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ToggleValutazione della prova indiziaria: Cassazione annulla con rinvio la condanna per omicidio per difetto di capacità dimostrativa degli indizi
Art. 192 c.p.p.
Omicidio
Annullamento con rinvio
Il fatto
La vicenda processuale trae origine da una condanna per omicidio pronunciata dalla Corte di assise di appello di Catania, quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. Per quanto emerge dalla sentenza, l’imputato era stato ritenuto responsabile dell’uccisione della vittima, avvenuta il 7 gennaio 2014 presso un cimitero, e la Corte territoriale aveva proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il nodo ricostruttivo centrale riguardava il rapporto tra il momento dell’aggressione e l’allontanamento temporaneo dell’imputato dal cimitero per recarsi presso un’officina. La presenza fisica dell’imputato nel luogo del fatto poteva assumere rilievo indiziario solo ove fosse risultata temporalmente compatibile con l’aggressione; diversamente, la prospettazione difensiva relativa all’allontanamento avrebbe inciso sulla tenuta della ricostruzione accusatoria.
La Corte di assise di appello aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la durata dell’agonia, le dichiarazioni di alcune persone presenti nel cimitero, gli agganci delle celle telefoniche, le tracce biologiche ritenute compatibili con il profilo genetico dell’imputato sotto le unghie della vittima, il movente e l’assenza di tracce ematiche nell’autovettura. La Cassazione sottopone tali passaggi a un controllo incentrato sul metodo di costruzione del ragionamento indiziario, verificando se ciascun dato fosse stato previamente stabilizzato nella sua consistenza e solo dopo inserito in una valutazione complessiva del compendio probatorio.
La decisione della Cassazione
La Cassazione muove dal paradigma dell’art. 192, comma 2, c.p.p. e richiama la distinzione tra indizio e mera possibilità interpretativa: l’indizio, per poter essere utilizzato nel ragionamento probatorio, deve radicarsi in un fatto previamente accertato, dal quale sia consentito risalire al fatto ignoto mediante un’inferenza logica fondata su regole di esperienza affidabili. In assenza di prova diretta, la motivazione della condanna non può dunque costruire la responsabilità su dati rimasti instabili, ma deve verificare preliminarmente la consistenza di ciascun elemento prima della valutazione complessiva del compendio.
Un primo profilo censurato riguarda la collocazione temporale dell’aggressione. La Corte territoriale aveva desunto il momento dell’azione lesiva dalla durata dell’agonia; tuttavia, secondo quanto rilevato dalla Cassazione, il collegio peritale non aveva offerto una quantificazione temporale certa. La motivazione del giudice del rinvio avrebbe quindi superato tale margine di indeterminatezza attraverso un passaggio argomentativo ritenuto circolare, utilizzando a conferma di un dato non stabilizzato un ulteriore elemento indiziario, costituito dalle dichiarazioni sulle urla udite nel cimitero, a sua volta problematico sotto il profilo della precisione cronologica.
Un secondo profilo attiene all’alibi e agli agganci delle celle telefoniche. La sentenza impugnata aveva tratto dalla localizzazione delle utenze e dalle simulazioni dei tempi di percorrenza la conclusione che l’imputato si fosse allontanato dal cimitero dopo l’aggressione. La Cassazione rileva, però, una frizione logica tra la premessa della non piena affidabilità degli accertamenti tecnici e l’utilizzazione dei medesimi dati quale base sufficientemente certa della ricostruzione cronologica.
Analoga criticità viene individuata nella valorizzazione delle tracce biologiche ritenute compatibili con il profilo genetico dell’imputato. La Corte di merito aveva valorizzato la non esclusione della possibilità che il materiale genetico fosse riferibile alla traccia ematica e a una reazione difensiva della vittima. La Cassazione ritiene, tuttavia, che una mera possibilità ricostruttiva non sia sufficiente a integrare un indizio dotato di effettiva attitudine dimostrativa, tanto più in presenza di un rapporto di convivenza tra imputato e vittima e in assenza di un adeguato supporto tecnico sulla trasmigrazione del materiale biologico.
La decisione censura, infine, il trattamento motivazionale del movente e dell’assenza di tracce ematiche nell’autovettura. Il movente può assumere funzione di elemento di raccordo solo ove il compendio indiziario risulti già fondato su dati chiari, precisi e convergenti; non può, invece, colmare l’insufficiente stabilizzazione degli elementi probatori. Quanto alle tracce ematiche, la sentenza di merito non avrebbe svolto un autonomo confronto critico tra le diverse prospettazioni tecniche. Su tali rilievi si fonda l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
Perché questa sentenza è importante
La decisione valorizza un principio metodologico centrale nella valutazione della prova indiziaria: la valutazione complessiva non può supplire alla mancata stabilizzazione dei singoli dati. Il giudice deve prima verificare la consistenza fattuale, la precisione, la gravità e l’attitudine inferenziale di ciascun elemento; solo successivamente può procedere alla valutazione unitaria del compendio. La convergenza di dati equivoci, congetturali o non adeguatamente stabilizzati non consente, per mero accumulo, di pervenire a una base probatoria idonea a sostenere l’affermazione di responsabilità.
Sul piano difensivo, la sentenza conferma il rilievo del controllo metodologico sulla motivazione indiziaria. Nei processi fondati su scansioni cronologiche, localizzazioni telefoniche, accertamenti biologici, apporti consulenziali e movente, la difesa non è chiamata soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto, ma deve individuare le fratture logiche che impediscono al singolo dato di assumere effettiva capacità dimostrativa rispetto al thema probandum.
Il giudizio di rinvio resta rimesso alla piena valutazione del giudice di merito, ma entro il perimetro tracciato dall’annullamento. Non potrà essere riprodotto il percorso argomentativo già censurato; la nuova decisione dovrà confrontarsi con i criteri dell’art. 192 c.p.p., con la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e con l’obbligo di motivare in modo autonomo il rapporto tra elementi di accusa, dati tecnici e prospettazioni difensive.

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Sentenza integrale: Cass. V Sez. Pen., Sent. n. 16354/2026, depositata il 06/05/2026.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Elisabetta Maria Morosini – Presidente –
Luciano Cavallone
Paola Borrelli – Relatore –
Carlo Renoldi
Mario Morra
[OMISSIS]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’assise d’appello di Catania.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. [OMISSIS], per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo in via principale l’annullamento senza rinvio e, in subordine, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 3 luglio 2025 dalla Corte di Assise di appello di Catania – quale giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte − che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna di [OMISSIS] per l’omicidio della madre [OMISSIS], avvenuto il 7 gennaio 2014 presso il cimitero di [OMISSIS], riducendo la pena a quella di quindici anni di reclusione, previo riconoscimento della circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla circostanza aggravante del rapporto di parentela.
2. I fatti accertati dai Giudici di merito.
Il contesto personale e familiare in cui si colloca l’omicidio – di non poco rilievo nell’economia delle sentenze di merito − può essere così sintetizzato.
L’imputato – all’epoca quarantenne, in servizio nella Marina Militare − e la vittima vivevano insieme da quando era rientrato in Sicilia dopo la separazione dalla moglie, con la quale aveva abitato in Puglia. La famiglia era stata segnata dalla morte del padre del prevenuto, marito della persona offesa, e dalla morte prematura dell’unico fratello del [OMISSIS] per un tumore; questi tragici eventi − soprattutto la perdita di [OMISSIS] – avevano indotto nella [OMISSIS] un profondo stato di prostrazione, dal quale non si era mai ripresa.
L’imputato aveva un rapporto molto intenso con la madre, i due dormivano nello stesso letto e l’imputato la accompagnava quasi sempre al cimitero, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, dove la donna si recava quotidianamente per curare la cappella di famiglia. [OMISSIS] aveva intrapreso una relazione con [OMISSIS], all’inizio accettata dalla madre; in un secondo momento, tuttavia, a seguito di un banale episodio che aveva generato il disappunto della [OMISSIS] nei confronti della madre della ragazza, i due si erano lasciati, salvo poi riavvicinarsi e riallacciare la relazione, inizialmente all’insaputa della [OMISSIS]. Dopo la riappacificazione, [OMISSIS] e la [OMISSIS] avevano maturato il desiderio di andare a convivere e di far riavvicinare le famiglie, fissando, a questo scopo, un incontro per il 12 gennaio 2014, ma la [OMISSIS] aveva avuto la sensazione che [OMISSIS] non avesse ancora parlato alla madre dei loro progetti, nonostante le avesse dato rassicurazioni in tal senso.
Venendo al 7 gennaio 2014, l’istruttoria ha chiarito che [OMISSIS] e la madre erano stati per tutto il giorno al cimitero per rimuovere le decorazioni natalizie con cui la donna aveva voluto adornare la cappella. Intorno alle ore 16.15, l’imputato, rientrato dopo essersi allontanato per recarsi presso un’officina meccanica distante circa 4 Km dal cimitero, aveva invocato l’aiuto di alcune persone presenti e del custode del cimitero, presentandosi in stato di choc e segnalando di avere trovato la madre brutalmente ferita. La donna era effettivamente in gravissime condizioni all’arrivo dei testimoni ed era già deceduta quando era arrivato il personale dell’ambulanza del servizio 118, che ne aveva constatato il decesso.
Gli accertamenti che sono stati svolti nel corso del giudizio di merito, sia prima che dopo l’annullamento con rinvio di questa Corte, affidati a consulenti delle parti e a diversi periti, hanno individuato dei punti fermi circa la dinamica dell’aggressione patita dalla vittima.
La [OMISSIS], in un contesto di colluttazione, era stata colpita dapprima nel viale che porta alla cappella di famiglia, aveva subito una stretta al collo ed era stata attinta almeno tre volte al versante posteriore del capo, molto probabilmente con una pietra più piccola rinvenuta sporca di sangue; subito dopo, ella era stata trascinata in uno spazio ristretto tra due cappelle e lì colpita con le pietre più grandi, dei massi di circa 18 e 23 Kg.; l’aggressione le aveva provocato lesioni gravissime, interessando varie zone del corpo e, in particolare, provocandole danni polmonari e cerebrali che l’avevano condotta alla morte. Nel corso dell’aggressione, la [OMISSIS], molto probabilmente nel tentativo di difendersi, aveva subito fratture a una mano e colpi anche alle spalle e al costato.
Il secondo punto fermo era che l’imputato si era certamente allontanato dal cimitero per un certo lasso di tempo, nel corso del quale si era diretto con la propria auto presso l’officina meccanica situata a circa 4 km di distanza dal cimitero e poi si era fermato in un bar a prendere un caffè che aveva portato all’interno del cimitero. Nel corso di questo allontanamento, l’imputato aveva fatto e ricevute alcune telefonate, al suo amico [OMISSIS], al meccanico [OMISSIS] e alla fidanzata.
