Concorso del commercialista nella bancarotta: insufficiente una motivazione assertiva sulla sua partecipazione

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Concorso del commercialista nella bancarotta: insufficiente una motivazione assertiva sulla sua partecipazione

La Cassazione annulla con rinvio per una delle vicende fallimentari, rilevando che il consulente esterno non può essere equiparato agli amministratori senza una motivazione concreta sul suo effettivo contributo ai reati contestati.
Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 11563/2026, ud. 05/12/2025, dep. 26/03/2026; ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Torino del 12/05/2025; annullamento con rinvio limitatamente ai reati relativi al fallimento [OMISSIS]; rigetto nel resto.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Bancarotta fraudolenta
Concorso dell’extraneus
Consulente contabile
Motivazione apparente

Focus
La sentenza affronta un tema centrale nei reati fallimentari: quando l’attività del commercialista o consulente contabile, pur svolta nell’ambito di un mandato professionale, oltrepassa il perimetro dell’assistenza tecnica e assume rilievo penale come concorso dell’extraneus nella bancarotta. La Corte di cassazione ribadisce che non basta una motivazione assertiva, né è sufficiente assimilare il consulente agli amministratori: occorre chiarire in che modo il professionista abbia concretamente rafforzato, garantito o agevolato il progetto illecito. In mancanza di questa verifica, la condanna non regge; ma, dove il compendio probatorio descrive il consulente come autentico dominus delle operazioni distrattive, il ricorso viene respinto.

Il fatto

La Corte d’appello di Torino aveva deciso unitariamente gli appelli proposti dall’imputato contro due distinte decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Torino per fatti di bancarotta riferiti a diverse vicende societarie, riformando poi le pronunce per l’applicazione del regime della continuazione della pena.

Quanto alla prima vicenda fallimentare, il ricorrente aveva censurato la ricostruzione del proprio ruolo di consulente, il momento di assunzione dell’incarico, l’attendibilità di due coimputati sentiti ex art. 197-bis cod. proc. pen. e il significato attribuito alle intercettazioni, sostenendo che la gestione societaria e le operazioni più gravi fossero anteriori o comunque riconducibili agli amministratori. Aveva inoltre contestato l’equiparazione della propria posizione a quella dell’organo gestorio con riguardo ai reati di bancarotta documentale, preferenziale, aggravamento del dissesto tramite falsi in bilancio e causazione del fallimento con dolo.

Con riferimento alla seconda vicenda, il ricorrente aveva dedotto di essere stato storico consulente della società, di avere operato su dati contabili gestiti internamente e di avere persino invitato l’amministratrice a chiedere il fallimento. Aveva quindi negato di avere svolto attività idonee a garantire l’impunità o a rafforzare il progetto delittuoso, nonché di avere partecipato alle operazioni distrattive oggetto di contestazione.


La decisione della Cassazione

La Corte muove da una premessa di principio nettamente enunciata: il legale o il consulente contabile può concorrere, quale extraneus, nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale solo se, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, assista nella conclusione dei relativi negozi oppure svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso. È questo il criterio che la sentenza dichiara di trarre dai precedenti richiamati.

Applicando tale parametro alla prima vicenda, la Cassazione rileva che le decisioni di merito, pur avendo evocato i principi corretti, non li hanno tradotti in una verifica concreta della posizione del professionista. In particolare, non è stato adeguatamente chiarito in quale misura l’attività dell’imputato si sia realmente discostata da quella di un soggetto che, nell’espletamento del mandato professionale, offre consigli ai clienti per risolvere problematiche correlate all’attività d’impresa. La Corte sottolinea inoltre che i riscontri alle dichiarazioni dei coimputati risultano essenzialmente costituiti da intercettazioni dalle quali, per come richiamate nelle due pronunce di merito, emergono indicazioni piuttosto ambivalenti.

