Falsa qualifica e ingresso nell’abitazione della persona offesa: l’inganno rende abusivo l’accesso

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Massima e commento

Falsa qualifica e ingresso nell’abitazione della persona offesa: l’inganno rende abusivo l’accesso

Cass. pen. sez. V, sent. n. 11582/2026, dep. 26/03/2026, ud. 04/03/2026, Pres. Luca Pistorelli, Rel. Renata Sessa
Massima e commento a cura di Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
art. 624-bis c.p. furto in abitazione consenso viziato dall’inganno truffa

Massima

In tema di furto in abitazione, deve ritenersi abusivo l’ingresso nell’abitazione della persona offesa quando il consenso sia stato determinato dall’inganno consistente nella falsa presentazione degli agenti come operatori del servizio antincendio per conto di una ditta specializzata inesistente, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la prospettazione secondo cui l’artificio sarebbe stato preordinato alla sola truffa.

(Fattispecie: introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, ove il ricorrente e il complice si erano presentati come addetti alla manutenzione antincendio per conto della inesistente AMG)

(Cass. pen. sez. V, n. 11582/2026, dep. 26/03/2026)

Sintesi della sentenza

Con sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per i reati di furto in abitazione aggravato e di truffa. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quanto qui rileva, l’erronea applicazione dell’art. 624-bis c.p. e vizi di motivazione in ordine al carattere abusivo dell’ingresso e al nesso finalistico tra introduzione e furto.

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, nel quale fu poi perpetrato il furto, era stata realizzata a seguito dell’inganno iniziale posto in essere dal ricorrente e dal correo, i quali si erano presentati come operatori del servizio antincendio per conto della inesistente AMG. La sentenza ha valorizzato, in particolare, la circostanza che il parroco si fosse deciso a farli entrare proprio perché essi si erano qualificati come addetti alla manutenzione degli estintori facenti capo a una ditta specializzata.

La Suprema Corte ha quindi escluso che potesse assumere rilievo decisivo la tesi difensiva secondo cui l’artificio sarebbe stato, al più, preordinato alla sola truffa. Secondo la decisione, proprio quell’inganno aveva inciso sul consenso all’ingresso nell’abitazione della persona offesa, sicché l’accesso non poteva ritenersi lecito o neutramente assentito. La Corte ha, inoltre, richiamato la ricostruzione dei giudici di merito circa la non occasionalità del successivo impossessamento degli assegni, rigettando integralmente il ricorso.


Commento

Il punto centrale della decisione è costituito dalla qualificazione dell’ingresso nell’abitazione della persona offesa come abusivo, nonostante la materiale apertura del luogo da parte del parroco. La Corte colloca il tema sul terreno dell’incidenza dell’inganno sul consenso all’accesso e ritiene che la falsa presentazione del ricorrente e del complice come operatori del servizio antincendio per conto di una ditta specializzata inesistente abbia determinato l’ingresso nell’ufficio annesso alla casa del parroco.

La motivazione, per come riportata nella sentenza, non si limita a registrare l’esistenza di un artificio in senso generico, ma ne valorizza la funzione specifica rispetto all’accesso. Il passaggio decisivo è quello in cui si afferma che il parroco si fosse in realtà deciso a farli entrare proprio perché essi si erano presentati nella veste di addetti alla manutenzione degli estintori, facendo il nome di una ditta specializzata. In questa prospettiva, il consenso non elide l’abusività dell’ingresso, poiché esso risulta formato sulla base di una rappresentazione non veritiera della qualità soggettiva e del titolo dell’accesso.

È, allora, coerente con tale impianto il rigetto della deduzione difensiva secondo cui l’artificio sarebbe stato funzionale, semmai, alla sola truffa. La Corte esclude espressamente che tale prospettazione possa neutralizzare il rilievo dell’inganno sul piano dell’art. 624-bis c.p., osservando che proprio l’inganno iniziale aveva consentito l’introduzione nel luogo in cui il furto venne poi perpetrato. La decisione, dunque, non sovrappone in modo indistinto i due titoli di reato, ma afferma che il medesimo artificio può avere incidenza, per il modo in cui si atteggia nel caso concreto, sia sull’accesso sia sulla successiva pretesa patrimoniale.

La sentenza attribuisce rilievo anche al dato, già evidenziato nei gradi di merito, che la persona offesa nutrisse dubbi sull’affidabilità dei due uomini e che, nondimeno, si fosse determinata all’ingresso proprio in ragione della veste con cui costoro si erano presentati. Tale passaggio rafforza la tenuta dell’argomentazione, perché collega in modo diretto la falsa qualificazione soggettiva alla concreta determinazione del consenso. Ne deriva che la conoscenza pregressa di uno dei soggetti, richiamata dalla difesa, non assume nel ragionamento della Corte un valore idoneo a recidere il nesso tra inganno e accesso.

Sul piano della ratio decidendi, il principio che emerge dalla pronuncia è netto: quando l’accesso all’abitazione della persona offesa è ottenuto mediante falsa presentazione degli agenti come addetti a un servizio specialistico riconducibile a una ditta inesistente, il consenso così formato non vale a escludere l’abusività dell’ingresso. In tale cornice, la decisione respinge la lettura difensiva che tendeva a confinare l’artificio nell’area della sola truffa e ribadisce, invece, la sua diretta incidenza sulla configurabilità del furto in abitazione.


Inquadramento dell’istituto

La sentenza esamina l’art. 624-bis c.p. con specifico riguardo al tema dell’ingresso nell’abitazione della persona offesa e al rilievo del consenso da questa prestato. La questione affrontata nel testo consiste nello stabilire se l’accesso possa considerarsi abusivo anche quando vi sia stata materiale ammissione nel luogo, ma tale ammissione sia stata determinata da un inganno sulle qualità degli agenti e sulla ragione del loro ingresso.

Secondo quanto affermato nella decisione, il consenso non esclude l’abusività dell’ingresso quando sia stato determinato dalla falsa presentazione dei soggetti come operatori del servizio antincendio per conto di una ditta specializzata inesistente. Nel caso esaminato, l’elemento valorizzato è che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco sia avvenuta proprio in forza di tale rappresentazione, ritenuta decisiva ai fini dell’accesso.

Il testo mostra, inoltre, il collegamento tra questo profilo e il distinto reato di truffa, anch’esso contestato nel processo. La Corte afferma, tuttavia, che la prospettazione difensiva secondo cui l’artificio sarebbe stato preordinato alla sola truffa non vale a escluderne la rilevanza anche rispetto al furto in abitazione, quando lo stesso artificio abbia concretamente inciso sul consenso all’ingresso nel luogo di privata dimora.

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