Due sono stati i nodi cruciali del processo, intorno ai quali si è sviluppata buona parte dell’attività di ricostruzione ed elaborazione degli indizi. Da una parte, gli sforzi dei Giudici di merito si sono concentrati sul tentativo di collocare precisamente il momento dell’aggressione, al fine di comprendere se fosse stata realizzata durante l’allontanamento dell’imputato, come da questi sempre sostenuto, o se tale allontanamento fosse avvenuto immediatamente dopo l’assalto perpetrato da [OMISSIS] ai danni della madre e fosse stato attuato da quest’ultimo solo per crearsi un alibi. Dall’altra, l’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di comprendere esattamente a che ora [OMISSIS] si era allontanato dal cimitero e la durata dell’allontanamento, sempre allo scopo di verificare la compatibilità cronologica con l’omicidio. Importanti in questa ricostruzione erano stati: le testimonianze di alcune donne che si trovavano al cimitero e che avevano sentito delle urla di donna, la ricostruzione dei tempi di percorrenza dell’imputato per arrivare e per tornare dall’officina, effettuati sia attraverso esperimenti pratici che grazie alle celle agganciate dal telefono suo e da quello della madre, rimasto in auto, oltre che l’individuazione della durata dell’agonia della vittima, da quando era stata colpita a quando era deceduta.
3. Il percorso processuale.
3.1. In primo grado l’imputato, giudicato con rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, era stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione.
3.2. Una prima sentenza di appello aveva riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio la condanna, previo espletamento di due perizie, l’una per accertare la localizzazione delle utenze telefoniche del [OMISSIS] e della [OMISSIS], l’altra per ricostruire i tempi necessari a coprire il tragitto tra il cimitero e l’officina che l’imputato aveva seguito; la Corte territoriale, nell’occasione, aveva ritenuto inaffidabili le dichiarazioni delle donne presenti al cimitero circa l’orario in cui si erano udite le urla di donna e, per giungere alla conferma della condanna, aveva valorizzato contra reum altri dati.
3.3. Il 21 giugno 2022, tale sentenza era stata annullata dalla prima sezione penale di questa Corte, che aveva rilevato diversi aspetti critici nel ragionamento indiziario circa:
– l’orario dell’aggressione come ricostruito sulla base della durata dell’agonia della vittima, ma senza un riferimento preciso all’orario della morte;
– la valutazione dei tempi di percorrenza cimitero-officina-cimitero, «effettivamente sbilanciata sui tempi minimi in modo poco rispondente alle verosimili circostanze di fatto di un pomeriggio di ripresa delle attività commerciali»;
– «la potenziale valenza a discarico rappresentata dall’assenza di tracce ematiche all’interno dell’autovettura utilizzata, in quel frangente, da [OMISSIS]», trascurata senza approfondire la possibilità che un’aggressione di tal fatta e il trascinamento del corpo tra la prima e la seconda fase potessero essere avvenuti senza che l’assassino si sporcasse, ritenendo debole l’argomentazione della Corte di merito circa la possibilità che l’imputato si fosse lavato o cambiato d’abito durante il suo momentaneo allontanamento dal cimitero;
– la valenza a carico riconosciuta alle tracce di DNA dell’imputato sotto le unghie della vittima, benché i due convivessero;
– la non concludenza del solo movente ipotizzato.
Al termine dell’esposizione, la Corte di cassazione aveva rimarcato la possibilità che, nella nuova valutazione che la Corte di merito doveva svolgere, si inserisse anche l’accertamento della eventuale presenza di tracce dell’imputato su una delle pietre, quella di dimensioni medie, utilizzata per colpire la persona offesa.
3.4. La Corte del rinvio ha effettuato un’ampia rinnovazione istruttoria consistita:
– nell’escussione di personale della pattuglia che intervenne per prima dopo l’omicidio;
– nella nuova, ripetuta audizione del consulente tecnico del Pubblico ministero dott. [OMISSIS], in servizio presso il [OMISSIS], e del consulente della difesa dott. [OMISSIS];
– nell’espletamento di una prima perizia, affidata al medico legale dott. [OMISSIS] per accertare: 1) la dinamica degli eventi, 2) l’orario del decesso, 3) la presumibile durata dell’agonia della vittima, 3) se la dinamica dei fatti, la lesività rilevata e le tracce di sangue repertate sul luogo o sugli oggetti interessati dal delitto siano o meno compatibili e, nel caso, in quale misura, con l’assenza di significative tracce ematiche sulla persona dell’imputato, sugli indumenti, sulle scarpe o sulla sua autovettura, 4) la cronologia di una ipotetica contaminazione del [OMISSIS], 5) l’origine delle tracce ematiche rinvenute sulla cappella vicina alla cappella della famiglia [OMISSIS], 6) se le tracce ematiche trovate sulla persona dell’imputato fossero dovute a schizzi primari o schizzi cosiddetti secondari;
– nell’espletamento di una nuova perizia affidata ai medici legali prof.ssa [OMISSIS] e dott. [OMISSIS] e all’anatomopatologo prof. [OMISSIS], disposta previa interruzione della discussione e affidando ai tre esperti gli stessi quesiti già sottoposti al dott. [OMISSIS]; la scelta della Corte si era resa necessaria in ragione delle discordanze tra la perizia e la consulenza autoptica del dott. [OMISSIS] quanto ai tempi dell’agonia. In tale ambito, su richiesta dei periti, era stata disposta ed eseguita la riesumazione della salma della [OMISSIS].
All’esito, la Corte distrettuale ha confermato il verdetto di condanna, pur con la rimodulazione sanzionatoria in mitius di cui si è detto.
4. L’imputato ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore, che ha formulato i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del vincolo di rinvio quanto a due aspetti: la collocazione temporale dell’aggressione, da una parte, e quella dell’allontanamento di [OMISSIS] dal cimitero, dall’altra.
4.1.1. Un primo segmento del ricorso, contrassegnato dalla lettera A, esordisce con la doglianza secondo cui, benché la morte fosse certamente avvenuta fra le 16.20 e le 16.33 − a seguito di lesioni craniche e polmonari di straordinaria gravità – e nonostante sei diverse testimonianze che inducevano a individuare il momento di inizio dell’aggressione intorno alle ore 15.50, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di collocare l’aggressione alle 15.35-15.40, ovvero circa cinquanta minuti prima dell’effettivo decesso della [OMISSIS].
Di fronte ad un’analoga affermazione della sentenza di primo grado, l’atto di appello aveva sottolineato, appunto, l’esistenza di cinque diverse testimonianze, del tutto autonome fra loro, che inducevano viceversa a collocare lo sviluppo dell’aggressione a partire dalle 15.50 e di un’ulteriore testimonianza che induceva a collocare le prime urla della vittima intorno alle 15.45, in un orario comunque incompatibile con l’ipotesi accusatoria, dovendo escludersi la probabilità che tutte le testimoni avessero errato. L’orario così definito indicava che l’aggressione era avvenuta in un momento in cui l’imputato si era già allontanato.
Il ricorrente ricorda che, di fronte alle doglianze dell’atto di appello, la prima Corte di appello aveva deciso di svalutare del tutto l’apporto delle dichiarazioni delle testimoni e di fondarsi solo sulla durata dell’agonia, giungendo comunque a conclusione errate, che la prima sezione penale di questa Corte aveva individuato, demandando al giudice del rinvio la necessità di procedere ad una ricostruzione precisa del momento dell’exitus e dei tempi che avevano separato l’aggressione dalla morte.
Le perizie svolte nel giudizio di rinvio – sostiene il ricorrente – avevano consentito di accertare che la [OMISSIS] era deceduta dopo le ore 16.20, orario in cui la stessa muoveva ancora le gambe e l’addome, come riferito dalle due testimoni che coadiuvarono il figlio in occasione della sua telefonata al 118, e poco prima delle ore 16.33, orario di intervento dei sanitari che ne costatarono per primi il decesso.
La perizia – valorizzando l’assenza di segni di un’agonia prolungata e la presenza di lesioni gravissime ad organi vitali − aveva permesso di collocare l’aggressione in un orario in cui l’imputato non era al cimitero, smentendo i risultati della consulenza del Pubblico ministero, che invece aveva dilatato erroneamente il tempo intercorso tra l’inflizione delle ferite e il decesso.
Nel tentativo di superare la valenza probatoria della perizia medico-legale in questione – scrive il ricorrente – la Corte di Assise di appello aveva interrotto la discussione orale ai sensi degli artt. 598, 523, comma 6, 507 e 603, comma 3 cod. proc. pen., conferendo un nuovo incarico peritale sul punto.
Anche i nuovi periti, ed in particolare l’anatomopatologo [OMISSIS], avevano confermato la totale mancanza dei tipici elementi indicativi di un’agonia prolungata, anche se il collegio peritale aveva poi ritenuto impossibile – a lume della letteratura scientifica disponibile − fornire una precisa indicazione numerica dei tempi di sopravvivenza della vittima.
Tuttavia − si legge nel ricorso − la comprensibile difficoltà dei periti di esprimersi sulla durata dell’agonia non può giustificare la scelta di ignorare tutti i dati medico-legali acquisiti, quali, per l’appunto, l’avvenuto decesso della [OMISSIS] in un orario molto distante rispetto al documentato allontanamento del [OMISSIS], la straordinaria gravità delle lesioni craniche e polmonari che furono inferte alla donna e la totale assenza dei comuni indicatori di un’agonia prolungata.
La Corte di Assise di appello avrebbe errato – così, ancora, il ricorso − perché, di fronte al non liquet dei periti quanto ad una durata precisa dell’intervallo tra l’inflizione delle ferite e la morte della [OMISSIS], ha optato per quella massima ritenuta possibile, di quarantacinque minuti, e ha rivalutato positivamente, nel senso dell’affidabilità, le testimonianze delle donne presenti al cimitero, che invece erano state già ritenute inaffidabili dal primo giudice di appello e che avevano reso necessario l’approfondimento tecnico che era stato tentato.
4.1.2. Il secondo snodo del primo motivo di ricorso, contrassegnato dalla lettera B, si concentra sul vaglio della prova dichiarativa.
Il ricorrente ricorda che i periti avevano dato rilievo anche alle testimonianze delle donne − come dati circostanziali che escludevano la possibilità di un’agonia prolungata − e che anche il Procuratore generale aveva collocato le urla udite alle ore 15.45-15.50, dato assolutamente pacifico ed incredibilmente ribaltato nella motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso prosegue ricordando i tratti salienti delle varie testimonianze, concludendo che le dichiarazioni delle testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS] evidenziavano con estrema chiarezza che la prima si era trovata in prossimità del luogo del delitto fra le 15.50 e le 16.05, mentre le altre due vi erano invece giunte intorno alle 16.00 − poco prima dell’allontanamento della [OMISSIS] − ed avevano poi avuto modo di sentire, “quindici minuti più tardi”, per l’esattezza alle ore 16.18/16.19, le urla disperate del [OMISSIS] una volta scoperto il corpo della madre.
