Estorsione, annullata l’ordinanza del riesame: il contatto precedente con la persona offesa non basta per il concorso nel reato

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Estorsione, annullata l’ordinanza del riesame: il contatto precedente con la persona offesa non basta per il concorso nel reato

La Cassazione conferma i gravi indizi per l’associazione mafiosa, ma annulla con rinvio sul capo estorsivo perché l’ordinanza non spiega il collegamento tra il contatto anteriore e le successive richieste estorsive.
Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 13939/2026, depositata il 16 aprile 2026.
Estorsione
Concorso di persone
Misura cautelare
Riesame

Focus
La sentenza affronta il limite della motivazione cautelare quando la contestazione di estorsione viene attribuita a un indagato attraverso un contatto precedente con la persona offesa e attraverso il ruolo rivestito nel gruppo criminale. La Cassazione distingue il giudizio sui gravi indizi relativi all’associazione di stampo mafioso, ritenuto logicamente motivato, dalla verifica richiesta per il singolo delitto di estorsione: per il concorso nel reato occorre spiegare il contributo individuale, la consapevolezza del ruolo altrui, la finalità unitaria e la volontà di agire in comune.

Il fatto

Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del ricorrente, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso, contestata al capo 1, e per estorsione, contestata al capo 9. Secondo l’impostazione cautelare, il ricorrente avrebbe partecipato, con ruolo di promotore e organizzatore, a un’organizzazione camorristica operativa nel territorio di Nola e zone limitrofe.

Il primo motivo di ricorso censurava la motivazione sui gravi indizi relativi al reato associativo, contestando l’identificazione dell’indagato quale soggetto indicato nelle conversazioni intercettate e negando che la sola attesa della sua scarcerazione potesse dimostrare una persistente funzione direttiva nel sodalizio. La Corte ritiene infondato tale motivo, valorizzando l’insieme degli elementi richiamati dal Tribunale del riesame e la loro valutazione unitaria.

Il secondo motivo riguardava invece il capo estorsivo. La partecipazione del ricorrente all’estorsione era stata desunta da un unico passaggio di una conversazione ambientale del 15 luglio 2022, nella quale si faceva riferimento a un precedente incontro tra la persona offesa e il soggetto indicato come “parente”. La difesa contestava sia l’identificazione soggettiva sia, soprattutto, il collegamento tra quell’incontro anteriore e le successive richieste estorsive poste in essere da altri affiliati.


La decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso quanto al capo associativo. La motivazione del riesame viene ritenuta immune da incoerenze decisive perché fondata su una pluralità di elementi: conversazioni tra affiliati, riferimenti al ruolo del ricorrente, aspettativa della sua scarcerazione, indicazioni sulle istruzioni impartite dal detenuto e incontri successivi alla liberazione. La Corte precisa che la mancata captazione di conversazioni direttamente riferibili all’indagato e l’assenza di coinvolgimento nei singoli delitti fine non sono, nel ragionamento cautelare, dati automaticamente dirimenti.

La valutazione muta radicalmente sul capo estorsivo. La Corte individua il punto debole dell’ordinanza nell’attribuzione del concorso nell’estorsione sulla base di un unico e sintetico riferimento captativo, relativo a un incontro anteriore tra la persona offesa e il soggetto indicato come “parente”. Secondo la motivazione di legittimità, quel riferimento non consente, senza ulteriori passaggi argomentativi, di comprendere modalità, contenuto, concretezza e rilievo dell’incontro rispetto alle successive richieste estorsive.

La Corte sottolinea che l’incontro doveva collocarsi in epoca antecedente alla detenzione del ricorrente, mentre le successive condotte estorsive erano emerse dalle conversazioni intercettate dal mese di giugno 2023 e avevano visto protagonisti altri soggetti. La sentenza valorizza, inoltre, l’assenza di ulteriori riferimenti al ricorrente nello sviluppo successivo della vicenda e il lungo intervallo temporale tra la prima fase e le richieste estorsive successive.

