Gratuito patrocinio e certificato consolare: la tardività della richiesta va motivata

Corte suprema di cassazione · Quarta sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla con rinvio: non basta definire tardiva la richiesta inviata otto giorni prima dell’istanza di ammissione, senza dati oggettivi sui tempi di risposta del Consolato.

Una richiesta di certificazione consolare presentata otto giorni prima della domanda di gratuito patrocinio non può essere considerata tardiva sulla base di un’affermazione generica. Con la sentenza n. 37807, decisa il 30 settembre 2026 e depositata il 28 ottobre 2026, la Quarta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso dell’interessato e annullato con rinvio l’ordinanza che aveva confermato l’inammissibilità dell’istanza. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dovrà pronunciarsi nuovamente.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 37807/2026; udienza 30 settembre 2026; deposito 28 ottobre 2026.

Un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato l’istanza inammissibile: secondo il giudice, l’interessato non aveva dimostrato l’impossibilità di produrre la certificazione consolare relativa ai redditi all’estero.

Con ordinanza del 22 aprile 2026, il Presidente del medesimo Tribunale aveva rigettato il ricorso contro quella decisione. La ragione era il momento in cui il certificato era stato richiesto: otto giorni prima della presentazione dell’istanza di ammissione. Un intervallo giudicato insufficiente per ritenere che l’interessato si fosse attivato tempestivamente.

La difesa aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 79 e 94 del d.P.R. n. 115/2002. Sosteneva che la legge non fissasse un termine anteriore alla domanda entro cui rivolgersi al Consolato e che la richiesta presentata otto giorni prima dovesse considerarsi tempestiva. Deduceva inoltre l’assenza di redditi esteri, richiamando la detenzione ininterrotta dell’interessato in Italia da anni. Anche il Procuratore generale aveva chiesto l’accoglimento del ricorso.

La questione giuridica

L’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 prevede che, per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea corredi l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato.

L’art. 94, comma 2, disciplina l’impossibilità di produrre quel documento: in tale situazione l’interessato deve sostituirlo, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, comunemente indicata come autocertificazione.

La questione riguardava dunque il significato di questa impossibilità e i criteri per valutarla quando la richiesta al Consolato precede di pochi giorni l’istanza di patrocinio. In particolare, poteva il giudice escluderla limitandosi a ritenere tardiva la richiesta, senza indicare elementi concreti sui tempi necessari per ottenere il certificato?

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. La motivazione muove dalla funzione del patrocinio a spese dello Stato: assicurare una risposta tempestiva alla richiesta di tutela del diritto di difesa di chi non dispone dei mezzi necessari.

Secondo l’orientamento richiamato dalla sentenza, l’impossibilità di produrre la certificazione consolare può dipendere dalla mancata risposta a una richiesta presentata prima dell’istanza di ammissione, oppure da tempi di rilascio incompatibili con l’urgenza di assicurare la difesa di fiducia. La Corte collega questa lettura anche all’art. 6, par. 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa.

Nel caso esaminato, l’interessato aveva formalmente richiesto il certificato prima di domandare l’ammissione al patrocinio. La legge, osserva la Cassazione, non stabilisce un termine minimo di anticipo per rivolgersi al Consolato.

Per giudicare tardiva la richiesta, il provvedimento avrebbe dovuto indicare dati oggettivi sui tempi di risposta dell’autorità consolare, ricavati da casi noti o comunque conoscibili dall’interessato. Soltanto su questa base sarebbe stato possibile spiegare perché l’attivazione otto giorni prima fosse insufficiente. Il generico richiamo alla mancata tempestività non soddisfa tale esigenza.

La Corte ha pertanto annullato il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio. La sentenza non dispone direttamente l’ammissione al beneficio.

Il commento

Il rilievo della pronuncia consiste nel rendere verificabile il giudizio sulla tempestività della richiesta. Per escludere l’impossibilità di ottenere il certificato sulla base di una presunta tardiva attivazione, il giudice deve spiegare quale anticipo fosse concretamente esigibile. Occorre confrontarsi con i tempi dell’autorità consolare e con l’esigenza di assicurare la difesa in tempo utile.

Gli otto giorni restano un dato del caso concreto: la Cassazione non li trasforma in un termine sempre sufficiente. L’assenza di un anticipo minimo fissato dalla legge non elimina la verifica dell’impossibilità di produrre il documento, né gli altri requisiti dell’ammissione.

Per chi presenta l’istanza, la conseguenza pratica è la rilevanza della documentazione dell’avvenuta richiesta al Consolato e degli elementi che ne spiegano la collocazione temporale rispetto alle esigenze difensive. Per il giudice, è necessario motivare sulla base di circostanze verificabili, senza applicare un anticipo minimo astratto, non giustificato dai dati del caso concreto.

Resta distinta la verifica delle condizioni economiche: l’assenza di redditi esteri era stata sostenuta dalla difesa, ma la sentenza non contiene un autonomo accertamento reddituale. L’esito favorevole del ricorso impone una nuova decisione sul ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità, senza equivalere di per sé al riconoscimento del patrocinio.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
Fissa un appuntamento

Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.


Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento fornito, con anonimizzazione dei dati personali

Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione quarta penale, sentenza n. 37807; udienza del 30 settembre 2026; deposito del 28 ottobre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. SERRAO Eugenia – Presidente

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere

Dott. MARI Attilio – Consigliere

Dott. MARZO Maria Concetta – Relatore

Dott. DELLA VALLE Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS];

avverso l’ordinanza del 22/04/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Concetta Marzo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Fabio Picuti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 aprile 2026, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del medesimo Tribunale che dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente, in ragione del fatto che l’interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ([OMISSIS]), non aveva fornito la dimostrazione dell’impossibilità di produrre la certificazione consolare attestante l’importo dei redditi prodotti all’estero, non avendone fatta tempestiva richiesta al Consolato competente.

L’ordinanza impugnata ha confermato la dichiarazione di inammissibilità sostenendo l’insussistenza dell’ipotesi di impossibilità a produrre la certificazione consolare, che autorizza la sostituzione con l’autocertificazione, poiché l’interessato non si era attivato “tempestivamente” per ottenerla, avendone fatto richiesta al Consolato competente soltanto otto giorni prima della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS] a mezzo del suo difensore, fondato su un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 79 e 94 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Osserva il ricorrente che, ai fini della valutazione dell’impossibilità a produrre la certificazione consolare, l’art. 94, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, non prevede alcun termine antecedente alla presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro cui avanzare la richiesta del certificato al Consolato competente, che deve ritenersi tempestiva la richiesta di certificazione presentata, a mezzo fax, otto giorni prima dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che, comunque, è pacifica l’insussistenza di reddito prodotto all’estero poiché l’interessato è detenuto in Italia ininterrottamente dal [OMISSIS].

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che lo spirito che informa la normativa sul patrocinio a spese dello Stato è quello di dare rapida risposta ad un’istanza volta ad ottenere la realizzazione di un diritto fondamentale della persona, quale è quello alla difesa nel processo, connotato da un rapporto fiduciario con il patrocinante, e che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l’obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti, tant’è che il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l’interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell’istanza ha natura meramente ordinatoria (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, [OMISSIS], Rv. 283215 – 01).

Va osservato, inoltre, che il disposto di cui all’art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che “Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”. Mentre, l’art. 94, comma 2, D.P.R. cit., dispone che “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenente all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. È consentito, dunque, al cittadino extracomunitario presentare un’autocertificazione attestante l’importo dei redditi percepiti nell’anno di competenza, qualora sia ‘impossibile’ produrre, insieme con l’istanza, la documentazione consolare richiesta.

Risulta necessario allora comprendere quale significato il legislatore abbia assegnato al sostantivo ‘impossibile’, di cui all’art. 94 D.P.R. n. 115/2002, per giustificare la sostituzione della documentazione proveniente dallo Stato estero con l’autocertificazione.

La giurisprudenza di legittimità ha già sul punto precisato che per ‘impossibilità’ deve intendersi ogni evenienza che impedisca di corredare l’istanza con la certificazione consolare, sia perché la domanda formulata all’autorità statuale prima dell’istanza di ammissione al patrocinio non abbia trovato risposta, sia perché il tempo necessario per ottenerla si profili comunque incompatibile con l’urgenza di assicurare tempestivamente la difesa di fiducia nel procedimento in cui l’interessato è coinvolto. Aggiungendo che tale interpretazione consente di rispettare e attuare il principio di cui all’art. 6 CEDU, secondo cui l’accusato non solo ha il diritto di avere un difensore di fiducia e di poter essere assistito gratuitamente, in assenza di mezzi per retribuirlo, ma ha anche il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (par. 3, lett. b)), intrinsecamente connesso con la tempestiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 8304 del 26/11/2024, dep. 2025, [OMISSIS], Rv. 287548 – 01; Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, [OMISSIS], Rv. 282607 – 01).

La Corte di legittimità, quindi, ha già affermato che l’istanza presentata dall’imputatostraniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 2007 che, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, ha incidentemente affermato che la mancata produzione di quella certificazione comporta l’inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato soltanto in difetto, non anche in presenza, della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 94, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 (Sez. 4, n. 53557/2017 del 08/11/2017, [OMISSIS], Rv. 271365 – 01; Sez. 4, n. 17003 del 15/01/2009, [OMISSIS], Rv. 243477 – 01).

3. Secondo lo spirito della normativa in argomento e dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che, nel caso in esame, il Tribunale non ha correttamente valutato la sussistenza della condizione di ‘impossibilità’ a produrre la certificazione consolare da parte dell’interessato, che aveva formalmente avanzato la richiesta all’autorità competente, prima della presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in assenza peraltro di una espressa previsione di legge in relazione al termine entro cui presentare la richiesta di certificazione al Consolato competente.

Né può ritenersi sufficiente ad integrare una motivazione congrua e logica il generico riferimento alla circostanza che il ricorrente non ha “tempestivamente” avanzato la richiesta al Consolato competente. Sul punto, per rimanere esente da vizi, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto ancorare l’avverbio “tempestivamente” a dati oggettivi, legati a casi noti o comunque conoscibili dal ricorrente, da cui poter desumere i tempi di risposta del Consolato [OMISSIS] e, conseguentemente, l’intempestività della richiesta avanzata dal ricorrente otto giorni prima della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In caso contrario, la valutazione della tempestività o meno della richiesta all’autorità consolare rimarrebbe affidata al mero arbitro del giudice.

4. Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Così è deciso in Roma, il 30 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2026.