Particolarmente significativa – aggiunge il ricorrente − risultava inoltre la testimonianza di [OMISSIS], la quale si trovava a pochissimi metri dal luogo del delitto e che aveva collocato ancor più chiaramente lo sviluppo dell’aggressione fra le ore 15.50 e le ore 16.05, come esplicitamente riportato anche nella sentenza impugnata. Le urla della [OMISSIS] erano state infine sentite – seppure ad una maggiore distanza – anche dalla testimone [OMISSIS], la quale aveva rappresentato di aver effettuato dei lavori di innaffiatura presso la tomba del figlio fra le 15.15 e le 15.35, di aver poi salutato brevemente la [OMISSIS] ed il [OMISSIS], di essersi quindi diretta a far visita ad altre due tombe e di aver infine udito delle urla di donna pochi istanti prima di raggiungere − presso una tomba ancora diversa − la nipote [OMISSIS]. La testimone evidenziava inoltre di aver sentito le predette urla appena venti minuti prima che si spargesse la notizia della morte della vittima.
Da un lato, la testimonianza in esame poneva quindi a sua volta in luce che fra le 15.35 e le 15.40 la [OMISSIS] ed il figlio erano ancora intenti a sbrigare le ultimissime faccende e che non era dunque ancora in corso alcuna aggressione; dall’altro, essa consentiva di collocare le prime urla della [OMISSIS] intorno alle ore 15.50, in considerazione del tempo necessario alla [OMISSIS] per far visita e per raccogliersi dinanzi ad altre due tombe e per raggiungere il luogo in cui si trovava la [OMISSIS].
Come anticipato, la testimone aveva inoltre avuto modo di specificare che la notizia della morte della [OMISSIS] era giunta a brevissima distanza di tempo dalle urla udite, distanza quantificata in circa venti minuti, subito prima che sopraggiungesse l’ambulanza, unitamente alle forze dell’ordine, ad ulteriore dimostrazione del fatto che fra le urla udite dalle testimoni e l’accertamento del decesso della [OMISSIS] non potevano certo essere trascorsi cinquanta minuti, come ipotizzato dalla sentenza impugnata.
Il ricorrente ricorda, infine, che la testimone [OMISSIS] aveva riferito di essere stata raggiunta “verso le ore 15.45” anche dalla [OMISSIS], la quale le aveva chiesto se avesse anch’ella udito delle urla pochi istanti prima del suo arrivo.
In definitiva – assume conclusivamente il ricorrente − le sei diverse testimonianze richiamate nella sentenza impugnata davano atto di un’aggressione sviluppatasi non prima delle ore 15.45, come da riferimento orario indirettamente fornito da [OMISSIS], e più probabilmente a partire dalle ore 15.50, come desumibile dalle altre cinque testimonianze, con successiva interruzione delle urla della vittima poco dopo le ore 16.00 al momento del sopraggiungere delle testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS].
4.1.3. Il terzo segmento del motivo di ricorso in esame indugia innanzitutto sulla rielaborazione cronologica della sequenza temporale degli eventi riferiti dalla testimone [OMISSIS]; tale rielaborazione aveva messo in discussione l’attendibilità dell’orario di arrivo al cimitero spontaneamente indicato dalla testimone, 15.45-15.50, attraverso una simulazione dei movimenti della donna prima di giungervi e di quelli avuti all’interno del sito funerario – simulazione svolta dalla testimone insieme alla polizia giudiziaria − che suscita insuperabili perplessità.
Tale rielaborazione costituisce il fulcro del ragionamento probatorio che ha indotto la Corte a superare la valenza liberatoria dei dati medico-legali richiamati e di tutte le altre testimonianze acquisite. Nell’atto di appello era stata contestata detta ricostruzione, perché la polizia giudiziaria aveva valorizzato in chiave accusatoria il risultato di una delle simulazioni compiute, quella del 3 marzo 2014, in occasione della quale la [OMISSIS] aveva sorprendentemente beneficiato di ben cinque semafori verdi e di un semaforo non funzionante senza dover mai arrestare la marcia della sua autovettura, riuscendo in tal modo a percorrere in soli otto minuti un tratto stradale urbano di diversi chilometri che impegna invece mediamente almeno dodici minuti, come analiticamente rappresentato, anche con l’ausilio di specifiche illustrazioni grafiche, nella consulenza dell’Ing. [OMISSIS]. La Corte distrettuale avrebbe utilizzato un’argomentazione paradossale, allorché ha affermato che il mero rallentamento agli incroci semaforici avrebbe portato via lo stesso tempo del prolungato arresto ai semafori rossi descritto dalla testimone.
Per quanto attiene invece all’operazione di acquisto dei fiori, i tempi della simulazione dovevano essere diversi da quelli dell’acquisto avvenuto il giorno dell’omicidio, giacché la stessa testimone aveva affermato che, in quella occasione, ne aveva acquistati molti di più e, quindi, poteva essersi fermata per un tempo superiore dal fioraio. Ulteriore perplessità desterebbe la mancata considerazione del tempo necessario per sistemare i fiori sulla tomba e per raccogliersi nel ricordo del defunto, tempi difficilmente ricostruibili con una simulazione.
In conclusione, la sentenza impugnata sarebbe stata apodittica nel ritenere che la [OMISSIS] avesse udito le urla più o meno due minuti dopo il suo arrivo al cimitero, trattandosi di una valutazione fondata su tempi suscettibili di un margine di errore difficilmente calcolabile.
D’altra parte questa ricostruzione si scontrerebbe anche con la circostanza che è la stessa sentenza impugnata ad evidenziare in più occasioni che le testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS] erano certamente giunte al cimitero in un orario successivo, ovvero fra le 15.45 e le 16.00, e non potevano dunque essere state viste dalla [OMISSIS] alle 15.39, ad evidente riprova dei palesi errori ricostruttivi compiuti dalla polizia giudiziaria nel tentativo di riscrivere gli orari di riferimento in termini diversi rispetto a quanto testualmente dichiarato dalle varie testimoni, generando una contraddizione intrinseca della motivazione.
Nulla si dice, infatti, sulle ragioni per le quali le testimonianze rese dalla [OMISSIS] e dalla [OMISSIS] dovrebbero ritenersi a loro volta viziate da un’erronea ricostruzione degli avvenimenti, in un contesto nel quale entrambe le donne avevano riferito di essersi trattenute al cimitero per quindici minuti prima di udire le urla del [OMISSIS], ovverosia fra le ore 16.03 e le ore 16.18.
Sempre muovendo dallo stesso dato ipotetico, ovvero dal possibile arrivo della [OMISSIS] alle 15.35 e non già alle 15.45/15.50, la Corte d’Assise di Appello ha ritenuto di poter sovvertire anche il contenuto delle convergenti dichiarazioni rese da [OMISSIS] e da [OMISSIS] in merito alle urla da loro personalmente udite intorno alle 15.50.
Quanto alla [OMISSIS], la motivazione della sentenza propone anche in questo caso una revisione retrospettiva dei suoi ricordi, facendo leva sull’orario di uscita dal cimitero, indicato a verbale nelle ore 16.30, che doveva essere frutto di un refuso in quanto del tutto incompatibile con la complessiva scansione dei suoi movimenti descritta a verbale.
Anche quanto alla [OMISSIS], la pronuncia impugnata avrebbe effettuato una rielaborazione sbagliata dei tempi indicati, partendo da quelli errati relativi ai movimenti della [OMISSIS] e trascurando l’effettiva posizione in cui si trova la tomba del marito di quest’ultima, in ragione della quale la teste avrebbe potuto difficilmente avvedersi del transito della [OMISSIS].
In conclusione, sulla sola base della stima fornita dalla polizia giudiziaria in ordine alle varie azioni compiute dalla [OMISSIS], la sentenza impugnata finisce per travolgere “a cascata” sia le convergenti dichiarazioni delle testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS], che avevano riferito di essersi trattenute al cimitero per attività di pulizia nei quindici minuti precedenti alle urla del [OMISSIS], e dunque fra le 16.03 e le 16.18, sia le convergenti dichiarazioni delle testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS], che avevano appunto riferito di aver udito le prime urla della [OMISSIS] solo a partire dalle 15.50.
Allo stesso modo, viene inconsapevolmente pretermessa anche la precisa testimonianza resa da [OMISSIS], il quale aveva rappresentato di essersi intrattenuto con la [OMISSIS] ed il [OMISSIS] sino alle 15:15/15:20 e che, in quel frangente, non aveva visto la [OMISSIS], il che smentisce la conclusione che quest’ultima si fosse allontanata dalla cappella alle 15.25 per poi udire le urla della vittima alle 15.35/15.40.
Del tutto paradossale appare infine il richiamo della testimonianza di [OMISSIS] quale presunto elemento di riscontro della tesi accusatoria, posto che la stessa collocava a sua volta le prime urla della [OMISSIS] “pochi istanti prima” delle 15.45 e non già fra le 15.35 e le 15.40, come sembra affermare la sentenza impugnata.
Peraltro, in relazione alla ricostruzione cronologica fornita dalla [OMISSIS], il ricorrente osserva che proprio il fatto che la [OMISSIS], che si trovava ancora lontana dal cimitero alle ore 15.23.29, avesse verosimilmente raggiunto la [OMISSIS] alcuni minuti più tardi rispetto all’orario delle 15.30 da lei indicato confermerebbe a sua volta l’oggettiva impossibilità di anticipare ulteriormente i ricordi riferiti dalla [OMISSIS] in merito all’orario di incontro con la [OMISSIS], verosimilmente avvenuto proprio intorno alle ore 15.50, e non già alle 15.45, coerentemente con tutti gli altri dati testimoniali raccolti.
Il ricorrente conclude esortando a un’estrema cautela rispetto alla aleatorietà di una ricostruzione temporale che pretenda di smentire il dato convergente risultante dalle testimonianze, oggettivamente convergenti verso un medesimo orario, 15.45-15.50, e per questo valorizzate dagli stessi periti ai fini dell’indicazione dell’orario limite nel quale era eventualmente possibile collocare l’inizio dell’aggressione e finanche dal Procuratore Generale in sede di requisitoria.
4.1.4. Il quarto segmento, lettera D, del primo motivo di ricorso riguarda i tempi dell’allontanamento dell’imputato dal cimitero.
Il ricorso ricorda innanzitutto che la prima sezione penale di questa Corte aveva segnalato che la ricostruzione dei tempi di percorrenza dell’imputato dal cimitero all’autofficina e ritorno erano stati calcolati al ribasso.
Come più volte rappresentato dalla difesa, il percorso che conduce dalla cappella della famiglia sino all’officina era stato infatti compiuto, in occasione della simulazione effettuata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in un tempo di dieci minuti e ventisei secondi.
Nondimeno, la sentenza impugnata ha ritenuto di ribadire la possibilità che [OMISSIS] avesse potuto agganciare alle 15.56.58 la cella ubicata presso l’officina salendo a bordo della sua autovettura alle ore 15.53 ovvero compiendo l’intero percorso urbano di 4,2 km, comprensivo dell’uscita a marcia indietro dal vicolo in cui la vettura si trovava parcheggiata, in appena quattro minuti, benché dovesse anche percorrere un tratto interno al cimitero e nonostante intanto parlasse al telefono senza vivavoce.