Il passaggio decisivo riguarda il concorso di persone nel reato. La Cassazione richiama il principio secondo cui non è necessario un previo concerto tra concorrenti, ma occorre comunque dimostrare che ciascuno abbia agito per una finalità unitaria, con consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con volontà di agire in comune. In questa prospettiva, la percezione della persona offesa circa un collegamento tra le due fasi non prova la responsabilità concorsuale dell’indagato.

L’ordinanza viene quindi annullata limitatamente al delitto di estorsione contestato al capo 9, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Il rigetto nel resto conferma che l’annullamento non investe l’intera misura cautelare né il quadro indiziario relativo all’associazione mafiosa, ma soltanto la motivazione sul concorso nella specifica estorsione.


Perché questa sentenza è importante

La sentenza delimita il rapporto tra appartenenza o direzione associativa e responsabilità per il singolo delitto scopo. Anche quando il ruolo nel gruppo criminale risulti gravemente indiziato, l’attribuzione di una specifica estorsione richiede una motivazione autonoma sul contributo concorsuale, non surrogabile con formule generiche sulla posizione apicale dell’indagato.

Il provvedimento impone una verifica particolarmente rigorosa quando la contestazione si fonda su conversazioni tra terzi e su riferimenti indiretti a un incontro precedente con la persona offesa. Il giudice del riesame deve spiegare perché quel dato, e non una mera suggestione investigativa, dimostri una partecipazione consapevole alla successiva attività estorsiva.

Sul piano difensivo, il principio operativo è netto: la contestazione cautelare del concorso nell’estorsione può essere censurata quando l’ordinanza non distingue tra prestigio criminale, ruolo associativo, percezione della vittima e contributo individuale al reato. La motivazione deve reggere sullo specifico capo contestato, non sull’estensione automatica della qualità associativa ai delitti fine.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.


Sentenza integrale. Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 13939/2026, depositata il 16 aprile 2026

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI – Presidente – Sent. n. sez. 663/2026
ANDREINA OCCHIPINTI CC – 26/03/2026
RENATA SESSA R.G.N. 3334/2026
LUCIANO CAVALLONE
MARIO MORRA – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione riesame

Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti dell’odierno ricorrente, [OMISSIS], per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 9).

Al ricorrente viene contestata la partecipazione, con ruolo di promotore ed organizzatore, ad un’organizzazione di stampo camorristico facente capo alla famiglia [OMISSIS], operativa nel comune di Nola e zone limitrofe, della quale era stata già accertata l’esistenza negli anni passati e ritenuta nuovamente operativa, secondo la contestazione, dal 2023 al settembre 2024, nonché la realizzazione di una condotta estorsiva posta in essere ai danni dell’imprenditore [OMISSIS], accertata nel mese di ottobre 2023.

Firmato Da: [OMISSIS] Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS] – Firmato Da: ENRICO SCARLINI Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS]
Firmato Da: MARIO MORRA Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS]

2. Il ricorso proposto da [OMISSIS] si articola in due motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo viene lamentata l’assenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in relazione al reato di associazione di stampo mafioso.

Si rappresenta in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, che aveva fatto riferimento all’assenza di prova di dissociazione di [OMISSIS] dal clan facente capo alla sua famiglia durante il periodo di carcerazione sofferto (dal maggio del 2019 al 10 aprile 2024), l’odierno indagato non era mai stato condannato per associazione per delinquere e, dunque, non era stata mai accertata la sua partecipazione al clan.

Successivamente alla sua scarcerazione, non era inoltre emerso alcun elemento indicativo di un suo ruolo associativo, benché fossero state disposte intercettazioni telefoniche sulle sue utenze e su quelle della coniuge, come pure non era emerso né un coinvolgimento nei numerosi delitti scopo attribuiti ad altri esponenti del sodalizio né una ripresa di rapporti con altri esponenti del clan, ad eccezione di un unico contatto irrilevante con [OMISSIS].

