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Un telefono trovato addosso a un detenuto non dimostra automaticamente che egli lo abbia ricevuto dopo aver assunto quella qualità. La Sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37752 del 2026, annulla con rinvio una condanna perché non era stata adeguatamente esaminata l’ipotesi dell’occultamento anteriore all’ingresso in carcere. La distinzione riguarda la condotta prevista dalla legge e il momento in cui deve essere provata.
Indice dei contenuti
Dal rinvenimento del telefono alla prova della condotta
La vicenda nasce dal ritrovamento di un microtelefono con scheda SIM, occultato nel corpo di una persona detenuta in un istituto penitenziario. La condanna per l’art. 391-ter, terzo comma, c.p. era stata confermata in appello: secondo i giudici di merito, il rinvenimento presupponeva la precedente ricezione indebita dell’apparecchio.
La difesa aveva però prospettato una diversa successione degli eventi: il ricorrente sarebbe entrato in carcere con il telefono già nascosto e sarebbe stato immediatamente collocato in isolamento, senza contatti con altre persone, fino alla perquisizione del mattino seguente. La Cassazione non presenta questa ricostruzione come un fatto definitivamente accertato. La considera un’alternativa plausibile che la motivazione di condanna non aveva sufficientemente vagliato.1
Il possesso dell’oggetto consente di porre una domanda sulla sua provenienza, ma non identifica necessariamente il momento in cui esso è stato ricevuto. In un reato che richiede una qualifica dell’autore, quel momento può cambiare la qualificazione del fatto: ricevere un bene quando si è già detenuti e conservarlo dopo averlo acquisito da liberi sono sequenze diverse.
Le due condotte del detenuto previste dall’art. 391-ter
Il terzo comma dell’art. 391-ter punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il detenuto che indebitamente riceve oppure utilizza un telefono o un altro dispositivo idoneo a comunicare. La ricezione e l’utilizzazione sono condotte alternative: per la prima non occorre provare anche una comunicazione effettivamente realizzata. Rimane però necessario dimostrare proprio la condotta di ricezione riconducibile al soggetto qualificato dalla norma.2
La struttura della disposizione è distinta da quella del primo comma, che considera, fra le altre, la condotta di chi procura il dispositivo a un detenuto o lo introduce nell’istituto per renderlo disponibile a una persona detenuta. Il commentario sottolinea questa articolazione e l’autonomia delle forme di condotta: l’individuazione dell’autore e dell’azione concretamente contestata precede la valutazione dell’offesa arrecata al regime delle comunicazioni.3
Su tale base la sentenza richiama un precedente della medesima sezione, n. 25287 del 2026: l’occultamento del telefono prima dell’assunzione della qualità di detenuto, seguito dall’introduzione in carcere, non corrisponde di per sé né alla ricezione né all’utilizzazione previste dal terzo comma. Il richiamo viene assunto qui nei termini in cui è riportato dalla decisione commentata, che lo applica al problema della cronologia dell’acquisizione.4
Perché l’occultamento non colma la prova mancante
L’obiezione più immediata alla soluzione è che un occultamento particolarmente accurato manifesti la volontà di eludere i controlli e assicuri una disponibilità indebita del dispositivo. Questo dato può descrivere la clandestinità del possesso; resta però distinto dalla condotta specificamente richiesta dalla fattispecie contestata. Anche un possesso consapevole e nascosto può derivare da un’acquisizione anteriore alla detenzione.
La valutazione dell’elemento materiale non può essere sostituita da un giudizio sulla maggiore o minore riprovevolezza delle modalità di occultamento. Se manca la prova dell’uso, la condanna fondata sulla ricezione richiede di spiegare perché il dispositivo sia stato acquisito dal soggetto nella qualità prevista dalla disposizione. La continuità della disponibilità del bene non trasforma automaticamente un atto precedente in una nuova ricezione.
La pronuncia rende così evidente il rapporto fra tipicità e prova. La tipicità individua il fatto che deve essere dimostrato; il ragionamento probatorio deve poi distinguere quel fatto dalle alternative compatibili con i dati emersi. Nella motivazione censurata il collegamento fra telefono rinvenuto e ricezione da detenuto era affermato come necessario, mentre la particolare vicinanza temporale all’ingresso in istituto rendeva concretamente rilevante l’ipotesi concorrente.