Anche sotto tale profilo la motivazione della pronuncia impugnata sovrappone costantemente i dati effettivamente accertati con le valutazioni estimative ritenute più favorevoli alla ricostruzione accusatoria, rendendo talvolta assai difficile la comprensione del percorso argomentativo in essa proposto.
Proprio l’insistita pretesa di sollecitare il perito ad indicare il “più breve tempo possibile” e di trasformare questa stima ipotetica nel tempo che sarebbe stato effettivamente impiegato dal [OMISSIS] per raggiungere l’officina nel pomeriggio del 7 gennaio 2014 si sarebbe tradotta in argomentazioni del tutto illogiche e paradossali, solo apparentemente ammantate da confusi riferimenti ai dati emergenti dalle prove sperimentali.
Il ricorso – non mancando di riportare o indicare i passaggi dell’atto di appello rimasti inascoltati – denunzia come palesemente illogica la sentenza impugnata perché fondata su simulazioni eseguite dal consulente in condizioni ictu oculi diverse da quelle reali, sia quanto alla velocità ritenuta, attestata su quella massima, sia quanto alle condizioni di traffico, diverse da quelle reali, sia quanto all’incidenza in termini di rallentamento della presenza di oggetti fragili in auto e dell’uso del telefono.
Peraltro, lo stesso perito aveva sottolineato che i valori medi da lui indicati apparivano più rappresentativi della situazione reale rispetto a quelli minimi.
Il ricorrente chiude la censura manifestando il suo dissenso rispetto alla conclusione cui la Corte di merito era giunta circa il fatto che quando [OMISSIS] aveva agganciato la prima cella, fosse ancora nel cimitero, a dispetto del fatto che quella cella copre un’area molto vasta e che sia possibile, come si legge anche nella decisione avversata, che esista il fenomeno del cosiddetto trascinamento delle celle telefoniche.
4.1.5. Il quinto paragrafo, contrassegnato dalla lettera E, del primo motivo di ricorso contesta la compressione temporale dell’aggressione patita dalla [OMISSIS].
A questo riguardo, il ricorrente sostiene che la Corte di Assise di appello abbia quantificato erroneamente la durata delle diverse condotte poste in essere dall’assassino prima di allontanarsi dal luogo del delitto in un massimo di dieci minuti, negando attendibilità alla testimonianza resa dalla [OMISSIS], che aveva riferito di avere udito le urla in due momenti diversi. Questa scelta sarebbe discutibile in quanto la ricostruzione emergente dalle dichiarazioni della predetta aveva trovato specifici riscontri nell’approfondimento medico legale, che aveva suddiviso in due momenti l’aggressione, quello dello stordimento della donna e poi quello della violenza più massiccia, dopo lo spostamento del corpo in un luogo più riparato. Il perito aveva evidenziato la possibilità che le due fasi dell’aggressione potessero essersi svolte anche a distanza di diversi minuti, come appunto riscontrato – per altro verso – anche dal contributo testimoniale della [OMISSIS].
4.1.6. Il sesto snodo del primo motivo di ricorso, contrassegnato dalla lettera F, riporta alcune osservazioni di chiusura.
Il ricorrente conclude che, alla luce degli elementi portati all’attenzione dei Giudici di merito, le affermazioni contenute nella pronuncia impugnata in merito al possibile orario di inizio dell’aggressione, indicato in motivazione nelle ore 15.35-15.40, ed al possibile orario di allontanamento del [OMISSIS], indicato in motivazione nelle ore 15.53, si appalesano del tutto prive di un adeguato supporto argomentativo.
Rievocando le censure precedentemente illustrate, il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe disatteso i principi di diritto che erano stati ribaditi anche nella sentenza di annullamento, affidandosi ancora una volta a dati privi della necessaria certezza e continuando a valorizzare dei ragionamenti meramente ipotetici.
4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. in ordine al valore indiziante attribuito al DNA maschile repertato, al movente e all’assenza di elementi indiziari nei confronti di altri soggetti.
Anche questo motivo è suddiviso in paragrafi.
4.2.1. Il primo segmento, contrassegnato dalla lettera A, riguarda l’elaborazione della Corte territoriale circa le tracce di DNA maschile rilevate sotto le unghie della vittima.
Sul punto la sentenza impugnata avrebbe ignorato i rilievi mossi nella sentenza di annullamento con rinvio, ribadendo l’affermazione già formulata a p. 132 della precedente sentenza, ”non può escludersi che il DNA del [OMISSIS] provenga proprio dalla traccia ematica”.
Il ricorrente aveva invece smentito che le infinitesimali tracce di DNA ritenute sotto le unghie della [OMISSIS], individuanti un profilo compatibile con quello di [OMISSIS], fossero riconducibili a sangue umano.
In questo quadro, la pronuncia impugnata ha ribadito le conclusioni della prima ed ha affermato che la difesa non aveva avvalorato la sua tesi con documentazione o accertamenti scientifici e non aveva richiesto l’espletamento di una perizia, a dispetto del fatto che il difensore aveva allegato all’atto di appello una consulenza genetica ed aveva poi sollecitato – già nel primo giudizio di appello – uno specifico accertamento peritale sulle risultanze scientifiche di maggior interesse, riportata testualmente nel ricorso, richiesta ribadita anche nella parte finale dell’impugnazione di merito.
D’altra parte, era stata proprio la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, a svalutare la portata contra reum del dato, considerata la stretta convivenza tra imputato e vittima. La Corte di Assise di appello, dal canto suo, si è invece diffusa in una dissertazione sulla possibilità di trasferimento di DNA di un convivente su un altro, non legata a massime di esperienza ma ad una mera congettura soggettiva, che non tiene in alcuna considerazione né il dato quantitativo, né gli studi scientifici di riferimento e che appare pertanto espressiva dell’utilizzo di scienza propria.
La Corte di merito, inoltre, avrebbe trascurato che la tesi del tentativo di difesa della [OMISSIS] come fatto generatore della presenza delle tracce si scontra, sul piano logico, con la circostanza acclarata che [OMISSIS] non sporcò di sangue l’autovettura su cui si allontanò dal cimitero e con le conclusioni secondo cui l’omicidio poteva non avere prodotto l’imbrattamento del suo autore.
4.2.2. Il secondo segmento, contrassegnato dalla lettera B, riguarda il movente.
Il ricorrente sostiene che la Corte di Assise di appello, contrariamente al principio sancito dalla sentenza di annullamento con rinvio, ha attribuito al movente il valore di indizio. Al di là di questo, la sentenza impugnata sarebbe censurabile perché, sgomberato il campo dall’idea di un processo psicopatologico alla base dell’omicidio, si è affidata a ragionamenti ipotetici; era stata quindi formulata l’ipotesi che la [OMISSIS] avesse espresso – proprio in quel frangente – la sua personale contrarietà al fidanzamento fra [OMISSIS] e [OMISSIS], i quali sono nel frattempo convolati a nozze e convivono serenamente insieme ai loro due figli, determinando in tal modo nell’imputato una reazione violentissima, che mal si concilia con l’equilibrio da lui manifestato sia prima che dopo la morte della [OMISSIS].
Il ricorrente critica altresì l’affermazione della Corte di merito secondo cui il prevenuto avrebbe mantenuto assoluta “lucidità” nei minuti immediatamente successivi “pianificando la condotta da tenere immediatamente dopo l’uccisione della madre”, come se l’improvvisa realizzazione del matricidio non lo avesse in alcun modo toccato; era stata poi sottovalutata la condizione di assoluta serenità nella quale i due erano stati visti dai testi che li avevano incontrati poco prima dell’omicidio.
Infine, quanto al tema valorizzato nella sentenza impugnata della chiusura della cappella, il ricorrente precisa che le varie attività compiute dalla [OMISSIS] e dal figlio il 7 gennaio 2014 riguardavano anche la parte esterna della costruzione ed i necessari lavori di giardinaggio, oltre che il parziale caricamento della vettura, la preparazione degli altri oggetti da riportare a casa e la conseguente raccolta dei rifiuti; ne consegue che l’eventuale chiusura della porta della cappella, lasciando le chiavi inserite nella serratura, sarebbe risultata perfettamente coerente con il contesto fattuale di riferimento.
In secondo luogo, era rimasta senza risposta una sollecitazione difensiva – oggetto di apposita memoria − tesa a verificare, mediante escussione dei tanti soggetti che si erano radunati dinanzi alla cappella dopo il fatto, se la porta fosse chiusa al momento dell’arrivo dei soccorsi oppure se fosse stata chiusa per evitare l’ingresso dei presenti, perché le foto – pure prodotte dalla difesa – delle fasi immediatamente successive alla scoperta del corpo della [OMISSIS] ritraevano la porta della cappella chiusa con le chiavi inserite.
4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla sistematica svalutazione degli elementi a discarico, facendo esclusivo ricorso al criterio della “non esclusione” dell’ipotesi accusatoria.
Il ricorrente ricorda che la prima sezione penale aveva rimarcato la valenza difensiva della circostanza che, all’interno dell’autovettura con la quale l’imputato si era allontanato dal cimitero, non vi fossero tracce di sangue, circostanza non smentita anche dai successivi accertamenti peritali. A questo riguardo, i periti della Corte territoriale hanno confermato che quelle rilevate sugli indumenti e sulle scarpe di [OMISSIS] erano tracce legate al tentativo di soccorrere la madre dopo la scoperta del corpo.
Il ricorrente critica, quindi, la conclusione della Corte di merito che, isolando ciascuna possibile interazione tra assassino e vittima, ha ritenuto possibile che il primo non si fosse sporcato del sangue della seconda, nonostante l’aggressione con calci e pugni e con pietre, prima più piccole e poi più grandi, così realizzando una pluralità di azioni tutte suscettibili di determinare un imbrattamento ematico.
Per altro verso, considerato l’avvenuto rinvenimento della pietra insanguinata che venne scagliata ripetutamente sul capo della [OMISSIS], estremamente appuntita in ogni sua parte, è poi difficilmente plausibile che l’utilizzo della stessa non avesse determinato neppure un minimo graffio sulle mani di [OMISSIS] se fosse stato lui l’aggressore.
In questo contesto, la prospettazione di un mancato imbrattamento si rivela inoltre ancor più insostenibile nel momento in cui la pronuncia impugnata giunge ad ipotizzare, oltre alle note attività di trascinamento o di sollevamento del corpo, anche un vero e proprio corpo a corpo fra l’assassino e la vittima, asserendo che quest’ultima sarebbe addirittura riuscita − nel difendersi − a graffiare con le sue unghie la pelle dell’aggressore senza però determinare alcuna conseguenza visibile.
Sempre al fine di superare la valenza probatoria degli elementi a discarico, la decisione impugnata prospetta infine che il [OMISSIS] si sarebbe recato alla ”fontanella cimiteriale” per lavare le proprie mani insanguinate, senza in alcun modo considerare che il prospettato, breve lavaggio non avrebbe in alcun modo potuto evitare l’inevitabile trasferimento delle residue tracce ematiche e biologiche sul volante dell’autovettura, con conseguente rilevazione della sostanza ematica al Luminol.
