Minore gravità nel reato di violenza sessuale: la reiterazione delle condotte è ostativa al riconoscimento dell’attenuante ex art. 609-bis, comma 3, c.p.. Articolo di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania, patrocinante in Cassazione

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Massima e commento

Minore gravità nel reato di violenza sessuale: la reiterazione delle condotte è ostativa al riconoscimento dell’attenuante ex art. 609-bis, comma 3, c.p.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1768/2026, dep. 16 gennaio 2026
Massima e commento a cura di Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
art. 609-bis c.p. fatto di minore gravità reiterazione delle condotte libertà sessuale

Massima
In tema di art. 609-bis, comma 3, cod. pen., la reiterazione delle condotte è sintomatica dell’intensità del dolo ed esprime una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, incompatibile con un giudizio di minore gravità.
(Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1768/2026)

Sintesi della sentenza

La Corte di cassazione è stata chiamata a valutare la legittimità del diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione al delitto di violenza sessuale continuata, con riferimento ai criteri di apprezzamento desumibili dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. La decisione di merito aveva escluso l’attenuante valorizzando la reiterazione delle condotte e l’età della persona offesa minorenne.

La Suprema Corte ha ritenuto adeguata tale motivazione, evidenziando che la ripetizione degli atti lesivi incide sull’intensità del dolo e determina una compressione non lieve della libertà sessuale, incompatibile con un giudizio di minore gravità. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso sul punto.

Diversamente, con riguardo al distinto reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., la Corte ha rilevato l’omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della minore gravità, imponendo l’annullamento con rinvio limitatamente a tale profilo.


Commento

La pronuncia si colloca nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale relativa ai criteri applicativi della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nei delitti di violenza sessuale, ribadendo la centralità della valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell’incidenza sull’autodeterminazione della vittima.

In tale prospettiva, la reiterazione degli atti assume rilievo decisivo quale indice dell’intensità del dolo e della non marginalità dell’offesa al bene giuridico tutelato, impedendo la qualificazione del fatto in termini di minore gravità quando la compressione della libertà sessuale risulti significativa.

La Corte valorizza, dunque, una lettura sostanziale dell’attenuante, fondata non su parametri astratti ma sulla concreta offensività della condotta, in coerenza con l’esigenza di assicurare tutela effettiva alla persona offesa minorenne.

Parallelamente, il decisum evidenzia l’autonomia del giudizio relativo al reato di pornografia minorile, per il quale la verifica della minore gravità richiede una specifica ponderazione degli elementi di disvalore, non potendo essere desunta automaticamente dalla valutazione svolta per la violenza sessuale.

Ne emerge una distinzione metodologica tra fattispecie incriminatrici che, pur contigue sotto il profilo della tutela del minore, impongono autonome verifiche in punto di offensività e trattamento sanzionatorio.


Inquadramento dell’istituto

La circostanza attenuante del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. richiede una valutazione globale delle modalità della condotta, del grado di compressione della libertà sessuale e delle condizioni della vittima, al fine di verificare la concreta entità dell’offesa.

In presenza di condotte reiterate, la giurisprudenza esclude la configurabilità dell’attenuante quando la ripetizione degli atti evidenzi un’intensità del dolo e una lesione non lieve del bene giuridico, incompatibili con la qualificazione del fatto in termini di minore gravità.

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