Su questa base, la Corte individua specifici vizi motivazionali. In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i motivi di appello concernenti il dolo, limitandosi ad affermare la specifica volontà dell’imputato in modo assertivo ed apodittico. Quanto alla bancarotta fraudolenta preferenziale, la motivazione è definita meramente apparente, perché non spiega in quale modo il consulente avrebbe rafforzato i propositi criminosi degli amministratori, posto che i pagamenti in favore dei creditori strategici risultavano effettuati dagli amministratori stessi.

La Corte ravvisa poi una manifesta contraddittorietà nella parte in cui la responsabilità per il capo c) viene desunta anche dal consiglio, dato dopo l’apertura della procedura fallimentare, di richiedere una rateizzazione dei debiti fiscali, circostanza che la stessa sentenza osserva poter essere oggettivamente letta in senso opposto. Con riguardo al capo d), la Cassazione aggiunge che la decisione di merito non considera che il commercialista e consulente contabile non aveva il dovere di controllare la veridicità dei dati di bilancio e che, nell’esercizio della sua attività, poteva anche suggerire modalità di esposizione più favorevoli della situazione societaria senza per questo concorrere in operazioni delittuose. Né, per come emerge dal testo, le dichiarazioni accusatorie sul punto risultano adeguatamente riscontrate, essendo emerse da intercettazioni ed e-mail anche perplessità del ricorrente rispetto ad alcune operazioni.

Diversa è la valutazione relativa alla seconda vicenda fallimentare. Qui il ricorso viene rigettato perché non si confronta con la motivazione ampia e congrua della sentenza impugnata, né con quella di primo grado, rispetto alla quale si registra una doppia conforme. La Cassazione ritiene logicamente ricostruita la vicenda sulla base delle risultanze captative e delle perquisizioni documentali presso lo studio del ricorrente, reputando congrua la conclusione secondo cui egli fosse l’autentico dominus delle operazioni contestate, comprese quelle finalizzate allo svuotamento della società fallita e al trasferimento dei clienti ad una newco della quale sarebbe divenuto socio di maggioranza. Da qui l’annullamento con rinvio limitatamente ai reati relativi alla prima vicenda e il rigetto nel resto.


Perché questa sentenza è importante

La decisione è rilevante perché esclude ogni automatismo tra prossimità professionale ai fatti di impresa e responsabilità penale per bancarotta. Il consulente esterno non è, per ciò solo, un amministratore di fatto né un concorrente necessario dei reati fallimentari: la sua posizione deve essere scrutinata secondo il concreto contenuto dell’apporto prestato.

Sul piano argomentativo, la sentenza colpisce il metodo valutativo seguito dal giudice di merito quando questo si risolva in enunciazioni assertive, in motivazioni soltanto apparenti o nell’utilizzo di dati probatori ambivalenti come prova univoca della partecipazione del professionista. Il punto centrale non è la mera contiguità del consulente alle scelte societarie, ma la dimostrazione del modo in cui egli avrebbe rafforzato, reso possibile o coperto il progetto illecito.

La pronuncia, tuttavia, mostra anche il versante opposto: quando il quadro probatorio, valorizzato in doppia conforme, descriva il consulente come dominus delle operazioni distrattive, il ricorso non supera il vaglio di legittimità. Ne emerge dunque un criterio operativo esigente e casistico, che impone di distinguere con precisione tra assistenza professionale, pur discutibile, e contributo penalmente rilevante nei reati di bancarotta.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

Sentenza integrale: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE, sentenza n. 11563/2026, depositata il 26/03/2026.

SENTENZA INTEGRALE IN FORMA OMISSATA

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE, sentenza n. 11563/2026, depositata il 26/03/2026. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 11563/2026
Roma, lì, 26/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
ROSSELLA CATENA – Presidente 
ANDREINA OCCHIPINTI 
FRANCESCO CANANZI 
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA
ROSARIA GIORDANO – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’imputato che, oltre ad insistere per l’accoglimento del
ricorso, ha rappresentato un errore materiale nel calcolo della pena in
continuazione;

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha deciso
    unitariamente sugli appelli proposti dall’imputato [OMISSIS] nei confronti di
    due decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Torino in relazione a fatti di
    bancarotta relativi a diverse vicende, andando poi a riformare tali pronunce in
    ragione dell’applicazione del regime della continuazione della pena tra le stesse.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: [OMISSIS] – Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: [OMISSIS]
Firmato Da: [OMISSIS] Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: [OMISSIS]

  1. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,
    affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, anzitutto, a due motivi di
    impugnazione con riferimento alla vicenda della società fallita [OMISSIS].