Anche durante il periodo nel quale il [OMISSIS] era stato detenuto, non era stato acquisito alcun elemento diretto a suo carico, pur essendosi proceduto alla captazione dei colloqui dallo stesso intrattenuti presso il carcere di Nuoro, e gli unici elementi valorizzati erano state una serie di conversazioni tra presenti in cui terzi soggetti, ritenuti intranei al clan, attendevano ed auspicavano la scarcerazione di un tale “parente [OMISSIS]”, ipotizzando che lo stesso avrebbe poi preso le redini del clan e risolto una serie di problemi relativi alla sua gestione.

In due conversazioni, inoltre, un partecipe al sodalizio, [OMISSIS], aveva fatto riferimento a lettere ricevute dal “parente [OMISSIS]” con alcune istruzioni, rispetto alle quali non vi era stato tuttavia alcun approfondimento investigativo e che comunque non erano state rinvenute in sede di perquisizione (a differenza di altre missive e messaggi di altri affiliato, conservati dal [OMISSIS]).

L’identificazione di [OMISSIS] come il “parente [OMISSIS]”, in ogni caso, doveva ritenersi incerta, giacché dalle stesse intercettazioni era emerso che vi fossero anche altri affiliati di nome [OMISSIS], anche con ruoli verticistici (come [OMISSIS]), legati da rapporti di parentela ai [OMISSIS], anch’essi detenuti per un periodo in parte coincidente con quello di [OMISSIS] e ai quali, in alcuni casi, potevano attribuirsi con maggiore ragionevolezza alcuni riferimenti ricavati dalle intercettazioni (come ad esempio l’indicazione della prevista data di scarcerazione).

Il contenuto di diverse conversazioni, infine, era stato in parte trascurato e in parte letto dal Tribunale del riesame in modo contraddittorio, poiché da un lato si sosteneva la perdurante direzione del clan da parte di [OMISSIS] anche durante la carcerazione, dall’altro venivano evidenziate conversazioni da cui emergeva che la direzione del clan spettasse in quel momento ad altri soggetti, che il “parente [OMISSIS]” si lamentava di non essere aggiornato sugli affari del clan e che gli altri affiliati aspettavano la sua scarcerazione sperando che lo stesso assumesse la direzione del clan.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione.

La partecipazione di [OMISSIS] a tale reato era stata desunta da un’unica conversazione intercorsa tra terzi ed in particolare quella del 15.7.2022 tra [OMISSIS] e [OMISSIS], nella quale il [OMISSIS] riferiva che, tempo prima, l’imprenditore estorto si fosse incontrato con “[OMISSIS]” al quale aveva promesso che avrebbe versato una tangente una volta avviata la costruzione di alcuni capannoni industriali e in cui i due concordavano di ricordare all’imprenditore di adempiere a tale impegno.

La difesa sottolineava che tale incontro doveva evidentemente essere avvenuto oltre tre anni prima della conversazione intercettata (allorquando [OMISSIS] era libero) e che nessun accertamento era stato effettuato in ordine alla data, alle modalità, al contenuto e alla stessa veridicità di tale incontro.

Anche in questo caso l’identificazione di “[OMISSIS]” con [OMISSIS] doveva ritenersi oltremodo incerta perché: nella stessa conversazione [OMISSIS] riferiva che “[OMISSIS]” sarebbe stato scarcerato “sette o otto mesi” dopo il dialogo intercettato, indicazione temporale maggiormente compatibile con la scarcerazione di [OMISSIS] (avvenuta a maggio 2023) rispetto a quella di [OMISSIS] (aprile 2024); che in relazione allo stesso episodio, per di più, era emerso anche il ruolo attivo di altro affiliato ([OMISSIS], detto “[OMISSIS]”) e comunque la presenza di altri soggetti (tra cui un soggetto verosimilmente appartenente alle forze dell’ordine).

Non era stato infine possibile evidenziare alcun collegamento tra la condotta ipoteticamente attribuibile all’indagato oltre tre anni prima e quelle successive poste in essere dagli altri sodali, senza alcun contributo e senza la consapevolezza del primo, il quale, infatti, secondo la stessa ricostruzione del Tribunale del Riesame, si sarebbe lamentato di non essere posto al corrente delle vicende gestite dal gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

2.1. Il procedimento in esame origina da una estesa e prolungata attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OMISSIS] ed operante nel comune di Nola e zone limitrofe nel corso del biennio 2023 e 2024.

