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TogglePornografia minorile: quando manca l’‘utilizzazione del minore’ nel 600-ter?
Sintesi della sentenza
La Corte di cassazione (Sez. 3) decide sul ricorso della parte civile, proposto ai sensi dell’art. 576 cod.proc.pen. agli effetti civili, avverso la sentenza che ha confermato l’assoluzione dell’imputato dal capo relativo all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., pronunciata all’esito di giudizio abbreviato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; sono reputate inammissibili le censure che investono profili di fatto (inattendibilità della persona offesa e consenso alle riprese) a fronte di una motivazione ritenuta complessivamente priva di vizi rilevabili in sede di legittimità.
Nel merito della qualificazione giuridica, la sentenza afferma la correttezza della motivazione che ha escluso la sussistenza del reato di produzione di materiale pedopornografico, richiamando il principio delle Sezioni Unite in tema di “utilizzazione del minore” e “uso strettamente privato”; conseguono la condanna alle spese processuali, alla somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa dell’imputato nel giudizio di legittimità.
Commento
Il nucleo argomentativo valorizzato dalla Corte riguarda il presupposto dell’“utilizzazione del minore” quale elemento necessario per l’integrazione della fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., nell’ipotesi in cui le immagini o i video attengano alla vita privata sessuale del minore.
La sentenza colloca la verifica entro i criteri enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, Rv. 274087 – 02), richiamati espressamente: l’assenza di “utilizzazione” è correlata alla circostanza che il minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale e che il rapporto, “valutate le circostanze del caso”, non sia connotato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, così che le immagini siano frutto di libera scelta e destinate a un uso strettamente privato.
Sul piano applicativo, la Corte dà atto che la motivazione di merito ha ritenuto la ripresa “sorretta da consenso” e collocata “nell’ambito di una relazione paritaria”, escludendo l’utilizzazione della minore; tali coordinate sorreggono la conclusione di non integrazione della fattispecie di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., nei termini in cui essa viene prospettata dalla parte civile.
In parallelo, la pronuncia segnala il perimetro del sindacato di legittimità rispetto a doglianze che, pur formalmente rubricate come vizi di motivazione o violazioni di legge, risultano rivolte a sollecitare una rivalutazione del fatto (inattendibilità della persona offesa; consenso alle riprese), reputata non consentita a fronte di una motivazione priva di vizi qui rilevabili e ancorata a “evidenze oggettive”.
La massima selezionata sintetizza, dunque, la regola di diritto che delimita l’operatività dell’art. 600-ter, comma 1, cod. pen. nelle ipotesi in cui le immagini riguardino la vita privata sessuale del minore e siano prodotte per uso strettamente privato, fermo il vaglio, “valutate le circostanze del caso”, sulla presenza o meno di condizionamenti legati alla posizione dell’autore.
Inquadramento dell’istituto
Nel perimetro tracciato dalla sentenza, l’“utilizzazione del minore” è indicata come presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., e costituisce l’asse concettuale attorno al quale si struttura la distinzione tra produzione penalmente rilevante e realizzazione di immagini o video relativi alla vita privata sessuale del minore.
Il criterio di delimitazione è espresso attraverso la combinazione di tre indici: (i) raggiungimento dell’età del consenso sessuale; (ii) rapporto non caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, “valutate le circostanze del caso”; (iii) destinazione del materiale a un uso strettamente privato, quale elemento funzionale a escludere l’“utilizzazione” quale presupposto della fattispecie.
La sentenza richiama in termini espliciti il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, Rv. 274087 – 02) e lo assume quale parametro di legalità della motivazione che ha escluso, nel caso esaminato, la ricorrenza del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., sul rilievo del consenso alle riprese e della relazione qualificata come paritaria.























































































