivazione è assorbente rispetto a quella relativa alla possibilità di acquisire ulteriori strumenti informatici e accedere ad ulteriori contenuti multimediali pedopornografici.
- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.























































