L’accertamento del reato va distinto dalla funzione cautelare del bene: la decisione sul sequestro di un telefono per maltrattamenti riguarda proprio questo secondo piano. Il problema della cronologia della prova è affrontato, in un diverso contesto, nella sentenza sulle riprese video e l’ora legale.
Il nuovo giudizio e le questioni assorbite
La Cassazione annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per una nuova valutazione della sussistenza della fattispecie. Dovrà essere esaminata l’eventualità che il telefono fosse già occultato al momento dell’ingresso, ovvero spiegata la ragionevole certezza che fosse stato ricevuto all’interno. L’annullamento non equivale a una ricostruzione definitiva favorevole all’imputato.
I motivi relativi alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alla recidiva rimangono assorbiti: non sono stati respinti né hanno formato oggetto di un accoglimento nel merito. La questione preliminare della presentazione del ricorso tramite PEC è invece risolta dalla Corte nel senso dell’ammissibilità, richiamando la disciplina transitoria del deposito telematico. Tale distinto passaggio non modifica il punto sostanziale della decisione.
La portata del principio consiste nella necessità di collocare temporalmente la condotta rispetto alla qualità richiesta all’autore. Per l’art. 391-ter, terzo comma, c.p., il ritrovamento del telefono costituisce un dato da interpretare; la ricezione indebita da detenuto è il fatto da provare. Confondere i due passaggi elimina un elemento della fattispecie proprio dove l’alternativa difensiva ne rende decisivo l’accertamento.
Note e riferimenti
Cass. pen., sez. VI, sent. 23 settembre 2026, dep. 28 ottobre 2026, n. 37752, motivi della decisione, §§ 3–5. ↩
Art. 391-ter, terzo comma, c.p., introdotto dall’art. 9 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. ↩
M. Schiavo, commento all’art. 391-ter c.p., in M. Ronco e B. Romano (a cura di), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, commento online, §§ 2–3, consultato il 4 novembre 2026. ↩
Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2026, n. 25287, Rv. 290559-01, richiamata da Cass. n. 37752/2026, motivi della decisione, § 3. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Nota redazionale: al § 3 della motivazione il richiamo iniziale all’art. 391-bis c.p. è riportato come presente nel testo del provvedimento; la disposizione sulle condotte relative ai dispositivi di comunicazione qui esaminate è l’art. 391-ter c.p.
Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. APRILE Ercole – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BENEDETTI Maria Grazia – Relatore
Dott. IANNICIELLO Mariella – Consigliere
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], [OMISSIS]
avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di Appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 21 gennaio 2026 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 22 maggio 2024, appellata da [OMISSIS], in relazione al reato di cui all'art. 391 ter comma 3 cod. pen.
Ad esito di una perquisizione del [OMISSIS], con l'aiuto di rilevatore di oggetti metallici, il personale operante rinveniva, occultato all'interno del corpo del ricorrente, un microtelefono dotato di scheda SIM di cui il [OMISSIS] assumeva la paternità.
2. Il ricorrente, tramite l'Avv. [OMISSIS], chiede l'annullamento della sentenza impugnata, articolando quattro motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1 Violazione di legge penale sostanziale in relazione all' art. 391-ter, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e manifesta illogicità della motivazione circa la prova della condotta di ricezione, avendo il giudice dedotto la condotta di indebita ricezione dal mero possesso del telefono cellulare, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie che escludevano la possibilità che [OMISSIS] avesse ricevuto il dispositivo all'interno della struttura penitenziaria.
2.2 Violazione di legge in relazione all' art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa e apparente motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di appello ha valutato la non applicabilità dell' art. 131-bis cod. pen. con una motivazione assertiva e stereotipata e cioè in considerazione della gravità del fatto -in relazione alle sofisticate modalità esecutive, esprimenti particolare pervicacia criminale- del pericolo cagionato dalla condotta e dalla elevata intensità del dolo.
La motivazione è generica e fondata su formule di stile.
2.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione apodittica.
2.4 Violazione di legge in relazione all' art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per aver ritenuto sussistente la recidiva reiterata, limitandosi alla constatazione formale dell'esistenza di precedenti penali, senza fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo.