Dopo aver riportato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino all’inizio del nuovo millennio, del clan “[OMISSIS]”, fondato dai fratelli [OMISSIS] e [OMISSIS], federato al clan “[OMISSIS]” e operativo nella zona del nolano (come attestato con sentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le attività connesse dal gruppo associativo, tra cui [OMISSIS] (già condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione), [OMISSIS] (condannato a 13 anni e 11 mesi di reclusione), [OMISSIS] (condannato a 16 anni di reclusione), [OMISSIS] e [OMISSIS] (rispettivamente condannati a 16 e a 12 anni di reclusione), [OMISSIS] (anch’egli condannato a 12 anni di reclusione).

Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione ambientale del 15.7.2022 tra il citato [OMISSIS] e [OMISSIS] (referente dell’omonimo clan camorristico), nella quale venivano pianificate una serie di attività criminose, e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponenti della famiglia [OMISSIS] e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione di [OMISSIS], luogo di incontro e di organizzazione delle attività criminali del clan.

L’ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operatività del clan, che, del resto, non è posta in discussione dal ricorrente, nonché alla posizione di [OMISSIS], specificamente trattata nel terzo paragrafo (pagine 16-22).

2.2. Sebbene il ricorrente non sia stato sinora condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, durante la maggior parte del periodo in cui si sono sviluppate le indagini, lo stesso fosse detenuto, la sua partecipazione al clan è stata desunta da una serie di elementi che, unitariamente considerati, suffragano il giudizio di gravità indiziaria, espresso dal Tribunale, in modo logico e coerente:

– [OMISSIS], anzitutto, è il figlio di uno dei fondatori del clan ([OMISSIS]), il che, se di per sé non costituisce certamente un elemento indiziario a suo carico, fornisce la spiegazione del prestigio criminale riconosciutogli, come emergente dalle conversazioni intercettate;

– il ricorrente, dal mese di maggio 2019 e fino al mese di aprile 2024, era detenuto per estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., commessa proprio nell’interesse e a vantaggio del clan [OMISSIS];

– durante la sua carcerazione sono state captate almeno una decina di conversazioni, che vedono come interlocutori soggetti certamente affiliati al clan, nelle quali si confida nell’imminente scarcerazione del “parente [OMISSIS]” affinché una serie di problemi, diffidenze reciproche e scontri all’interno del gruppo criminale potessero essere risolti, a testimonianza di un persistente potere di direzione dell’associazione da parte del ricorrente;

– al contempo, [OMISSIS], in almeno due occasioni (si veano le intercettazioni del 9 maggio e 2 ottobre 2023) confida al proprio interlocutore di aver ricevuto delle «lettere» dal parente [OMISSIS] con le quali questi gli aveva fornito istruzioni su una serie di questioni, certamente attinenti alla vita del clan: in una si allude ad un «ordine», ricevuto dal [OMISSIS], di «confermare quello che faceva il parente [OMISSIS]»; in altra [OMISSIS] riporta le lamentele del «parente» per non essere stato aggiornato su alcune vicende e perché determinati affari del sodalizio non erano stati «sviluppati»;

– da una conversazione ambientale del 19.6.2023 emerge altresì che il «parente [OMISSIS]» continua ad essere ritenuto «il capo» dell’organizzazione e dunque ha diritto alla corresponsione della somma più alta per il “mantenimento” durante la detenzione;

– appena scarcerato, [OMISSIS] viene prelevato all’aeroporto di Fiumicino dagli affiliati [OMISSIS] e [OMISSIS] (figlio dell’altro reggente del clan [OMISSIS]) e, dopo qualche giorno, si incontra all’interno di uno dei ritrovi abituali del clan (il bar [OMISSIS]), con altri affiliati, quali [OMISSIS] e [OMISSIS].

Rispetto alla pregnanza di tali dati, tutti i rilievi critici espressi nel ricorso sono stati già ampiamente trattati e confutati dal Tribunale del riesame di Napoli.