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, tale vizio deriverebbe
dalla ricostruzione operata in quattro punti della motivazione della decisione
censurata con riguardo: al mancato apprezzamento dei dati forniti dal consulente
tecnico del pubblico ministero in ordine all’avvenuta spoliazione fraudolenta della
[OMISSIS] prima dell’assunzione del suo incarico di consulente in tale società;
circa il momento dell’assunzione del predetto incarico; in ordine alla credibilità
attribuita ai due amministratori, [OMISSIS] e [OMISSIS], in violazione della regola
sancita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per omessa valutazione delle
risultanze delle intercettazioni che mostravano la sua estraneità ai fatti gestori e
alle decisioni di bilancio.

Segnatamente, rispetto a tali profili, evidenzia, quanto al primo, che, come
riconosciuto anche nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero,
le cause del fallimento della società devono essere attribuite alle attività
fraudolente compiute dagli amministratori, con grande abilità e scaltrezza
operativa, negli anni precedenti al conferimento dell’incarico ad esso ricorrente,
attraverso l’utilizzo di uno schema consueto di spoliazione della società,
realizzato mediante la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata,
il trasferimento delle attività o di parte di esse a detta nuova società, e poi lo
scioglimento e la liquidazione della vecchia società sino alla cancellazione della
stessa. Schema rispetto al quale gli amministratori avevano aggiunto,
successivamente, la costituzione di società estere che servivano alla
delocalizzazione della produzione e a drenare risorse di denaro, anche in favore
del [OMISSIS] e della moglie nonché della [OMISSIS].

Sotto un secondo aspetto, la contraddittorietà della motivazione rispetto
all’individuazione del momento in cui egli aveva assunto l’incarico di consulente,
si fonderebbe sulla circostanza che la Corte territoriale avrebbe individuato una
data non corrispondente alla verità dei fatti, desunta dalle dichiarazioni rese nel
proprio interesse dagli amministratori [OMISSIS] e [OMISSIS].

A tale fine, evidenzia che le vicende più gravi (ad esempio, gli affitti di
azienda e la costituzione di società in Romania), erano cristallizzate nel bilancio
del 31 dicembre 2012 – alla stregua di quanto riconosciuto anche nella relazione
del consulente tecnico del Pubblico Ministero – data nella quale egli non era

ancora divenuto consulente della società, come sarebbe avvenuto soltanto

nell’ottobre 2013, quando era stata cambiata la sede legale.

Sotto un terzo profilo, come detto, l’imputato censura la logicità della
motivazione rispetto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del [OMISSIS] e
della [OMISSIS], poiché tali soggetti erano amministratori imputati per i medesimi
reati a lui attribuiti e non vi erano elementi di riscontro idonei a corroborare
l’attendibilità delle relative dichiarazioni.

D’altra parte, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, come
indicato a pag. 20 dei motivi di appello, alcune dichiarazioni della [OMISSIS] erano
espressamente smentite in atti.

Infine, sotto un quarto profilo, la motivazione sarebbe viziata laddove
avrebbe ritenuto che egli era a conoscenza della situazione di insolvenza della
[OMISSIS] facendo riferimento a una serie di intercettazioni (intercorse tra lui, la
signora [OMISSIS] e la [OMISSIS]) nei mesi anteriori al fallimento, poiché egli si
limitava ad interfacciarsi con gli amministratori solo per l’inserimento dei dati
contabili, predisposti all’interno della società, poche volte all’anno, e aveva
comunque un ruolo meramente esecutivo rispetto alle determinazioni gestionali
del [OMISSIS], vero dominus della società.

