Home Giurisprudenza, articoli e commenti Telefono sequestrato per maltrattamenti: la confisca obbligatoria non basta
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Un telefono indicato come strumento dei maltrattamenti non può essere mantenuto sotto sequestro mediante il solo richiamo alla futura confisca obbligatoria. La sentenza n. 37276/2026 distingue il pericolo che la disponibilità del bene consenta nuove condotte dalle ragioni che impongono di anticiparne l’ablazione. Riscontrata l’assenza di motivazione su entrambi i profili, la Cassazione annulla senza rinvio e dispone la restituzione all’avente diritto.
Indice dei contenuti
Dal sequestro probatorio a due diverse finalità preventive
Il Giudice per le indagini preliminari aveva convertito il sequestro probatorio del telefono dell’indagato in sequestro preventivo, richiamando i commi 1 e 2 dell’art. 321 c.p.p. e la confisca prevista dall’art. 572-bis c.p. Il Tribunale aveva respinto il riesame. Il ricorso per cassazione denunciava la mancanza della motivazione sulla configurabilità del reato e sul pericolo cautelare, oltre a contestare l’applicabilità temporale della nuova confisca.
La distinzione tra i titoli del vincolo era essenziale. Il sequestro probatorio serve all’accertamento dei fatti. Il sequestro preventivo richiamato nel caso poteva invece impedire che il telefono favorisse ulteriori condotte oppure assicurare la disponibilità di un bene destinato alla confisca. La conversione del titolo richiedeva dunque ragioni coerenti con le nuove funzioni, senza poter vivere del solo fatto che il dispositivo fosse già materialmente trattenuto.
La nuova confisca e la questione temporale rimasta fuori dal merito
L’art. 572-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 dicembre 2025, n. 181, prevede, in caso di condanna o applicazione della pena per maltrattamenti, la confisca dei beni utilizzati anche in parte per commettere il reato. La disposizione menziona espressamente strumenti informatici, telematici e telefoni cellulari. La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2025.1
La difesa sosteneva che convivenza e condotte fossero cessate prima dell’entrata in vigore della norma. La Cassazione dichiara inammissibile la censura: la contestazione provvisoria descriveva condotte protratte anche successivamente e l’affermazione difensiva richiedeva, secondo la Corte, un accertamento di fatto incompatibile con il controllo esercitabile in quella sede. La pronuncia non enuncia quindi un principio di retroattività della confisca. Decide sull’inammissibilità della deduzione rispetto al quadro cautelare e ai limiti del rimedio.
È inammissibile anche la censura sul fumus commissi delicti, ossia sulla configurabilità del reato posto a fondamento del vincolo. La Corte riscontra un percorso motivazionale e collega la sua concisione all’assenza di specifiche contestazioni nel riesame. Il punto accolto riguarda un requisito diverso: la concreta necessità della misura.
Due pericoli da dimostrare con argomenti differenti
Per il sequestro impeditivo del comma 1 occorre spiegare come la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne altri. Il richiamo a ulteriori condotte successive alla misura personale non assolve questo onere se non ne vengono indicati il contenuto e l’incidenza. Nel caso deciso il Tribunale aveva evocato una reiterazione indiretta, senza precisare quali comportamenti fossero stati tenuti e come giustificassero il vincolo sul telefono.
Per il sequestro finalizzato alla confisca, previsto dal comma 2, l’interrogativo riguarda invece l’anticipazione della sottrazione del bene: perché non si può attendere la decisione che dispone la confisca? La Cassazione richiede le ragioni per cui, nelle more, il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il Tribunale si era limitato a richiamarne la confiscabilità obbligatoria, senza affrontare questo passaggio.
Il riferimento alle Sezioni unite n. 36959/2021 sostiene la distinzione: l’autonomia delle due figure di sequestro comporta diversi contenuti motivazionali, mentre l’obbligatorietà della confisca non rende superflua la giustificazione dell’anticipazione cautelare. Nel precedente il principio è formulato in rapporto alla confisca ex art. 240 c.p.; la sentenza qui commentata ne utilizza il fondamento anche per il nuovo art. 572-bis c.p.2
La necessità del sequestro non coincide con la destinazione finale del bene
La soluzione è persuasiva perché conserva la differenza temporale tra misura cautelare e conseguenza della condanna. Il telefono, pur se indicato come strumento del reato, resta un oggetto di uso normalmente lecito. La sua confiscabilità dipende dal rapporto con un fatto da accertare e dal provvedimento previsto dalla norma. Anticipare la privazione richiede perciò una ragione riferita alla situazione attuale.