La mancata captazione di conversazioni che lo vedano come protagonista, come pure l’assenza di coinvolgimento nei delitti fine dell’associazione, sono stati correttamente ritenuti non dirimenti, perché spiegabili anche con un atteggiamento prudente dell’indagato, oltre che, deve aggiungersi, con il breve periodo intercorrente tra la sua scarcerazione e la chiusura delle indagini (certamente precedenti rispetto alla redazione dell’informativa finale di reato del 7.11.2024).

Quanto all’identificazione di [OMISSIS] come il “parente [OMISSIS]”, il Tribunale di Napoli ha posto in evidenza che, in diverse conversazioni, a tale indicazione si aggiungono ulteriori riferimenti certamente riconducibili al solo [OMISSIS] (la condanna ricevuta per estorsione; il rapporto di parentela con suo cugino, [OMISSIS]; il rapporto di coniugio con [OMISSIS]), il quale, talvolta, viene perfino con le sue generalità complete.

La possibilità di riferire tale appellativo ad altri esponenti del clan ed in particolare ad [OMISSIS], inoltre, è stata coerentemente esclusa in relazione al contesto delle conversazioni, nelle quali, il più delle volte, si fa riferimento ad un “[OMISSIS]” che, una volta scarcerato, avrebbe dovuto riportare ordine nel gruppo ed arginare anche le pretese di altra fazione del clan, diversa da quella degli interlocutori, della quale faceva parte proprio [OMISSIS].

Diverse conversazioni, per di più, in cui si fa sempre riferimento alla agognata scarcerazione del “parente [OMISSIS]”, risultano captate successivamente alla rimessione in libertà di [OMISSIS] (avvenuta nel mese di giugno 2023), il che esclude dunque la possibilità che gli intercettati si riferissero a tale soggetto.

Dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale, nella quale vengono riportati ampi stralci delle conversazioni captate, emerge tra l’altro, abbastanza nitidamente, che [OMISSIS] venisse indicato dal [OMISSIS] e dagli altri soggetti intercettati con i diversi nominativi di “[OMISSIS]” o di “[OMISSIS]” e non certamente con quello di “parente [OMISSIS]”.

Quanto all’asserita contraddittorietà tra il ritenere che [OMISSIS] avesse continuato a dirigere il clan durante la propria carcerazione e le conversazioni nelle quali venivano riportate le sue lamentele per il fatto di non essere aggiornato sugli sviluppi di alcune vicende oppure quelle in cui si attendeva la sua scarcerazione per una più proficua gestione del gruppo, la stessa non è in realtà ravvisabile, in quanto è proprio il ruolo verticistico rivestito dal ricorrente a dare un senso, da un lato, alle sue lamentele per non essere tenuto al corrente si singoli affari illeciti e, dall’altro, alla fiducia riposta dagli altri affiliati nella sua capacità di riportare ordine nel gruppo una volta tornato in libertà.

Non vi è, dunque, alcun profilo di incoerenza o illogicità nella motivazione dell’ordinanza cautelare impugnata, che si sottrae pertanto a qualsiasi censura in questa sede.

3. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Il coinvolgimento di [OMISSIS] nella condotta estorsiva perpetrata ai danni di [OMISSIS] (capo 9), imprenditore titolare di diverse società, che si occupava tra l’altro della realizzazione di capannoni industriali nell’Area di sviluppo industriale di Nola, viene ricavato da un unico e sintetico passaggio della conversazione ambientale del 15.7.2022, intercorsa tra [OMISSIS] e [OMISSIS], allorquando il primo, nel replicare alle sollecitazioni del secondo di avvicinare gli imprenditori che stavano realizzando capannoni nella zona industriale di Nola, tra cui il [OMISSIS], ricorda che quest’ultimo aveva già in passato parlato con il «parente», con «[OMISSIS]», al quale aveva assicurato la propria disponibilità («venne a parlare con il parente dentro la terra, con [OMISSIS]… parlò con [OMISSIS] e disse: “io devo cominciare a fare i capannoni questo e quell’altro e poi dopo mi metto all’ordine”»).