2.2. Con il secondo motivo assume violazione dell’articolo 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale rispetto alla
disciplina del concorso di un soggetto extraneus nei reati fallimentari commessi
dagli amministratori.

In proposito rammenta che, come affermato a più riprese nella stessa
giurisprudenza di legittimità, non può estendersi, sic et simpliciter, al consulente
contabile la responsabilità degli amministratori della società neanche nel caso in
cui nel bilancio siano esposti dati non corrispondenti al vero, atteso che il
consulente contabile non è tenuto ad attestare la verità, sicché, ai fini
dell’attribuzione della relativa responsabilità penale, occorre che venga
dimostrato un quid pluris, ossia un concorso attivo dell’extraneus nelle condotte
degli amministratori della società.

Ciò premesso, con riferimento ai singoli reati per i quali è stato condannato,
sottolinea, quanto a quello ascritto al capo b), relativo al delitto di bancarotta
documentale, che la sentenza lo tratta alla medesima stregua di un
amministratore, senza considerare che la contabilità era integralmente gestita
all’interno dagli impiegati della società e dagli amministratori, che i libri
obbligatori erano regolarmente tenuti e che la difficoltà nella ricostruzione del
patrimonio e dello svolgimento degli affari dipendeva in via esclusiva dagli atti
fuorvianti degli amministratori che avevano gestito le operazioni in modo
talmente confuso da non renderle comprensibili neppure ad esso consulente.

Con riferimento al delitto sub c) di bancarotta fraudolenta preferenziale,
lamenta che ancora una volta la decisione impugnata lo equipara ad un
amministratore, sebbene risulti che l’intera gestione dei rapporti con i creditori
era riservata agli amministratori, nell’ambito di una strategia che gli era
completamente ignota.

Quanto al delitto di aggravamento del dissesto tramite falsi in bilancio
osserva sia che la sentenza si è limitata ad affermare, apoditticamente rispetto
alla sua posizione, che egli era consapevole di eseguire le disposizioni di un
cliente che agiva in modo illegale e gli forniva gli strumenti concreti per
realizzare il suo disegno criminoso. Sennonché la decisione non si era avveduta
che ciò non era sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilità
penale, poiché il consulente contabile non può essere chiamato a rispondere per
la mancata rimozione di dati falsi, non rivestendo egli un siffatto ruolo che è
invece proprio del sindaco o del revisore.

Con riguardo al delitto di cui al capo a), ossia alla causazione del fallimento
con dolo, per effetto di false operazioni, sottolinea che la sentenza impugnata ha
trascurato il dato decisivo per il quale le operazioni dolose indicate nel capo di
imputazione risalivano tutte già alla data di costituzione della società, nel
gennaio dell’anno 2009, e che egli non aveva apportato alcun concreto
contributo causale alle stesse.

  1. Anche risetto alle vicende relative al fallimento della società [OMISSIS]
    l’imputato, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a due motivi
    di impugnazione.

3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge rispetto all’affermazione
della sua responsabilità penale per i capi A.2) e A.3) della rubrica, in punto di
attribuzione del ruolo di concorrente nei predetti reati.

Premette, a tal riguardo, che egli era lo storico consulente della società sin
da quando era gestita dal defunto suocero della signora [OMISSIS], che aveva
continuato ad aiutare quando era subentrata come amministratrice dopo il
decesso del suocero. Evidenzia che, poiché la predetta [OMISSIS] era priva di
capacità manageriali, come era emerso in sede istruttoria dalle dichiarazioni
della teste [OMISSIS] e dalle due lettere che le aveva inviato negli anni 2009 e
2014, l’aveva peraltro espressamente invitata a presentare richiesta di
fallimento.

Rappresenta, inoltre, che, dato che la società fallita gestiva all’interno della
propria struttura le scritture contabili ed egli si limitava a recepirne il contenuto,
la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non avere individuato la sua
attività volta a garantire l’impunità ovvero a rafforzare, con le proprie

assicurazioni, il progetto delittuoso dell’amministratrice che, anzi, egli aveva
cercato di dissuadere dal compimento dei propri propositi.