Ancora, come ampiamente evidenziato nell’atto di appello, appare scarsamente credibile che le testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS] avessero a loro volta assistito – senza accorgersene – all’asserito allontanamento dell’auto dell’aggressore dopo le urla della vittima, come pure affermato nella sentenza impugnata, in un momento nel quale tutta la loro attenzione era rivolta proprio a quanto stava avvenendo davanti alla cappella [OMISSIS].
Analoghe considerazioni devono essere ovviamente riferite anche alle testimoni [OMISSIS] e [OMISSIS] che sopraggiunsero a piedi proprio nel momento in cui si stava concludendo l’aggressione omicidiaria.
Infine, a dispetto dell’ipotesi accusatoria, l’imputato non risulta aver lasciato alcuna traccia genetica sulle piccole pietre ripetutamente impugnate dall’aggressore, atteso che il dott. [OMISSIS] è stato costretto a riconoscere che non aveva ritenuto di procedere a ripetizioni per nessuna delle tracce esaminate, in quanto ritenute non necessarie, a prescindere dai dati quantitativi.
Pertanto, a fronte dell’oggettiva emersione di numerosi marcatori risultati del tutto incompatibili con il profilo del [OMISSIS], i limiti insiti nelle analisi svolte dal consulente del pubblico ministero, attraverso le quali non è stato possibile individuare il profilo genetico maschile rimasto impresso sulla pietra insanguinata, ma solo otto marcatori non sufficientemente probanti, non possono oggettivamente risolversi in danno dell’imputato.
4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e rievoca le doglianze già sviluppate, osservando che i tre pilastri del ragionamento che aveva condotto alla condanna – l’aggancio della cella interna al cimitero da parte del telefono del [OMISSIS], la presenza di sangue di quest’ultimo sotto le unghie della madre e la presenza dei segni di un’agonia prolungata – erano stati smentiti nel corso del giudizio.
Di contro erano emersi molti dati che dovevano far propendere per una pronunzia liberatoria, quali l’assenza di tracce di sangue nell’autovettura, la mancata percezione dell’allontanamento dell’imputato dopo le urla da parte degli astanti, l’assenza di graffi sulle mani del prevenuto e di sue tracce biologiche sulle pietre utilizzate dall’assassino. Si era altresì trascurato che il meccanico [OMISSIS] aveva affermato che l’imputato gli aveva parlato di problemi alla vettura e che lui gli aveva detto di andare in autofficina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. L’esposizione delle ragioni per le quali il Collegio è giunto all’esito odierno richiede una premessa in diritto circa le caratteristiche del ragionamento indiziario, considerato che la ricostruzione della responsabilità del ricorrente è avvenuta, appunto, grazie alla valutazione e alla verifica di concordanza di una serie di indizi, mancando una prova diretta che [OMISSIS] fosse l’autore dell’omicidio. Tale premessa è tanto più necessaria perché le ragioni del presente annullamento riposano proprio sulle crepe argomentative quanto alla certezza, gravità, precisione e concordanza degli indizi.
2.1. L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [OMISSIS], Rv. 191230 – 01).
Come efficacemente osservato nella sentenza rescindente (Sez. 1, n. 34029 del 21/6/2022) «è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di una operazione di raccordo intellettivo e logico tra più circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l’indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L’indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità – e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare – consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio».
Quanto al meccanismo valutativo della prova indiziaria, esso è stato scandito precisamente dal legislatore, in un’ottica di cautela legata al “deficit strutturale” di capacità dimostrativa dell’indizio (Sez. 1, n. 34029 del 2022, cit.). A questo riguardo, occorre richiamare e ribadire il principio secondo cui «In tema di prova indiziaria, ai sensi dell’art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e [dotati di] capacità dimostrativa in relazione al “thema probandum”, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati o elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, [OMISSIS], Rv. 280414– 01; in termini, Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, [OMISSIS], Rv. 274597-01).
Il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, va apprezzato tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.
Accanto ai caratteri normativamente sanciti, la giurisprudenza di questa Corte ha poi individuato un prerequisito dell’idoneità dimostrativa dell’indizio, ossia la sua “certezza” – quale declinazione della codificata “precisione” (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, [OMISSIS], Rv. 201517 – 01; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, [OMISSIS], Rv. 266882-01 − che implica la verifica processuale della sussistenza della realtà fenomenica da cui si intende trarre la dimostrazione del fatto ignoto (Sez. 5, n. 42348 del 26/09/2024, non massimata; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, [OMISSIS], Rv. 242123 – 01). Naturalmente deve trattarsi non già di una certezza in senso assoluto e ontologico, ma di una certezza che discenda dallo scrutinio giudiziario e che esige – vedremo quanto ciò è significativo nell’odierno giudizio − la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell’elemento al quale si intende attribuire efficacia dimostrativa del diverso fatto ignoto da provare (Sez. 1, [OMISSIS], cit.).
2.2. Una volta concluso il vaglio circa la corrispondenza del singolo indizio alle caratteristiche che gli sono richieste, occorre passare ad una valutazione di insieme.
L’itinerario valutativo della prova indiziaria va distinto infatti in due momenti, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, [OMISSIS], Rv. 260017-8, oltre che da Sez. U [OMISSIS], cit. e da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OMISSIS], Rv. 231678 – 01. Dopo il primo − diretto a vagliare i singoli indizi secondo i canoni sopra precisati – la progressione del giudizio indiziario vede la necessità di un esame globale e unitario tendente a corroborarne la forza rappresentativa, posto che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.
La concordanza deve essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [OMISSIS], Rv. 193003); «concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 2019, [OMISSIS], cit.).
Nella seconda fase, in altri termini, l’insieme del compendio indiziario va esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, [OMISSIS], cit.); infatti, è solo l’esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [OMISSIS], Rv. 239789-01). L’esame globale degli elementi certi − ha osservato Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, [OMISSIS], Rv. 280605 – 02, in linea con Sezioni Unite [OMISSIS] − serve per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Nella sentenza di annullamento con rinvio nei confronti di [OMISSIS], la prima sezione penale aveva anche specificato, richiamando Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, [OMISSIS], RV. 259553-01, che la molteplicità si raccorda al requisito della gravità in una sorta di sistema di compensazione per cui, alla maggiore gravità di alcuni indizi, può corrispondere una minore esigenza che detti indizi siano molteplici, mentre, all’inverso, il deficit di gravità richiede che esista un maggior numero di indizi per sostenere un risultato dimostrativo. Questa possibilità di compensazione ha però un limite, nel senso che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che “più zeri non fanno un’unità”, aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° comma dell’articolo 192 c.p.p.)» (Sez. U, [OMISSIS], cit.).
La visione del ragionamento indiziario come doverosamente permeato dalla regola di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” si coglie anche nella sentenza [OMISSIS], che ricorda come detta regola imponga «di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, [OMISSIS], Rv. 240763-01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, [OMISSIS], Rv. 262280-01).
2.3. Come pure ricordato dalla sentenza di annullamento con rinvio – con considerazioni che è opportuno ribadire siccome, come si vedrà, particolarmente significative in relazione al giudizio odierno – una volta concluso il processo valutativo degli indizi, questi ultimi possono essere posti a raffronto con dati storici accertati, onde saggiarne la capacità di coesistenza. Si tratta della verifica di compatibilità con i dati di contesto, che la sentenza della prima sezione penale ha spiegato essere distinta dal ragionamento indiziario in senso stretto ed essere suscettibile di una conclusione ancorata anche a criteri meramente probabilistici.
3. Premessa la fondamentale cornice teorica che ha orientato la decisione del Collegio, le doglianze oggetto del ricorso andranno raggruppate per temi, piuttosto che in ragione dei motivi di ricorso in cui sono confluite, in quanto sono ben delineati gli argomenti su cui è maturato il dissenso del ricorrente e sui quali occorre ragionare.
4. La prima, cruciale questione è quella dell’individuazione del momento in cui la signora [OMISSIS] è stata aggredita, perché la precisa collocazione temporale dell’assalto costituisce un’assoluta priorità ricostruttiva per individuare un tempo da porre poi a confronto con quello in cui l’imputato si è allontanato dal cimitero.
Come già ricordava la prima sezione penale nella sentenza di annullamento con rinvio, infatti, «il nodo essenziale della decisione è rappresentato dall’incrocio temporale tra due dati fenomenici: a) l’aggressione portata alla [OMISSIS]; b) l’allontanamento temporaneo del [OMISSIS] dal cimitero […]. […] solo nella ipotesi in cui l’aggressione sia avvenuta in un momento (anche di poco) antecedente la salita in auto del [OMISSIS] […] può dirsi che la ‘presenza fisica’ dell’imputato assume portata gravemente indiziante a carico (non avendo il [OMISSIS] introdotto la tesi di una aggressione portata alla madre in sua presenza)».
In altri termini, la presenza di [OMISSIS] al cimitero è il dato potenzialmente indiziante ma essa è effettivamente tale solo se coincida con il momento in cui la madre è stata aggredita. Per individuarlo, la sentenza di primo grado e quella impugnata hanno contato o tentato di contare su due fonti di conoscenza: le dichiarazioni delle donne presenti all’interno del cimitero al momento del fatto o nei minuti immediatamente precedenti o successivi e i contributi tecnici sui tempi di agonia della vittima.
5. Prendendo le mosse da quest’ultimo aspetto, la determinazione della durata dell’agonia ha costituito un argomento molto dibattuto nel processo, sul quale il Giudice di rinvio ha ritenuto di effettuare ben due approfondimenti peritali, il secondo dei quali interrompendo la discussione. La centralità di questo tema si spiega perché, avendo come riferimento un orario relativamente certo della morte della [OMISSIS], l’esatta determinazione del tempo intercorso tra l’aggressione e il decesso poteva costituire il punto di partenza per un calcolo a ritroso a partire dal momento della morte, così da collocare temporalmente l’orario dell’aggressione. Ed effettivamente, proprio sfruttando la potenzialità dimostrativa di questo dato, la Corte di merito ha dedotto la collocazione oraria dell’aggressione dalla durata dell’agonia, stimata in un tempo prossimo ai quarantacinque minuti, il che ha costituito un tassello estremamente rilevante nella costruzione del giudizio di penale responsabilità dell’imputato, perché ha fatto coincidere l’aggressione con un momento in cui [OMISSIS] era ancora al cimitero.
Ebbene, il ragionamento indiziario offerto dalla sentenza impugnata quanto alla collocazione oraria dell’aggressione legata ai tempi dell’agonia è manifestamente illogico e dissonante rispetto agli insegnamenti di questa Corte sulla prova indiziaria sopra ricordati, nella misura in cui il Giudice di rinvio è giunto ad una conclusione non già ricavandola da un dato certo, ma attraverso un ragionamento circolare legato ad un altro dato indiziario, le testimonianze delle donne presenti al cimitero, che, come si dirà infra al § 6, è altrettanto privo di certezza.