L’obiezione più immediata è che l’uso del telefono per reiterare le condotte possa già giustificare la sua sottrazione. Questo è possibile se il decreto descrive il rischio e il collegamento con la disponibilità del dispositivo. Proprio il comma 1 offre il titolo per fronteggiare tale pericolo. Il difetto censurato dalla Corte consiste nell’averlo soltanto evocato, lasciando ignote le condotte che avrebbero dovuto dimostrarlo. Analogamente, per il comma 2, la finalità di assicurare la futura confisca deve essere collegata a elementi concreti che rendano necessaria l’anticipazione.
La distinzione evita anche di estendere oltre il suo ambito l’eccezione relativa ai beni intrinsecamente illeciti. Le Sezioni unite ammettono una motivazione limitata alla loro appartenenza alla categoria confiscabile quando fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Il telefono considerato come strumento di maltrattamenti non acquista quella natura per il semplice richiamo alla confisca obbligatoria.
Sul diverso problema della prova della ricezione del dispositivo, si confronti la pronuncia sul telefono nascosto prima dell’ingresso in carcere. La decisione delle Sezioni Unite sui crediti Superbonus mostra invece come la qualificazione e la consumazione del reato incidano sul sequestro finalizzato alla confisca.
La motivazione apparente e la restituzione del telefono
Nel ricorso contro l’ordinanza di riesame di un sequestro preventivo il controllo previsto dall’art. 325, comma 1, c.p.p. è limitato alla violazione di legge. Qui la Cassazione ravvisa l’assenza integrale, o la mera apparenza, della motivazione su un requisito costitutivo del vincolo: il difetto supera quindi la soglia della semplice insufficienza o illogicità argomentativa.3
Il dispositivo annulla senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale sia il decreto di conversione e dispone la restituzione del telefono all’avente diritto. L’esito riguarda il vincolo cautelare esaminato; non definisce l’accusa di maltrattamenti. La ragione determinante è la mancata dimostrazione della necessità di trattenere il bene secondo ciascuna delle due funzioni invocate. La nuova previsione di confisca rafforza la risposta patrimoniale al reato, lasciando distinto il controllo sulla legittimità della sua anticipazione.
Note e riferimenti
Legge 2 dicembre 2025, n. 181, art. 1, comma 1, lettera c), introduzione dell’art. 572-bis c.p.; entrata in vigore 17 dicembre 2025. ↩
Cass. pen., Sez. Unite, sent. 24 giugno 2021, dep. 11 ottobre 2021, n. 36959, motivazione, §§ 6.3, 7-9 e 12. Per l’applicazione all’art. 572-bis c.p., Cass. pen., Sez. VI, sent. 10 settembre 2026, dep. 23 ottobre 2026, n. 37276, §§ 4-5. ↩
M. Cassano, voce sub art. 325 c.p.p., aggiornamento di F. Giunchedi e C. Santoriello, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Gaito, Wolters Kluwer, § 3, «L’atto di ricorso e i motivi deducibili», per la distinzione tra vizi motivazionali e carenze radicali riconducibili alla violazione di legge. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. DE AMICIS Gaetano – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto – Relatore
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
Dott. TONDIN Federica – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] [OMISSIS]
avverso l'ordinanza del 21/05/2026 del TRIB. LIBERTA' di Benevento
Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OMISSIS] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la conversione del sequestro probatorio del telefono cellulare in uso all'indagato, sottoposto a procedimento per il reato di cui all'art. 572, commi 1, 2 e 5, cod. pen., in sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche in funzione della confisca prevista dall'art. 572-bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, deducendo l'integrale mancanza di motivazione sia in ordine al fumus commissi delieti del reato di maltrattamenti, ritenuto sul solo presupposto della correttezza della contestazione formulata nell'imputazione provvisoria, sia con riguardo al periculum in mora, che il Tribunale avrebbe desunto mediante un mero richiamo al contenuto del provvedimento sottoposto a riesame, apoditticamente reputato immune da censure, senza confrontarsi con i rilievi difensivi formulati nell'interesse dell'indagato.
In particolare, secondo la difesa, quanto a tale ultimo profilo, la motivazione del Tribunale avrebbe fatto leva, da un lato, su ulteriori condotte che il ricorrente avrebbe asserita mente posto in essere, senza tuttavia precisarne il contenuto; dall'altro, sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 572-bis cod. pen. Quest'ultimo assunto sarebbe erroneo, poiché tanto la coabitazione con la persona offesa quanto la consumazione dei maltrattamenti sarebbero cessate prima dell'entrata in vigore della disposizione. Difetterebbe, inoltre, ogni motivazione in ordine alle ragioni idonee a giustificare l'anticipazione dell'ablazione mediante l'adozione del sequestro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati e deve essere accolto con riguardo al denunciato difetto di motivazione in ordine al periculum in mora.