3.2. Con il secondo motivo, sempre riferito alla vicenda della società [OMISSIS], l’imputato lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione
rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale.

Segnatamente, con riferimento al delitto di cui al capo A1), osserva che,
sebbene le prove documentali e captative dimostrino il passaggio di denaro e le
finalità dei bonifici (ossia di euro 10.000,00 per la costituzione della [OMISSIS]
e di euro 9.690,00 per il compenso in favore del [OMISSIS]), è stata
assunta, senza alcuna prova, la sua partecipazione alle operazioni distrattive
poiché egli aveva avallato tali passaggi di denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I motivi di ricorso che riguardano le vicende relative al fallimento della
[OMISSIS], suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per le ragioni di seguito
indicate.

1.1. Occorre rammentare, in termini generali, che, come più volte affermato
da questa Corte, il legale o il consulente contabile può concorrere in qualità di
extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, solo
se, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di
una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi
giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei
relativi negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a
rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui
progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042;
Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 25756).

1.2. Le decisioni di merito, pur richiamando i superiori principi, non ne
hanno fatto tuttavia corretta applicazione nella fattispecie concreta.

Non è stato infatti adeguatamente chiarito, nel solco degli stessi, in quale
misura l’attività del [OMISSIS] si sia discostata da quella di un soggetto che,
nell’espletamento del proprio mandato professionale, fornisce consigli ai propri
clienti per risolvere problematiche correlate all’attività di impresa.

Al riguardo va d’altra parte considerato che gli elementi di riscontro alle
dichiarazioni rese dai coimputati che avevano definito la propria posizione ex art.
197-bis cod. proc. pen. sono costituiti essenzialmente da intercettazioni dalle
quali non emergono, almeno in forza di quanto si ritrae dalle argomentazioni di

entrambe le pronunce di merito, gli stessi, ritraendosi, piuttosto, indicazioni di
carattere ambivalente.

E quanto detto si riverbera sulle argomentazioni spese per affermare la
responsabilità dell’imputato per i reati contestati, che non tengono
effettivamente conto, a tal fine, della veste di extraneus dello stesso.

1.2. Segnatamente, con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta
documentale, la decisione impugnata ha omesso di considerare i motivi di
appello con i quali era specificamente contestata l’integrazione del dolo,
limitandosi a sottolineare che le condotte del [OMISSIS], tenute prima della
dichiarazione di fallimento, erano sintomatiche della piena capacità dello stesso
di incidere sulle attività preordinate ad occultare lo stato esistente e le operazioni
poco trasparenti individuate dal curatore e dal consulente tecnico, animate dalla
specifica volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del reato.

Sennonché detta specifica volontà è stata così affermata, alla medesima
stregua di quanto avvenuto in primo grado, in maniera assertiva ed apodittica.

1.3. E’ meramente apparente, inoltre, la motivazione della pronuncia
censurata rispetto al concorso del [OMISSIS] nel delitto di bancarotta fraudolenta
preferenziale commesso dagli amministratori, atteso che non si comprende dalla
stessa, posto che i pagamenti in favore dei creditori strategici nonostante gli
ingenti debiti verso il fisco sono stati effettuati dagli amministratori, in quale
maniera egli avrebbe rafforzato i propositi criminosi dei predetti amministratori.

1.4. La motivazione della decisione della Corte territoriale è altresì incorsa
nel vizio di contraddittorietà manifesta laddove ha affermato la responsabilità
penale del ricorrente per il delitto di cui al capo c), ravvisando prova della
partecipazione dello stesso finanche nella circostanza, che avrebbe potuto essere
oggettivamente intesa in senso opposto, per la quale, una volta aperta la
procedura fallimentare aveva consigliato agli imprenditori di richiedere una
rateizzazione dei debiti fiscali.

