Dire che il denaro è stato speso per esigenze personali non basta a escludere l’autoriciclaggio. L’art. 648-ter.1 c.p. prevede un limite per la mera utilizzazione o il godimento personale, ma lo colloca fuori dai casi descritti nei commi precedenti. Occorre perciò esaminare l’intera sequenza delle operazioni, non soltanto la destinazione finale.
Per la persona indagata, la verifica riguarda il reato da cui proverrebbero le utilità, la partecipazione a quel reato e il comportamento successivo che viene contestato come autoriciclaggio. Questi passaggi non possono essere sostituiti da un richiamo generico alla provenienza “sospetta” del patrimonio.
La condotta descritta dalla norma
Il primo comma riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti da quel delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.
Il testo attuale non è limitato ai soli delitti non colposi: quella limitazione è stata rimossa nel 2021. La disposizione contiene anche una previsione per utilità provenienti da contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Un’analisi basata esclusivamente sul testo originario rischia quindi di descrivere in modo incompleto l’ambito vigente.
Per accertare l’autoriciclaggio non basta individuare un guadagno illecito. Devono essere esaminati il comportamento successivo, la sua riconducibilità alle attività indicate e il concreto ostacolo all’identificazione della provenienza. L’esame delle singole operazioni e dei loro collegamenti è parte centrale della verifica.
Dove si trova oggi il limite del godimento personale
Nel testo vigente la previsione si trova al quinto comma. Stabilisce la non punibilità delle condotte di mera utilizzazione o godimento personale fuori dai casi dei commi precedenti. Le decisioni anteriori alla riforma del 2021 possono richiamarla come quarto comma: il diverso numero deve essere spiegato quando si utilizza un precedente.
La clausola non afferma che ogni operazione diventi irrilevante se il denaro è infine utilizzato per una spesa privata. La verifica riguarda ciò che è avvenuto prima e il rapporto tra quei passaggi e la fattispecie incriminatrice. È improprio considerare automaticamente personali tutte le operazioni compiute attraverso un conto intestato a una persona fisica.
La non punibilità per autoriciclaggio non equivale inoltre a una dichiarazione di liceità del reato presupposto. Anche quando la clausola è applicabile, restano da esaminare la responsabilità per il fatto originario e le altre conseguenze previste dalla legge.
Il principio della Cassazione sul consumo finale
Nella sentenza n. 30399 del 2018, la seconda sezione penale della Cassazione ha esaminato il richiamo al godimento personale in un procedimento cautelare. La decisione ha escluso che la destinazione finale a un debito personale rendesse irrilevanti precedenti operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza.
Il punto del precedente riguarda quindi l’uso diretto delle utilità e il rapporto con le condotte già riconducibili all’autoriciclaggio. Non autorizza a formulare un elenco universale di spese sempre consentite o sempre punibili. Per applicarlo occorre ricostruire l’operazione concreta e tenere presente il testo normativo successivo.
La decisione era relativa al controllo di un sequestro e non costituisce una regola secondo cui ogni pagamento di un debito personale integra il reato. Il tipo di provvedimento, la situazione accertata e il principio interpretativo vanno tenuti distinti.
Perché serve una cronologia delle movimentazioni
La ricostruzione deve partire dalla produzione del provento e seguire la sua destinazione. Importi, date, conti, intestazioni, causali e documenti delle operazioni permettono di distinguere movimenti differenti che una descrizione sommaria potrebbe confondere.
Se è indicata una spesa personale finale, occorre verificare da quale disponibilità sia stata finanziata e quali passaggi l’abbiano preceduta. La mera presenza di più trasferimenti non sostituisce l’accertamento dei requisiti del reato; allo stesso tempo, il fatto che gli investigatori abbiano ricostruito i trasferimenti non dimostra necessariamente che le operazioni non fossero ostacolative.
Il fascicolo deve consentire di capire quali somme vengono considerate provento del reato presupposto e con quale motivazione. Nei conti che ricevono entrate di origine diversa, non ogni uscita può essere etichettata indistintamente come utilizzo di proventi illeciti senza spiegare la ricostruzione probatoria adottata.
Partecipazione al reato presupposto e differenza dal riciclaggio
L’autoriciclaggio riguarda l’autore o il concorrente nel reato da cui derivano le utilità. Il riciclaggio dell’art. 648-bis opera invece fuori dai casi di concorso in quel reato. La posizione di chi abbia compiuto un’operazione successiva va dunque ricostruita anche rispetto alla vicenda originaria.
Un legame familiare, societario o professionale non dimostra automaticamente una partecipazione al reato presupposto. Occorre identificare il contributo personale e gli elementi che lo sostengono. La qualificazione non può essere scelta soltanto in base a chi risulta formalmente titolare del conto o del bene.
Se più persone intervengono nelle operazioni, bisogna valutare il ruolo e la conoscenza di ciascuna. La presenza di un autore del reato originario nella sequenza non rende indistintamente tutti gli altri autori di autoriciclaggio; le regole sul concorso e i rapporti fra le fattispecie richiedono un esame specifico.
Le domande centrali per la verifica difensiva
L’analisi riguarda l’origine delle utilità, la partecipazione al fatto presupposto, la condotta successiva, la categoria di attività in cui si colloca e l’ostacolo concreto. Solo dopo questa ricostruzione si può valutare il limite della mera utilizzazione o del godimento personale.
La difesa deve confrontare la contestazione con i documenti disponibili e con il provvedimento eventualmente impugnato. Il nome della spesa, da solo, non risolve il problema: contano la sequenza, le modalità e le prove del comportamento attribuito alla singola persona.
Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sul reato di riciclaggio.
Fonti normative e giurisprudenziali
Art. 648ter.1 c.p. — Normattiva; Art. 648bis c.p. — Normattiva; Cassazione, sez. II, udienza 7 giugno 2018, deposito 5 luglio 2018, n. 30399 — testo della decisione riprodotto da EIUS; Corte di cassazione, Rassegna penale 2020, volume I, pagina editoriale 211 — richiamo a Cass. n. 30399/2018. Testi normativi consultati il 10 ottobre 2026.
Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.
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Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.
Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.






















































