Più precisamente, la Corte di Assise di appello ha preso atto che il quesito rivolto al collegio peritale, composto dai medici legali prof.ssa [OMISSIS] e dott. [OMISSIS] e dall’anatomopatologo prof. [OMISSIS], nominato quale ultimo momento di una complessa e articolata rinnovazione istruttoria, è rimasto senza esito, nel senso che gli esperti non hanno potuto individuare con precisione i tempi dell’agonia, in quanto gli accertamenti effettuati nell’immediatezza sul cadavere non avevano riguardato l’unico organo che avrebbe potuto dare indicazioni in questo senso, ossia la cute. Inutile si è rivelata anche la riesumazione della salma, eseguita su richiesta dei periti quale estremo tentativo per cercare di risalire a dati affidabili. Ne è conseguito un sostanziale non liquet del collegio dei periti, che hanno ampiamente chiarito tutte le ragioni tecniche per cui non sono stati nella condizione di dare prevalenza a quanto sostenuto dal consulente tecnico del pubblico ministero – che propendeva per una durata dell’agonia vicina ai quarantacinque minuti – ovvero a quanto affermato dal primo perito nominato dalla Corte territoriale, il dr. [OMISSIS], e dai consulenti della difesa, circa una durata molto più contenuta.
Tanto chiarito, l’anomalia dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata risiede nel tentativo di superare l’obiettiva impasse creatasi sul punto ricavando aliunde la certezza dell’indizio. E lo ha fatto attraverso il riferimento ad un dato ulteriore emerso dal processo che però non è meno problematico, ossia alle testimonianze delle donne presenti al cimitero, ritenendo che tale fonte di prova consentisse di far propendere per la tesi di un’agonia prolungata della vittima, così collocando l’aggressione in un tempo in cui [OMISSIS] era ancora all’interno del cimitero prima di allontanarsi alla volta dell’officina. In effetti, si è trattato, a ben vedere, di una torsione del percorso valutativo dell’indizio scandito dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha portato il Collegio di appello, prima di attingere a dati intrinseci che rendessero l’indizio certo – anzi, in presenza di dati che lo rendevano obiettivamente incerto – a tentare di ricavare detta certezza ab estrinseco da una comparazione con un altro dato indiziario, a sua volta problematico.
Le perplessità si accentuano se si pensa ad una circostanza esaltata in senso ulteriormente demolitorio dal ricorrente e su cui la Corte territoriale non ha reso una motivazione esaustiva e che, anzi, pare aver trascurato nelle riflessioni sulla collocazione dell’assalto, ossia che il rapporto cronologico decesso/agonia/aggressione potrebbe essere messo in crisi anche dalla durata e dalla dinamica stesse dell’azione dell’assassino, che è avvenuta in due momenti e, pertanto, si è protratta per alcuni minuti ed ha cagionato alla vittima ferite di diversa portata lesiva nell’una e nell’altra fase.
6. Un altro aspetto nodale nella ricostruzione dei tempi dell’aggressione – su cui indugia lungamente il ricorrente − è costituito dalle testimonianze delle donne che si trovavano all’interno del cimitero in quel momento per fare visita alle tombe dei loro cari, alcune delle quali udirono urla di donna, localizzate, da talune, come provenienti dalla zona ove era ubicata la cappella della famiglia [OMISSIS].
Dette urla sono state logicamente attribuite alla [OMISSIS] quale reazione all’assalto – su questo il ricorrente non dissente – dato il silenzio che si è registrato successivamente e la direzione da cui esse provenivano. Il problema è un altro e riguarda la collocazione oraria del momento in cui le testimoni udirono tali urla.
Dopo un complesso esame incrociato delle dichiarazioni delle testimoni e la loro rivisitazione prendendo atto della simulazione dei movimenti dell’epoca attuata dalla polizia giudiziaria, la Corte di merito ha ritenuto che le rivelazioni consentissero di ricavare un range temporale in cui le dichiaranti udirono le urla che poteva collocarsi dalle ore 15.35-15.37 circa alle ore 15,40 circa, con possibile aumento di qualche minuto. Tale tempistica è stata ritenuta un importantissimo indizio a carico di [OMISSIS] perché coincidente con un momento in cui l’uomo era ancora al cimitero insieme alla madre, dal che si è inferito che egli fosse l’assassino.
Ebbene, nonostante il percepibile sforzo dei Giudici di appello nel cercare di attuare una lettura organica delle varie dichiarazioni, anche tenendo conto degli accertamenti della Polizia scientifica, la sentenza impugnata presta il fianco alle numerose, specifiche critiche del ricorrente quando all’affidabilità del dato, affidabilità che la prima Corte di Assise di appello aveva radicalmente escluso, tanto da estromettere questa fonte di prova dal novero di quelle valorizzabili per la decisione.
La nuova sentenza di appello, invece, ha riabilitato il dato dichiarativo, tuttavia incorrendo in plurimi vizi motivazionali, che hanno dato corpo ad una sentenza contraddittoria e manifestamente illogica circa la certezza da attribuire al risultato della prova e, quindi, alla sua valenza indiziaria.
Il Collegio ritiene, infatti, che questo sia un punto della decisione che mostra evidenti criticità logiche in rapporto al metodo valutativo di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., perché ritiene certo un indizio − la collocazione oraria dell’aggressione in un momento in cui [OMISSIS] era ancora al cimitero – basandolo su una fonte di prova che la Corte stessa ha ritenuto impreciso. Questa anomalia ha un rilevo dirompente nel reputare viziato questo punto della motivazione, dal momento che l’individuazione dell’orario dell’assalto richiede un risultato preciso in quanto la differenza la fanno, nella comparazione con i tempi di allontanamento di [OMISSIS] dal sito, anche solo pochi minuti, sicché una sentenza che debba raggiungere un verdetto di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non può concedersi approssimazioni. Mentre è proprio attraverso una sovrapposizione di approssimazioni che la Corte territoriale ha raggiunto la sua conclusione.
Come accennato, è la stessa Corte distrettuale a osservare che le discrepanze e le incertezze sugli orari delle dichiarazioni in discorso sono logicamente spiegabili perché le indicazioni erano fisiologicamente rimesse alla percezione ed al ricordo di quei momenti da parte delle tre testimoni che avevano udito le urla, [OMISSIS], e le quali – ha aggiunto la Corte territoriale – in quel momento non avevano certamente guardato l’orologio e non avevano plausibilmente gli orologi sincronizzati. Tuttavia, tali incertezze, secondo la Corte territoriale, giustificherebbero solo la non perfetta sovrapponibilità degli orari, ma non metterebbero in dubbio la possibilità di individuare un range temporale idoneo a collocare nel tempo le grida percepite. D’altra parte – aggiunge oggi questo Collegio − si comprende la difficoltà di dare dei riferimenti precisi, dal momento che la ricostruzione a posteriori dei tempi predetti richiesta ad ognuna delle dichiaranti e, soprattutto, di quelli impiegati per raccogliersi dinanzi alla tomba di un caro defunto, oltre che per effettuare le attività di manutenzione e/o di ornamento della tomba stessa, è effettivamente un’operazione retrospettivamente complessa e soggetta al concreto rischio di inesattezze. Ebbene, di fronte alla riconosciuta, intrinseca inaffidabilità del dato dichiarativo stesso, la Corte di merito – nella sua motivazione – non solo l’ha posto a base della propria ricostruzione in fatto, ma vi ha anche sovrapposto un altro fattore di inaffidabilità, costituito da una rivisitazione in chiave anticipatoria dei tempi dell’aggressione.
Se, infatti, l’incrocio tra le dichiarazioni della donne, partendo dal narrato della [OMISSIS], poteva consentire di individuare una fascia oraria in cui si percepirono le urla più prossima alle ore 16, tra le 15.45 e le 15.50, la Corte di merito ha attribuito rilievo alla rivisitazione svolta dagli inquirenti attraverso le simulazioni del percorso della [OMISSIS] verso e dentro il cimitero e di quello della [OMISSIS] all’interno della struttura, che hanno portato ad anticipare il tempo delle grida rispetto a quanto ricostruibile dalla narrazione delle testimoni, ivi compresa la [OMISSIS], il cui contributo peraltro è stato radicalmente svalutato.
In questa operazione, tuttavia, la Corte territoriale sembra non essersi avveduta di incorrere in un ulteriore profilo di illogicità e di divaricazione rispetto al paradigma valutativo della prova indiziaria, perché la valorizzazione in chiave colpevolista di questa rivisitazione, lungi dal conferire spessore dimostrativo agli elementi raccolti, contribuisce a renderne ulteriormente fumoso il portato dimostrativo. Coglie infatti nel segno la critica del ricorrente secondo cui le simulazioni svolte dalla polizia giudiziaria con il coinvolgimento delle dichiaranti sarebbero inaffidabili in quanto pretenderebbero di “correggere” delle dichiarazioni già di per sé problematiche ma, comunque, in qualche modo non divergenti, circa la collocazione oraria delle urla; e pretenderebbero di farlo attraverso la ripetizione delle attività compiute dalla [OMISSIS] e dalla [OMISSIS] senza tenere conto dell’impossibilità di replicare esattamente i movimenti delle testimoni del 7 gennaio 2014, movimenti legati a diverse variabili, il tragitto in auto, gli eventuali fattori di rallentamento del percorso, i tempi per l’acquisto dei fiori, quelli per raccogliersi dinanzi alla tomba, per sistemare gli ornamenti e per passare da una tomba all’altra, etc., che potrebbero essere irrilevanti ove fosse sufficiente una localizzazione oraria di massima ma che, di fronte alla necessità di operare con una precisione al minuto, rendono il risultato probatorio fortemente discutibile.
Non è superfluo aggiungere che, su questo aspetto, si è appuntata una specifica critica dell’appellante quanto ai tempi registrati nella simulazione dei movimenti della [OMISSIS], critica che non ha trovato un’adeguata risposta da parte della Corte di Assise di appello, che ha illogicamente equiparato il ripetuto arresto al semaforo rosso al rallentamento all’incrocio e ha immotivatamente svalutato la rilevanza dei tempi di acquisto dei fiori.
É manifestamente illogica, infine, la risposta della Corte territoriale circa l’irrilevanza a discarico del silenzio della [OMISSIS] su eventuali rumori di autovetture dopo le urla, la cui assenza, nella prospettiva difensiva, si giustificherebbe perché, al momento dell’aggressione, [OMISSIS] si era già allontanato. A questo riguardo, infatti, la risposta della Corte distrettuale è congetturale quando sostiene che la [OMISSIS] avrebbe prestato attenzione solo alle urla, senza valutare invece la possibilità, paventata dal ricorrente, che proprio l’anomalia delle urla avesse determinato nella donna una particolare attenzione agli accadimenti successivi, tra i quali sarebbe spiccato l’allontanamento di un’autovettura proveniente dalla direzione delle grida appena udite.
Quanto fin qui illustrato circa gli sforzi per addivenire ad una collocazione oraria dell’aggressione rende ragione di una prima conclusione che si può trarre, ossia che la sentenza avversata non resiste alle critiche del ricorrente rivolte alla debolezza di una piattaforma indiziaria che pretende di fronteggiare e ripianare l’incertezza di un dato – il tempo dell’aggressione ricavato dal tempo dell’agonia – con un altro dato – il tempo dell’aggressione ricavato dalla percezione dele urla da parte delle testimoni – dalla portata contra reum non meno equivoca.