Il ricorrente, oltre a manifestare dubbi sull’identificazione del “parente [OMISSIS]” in [OMISSIS], evidenzia che tale incontro doveva necessariamente essere avvenuto in epoca remota, posto che il [OMISSIS] era stato ininterrottamente detenuto dal mese di maggio 2019, mentre la successiva attività estorsiva posta in essere ai danni dell’imprenditore (al di là di tale sintetico riferimento nella conversazione del luglio 2022) era emersa dalle conversazioni intercettate dal mese di giugno 2023 ed aveva visto come protagonisti [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] ma non [OMISSIS], al quale non era riconducibile alcun ulteriore riferimento successivo.

Difficilmente, dunque, la condotta estorsiva realizzata da parte degli affiliati al clan [OMISSIS] nel 2023 poteva essere attribuita anche ad [OMISSIS], detenuto già dal 2019 e mai posto al corrente degli sviluppi di tale vicenda.

Il rilievo è fondato soprattutto tenuto conto del contenuto indefinito e sfuggente della conversazione del 15.7.2022.

Pur volendo dare per assodato che il [OMISSIS] riferisse di un episodio realmente accaduto e del quale era stato messo al corrente da una fonte affidabile, non è dato comprendere secondo quali modalità si sia svolto l’incontro tra il “parente [OMISSIS]” e l’imprenditore; se quest’ultimo sia stato convocato dal capoclan o abbia autonomamente voluto incontrare lo stesso; in che termini si sia sviluppato il dialogo e quale concretezza avesse un impegno assunto, certamente prima del maggio 2019, ma mai rispettato per quattro anni (fino al 2023), senza che vi fosse alcuna conseguenza e nonostante la realizzazione, da parte del [OMISSIS], di «sette o otto capannoni» (come indicato da [OMISSIS] nella conversazione del luglio 2022), tanto più in considerazione dell’assenza di qualsiasi ulteriore riferimento al [OMISSIS] nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della vicenda e del lungo periodo temporale trascorso tra la prima fase e le successive richieste estorsive.

E’ noto che, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, sebbene non sia necessaria la sussistenza di un previo concerto tra i concorrenti, occorre comunque dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (tra le tante Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984 – 01; Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 – 01).

Ebbene, in relazione a tale punto, non è condivisibile la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame di Napoli allorché, al fine di rintracciare una continuità tra l’iniziale contatto tra il [OMISSIS] ed il [OMISSIS] e la successiva attività estorsiva posta in essere dagli altri affiliati del clan ai danni dell’imprenditore, da un lato, evidenzia che quest’ultimo abbia ragionevolmente avuto la percezione di un collegamento tra le due fasi (circostanza priva di rilievo perché la responsabilità concorsuale non dipende evidentemente da ciò che la vittima percepisce) e, dall’altro, fonda la responsabilità del [OMISSIS] su un assunto indimostrato e contraddittorio, ovvero che lo stesso fosse costantemente aggiornato di tutte le vicende del clan, tanto da rimproverare gli affiliati «di nascondergli le cose» o «di non svilupparle».

Al di là della contraddittorietà dell’argomentazione (per la quale la costante informazione del capoclan su tutte le vicende del gruppo dovrebbe ricavarsi dalla sua lamentela di esserne tenuto all’oscuro), il vizio del ragionamento si appalesa nel fatto che, nei termini generici indicati dal Tribunale, il [OMISSIS] dovrebbe conseguentemente rispondere di tutti i delitti scopo riconducibili agli affiliati dell’organizzazione.

In relazione ai profili evidenziati, dunque, deve rilevarsi l’assenza di una motivazione soddisfacente nell’ordinanza impugnata, che deve pertanto essere annullata limitatamente al capo 9), affinché si proceda ad una nuova valutazione degli elementi acquisiti, alla luce dei rilievi critici evidenziati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di estorsione contestato al capo 9, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 26/03/2026

Il Consigliere estensore
MARIO MORRA

Il Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

Firmato Da: [OMISSIS] Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS] – Firmato Da: ENRICO SCARLINI Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS]
Firmato Da: MARIO MORRA Emesso Da: [OMISSIS] Serial#: [OMISSIS]