Omessa citazione dell’imputato e diritto a comparire: la Cassazione annulla la condanna del giudice di pace

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Omessa citazione dell’imputato e diritto a comparire: la Cassazione annulla la condanna del giudice di pace

La Corte ribadisce che la mancata notifica del decreto di citazione e l’omessa traduzione dell’imputato detenuto incidono direttamente sulla validità del processo e impongono l’annullamento della sentenza.
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11591/2026, dep. 26/03/2026; ricorso proposto da [OMISSIS]; provvedimento impugnato: sentenza del Giudice di pace di Bressanone del 18/06/2025; esito: annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Omessa citazione dell’imputato
Diritto a comparire
Imputato detenuto
Giudice di pace penale

Focus
La pronuncia affronta un tema processuale di immediata rilevanza pratica: se possa ritenersi validamente celebrato il giudizio davanti al giudice di pace quando il decreto di citazione non risulta notificato all’imputato e, al tempo stesso, l’imputato detenuto non venga tradotto in udienza né risulti avere rinunciato a comparire. La Corte di cassazione risponde in senso negativo e distingue con nettezza i due piani del vizio: da un lato, l’omessa citazione dell’imputato, che integra nullità assoluta insanabile; dall’altro, la lesione del diritto dell’imputato detenuto a intervenire personalmente nel processo, che determina nullità generale a regime intermedio. Il punto decisivo della motivazione è che la sola presenza del difensore non basta, in simili condizioni, a rendere regolare il contraddittorio.

Il fatto

La sentenza impugnata era stata emessa dal Giudice di pace di Bressanone il 18 giugno 2025 e aveva condannato l’imputato alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo il giudice di merito, l’imputato era stato regolarmente citato, si trovava in stato di detenzione senza avere rinunciato a comparire, ma la presenza del difensore d’ufficio consentiva comunque di procedere al dibattimento, reputandosi assicurati contraddittorio e difesa.

Nel merito, la decisione di primo grado valorizzava il fatto che l’imputato fosse stato destinatario dell’ordine del Questore della Provincia di Trento del 24 gennaio 2021 di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, avvenuta nella stessa data, e che, nonostante ciò, fosse stato identificato dalla Polizia di Stato in Bressanone il 18 novembre 2022. La sentenza di merito riteneva inoltre non emerso alcun giustificato motivo dell’inottemperanza.

Con ricorso per cassazione, la difesa deduceva tre profili: anzitutto, la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze del fascicolo dibattimentale, in particolare con riguardo alle udienze richiamate e alle notifiche effettivamente eseguite; inoltre, la nullità del procedimento per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e per mancata traduzione dell’imputato detenuto; infine, la violazione del divieto di bis in idem, con subordinata richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio in relazione al vizio derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione.


La decisione della Cassazione

La Corte reputa fondati i primi due motivi di ricorso. Muove dal dato normativo secondo cui, nel procedimento davanti al giudice di pace, per quanto non espressamente disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trovano applicazione le norme del codice di procedura penale; richiama quindi gli artt. 179 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., distinguendo la nullità derivante dall’omessa citazione dell’imputato da quella concernente l’intervento dell’imputato nel processo.

Poiché il ricorso prospetta un error in procedendo, la Cassazione procede all’esame diretto degli atti. Da tale verifica ricava una sequenza processuale precisa: all’udienza del 20 settembre 2023 il giudice rinviò per notificare all’imputato il decreto di citazione e l’estratto del verbale; all’udienza del 18 settembre 2024 dispose un nuovo rinnovo della notifica; il 25 novembre 2024 fu però notificato a mani dell’imputato soltanto il verbale dell’udienza del 20 settembre 2023. Dal testo della decisione emerge dunque che non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né una tempestiva notificazione del verbale di rinvio.

Su questo passaggio la motivazione è particolarmente netta: l’omessa notifica del decreto di citazione non può ritenersi sanata dalla notificazione al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il difensore, in sede di elezione di domicilio, non aveva accettato la domiciliazione. La Corte aggiunge che, essendo l’elezione di domicilio anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la notificazione dell’atto di citazione doveva essere eseguita nelle forme degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., non mediante consegna al difensore. Il riferimento espresso è alle Sezioni Unite n. 42603 del 13 luglio 2023, richiamate dalla stessa sentenza.

Da ciò la Cassazione trae la prima conclusione decisiva: il decreto di citazione non risulta notificato all’imputato e tale omissione integra nullità assoluta insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La Corte valorizza quindi il dato documentale degli atti e corregge l’assunto del giudice di pace secondo cui la regolarità della citazione sarebbe stata assicurata.

