Patrocinio a spese dello Stato (artt. 79, 94, 99 d.P.R. 115/2002): il “CUI” penitenziario non è documento equipollente ai fini dell’identità anagrafica dell’istante

Patrocinio a spese dello Stato (artt. 79, 94, 99 d.P.R. 115/2002): il “CUI” penitenziario non è documento equipollente ai fini dell’identità anagrafica dell’istante

Abstract. La Corte di cassazione, Sez. IV, sent. 2 luglio 2025, n. 24410, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il rigetto dell’opposizione sul patrocinio a spese dello Stato, confermando che il solo codice “CUI” penitenziario non è idoneo a provare l’identità anagrafica dell’istante e che, in assenza di documentazione equipollente al documento d’identità, l’identità non è accertabile. Condanna alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di lite.

Massima

Il codice “CUI” penitenziario non è equipollente a un documento d’identità e, da solo, non consente la contezza dell’identità anagrafica; in assenza di documentazione equipollente al documento d’identità, l’identità personale non è accertabile.

Rif. Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 24410 del 02/07/2025.

Sintesi della sentenza

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione di un valido documento d’identità. L’istante era stato identificato solo tramite rilievi dattiloscopici e attribuzione del codice “CUI”, ritenuto utile per finalità amministrative e di esecuzione, non per l’accertamento anagrafico. La difesa ha proposto ricorso, deducendo violazione delle regole sulla competenza e contestando la pretesa necessità del documento ai sensi dell’art. 79 d.P.R. 115/2002, anche in considerazione della detenzione e del diritto di difesa.

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il motivo sulla competenza, non essendo stata allegata l’assenza di delega al giudice monocratico. Ha ricordato che, nel sistema del d.P.R. 115/2002, lo straniero può utilizzare strumenti dichiarativi e documentali alternativi (artt. 79 e 94), ma l’ammissione presuppone comunque la certezza dell’identità. Nel caso concreto, il giudice di merito ha escluso l’equipollenza del “CUI” e ha constatato la mancata produzione di documentazione sostitutiva idonea; il richiamo a un assegno postale non è stato ritenuto sufficiente. Spese processuali a carico del ricorrente e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla sulle spese di lite in favore dell’Amministrazione.

Note a sentenza

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, come delineato dagli artt. 76 ss. e 79 d.P.R. 115/2002, richiede l’accertamento dei presupposti di non abbienza e la verifica della identità personale dell’istante; per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’art. 79, commi 2 e 3, e l’art. 94 prevedono strumenti documentali e dichiarativi idonei a sostituire, nei limiti di legge, la certificazione consolare. La decisione ribadisce che la funzione garantistica dell’accesso non esonera dalla prova delle generalità: il codice “CUI” penitenziario non è di per sé equipollente a un documento d’identità e non consente, da solo, la “contezza” anagrafica; occorre, in difetto del documento, documentazione equipollente effettiva. La Corte valorizza il perimetro dei motivi deducibili (violazione di legge ex art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002) e conferma l’aspecificità della doglianza: non risulta allegata alcuna documentazione sostitutiva idonea, né è dimostrata l’equipollenza di atti diversi (assegno postale).

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

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