1.5. Quanto, poi, al delitto di cui al capo d), la pronuncia impugnata ha
sottolineato che da plurime emergenze probatorie è risultato che il fraudolento
occultamento dell’erosione del capitale nei bilanci di esercizio, specie a partire
dall’anno 2013, è stato agevolato dal contributo morale e materiale
dell’imputato. Al riguardo la Corte territoriale ha in particolare valorizzato che:
come dichiarato dal [OMISSIS], il [OMISSIS] era divenuto suo consulente quando quelli
precedenti avevano rifiutato la sua richiesta di far emergere una situazione
patrimoniale migliore rispetto a quella reale; grazie al contributo dell’imputato
che, con la sua grande esperienza professionale gli aveva fornito i “giusti”
suggerimenti sugli aggiustamenti da apportare al bilancio della società, il [OMISSIS]
aveva potuto perseguire i suoi propositi delittuosi; era stato il [OMISSIS] a

individuare una “prestanome” per sostituire l’amministratrice [OMISSIS] individuata
nella persona di [OMISSIS], avendo egli stesso suggerito alla [OMISSIS] di
dismettere la carica per evitare di incorrere in responsabilità, specie per il
crescente indebitamento verso il fisco.

Ora, nel fondare l’affermazione del [OMISSIS] su tali argomentazioni, la
decisione impugnata non si avvede che l’imputato, quale commercialista e
consulente contabile, non aveva il dovere di controllare la veridicità dei dati del
bilancio e, nell’esercizio della sua attività, poteva suggerire ai propri clienti,
senza essere concorrente in operazioni delittuose, consigli per esporre in modo
più favorevole la situazione della società.

Né, peraltro, almeno da quanto si evince dalle pronunce di merito, le
dichiarazioni della [OMISSIS] circa la disponibilità dell’imputato ad effettuare
aggiustamenti del bilancio per occultare la reale situazione della società sono
state riscontrate perché dalle stesse intercettazioni riportate dalla pronuncia
della Corte territoriale e da alcune e-mail sono emerse, anzi, almeno in alcune
occasioni, perplessità del ricorrente ad effettuare alcune operazioni.

  1. Quanto alla vicenda del fallimento della società [OMISSIS], per
    contro, i motivi di ricorso non sono fondati.

Detti motivi, infatti, neppure si confrontano con l’ampia e congrua
motivazione della decisione impugnata, né con quella della pronuncia di primo
grado rispetto alla quale costituisce una c.d. doppia conforme, che hanno
ricostruito in maniera logica la vicenda grazie alle risultanze captative e all’esito
delle perquisizioni documentali presso lo studio del ricorrente.

Con argomentazioni congrue – contrastate con una ricostruzione alternativa
fondata sulle missive inviate dall’imputato dall’amministratrice affinché chiedesse
il fallimento che le pronunce di merito hanno in considerazione del quadro
complessivo ritenuto ragionevolmente essere proprio strumentali ad evitare una
responsabilità – le predette sentenze hanno invero giustificato l’affermazione
della colpevolezza del [OMISSIS] in forza di solide risultanze processuali dalle quali
è emerso che delle operazioni contestate, anche in danno dell’inconsapevole
amministratrice, che riponeva nei suoi confronti piena fiducia, egli era l’autentico
dominus. Invero, come si evince inconfutabilmente dalle intercettazioni, oggetto
di interpretazione non manifestamente arbitraria da parte dei giudici di merito, la
costituzione della nuova società mirava allo svuotamento definitivo della fallita e
al trasferimento dei relativi clienti alla newco, della quale l’imputato sarebbe
diventato socio di maggioranza.

  1. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai
    reati relativi al fallimento [OMISSIS],
    con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Restano di qui assorbite le questioni rappresentate dalla difesa nella
memoria circa il corretto calcolo della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati relativi al fallimento [OMISSIS], con rinvio per nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte di Appello di Torino;
Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 05/12/2025

Il Consigliere Estensore Il Presidente
Rosaria Giordano Rossella Catena