Il secondo asse argomentativo riguarda lo stato di detenzione dell’imputato. La Corte ribadisce che la detenzione costituisce impedimento assoluto a comparire, superabile solo mediante ordine di traduzione o rinuncia dell’imputato a essere presente. Nel caso esaminato, il giudice era a conoscenza dello stato detentivo; tuttavia, per quanto emerge dalla sentenza, non vi fu rinuncia a comparire e non risulta che l’imputato sia stato tradotto. Ne consegue una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione, che nel procedimento in questione rappresentava l’unico mezzo di impugnazione esperibile contro la condanna a pena pecuniaria del giudice di pace. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe così il terzo e determina l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bressanone, in diversa persona fisica.


Perché questa sentenza è IMPORTANTE

La sentenza è importante, anzitutto, perché distingue due vizi che nella prassi tendono talvolta a sovrapporsi: la mancanza di una valida citazione dell’imputato e la mancata garanzia del suo diritto a intervenire personalmente nel processo quando si trovi detenuto. La Corte chiarisce che si tratta di profili autonomi, ciascuno dotato di una propria disciplina e di proprie conseguenze invalidanti.

Sul piano operativo, la decisione segnala che la sola presenza del difensore non consente di reputare regolarmente instaurato il contraddittorio se manca la prova della notificazione del decreto di citazione o se il detenuto non viene tradotto e non ha rinunciato a comparire. Per la difesa, il controllo degli atti relativi a notifiche, verbali di rinvio, elezione di domicilio e stato detentivo diventa quindi decisivo.

Dal provvedimento emerge, infine, un principio di lettura molto chiaro per il giudizio davanti al giudice di pace: l’omessa notifica del decreto di citazione determina nullità assoluta insanabile, mentre l’omessa traduzione dell’imputato detenuto, in assenza di rinuncia a comparire, integra nullità generale a regime intermedio. È precisamente su questa duplice violazione che la Cassazione fonda l’annullamento con rinvio.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

Testo integrale Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11591/2026, dep. 26/03/2026

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11591/2026, dep. 26/03/2026
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Composta da
VINCENZO SIANI – Presidente
GIORGIO POSCIA
SILVIA MATTEI – Relatore
TERESA GRIECO
ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11591/2026 Roma, lì, 26/03/2026
Sent. n. sez. 64/2026 UP – 03/02/2026 R.G.N. 32048/2025

Sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] ([OMISSIS]), nato in [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanone

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Antonio Balsamo, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannava l’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Osservava che l’imputato era stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato a comparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicché poteva procedersi al dibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato. Nel merito, rilevava che [OMISSIS] era stato destinatario dell’ordine del 24.1.2021 del Questore della Provincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenuta in pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dalla Polizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificato motivo dell’inottemperanza all’ordine. Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.
  2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze del fascicolo dibattimentale. Rileva che nella sentenza vengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del 18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si è svolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025. Parimenti, osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risulta nel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024, il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienza del 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024. Non risulta, quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale è stato notificato successivamente alla data dell’udienza di rinvio.

2.2. Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quanto non risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia in quanto non è stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fosse noto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostante questi non abbia mai rinunciato a comparire.

2.3. Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio del divieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per la medesima violazione con quattro sentenze. In subordine, ove dovesse ritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determini plurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

  1. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.
  2. Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciò che non è espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.

Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato. Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.

  1. Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processuali in ragione della natura del vizio dedotto. Come noto, infatti, in caso di denuncia di un “error in procedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092).

Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la prima udienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale di udienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pace disponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., rinviando al 18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbale dell’udienza del 20.9.2023, con il quale il processo era stato differito al 18.9.2024. Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né, invero, tempestiva notifica del verbale di udienza.

L’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato non può ritenersi superata dalla notifica dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore non aveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio). Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel quale l’elezione di domicilio è stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore a norma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del 13.7.2023, Rv 285213-01). Correttamente, quindi, il giudice di pace ha disposto la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen. che, tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo stato notificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.

Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificato all’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato, costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

  1. È fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato di detenzione dell’imputato. Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione, implicando l’assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l’ordine di traduzione, l’imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 235227-01). Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltà dell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. «La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo […]» (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv. 280810-01).

Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto al giudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superato solo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato. Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato a comparire e non risulta sia stato tradotto. Si è determinata, pertanto, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che è stata tempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. Ai sensi dell’art. 37, comma 2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso per cassazione.

L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.

  1. Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace di Bressanone in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bressanone, in diversa persona fisica.

Così è deciso, 03/02/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA MATTEI

Il Presidente
VINCENZO SIANI