Affidamento in prova al servizio sociale: no alla misura se il condannato non ha ancora iniziato a rivedere criticamente il fatto

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Affidamento in prova al servizio sociale: no alla misura se il condannato non ha ancora iniziato a rivedere criticamente il fatto

La Cassazione conferma che l’affidamento in prova può essere negato quando, pur in presenza di elementi positivi esterni, non risulti ancora avviato un reale percorso di revisione critica dei comportamenti.
Cass., Sez. I pen., sent. n. 35920/2025, depositata il 4 novembre 2025, udienza del 19 settembre 2025, ricorso avverso ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 24 aprile 2025.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Affidamento in prova
Benefici penitenziari
Revisione critica del fatto
Tribunale di sorveglianza

Focus
La sentenza affronta il tema dei presupposti sostanziali dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in particolare, il rilievo che assume il mancato avvio di un percorso di revisione critica dei precedenti comportamenti. La Corte chiarisce che, nel giudizio prognostico richiesto per l’accesso alla misura, non è sufficiente registrare elementi favorevoli di contesto, come disponibilità lavorative, volontariato o sostegno familiare, se il condannato continua a giustificare il fatto o non mostra di avere almeno iniziato una rielaborazione personale della propria condotta. Il criterio seguito dalla Cassazione è dunque quello di una verifica concreta della personalità attuale del condannato e dell’idoneità del percorso extra-murario a sostenere un reinserimento effettivo e non soltanto formalmente prospettato.

Il fatto

Il ricorso riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, di una richiesta di affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare proposta da un condannato in esecuzione agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con fine pena indicato al 12 novembre 2028, per un reato di tentato omicidio commesso il 15 agosto 2023.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza richiamata dalla Cassazione, il Tribunale aveva considerato l’assenza di precedenti condanne ulteriori rispetto a quella in esecuzione, la presenza di una pendenza per minaccia aggravata, le informazioni di polizia, l’assenza di attività lavorativa attuale, nonché gli esiti della relazione dell’Uepe. Dalla medesima relazione emergevano anche profili favorevoli, quali la disponibilità al dialogo, una proposta lavorativa e la possibilità di svolgere attività di volontariato.

Il dato ritenuto decisivo dal giudice di sorveglianza, tuttavia, è stato l’atteggiamento superficiale del condannato verso il fatto commesso, atteggiamento che la motivazione descrive come tendenzialmente giustificativo. Su questa base, e tenendo conto anche del fine pena non prossimo, il Tribunale ha negato la misura alternativa; contro tale valutazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi positivi emersi avrebbero dovuto fondare una prognosi favorevole di reinserimento sociale.


La decisione della Cassazione

La Corte rigetta il ricorso e muove da una premessa netta: l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione di meritevolezza che il Tribunale di sorveglianza deve compiere attraverso l’analisi del comportamento del condannato e mediante una prognosi di non recidiva collegata alla capacità della misura di favorirne il reinserimento.

In questa cornice, la sentenza ribadisce che non basta né la sola assenza di indicatori negativi né la mera presenza di dati favorevoli esterni. Occorre invece verificare se vi siano elementi positivi idonei a sostenere, in concreto, un giudizio di buon esito della prova. È su questo terreno che la Cassazione colloca il passaggio centrale della decisione: il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il mancato avvio di un percorso di revisione critica dei comportamenti.

La Corte precisa, con formula importante, che in tema di affidamento in prova non si può pretendere la dimostrazione di una completa revisione critica del passato; tuttavia, dai risultati dell’osservazione della personalità deve emergere almeno l’inizio di tale processo. In altri termini, la misura alternativa può accompagnare e far progredire un percorso risocializzante già intrapreso, ma non può surrogare integralmente l’assenza del suo stesso avvio.

Da questo punto di vista, la Cassazione reputa corretta la motivazione che attribuisce rilievo sfavorevole alla persistente giustificazione del fatto e alla resistenza del condannato a rielaborare criticamente i precedenti comportamenti. Gli elementi positivi evidenziati dalla difesa, ricavati dalla relazione dell’Uepe, non sono stati ignorati; l’ordinanza impugnata li ha esaminati, ma li ha considerati recessivi rispetto al dato trattamentale centrale, con motivazione ritenuta non manifestamente illogica.

La decisione valorizza inoltre il fatto che il fine pena fosse ancora lontano, richiamando un criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari. La Corte chiarisce che non si tratta di una regola assoluta e codificata, ma di un parametro coerente con le esigenze rieducative e preventive del trattamento penitenziario, soprattutto quando il reato in espiazione sia ritenuto sintomatico di una capacità a delinquere non irrilevante.


Perché questa sentenza è importante

La pronuncia è importante perché chiarisce il significato del giudizio prognostico richiesto per l’affidamento in prova: il centro della valutazione non è la mera sommatoria di dati favorevoli, ma la verifica dell’effettivo avvio di un percorso di revisione critica della condotta. Questo passaggio è decisivo tanto sul piano della strategia difensiva quanto su quello della motivazione del giudice di sorveglianza.

Sul piano operativo, la sentenza segnala che disponibilità lavorativa, volontariato, dialogo con i servizi e sostegno familiare possono avere rilievo, ma non risultano di per sé sufficienti se restano esterni a una concreta rielaborazione del fatto. La motivazione, inoltre, legittima la possibilità che il Tribunale ritenga opportuno un ulteriore tempo di osservazione o altri esperimenti premiali prima dell’accesso alla misura alternativa.

Per il lettore, il principio che emerge è chiaro: in materia di affidamento in prova al servizio sociale, la Cassazione considera negativamente la mancanza di senso critico quando essa riveli la persistenza di un atteggiamento giustificativo del comportamento antidoveroso. La decisione non richiede una revisione completa e definitiva del passato, ma pretende che quel processo sia almeno seriamente iniziato.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. Sez. I Penale, Sentenza n. 35920/2025, depositata il 04/11/2025.


Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE, sentenza n. 35920/2025, depositata il 04/11/2025. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 35920/2025
Roma, lì, 04/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da
Giuseppe De Marzo – Presidente –
Maria Greca Zoncu CC 
Eva Toscani 
Paolo Valiante – Relatore –
Teresa Grieco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 24/4/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

  1. Con ordinanza in data 24.4.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha
    provveduto su una richiesta di affidamento in prova, semilibertà o detenzione
    domiciliare, proposta da [OMISSIS], detenuto agli arresti domiciliari ex art.
    656, comma 10, cod. proc. pen., con fine pena al 12.11.2028, per il reato di
    tentato omicidio commesso il 15.8.2023.

Il Tribunale ha dato atto che [OMISSIS] non ha precedenti condanne, oltre a
quella in esecuzione, e annovera una pendenza per minaccia aggravata accertata
il 10.5.2024; ha aggiunto, altresì, che i Carabinieri riferiscono di alcuni suoi
precedenti di polizia e che il condannato non svolge attività lavorativa, provenendo
i mezzi del suo sostentamento dal lavoro dei genitori, entrambi pregiudicati.

Dalla relazione dell’Uepe, risulta che [OMISSIS] ha manifestato un
atteggiamento superficiale riguardo alla commissione del reato, affermando di
avere agito d’istinto nei confronti del guardiano di uno stabilimento balneare che gli aveva impedito l’accesso alla toilette.

Il Tribunale ha precisato che sono state acquisite una disponibilità lavorativa
da parte dell’azienda agricola presso cui [OMISSIS] lavorava prima del fatto e una disponibilità a svolgere attività di volontariato presso un’associazione di protezione civile.

Ciò posto, l’istanza è stata rigettata in considerazione della superficialità con
cui il condannato valuta il fatto commesso, che tende a giustificare. Di
conseguenza, il Tribunale, anche tenuto conto del lontano fine pena, ha ritenuto inappropriata la concessione di una misura alternativa.

  1. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OMISSIS], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., apparenza, contraddittorietà e illogicità della
    motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti dell’affidamento in prova.

Evidenzia, in particolare, che dalla relazione dell’Uepe emerge una serie di
elementi positivi, quali il fatto che il condannato si sia mostrato disponibile al
dialogo e abbia riconosciuto il contesto in cui è inserito, la disponibilità di un’attività lavorativa e di volontariato, il sostegno familiare.

A fronte di tali elementi, la motivazione del Tribunale – si duole il ricorrente –
è distonica e avulsa dai parametri normativi di riferimento, soprattutto riguardo alla condizione sostanziale del condannato che nell’anno precedente ha tenuto un contegno tale da legittimare una prognosi favorevole circa il suo reinserimento sociale.

  1. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.7.2025, il Sostituto Procuratore
    Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua e priva di vizi logici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

  1. L’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale – al cui rigetto si
    riferisce specificamente il ricorso – è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti, alcuni dei quali attinenti alla meritevolezza della misura alternativa che il tribunale di sorveglianza deve ricavare dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosi di non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suo reinserimento nella società.

Sotto questo profilo, è stato affermato che, sebbene il punto di partenza
dell’analisi della personalità del soggetto sia costituito dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).

  1. In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza ha preso in
    considerazione gli elementi risultanti dall’indagine dell’Uepe e dalle informazioni di polizia, valorizzando in senso sfavorevole al condannato, in particolare, il mancato avvio di un percorso di revisione critica dei suoi comportamenti.

Si tratta di un elemento di sicuro rilievo ai fini della necessaria valutazione
dell’idoneità della misura alternativa a rieducare il reo e ad assicurarne la
prevenzione dal pericolo della recidiva.

Se è vero che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può
richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa
revisione critica del proprio passato, è nondimeno necessario che, dai risultati
dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia
stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01).

Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui
è finalizzato l’istituto, il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando, tra gli altri, il ripudio delle condotte devianti del passato e l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi.

Vale a dire che il condannato deve avere quantomeno intrapreso un percorso
orientato alla sua risocializzazione, rispetto al quale l’affidamento in prova può
costituire, appunto, il contesto appropriato entro cui tale percorso può progredire in una situazione più favorevole di quella carceraria ed essere completato.

  1. In questa prospettiva, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che si possa
    formulare una prognosi positiva circa la capacità di adesione del condannato al percorso trattamentale extra-murario, sulla base della constatazione della sua pregiudiziale resistenza a rielaborare criticamente i precedenti comportamenti.

In tal modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio
secondo cui, ai fini della concessione di benefici penitenziari, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione (Sez. 1, n. 2295 del 28/3/2000, Romano, Rv. 216076 – 01), laddove l’evoluzione della personalità successivamente al fatto assume rilievo nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez., 1, n. 10586 dell’8/2/2019, Catalano, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 dell’11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001 – 01).

Il ricorso avversa le conclusioni del Tribunale di sorveglianza, rimarcando gli
elementi positivi ricavabili dalla relazione dell’Uepe, che tuttavia l’ordinanza
impugnata ha preso espressamente in considerazione, per considerarli, infine,
recessivi con motivazione non manifestamente illogica.

E il Tribunale di sorveglianza ha collegato in modo congruo la circostanza che
la revisione critica non abbia sostanzialmente avuto inizio anche al fatto che il fine pena sia ancora di là di venire, così richiamando un criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 – 01).

Sotto questo profilo, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di
legittimità che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla
detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01), specie se – come nel caso in questione – il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere.

  1. Alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso, pertanto, deve essere
    rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19.9.2025

Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Valiante Giuseppe De Marzo