2. La censura relativa al fumus commissi delieti è inammissibile.
Il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto dell'esistenza di un percorso motivazionale volto a sostenere la configurabilità del reato posto a fondamento del sequestro. La concisione della relativa argomentazione trova, del resto, giustificazione nell'assenza di specifici rilievi formulati sul punto con la richiesta di riesame.
3. È parimenti inammissibile la censura con la quale si contesta l'applicabilità alla fattispecie dell' art. 572-bis cod. pen.
La contestazione provvisoria concerne, pacificamente, condotte indicate come permanenti sino all'attualità, commesse anche successivamente all'entrata in vigore della disposizione richiamata. Per converso, la deduzione difensiva secondo cui la coabitazione sarebbe cessata in epoca anteriore, con conseguente consumazione dei maltrattamenti prima dell'entrata in vigore della norma citata, oltre a essere meramente assertiva, postula un accertamento di fatto incompatibile con i limiti del sindacato devoluto in materia di cautela reale.
4. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto all'adempimento dell'onere motivazionale concernente il periculum in mora, sia che si consideri il sequestro nella sua funzione impeditiva, sia che l'intervento cautelare venga apprezzato quale anticipazione della confisca obbligatoria oggi prevista, per il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., dall'art. 572-bis cod. pen. in relazione ai "beni, ivi compresi… i telefoni cellulari che risultino essere stati utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione del reato", ipotesi parimenti evocata dai giudici della cautela.
4.1. Come chiarito, in motivazione, dalla sentenza "[OMISSIS]" delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24 giugno 2021), i moduli argomentativi richiesti nelle due ipotesi sopra indicate devono essere differenti, poiché, diversamente, verrebbe meno la distinzione tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.
Con riguardo al sequestro impeditivo, il giudice è tenuto a illustrare la concreta possibilità che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Nel caso, invece, del sequestro disposto in funzione della confisca, grava sul giudice della cautela l'onere di indicare le ragioni per le quali, prima dell'adozione dell'ablazione definitiva, il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Ciò che rileva nella specie è che le Sezioni Unite "[OMISSIS]", nel rimarcare il differente contenuto dei due moduli motivazionali, hanno tuttavia affermato che l'obbligo di motivazione relativo al periculum in mora riguarda ogni sequestro, compreso quello strumentale a confische obbligatorie.
5. L'ordinanza impugnata riproduce, con riguardo a tali profili, i vizi argomentativi già riscontrabili nel provvedimento di sequestro sottoposto a riesame.
5.1. Il Tribunale, infatti, si limita a fare un richiamo generico al provvedimento impugnato, valorizzando una supposta reiterazione, sia pure indiretta, di condotte analoghe a quelle denunciate dalla persona offesa, che il ricorrente avrebbe asseritamente posto in essere dopo l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale. Non ne risulta, tuttavia, precisato il contenuto, né appare illustrata la concreta incidenza delle stesse sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione della condotta contestata, ovvero la specifica rilevanza ai fini del rischio di recidiva nella medesima fattispecie criminosa o in reati analoghi.
Ne consegue la conferma del carattere apodittico o, comunque, meramente apparente dell'argomentazione, vizio che inficia, a monte, il decreto sottoposto a riesame e, per derivazione, l'ordinanza impugnata con il ricorso, sotto il profilo di cui all' art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per l'integrale mancanza della necessaria motivazione su un elemento costitutivo dell'intervento cautelare adottato.
5.2. Quanto al sequestro funzionale ad anticipare gli effetti della futura confisca obbligatoria, il Tribunale, non diversamente dal giudice della cautela, si è limitato a richiamare la confiscabilità obbligatoria del telefono cellulare sequestrato. Tale rilievo, per quanto già osservato, non esonerava tuttavia dall'onere di indicare le ragioni, distinte da quelle proprie del sequestro impeditivo, che avrebbero giustificato, nel caso concreto, l'anticipazione della futura ablazione.
Anche sotto tale profilo ricorre, pertanto, un difetto integrale di motivazione, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, annullando il provvedimento impugnato altresì con riguardo a tale distinta funzione del vincolo cautelare.
Da tali considerazioni consegue la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Benevento in data 29 aprile 2026, disponendo la restituzione del telefono cellulare in sequestro in favore dell'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2026.