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ToggleIl G.I.P. non archivia il procedimento contro ignoti e ordina l’imputazione coatta di nuovi soggetti: la Cassazione annulla l’ordinanza perché abnorme
Il fatto
Il procedimento nasce da una richiesta di archiviazione formulata in relazione a un procedimento a carico di ignoti per il reato previsto dall’art. 640 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, invece di definire il procedimento nei termini richiesti, dispone l’imputazione coatta nei confronti di soggetti indicati nel testo della decisione e qui omessi per ragioni di anonimizzazione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorre per cassazione, deducendo l’abnormità dell’ordinanza. La censura è costruita su un rilievo processuale specifico: secondo il ricorrente, il G.I.P. non può imporre l’imputazione coatta nei confronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato.
Il Sostituto Procuratore generale Perla Lori conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala, Ufficio G.I.P., per l’ulteriore corso.
La decisione della Cassazione
La Corte muove dalla delimitazione dell’abnormità, qualificata come vizio non codificato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per colpire provvedimenti endoprocedimentali privi di ordinari rimedi impugnatori, ma radicalmente eccentrici rispetto al sistema processuale. La motivazione distingue il profilo strutturale, riferito all’atto non inquadrabile nel sistema o adottato oltre il perimetro dei poteri attribuiti, dal profilo funzionale, che ricorre quando il provvedimento determini una stasi processuale non emendabile.
Applicando tali coordinate alla fase dell’archiviazione, la sentenza richiama il principio secondo cui è abnorme l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, così come quello pronunciato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. In queste ipotesi il G.I.P. non è privo di ogni potere: può ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.; non può, però, imporre immediatamente l’esercizio dell’azione penale.
Il passaggio decisivo della motivazione è nella distinzione tra iscrizione e imputazione coatta. L’iscrizione consente al pubblico ministero di svolgere le attività investigative nei confronti dei nuovi soggetti; l’imputazione coatta, invece, presuppone una valutazione sulla idoneità e sufficienza degli elementi raccolti a sostenere l’avvio della fase processuale. Se i soggetti non sono stati iscritti e non sono stati sottoposti ad alcuna specifica e individualizzata indagine, tale valutazione non può essere anticipata dal G.I.P.
La Corte rileva che, nel caso esaminato, il G.I.P. non si è limitato a ordinare l’iscrizione dei nuovi indagati, soluzione che la motivazione considera legittima, ma ha disposto anche l’imputazione coatta nei loro confronti. In tal modo il giudice si è sostituito al pubblico ministero nella valutazione degli elementi di prova raccolti verso soggetti non previamente destinatari di una indagine individualizzata.
Da qui la qualificazione dell’ordinanza come provvedimento abnorme nella parte in cui ha ordinato l’imputazione coatta dei nuovi iscritti. L’annullamento non riguarda, dunque, la possibilità di attivare il meccanismo dell’iscrizione, ma lo sconfinamento nell’esercizio dell’azione penale, che resta funzione del pubblico ministero secondo il percorso procedimentale previsto.
Perché questa sentenza è importante
La decisione offre un criterio operativo netto per la gestione delle richieste di archiviazione contro ignoti: se il G.I.P. ritiene che emergano possibili responsabilità di soggetti determinati, può disporne l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma non può convertire direttamente quella valutazione in imputazione coatta.
Sul piano difensivo e processuale, il principio impedisce che un soggetto passi dalla condizione di non iscritto all’apertura della fase processuale senza il segmento investigativo individualizzato che consente al pubblico ministero di valutare la consistenza degli elementi raccolti. La garanzia non è formale: incide sul corretto sviluppo della sequenza iscrizione, indagine, valutazione dell’azione penale.
La sentenza presidia il confine tra controllo giurisdizionale sull’archiviazione e titolarità dell’azione penale. Il G.I.P. può impedire che una notizia di reato venga impropriamente chiusa, ma non può sostituirsi al pubblico ministero nella scelta di esercitare l’azione penale verso soggetti non previamente iscritti e non individualmente indagati.

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Sentenza integrale: Corte suprema di cassazione, Seconda Sezione penale, sentenza n. 15371/2026, depositata il 28 aprile 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
PIERO MESSINI D’AGOSTINI – Presidente –
MARCO MARIA ALMA
MARIAPAOLA BORIO
SANDRA RECCHIONE – Relatore –
ALESSANDRO LEOPIZZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza del 09/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari di Marsala.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, decidendo sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato previsto dall’art. 640 cod. pen., disponeva l’imputazione coatta nei confronti di [OMISSIS].
Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala a mezzo del suo sostituto che deduceva che il provvedimento impugnato sarebbe “abnorme” in quanto non sarebbe consentito al Giudice per le indagini preliminari imporre l’imputazione coatta nei confronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare il Collegio intende delimitare l’area di operatività dell’’“abnormità”.
Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.
La giurisprudenza ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».
Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa può riguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (così: Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, [OMISSIS], Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OMISSIS], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, [OMISSIS], Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [OMISSIS], Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, [OMISSIS], Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, [OMISSIS], in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, [OMISSIS], Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, [OMISSIS], Rv. 208221).
Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere».
Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata di manifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quando l’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso il successivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime.
In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito:
(a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, [OMISSIS], § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [OMISSIS], Rv. 243590 – 01);
(b) che l’abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da parte del giudice «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [OMISSIS], Rv. 243590 – 01, § 10).
1.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche la Cassazione ha affermato che costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del Giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. La Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, [OMISSIS], Rv. 257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, [OMISSIS], Rv. 274907 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Ignoti, Rv. 277429 – 01).
1.3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, esercitando un potere allo stesso con conferito, non si limitava ad ordinare l’iscrizione dei nuovi indagati, con decisione che sarebbe stata legittima, ma ordinava anche l’imputazione coatta nei loro confronti, con decisione che si è risolta nell’esercizio di poteri non conferiti. Invero, in questo caso, il Giudice si è sostituito al pubblico ministero nella valutazione della idoneità e sufficienza degli elementi di prova raccolti nei confronti dei nuovi indagati, di fatto non sottoposti ad alcuna specifica ed individualizzata indagine, ad avviare la fase processuale nei loro confronti.
Deve pertanto essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ordinato l’imputazione coatta dei nuovi iscritti.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Marsala, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Marsala, ufficio G.I.P.
Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Sandra Recchione
Piero Messini D’Agostini
















































































































