7. Anche la ricostruzione dei tempi di allontanamento di [OMISSIS] dal cimitero per recarsi presso l’officina meccanica è uno snodo essenziale del processo perché la – precisa − collocazione oraria dell’allontanamento in un tempo anteriore o posteriore all’aggressione costituisce nella sostanza la chiave di volta per comprendere se l’alibi dell’imputato – cioè quello di non essere stato presente nel cimitero al momento dell’assalto per essersi allontanato alla volta dell’autofficina – sia riuscito, sia fallito o sia falso e, quindi, artatamente preordinato dall’imputato per procurarsi una prova liberatoria per l’omicidio appena commesso.
La Corte distrettuale ha ritenuto che l’alibi fosse stato costruito da [OMISSIS] dopo aver colpito la madre, per tentare di accreditare la tesi che il responsabile fosse un altro, che aveva agito in sua assenza.
La veridicità dell’alibi sarebbe, come è ovvio, una prova liberatoria dirompente rispetto agli esiti del processo, mentre il fallimento o l’accertata falsità dell’alibi stesso avrebbero implicazioni indiziarie diverse. A questo riguardo, vale la pena di richiamare la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, mentre l’alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque, non costituente neppure un indizio, salvo che sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità, laddove esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio, l’alibi costruito è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti. In motivazione, Sezioni Unite [OMISSIS] hanno evidenziato che la “costruzione” dell’alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell’innocente eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [OMISSIS], Rv. 191231 – 01; in termini, Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, [OMISSIS], Rv. 278878 – 01).
Nel caso in esame, dunque, l’itinerario logico-ricostruttivo da seguire sarebbe stato quello di appurare esattamente – ove possibile − quando [OMISSIS] aveva lasciato il cimitero, onde comprendere se la sua sortita alla volta dell’officina fosse stata preordinata per crearsi un alibi quando l’omicidio era già stato commesso ovvero se, invece, egli si fosse effettivamente allontanato prima che la madre venisse uccisa.
Ciò premesso, sulla prova della falsità dell’alibi siccome incompatibile con i tempi dell’uccisione pesa un problema di fondo, perché la Corte di merito ha dichiaratamente fatto affidamento su dati scientifici non dotati della necessaria certezza, ricavabili dalla perizia svolta dall’ing. [OMISSIS] nel corso del primo giudizio di appello, il quale aveva tentato di ricostruire il percorso di [OMISSIS] sia attraverso la localizzazione delle celle agganciate dai telefoni dell’imputato e della madre, quest’ultimo rimasto in auto, sia attraverso delle simulazioni per appurare i tempi di percorrenza dell’imputato verso e dall’autofficina.
Quanto al primo aspetto, il vizio della decisione impugnata risiede nel conflitto logico tra l’ampia precisazione circa la non completa affidabilità degli accertamenti svolti dal perito e la conclusione che se ne è tratta in termini ricostruttivi. L’ing. [OMISSIS], come si legge nella sentenza impugnata, aveva infatti puntualizzato le possibili differenze tra la situazione del 2014 e quella del 2020, anno in cui egli aveva eseguito le operazioni peritali; differenze legate sia alla possibile, diversa copertura delle celle, sia alle modifiche tecniche evolutive nelle more intervenute, sia a quelle del territorio stesso incidenti sulle potenzialità di propagazione delle onde, sia alle eventuali differenze nelle condizioni climatiche, oltre che alle possibili divaricazioni tra la realtà e la ricostruzione legate all’eventuale diversa collocazione, modello o condizione di carica dei cellulari utilizzati all’epoca dai due protagonisti della vicenda rispetto a quello adoperato dal perito per le sue prove. Non solo: l’ing. [OMISSIS] – scrive la Corte di Assise di appello – aveva anche precisato che una zona servita da una cella può essere ampia e che, in ogni caso, non è detto che l’aggancio di una cella significhi che quel cellulare si trova nella zona di copertura, potendo avere agganciato una cella più distante ma, in quel momento, dotata di un segnale migliore.
Di fronte ai contenuti della premessa che si legge nella decisione avversata, l’affidamento poi concesso alla ricostruzione del percorso attuata attraverso gli agganci dei telefoni alle celle è contraddittoria laddove considera come dato accertato quello della partenza dell’imputato dal cimitero non prima delle ore 15:53, ma lo fa attingendo a dati che il perito prima e la Corte territoriale poi hanno esplicitamente definito non completamente garantiti nella loro rispondenza alla situazione reale dell’epoca.
Di qui il rilievo, da parte di questo Collegio, che il pur percepibile impegno della Corte di merito nel trovare degli elementi di certezza ha reso un costrutto incoerente con le sue premesse.
Manifestamente illogica è poi la motivazione della decisione avversata anche con riferimento alle ragioni per le quali la durata del percorso di [OMISSIS] – sia per fuoriuscire dal cimitero, sia per raggiungere il meccanico – sia stata individuata – in termini di verosimiglianza − in quella minima, nonostante i tempi di percorrenza medi fossero più lunghi e nonostante l’imputato avesse intrattenuto diverse conversazioni telefoniche senza auricolari o vivavoce, dati che il perito e la Corte distrettuale hanno minimizzato, ma la cui effettiva, possibile incidenza sulla condotta di guida e sulla velocità di percorrenza andava concretamente vagliata.
Di fronte a queste deficienze nella costruzione del ragionamento indiziario rispetto al modello definito dal legislatore e cesellato dalla giurisprudenza di legittimità, non hanno rilievo decisivo quelle riflessioni della sentenza impugnata che si sottraggono alle censure del ricorrente o che quest’ultimo non ha affrontato, siccome si tratterebbe di dati o considerazioni marginali che, da soli, in presenza dei difetti motivazionali sugli argomenti centrali, non possono sostenere il costrutto argomentativo. Ci si riferisce, in particolare: alle osservazioni circa l’inverosimiglianza della scelta dell’imputato di recarsi dal meccanico e di lasciare la [OMISSIS] da sola senza il cellulare, se raffrontata alle preoccupazioni normalmente avvertite da [OMISSIS] di sapere la madre da sola al cimitero nel pomeriggio; alla singolarità della scelta di dirigersi verso l’officina senza sincerarsi prima della presenza del meccanico in sede; all’anomalia della richiesta, rivolta telefonicamente all’amico [OMISSIS], di sapere se questi avesse intenzione di recarsi al cimitero quel pomeriggio, cosa inusuale.
8. Un altro tema che ha attirato le serrate critiche del ricorrente riguarda le valutazioni espresse nella sentenza impugnata a proposito delle tracce di DNA compatibile con quello dell’imputato rinvenute sotto le unghie di due dita di una mano della vittima. Da questo punto di vista, correggendo un’affermazione della Corte di primo grado, il Giudice di rinvio ha valorizzato gli accertamenti della polizia scientifica e ha affermato che, sotto le unghie della [OMISSIS], era stato repertato sangue umano e materiale contenente un profilo parziale compatibile con quello dell’imputato, ma che non vi era certezza circa il fatto che il materiale biologico compatibile con il profilo dell’imputato fosse sangue umano.
8.1. Anche su questo aspetto, tuttavia, la Corte territoriale incorre in un’obiettiva illogicità quando reputa comunque questo come un dato indiziario a carico, argomentando solo sulla “non esclusione” della possibilità che il DNA del ricorrente fosse riconducibile proprio alla traccia ematica; il che avrebbe costituito – secondo la Corte di Assise di appello − un sostrato valido per ritenere che quella traccia fosse riconducibile ad una ferita provocata dalla vittima in un estremo tentativo di difesa e che, quindi, tanto convergesse verso una responsabilità di [OMISSIS] nell’assassinio.
Il Collegio ritiene, di contro, che attribuire spessore dimostrativo a quel dato significherebbe smentire gli insegnamenti di questa Corte, ricordati al § 2, che vedono nella certezza e nella precisione dell’indizio uno dei requisiti in assenza dei quali l’elemento accertato non può essere valorizzato ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; di fronte alla mera “possibilità” che la traccia biologica compatibile con il DNA di [OMISSIS] coincidesse con la traccia ematica, infatti, il ragionamento offerto dalla Corte di merito pare fondarsi su mere basi ipotetiche.
8.2. Questo segmento della sentenza impugnata patisce anche un altro limite.
La Corte di Assise di appello, infatti, pur concedendo che le tracce biologiche di [OMISSIS] sotto le unghie della madre non fossero di sangue, ha tuttavia inteso comunque esaltarne in malam partem l’esistenza quale dimostrazione di un’interazione tra i due legata alle manovre di difesa della vittima. La Corte di merito, a questo proposito, ha escluso un’origine diversa di tali tracce, ritenendo che questo tipo di trasmigrazione di materiale biologico non possa avvenire per le normali interazioni tra conviventi adulti, i cui contatti non sarebbero – così la decisione impugnata – «né ovvi, né intensi» come quelli che possono avvenire tra un genitore e un figlio minore, rispetto al quale le necessità di accudimento spesso comportano un contatto più ravvicinato.
In effetti, quando ha escluso che le tracce biologiche compatibili con quelle di [OMISSIS] rinvenute sotto le unghie della madre potessero derivare dalla contaminazione legata alla convivenza tra i due, la Corte distrettuale ha confortato la propria conclusione sulla base di un dato esperienziale, presentandolo come una massima di esperienza del seguente tenore: poiché tra conviventi adulti non ci sono frequenti e intensi contatti fisici, il DNA dell’uno non può trovarsi sotto le unghie dell’altro.
Occorre, interrogarsi, dunque, sulla tenuta della sentenza impugnata rispetto all’utilizzo – contestato dal ricorrente – di una siffatta massima di esperienza, ricordando i contorni di questa nozione come definiti dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione ha affermato che, per massima di esperienza, si intende un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi; la massima di esperienza va distinta dalla congettura, cioè da un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibile di verifica empirica (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, [OMISSIS], non massimata sul punto; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, [OMISSIS], Rv. 277312 – 01) e corrispondente ad una mera convinzione soggettiva (Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, [OMISSIS], Rv. 269998 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, [OMISSIS], Rv. 258117 – 01).
Avuto riguardo allo scrutinio del giudice di legittimità sulla validità della massima di esperienza, esso passa attraverso il vaglio sulla logicità della motivazione e sulla corretta applicazione dei canoni valutativi della prova indiziaria; come appena ricordato, una particolare attenzione è stata dedicata dall’esegesi di legittimità a distinguere la massima di esperienza dalla congettura, perché solo la prima, poiché fondata sull’id quod plerumque accidit, è suscettibile di orientare il giudizio in fatto e di inserirsi, quale premessa maggiore, nella concatenazione logica della sentenza, mentre la mera congettura è priva di una base esperienziale significativa e non può essere assunta a regola generale attraverso il cui spettro interpretare il caso specifico.