3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., dissentendo dalle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale, in particolare assumendo la regolarità della presentazione del ricorso, ed insistendo per l'accoglimento dei motivi presentati.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2. Deve premettersi che, come documentato dall'annotazione effettuata dal funzionario della Corte di Appello di Palermo, il ricorso è stato presentato tramite PEC in data 21/05/2026, anziché mediante deposito nel portale dei servizi telematici come previsto dall'art. 111 bis del cod. proc. pen. cui rinvia l'art. 582 del cod. proc. pen.
Ciò non comporta, a differenza da quanto dedotto dal Procuratore Generale, l'inammissibilità del ricorso stesso, in quanto il D.M. del 26 giugno 2026 n. 114, all'art. 1 modifica il testo del comma 5 dell' art. 3 del D.M. del 29 dicembre 2023 n. 217, stabilendo che il deposito per il tramite modalità telematica per la Corte di Appello e Procura generale presso la Corte di Appello, con esclusioni di alcuni procedimenti che disciplinati dal successivo comma 5 bis, avverrà solamente a far data dal 1 luglio 2027, prorogando la disciplina che stabiliva il deposito al 31 dicembre 2026.
3. Nel merito, questa Corte osserva che il reato previsto dall'art. 391-bis cod. pen. al primo comma prevede un reato comune ("chiunque") che contempla tre condotte tra loro alternative, precisamente quelle di chi: 1) procura indebitamente a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni; 2) consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti; 3) introduce in un istituto penitenziario uno dei menzionati beni al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta.
Il terzo comma dell' art. 391-ter cod. pen. prevede invece un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il "detenuto" e ha anch'esso la struttura della norma a più fattispecie, delineando due condotte tra loro alternative, precisamente, quelle del detenuto che indebitamente "riceve" o "utilizza" un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni.
L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" implica che, affinché il reato sia integrato, non è necessario che il detenuto utilizzi il dispositivo per effettuare comunicazioni, ma è sufficiente che l'agente qualificato ne sia in possesso per averlo ricevuto.
La condotta di ricevere e utilizzare, dunque, deve essere commessa dal detenuto.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto accertato ai sensi del comma 3 dell'art. 391 ter cod. pen. 'dovendosi ritenere che il rinvenimento del microtelefono cellulare nella cavità anale dell'imputato presuppone la previa indebita ricezione dell'apparecchio medesimo'.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla difesa nel ricorso, [OMISSIS] è entrato nella casa circondariale di [OMISSIS] il [OMISSIS] nel pomeriggio, e in tarda serata ed è stato immediatamente posto in isolamento fiduciario per covid nella cella [OMISSIS], senza alcun contatto con altri soggetti, mentre la perquisizione con rilevatore di metalli è avvenuta la mattina del [OMISSIS], a distanza di poche ore dall'ingresso in istituto.
Il cellulare è stato rinvenuto occultato all'interno del corpo del detenuto; tale circostanza rende ragionevolmente plausibile che il dispositivo fosse stato nella disponibilità del [OMISSIS] prima dell'ingresso in carcere e non ricevuto all'interno.
In questo caso, esclusa l'utilizzazione dell'apparecchio, potrebbe non essere configurabile nemmeno la condotta di 'ricezione' da parte del ricorrente, tenuto conto che [OMISSIS] avrebbe potuto egli stesso introdurre, da soggetto libero, il telefono all'interno dell'istituto penitenziario, occultandolo all'interno del suo corpo in un momento precedente, ipotizzando il suo arresto dopo poco.
Giurisprudenza recente, che questo Collegio condivide, ha affermato che 'Non integra il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391- ter, comma 3, cod. pen., la condotta di chi, prima di assumere la qualità di detenuto, occulta un apparecchio telefonico all'interno del proprio corpo e successivamente lo introduce nell'istituto penitenziario, non essendo la stessa inquadrabile né nella nozione di ricezione, né in quella di utilizzazione del dispositivo, alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 6 n. 25287 del 04/03/2026, N., Rv 290559-01).
Ne deriva che non risulta sufficientemente vagliata, nella sentenza impugnata, la possibilità che [OMISSIS] abbia fatto ingresso in carcere già nascondendo il telefono all'interno del suo corpo, ovvero motivata la ragionevole certezza che abbia ricevuto il dispositivo all'interno del carcere.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei rimanenti motivi, attinenti alla causa di non punibilità ovvero al trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla ritenuta recidiva.
5. La sentenza impugnata deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà procedere a nuova valutazione, secondo i criteri indicati, della sussistenza della fattispecie incriminatrice nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo.
Conclusione
Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.