Articolo 648 bis codice penale – Riciclaggio
L’articolo 648 bis del codice penale italiano tratta del reato di riciclaggio, ovvero l’azione di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività delittuose, con l’intento di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro le operazioni di riciclaggio e la dissimulazione delle origini illecite dei beni.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 648 bis codice penale – Riciclaggio
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver effettuato operazioni finanziarie o trasferimenti di beni con l’intento di nascondere la loro origine illecita. Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 648 bis del codice penale:
- Acquisto di immobili con denaro proveniente da attività delittuose.
- Deposito in banca di somme di denaro derivanti da attività illegali.
- Investimento in attività commerciali di denaro illecito.
- Trasferimento all’estero di fondi derivanti da reati.
- Acquisto di beni di lusso con denaro di provenienza illecita.
- Utilizzo di società fittizie per mascherare la provenienza di fondi illegali.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 648 bis codice penale – Riciclaggio
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 648 bis codice penale – Riciclaggio e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
Note procedurali:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito (384 c.p.p.); secondo comma, non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
Testo dell’articolo 648 bis del codice penale
Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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