Questo breve inciso teorico rende ragione della censurabilità del vaglio della Corte di Assise di appello sul significato indiziario delle tracce di DNA compatibile con quello di [OMISSIS] sotto le unghie della vittima, siccome esso parte da un postulato che non ha i caratteri della massima di esperienza perché non fondato su un dato esperienziale ripetuto e condiviso. Che quelle tracce potessero essere frutto dell’estremo tentativo di difesa della vittima rispetto all’assalto del figlio piuttosto che della normale, quotidiana interazione tra i due, che, peraltro, dormivano nello stesso letto, infatti, è un’ipotesi non del tutto illogica, ma che dà per assodato un dato empirico non ricavato da basi certe o, comunque, illustrate nella sentenza impugnata. Al contrario, dato il carattere tecnico, la conclusione della Corte di merito, per essere dimostrata, avrebbe avuto la necessità di essere accreditata sulla base del vaglio di un esperto che, almeno su questo specifico punto, non vi è stato e che avrebbe dovuto chiarire quantomeno quale fosse il grado di interazione tra esseri umani necessario e sufficiente per determinare la trasmigrazione di materiale biologico che si era verificata nel concreto.
9. La sentenza impugnata non si sottrae alle critiche del ricorrente anche per quanto riguarda il movente, che, pur non avendo la dignità di indizio, può comunque fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento del giudizio di responsabilità; sempre che tali indizi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, [OMISSIS], Rv. 226094 – 01; Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025, [OMISSIS], Rv. 287695 – 01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, [OMISSIS], Rv. 269287 – 01).
Nel caso di specie, la Corte di merito – ispirata in questo senso anche dalla negazione, da parte dell’imputato, dei cattivi rapporti tra la [OMISSIS] e la famiglia [OMISSIS] − ha individuato il movente nella contrarietà della madre alla notizia dell’incontro programmato per il 12 gennaio 2014 con la famiglia [OMISSIS], che avrebbe dovuto costituire un momento di pacificazione, e al progetto di convivenza tra l’imputato e la fidanzata; novità che, secondo i Giudici di appello, l’imputato aveva rivelato alla madre immediatamente prima dell’omicidio. Ciò, secondo la Corte di merito, avrebbe determinato una reazione di chiusura della [OMISSIS] che avrebbe a sua volta scatenato la furia omicida di [OMISSIS], fungendo da innesco rispetto ad un risentimento covato da tempo nei confronti della vittima per i suoi modi castranti.
Ebbene, non si trascura che la Corte territoriale ha esposto diversi dati probatori che testimoniavano una certa insofferenza del prevenuto nei confronti dei comportamenti pervasivi e mortificanti della madre, che lasciavano poco spazio di autonomia ad un figlio ormai quarantenne, costringendolo anche a non rivelarle inizialmente di avere riallacciato la relazione con la [OMISSIS]; ciò nonostante, l’ipotesi che l’omicidio fosse avvenuto quale reazione improvvisa e inconsulta ad un rifiuto della [OMISSIS] a partecipare all’imminente festeggiamento della [OMISSIS] appare caratterizzata da un grado di aleatorietà non trascurabile. Essa muove dal presupposto che la rivelazione dell’incontro fosse stata fatta in quel momento e che, comunque, essa fosse stata motivo di una discussione talmente accesa da trascendere in pochissimo tempo in un’azione di somma violenza come quella patita dalla vittima, nonostante l’argomento potesse essere affrontato in mille altri contesti e benché l’imputato fosse consapevole della presenza di altre persone al cimitero. Tale conclusione, oltre ad essere frutto di una supposizione circa l’oggetto dei dialoghi intercorsi tra madre e figlio, sembra anche trascurare un altro dato pur sempre emerso dall’istruttoria, ovvero che l’imputato mostrava comunque un grande attaccamento e un marcato istinto di protezione nei confronti della madre, elemento che pure la Corte di merito avrebbe dovuto considerare nel soppesare la possibilità che la causale individuata avesse potuto scatenare cotanta furia omicida. Se pure la Corte di Assise di appello ha indugiato anche su interessanti riferimenti mitologici per spiegare il complesso rapporto madre – figlio e se pure ha ipotizzato che il matricidio – come astrattamente possibile − fosse stato frutto di un’improvvisa esplosione di rabbia che covava, tali riferimenti avrebbero richiesto un approfondimento specifico quanto al quadro psicologico dell’imputato, da porre in relazione agli elementi raccolti circa il rapporto con la madre, che invece manca nella sentenza impugnata.
10. Esaurito il vaglio delle censure sulla consistenza e sulla convergenza degli indizi, la sequenza degli argomenti difensivi impone di soffermarsi, da ultimo, su un altro elemento che è stato ripetutamente addotto dalla difesa a sostegno dell’ipotesi liberatoria e che costituisce un dato di contesto a valenza potenzialmente scagionante. Si tratta del mancato ritrovamento di tracce di sangue della vittima nell’autovettura sulla quale [OMISSIS] era salito – secondo l’ipotesi di accusa validata dai Giudici di merito – subito dopo l’omicidio. Secondo la difesa, sarebbe logicamente e scientificamente insostenibile che l’autore di un omicidio realizzato con quelle efferate modalità non si fosse sporcato del sangue della vittima e, di conseguenza, non avesse imbrattato l’autovettura su cui aveva viaggiato subito dopo.
Su questo aspetto si è concentrata l’attenzione della Corte di Assise di appello che, nel tentativo di comprendere quale fosse il peso scagionante di questo elemento, ha chiesto prima al perito [OMISSIS] e poi al collegio peritale di chiarire se la dinamica dell’omicidio e lo spargimento del sangue della vittima che esso aveva cagionato fosse compatibile con l’ipotesi di un omicida che non si era sporcato nelle parti del corpo o degli abiti che poi sarebbero andate a contatto con le parti esterne e interne dell’autovettura.
I periti hanno innanzitutto chiarito che gli abiti e le scarpe di [OMISSIS] recavano tracce di sangue, ma che queste erano riconducibili alle manovre di soccorso tentate dopo la scoperta del corpo. Quanto al dato cruciale, ossia alla possibilità che l’assassino non si fosse sporcato, i periti, dissentendo dal consulente della difesa, hanno risposto positivamente, fondando la propria conclusione sulle caratteristiche delle lesioni inferte e dei vasi sanguigni colpiti, sulla forma delle tracce di sangue lasciate nello spazio circostante e sull’ostacolo agli schizzi di sangue costituito dai grossi massi sotto i quali la povera [OMISSIS] era stata schiacciata.
Ciò posto, questo snodo della decisione ha essenzialmente un limite, che viene tanto più in rilievo quanto più il dato di portata difensiva si trova al cospetto di una piattaforma indiziaria carente; tale limite è frutto di una cattiva esegesi dei doveri motivazionali del giudice di merito nel caso di confronto tra contributi tecnici.
A tale riguardo questa Corte insegna che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita (Sez. 4, n. 3721 del 09/01/2025, [OMISSIS], Rv. 287516 – 01). Non dissimile è la scelta ermeneutica di Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, [OMISSIS], Rv. 283807 – 01, laddove ha sostenuto che costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (in termini, Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, [OMISSIS], Rv. 241907 – 01).
Nel caso di specie, se è vero che il parere del collegio peritale è conforme a quello del perito e del consulente del Pubblico ministero e che la Corte territoriale ha dato ampio spazio descrittivo a quanto scritto e riferito in udienza dagli esperti, tuttavia, nella parte dedicata al confronto con le conclusioni del consulente della difesa dr. [OMISSIS], la sentenza non si distingue per un ragionamento autonomo, perché ha affidato la soluzione della scelta tra i diversi pareri non già ad un costrutto compiuto, ma essenzialmente alle parole della prof. [OMISSIS] di risposta alle obiezioni del dr. [OMISSIS] e ad alcune considerazioni di carattere generale.
11. L’insieme dei vizi rilevati conduce alla conclusione che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Catania.
La ragione dell’annullamento, essenzialmente legata ad un’errata applicazione delle regole valutative in tema di prova indiziaria con un diretto riverbero sul versante motivazionale, impone di soffermarsi sui poteri del Giudice del rinvio in questi casi, come ripetutamente delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, considerato il delicato compito che attende la Corte di merito nel vagliare nuovamente la regiudicanda.
Una puntuale, recente sintesi degli approdi dell’esegesi di legittimità si deve a Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, [OMISSIS], Rv. 288174 – 03, che ha espressamente ribadito che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.
Il recente precedente si pone in linea, precisandoli, con i principi già sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il Giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il Collegio la cui sentenza era stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandole il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, [OMISSIS], Rv. 281106 – 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, [OMISSIS] e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345, [OMISSIS] e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, [OMISSIS] e altri, Rv. 263864; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, [OMISSIS], Rv. 261760; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, [OMISSIS], Rv. 248413). Nella sentenza n. 36080 del 27/03/2015, [OMISSIS], Rv. 264861 – 01 di questa sezione, si è precisato che, qualora la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento, poteri che si estrinsecano anche nel compimento di eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza (nello stesso senso cfr. anche Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, [OMISSIS], Rv. 276755; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, [OMISSIS], cit.; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [OMISSIS], Rv. 271696; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, [OMISSIS] e altri, cit.; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, [OMISSIS], Rv. 251660; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, [OMISSIS], Rv. 245389; Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997 dep. 1998, [OMISSIS], Rv. 209692).
Per una corretta teorica del tema in esame è utile, altresì, ricordare che Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015 cit. ha affermato che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (in termini Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, [OMISSIS], Rv. 251660 – 01), anche fondato su elementi prima trascurati (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OMISSIS], Rv. 259811 – 01). Le prerogative valutative del Giudice del rinvio, infatti, possono esplicarsi pienamente all’interno del capo colpito dall’annullamento, con piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati e con il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni di diritto.
Giova, infine precisare che, qualora la Corte di cassazione abbia illustrato gli errori valutativo-argomentativi mediante il riferimento ai fatti e al loro vaglio, il Giudice del rinvio non ne è vincolato né condizionato, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 2/11/2019, dep. 2020, [OMISSIS], Rv. 278629 – 01; Sez. 5, [OMISSIS], cit.). In altri termini, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, [OMISSIS] cit.).
In conclusione, la Corte di Assise di appello di Catania dovrà affrontare il nuovo scrutinio tenendo presenti i vincoli derivanti dal mandato della presente decisione, riguardati nella giusta prospettiva, ma anche l’ampiezza dell’ambito e delle prerogative valutative di cui resta comunque unica titolare, non trascurando altresì l’eventuale ricorso alla possibilità di ampliamento che le è offerta dall’art. 603 cod. proc. pen., ove ritenga che ne sussistano i presupposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
Così deciso il 27/03/2026.
Il Consigliere estensore
Paola Borrelli
Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini
















































































































































